Attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6 della Legge N. 240/2010
Emanato con D.R. n. 741 del 28/11/2016, modificato con D.R. n. 143 del 22/02/2017 e con D.R. 1164/2022 del 23/12/2022.
In vigore dal 24/12/2022.
Art. 1 - Oggetto e finalità
- È disciplinato il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato (di seguito denominati “docenti”), finalizzato all’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge n. 240/2010, del DPR n. 232/2011, dell’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 46 lett. n) dello Statuto di Ateneo.
Art. 2 - Procedimento di attribuzione
- La maturazione degli scatti stipendiali avviene secondo la normativa vigente all’atto di pubblicazione del relativo avviso nell’apposita pagina del sito web di Ateneo.
- L’Ufficio preposto alla gestione delle carriere del personale docente invia, al termine del periodo di servizio effettivo utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale, un apposito avviso ai docenti aventi titolo. L’avviso declinerà in particolare la modalità con la quale è calcolata la data di decorrenza del periodo di riferimento, secondo le previsioni di legge. Di regola l’avviso è inviato tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale del docente presso l’Università Ca’ Foscari. L’avviso è pubblicato inoltre, ad ogni effetto giuridicamente rilevante, sul sito web di Ateneo.
- Il procedimento è avviato dal docente con la presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte di cui all’articolo 6, comma 14 della legge 240/2010 (in seguito relazione triennale), successivamente alla maturazione del periodo di riferimento e alla pubblicazione del relativo avviso di cui al precedente comma 2. La richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale va presentata dal docente entro 30 giorni dalla data dell’avviso di cui al precedente comma 2.
- La richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale è redatta dal docente su supporto informatico. Tutte le informazioni in essa contenute sono autocertificate dal docente ai sensi del DPR n. 445/2000.
- La relazione triennale, allegata alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, è redatta su apposito format informatico che contiene i seguenti elementi riferiti al periodo triennale o all’eventuale maggior periodo che debba ricomprendere il primo per necessità legate alla rilevazione delle attività medesime tramite le banche dati dell’Ateneo:
- DATI GENERALI
- nome, ruolo, tipo d’impegno, afferenza scientifica, settore scientifico disciplinare e periodo di riferimento
- DIDATTICA
- attività didattica svolta con relativa valutazione degli studenti
- tesi di laurea/dottorato
- seminari su invito tenuti presso altre Università, Centri di Ricerca, Aziende, etc.
- altre attività didattiche, attività integrative, insegnamenti in master e dottorati
- RICERCA
- una descrizione dell’attività di ricerca svolta e in corso
- pubblicazioni e altri prodotti scientifici realizzati e in corso di stampa/accettati
- partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche
- partecipazione come referee di progetti di ricerca nazionali ed internazionali
- relazioni a convegni o workshops, distinguendo tra presentazioni e relazioni invitate
- altre attività scientifiche (ad es. partecipazione a comitato scientifico di conferenze, peer-review di articoli sottomessi a riviste o convegni, etc.)
- progetti finanziati e altri finanziamenti alla ricerca
- menzioni e premi ricevuti
- altri elementi utili
- ATTIVITÀ GESTIONALE
- incarichi accademici e attività organizzative con precisazione della durata
- partecipazione alle attività di valutazione della ricerca
- componente di Collegi didattici, Comitati e Commissioni di Dipartimento, Commissioni di Ateneo con precisazione della durata dell’incarico
- attività e incarichi esterni
- altre informazioni/note
Le informazioni contenute nella relazione triennale vanno autocertificate dal sottoscrittore, pena nullità della stessa, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.
- DATI GENERALI
- Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del docente, verificati i contenuti della relazione triennale e verificatane la corrispondenza con gli atti d’ufficio, delibera sull’approvazione o sul rigetto della relazione triennale nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. La deliberazione è trasmessa all’Ufficio preposto alla gestione delle carriere del personale docente, che provvede a trasmetterla, secondo scadenze predefinite, al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, unitamente alla richiesta del docente di attribuzione dello scatto stipendiale e ad una relazione tecnica relativa al rispetto dei criteri previsti dal successivo articolo 3.
- Il Nucleo di Valutazione, procede alla certificazione della sussistenza dei requisiti minimi previsti dal successivo articolo 3 e propone al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione dello scatto o il rigetto, indicandone i motivi.
- Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di attribuzione degli scatti stipendiali, con decorrenza dalla data di maturazione del periodo di riferimento, che deve essere corredata dalla certificazione di copertura finanziaria, secondo le previsioni del regolamento di contabilità di Ateneo.
- In caso di deliberazione positiva del Consiglio di Amministrazione, l’inquadramento del docente nella nuova classe stipendiale viene disposto con Decreto del Rettore.
- In caso di deliberazione negativa del Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio preposto trasmette la decisione al docente, al Rettore e al Direttore di Dipartimento. In tal caso, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dal docente dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
- La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all’articolo 9 della Legge n. 240/2010.
Art. 3 - Criteri di valutazione
- Per la valutazione della relazione triennale il Consiglio di Dipartimento valuta complessivamente:
- lo svolgimento dei compiti didattici
- l’attività di ricerca
- lo svolgimento di attività organizzativa e gestionale.
- Ai fini della valutazione della richiesta relativa agli scatti stipendiali è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti minimi:
- presenza della relazione triennale approvata o in corso di approvazione dal Consiglio di Dipartimento; qualora il Consiglio di Dipartimento non approvi la relazione triennale, la richiesta di scatto stipendiale presentata nelle more dell’approvazione si intende rigettata.
- il rispetto del “Regolamento di Ateneo per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010” e, in particolare, l’ottenimento di una valutazione media, nel periodo di riferimento, da parte degli studenti frequentanti superiore a 5, secondo le risultanze dei questionari somministrati dall’Ateneo. La valutazione è effettuata prendendo in considerazione i questionari degli studenti che hanno frequentato nello stesso anno accademico più del 50% delle lezioni e viene calcolata sulla base delle risposte alla domanda “Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” con peso 70% e alla domanda “È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” con peso 30%. Delle suddette domande si prende in considerazione il "Giudizio medio" conseguito da ciascuna di esse ed espresso su una scala di valori da 1 a 10;
- la presenza, nel periodo di riferimento, di almeno 2 prodotti di ricerca valevoli ai fini VQR (si fa riferimento al regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del periodo di riferimento); nei casi in cui il regolamento per la VQR preveda una riduzione, per carichi istituzionali o la presentazione di monografie di ricerca, si adotta una analoga riduzione;
- la partecipazione nel periodo di riferimento ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento nei quali l’assenza non sia stata giustificata¹ da motivi istituzionali o di malattia o maternità debitamente documentati; le assenze sono considerate giustificate nel caso di docenti con un incarico di Ateneo.
- Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e su proposta del Rettore, può consentire la deroga ai requisiti minimi in casi straordinari e debitamente documentati che giustificano un’eventuale riduzione dell’attività didattica, scientifica e gestionale.
Per i docenti provenienti da altri Atenei italiani, il cui periodo di riferimento ai fini dello scatto stipendiale abbia avuto inizio prima della presa di servizio presso l’Ateneo, la relazione triennale di cui all’art. 2 comma 5 sarà integrata con i dati relativi alle attività svolte nell’Ateneo di provenienza. I requisiti di cui ai punti b e d saranno verificati d’ufficio presso l’Ateneo di provenienza per il periodo di competenza.
Art. 4 - Norme finali e transitorie
- Ai fini di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) si tiene in ogni caso conto delle situazioni di aspettativa/congedi previste dalla normativa vigente e intercorse nel periodo di riferimento.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Last update: 06/11/2024