Istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo det.

Emanato con D.R. n. 844 del 03/11/2008

Art.1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005.
  2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di stipula delle convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca.

Art. 2 - Convenzione - istituzione dei posti

  1. L'Università Ca' Foscari di Venezia può stipulare convenzioni al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.
  2. Le convenzioni da stipulare con imprese o fondazioni, ovvero altri soggetti pubblici e privati, dovranno espressamente definire:

    • Il programma di ricerca;
    • Le relative risorse;
    • La durata.

  3. la Facoltà interessata alla ricerca formulerà con propria delibera la proposta di istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato nelle aree disciplinari individuate sulla base degli interessi comuni di ricerca individuati nella convenzione
  4. La proposta di convenzione e la delibera della Facoltà relativa alla istituzione dei posti a tempo determinato, saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.
  5. Le convenzioni saranno stipulate dal Rettore dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico.
  6. La pubblicità relativa alla istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante affissione dell'avviso nella home page dell'Ateneo a cura della Sezione Personale Docente.
    Le domande dovranno essere inviate alla Facoltà interessata corredate dalla seguente documentazione:

    • curriculum professionale;
    • titoli scientifici
    • modalità di svolgimento del programma di ricerca
    • eventuali pubblicazioni
    • qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione

Art. 3 - Requisiti - incompatibilità

  1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà attraverso il conferimento di apposito incarico a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
  2. L'Università provvederà ad indicare i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione, individuati tra:

    1. Soggetti che hanno conseguito l'idoneità per la fascia di professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.
    2. Soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tal caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

      1. Laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post-lauream;
      2. Svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tra anni continuativi se congiunti al titolo di dottore di ricerca;

  3. In ogni caso, i titolari dei predetti incarichi non debbono essere dipendenti dell'Ateneo ovvero di altra Università italiana.
  4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.
  5. Qualora il titolare dell'incarico fosse dipendente dell'ente con cui viene siglata la convenzione, Il trattamento economico sarà corrisposto direttamente dall'ente finanziatore.

Art. 4 - Commissione

  1. La valutazione dell'intera documentazione (titoli del candidato, delibera di proposta della Facoltà, eventuale proposta dell'Ente finanziatore) viene effettuata da una apposita commissione giudicatrice proposta dalla facoltà e nominata dal S.A. e composta da tre professori di ruolo di I fascia (Preside della Facoltà e due membri di settore disciplinare proprio o affine in servizio presso questa o altra Università italiana e straniera)
  2. Le risultanze della Commissione giudicatrice saranno trasmesse alla Sezione Personale Docente, corredate dalla documentazione considerata utile ai fini della valutazione dei candidati, per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico.

Art.5 - Conferimento dell'incarico - durata

  1. Il conferimento dell'incarico a professore straordinario a tempo determinato per l'attività di ricerca finanziata da apposita convenzione, avviene con provvedimento rettorale.
  2. Al professore straordinario a tempo determinato viene riconosciuto per tutta la durata dell'incarico, anche ai fini didattici, il trattamento giuridico del professore ordinario ed il trattamento economico pari a quello del professore straordinario di ruolo alla classe stipendiale iniziale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, secondo quanto previsto dalla convenzione, ivi comprese le eventuali integrazioni economiche laddove previste dalla convenzione.
  3. Il titolare dell'incarico in esame non possessore dell'idoneità scientifica nazionale di cui alla legge n. 230/2005 non potrà partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all'art.1, comma 5, lett. A), numero 3 della medesima legge, ovvero delle commissioni di cui al DPR 117/2000 né farne parte e resterà escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo statuto dell'Ateneo.
  4. Il titolare di incarico, qualora possessore della predetta idoneità nazionale resterà, invece, escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto, quando per esse sia fissata una durata superiore a quella dell'incarico;
  5. L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare i sei anni. La permanenza nell'incarico a tempo determinato non da' diritto alla conferma a professore ordinari nei ruoli dell'Università. 

Art. 6 - Attribuzione compiti didattici

  1. Il Consiglio della Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle eventuali attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 7 - Valutazione finale - rinnovo

  1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata sia dal consiglio di Facoltà sia dal soggetto finanziatore anche sulla base di una relazione predisposta dal docente interessato.

Art. 8 - Decadenza e risoluzione del rapporto

  1. Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati motivi.
  2. In caso di dimissioni volontarie del beneficiario dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg prima della data di dimissione. La richiesta di dimissioni deve essere motivata e può essere accettata o respinta dal Senato accademico, sentito il parere della facoltà interessata. Le dimissioni volontarie del beneficiario non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 9 - Disposizioni finali

  1. Tutti i dati ed informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte dell'Università.
  2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di stato giuridico vigenti per i professori straordinari in servizio a tempo indeterminato, qualora compatibili con lo status di professore a tempo determinato.

Last update: 06/11/2024