Visiting Professor e Visiting Scholar

Emanato con D.R. n. 642 del 24/10/2012, modificato con D.R. n. 271 del 02/04/2013, modificato con D.R. n. 184 del 22/03/2016 e modificato con D.R. n. 1115 del 17/11/2020

Art. 1 - Finalità

  1. Con il presente Regolamento l’Università Ca’ Foscari Venezia, d’ora in poi denominata “Ateneo”, riconoscendo l’importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor e del Visiting Scholar, come di seguito precisato, ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell’Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.
  2. In particolare, il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso le seguenti attività:

    1. attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, e/o attività di tipo seminariale nell’ambito di un corso di studi (Visiting Professor);
    2. attività di ricerca nonché eventuale attività di tipo seminariale (Visiting Scholar).

  3. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all’interno dell’Ateneo.

Art. 2 - Modalità di riconoscimento dei titoli

  1. I contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, su proposta della struttura didattica o di ricerca di riferimento secondo la procedura descritta nei commi seguenti.
  2. La struttura ospitante propone con apposita delibera gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Scholar dell’Ateneo.
  3. La delibera deve contenere:

    1. l’indicazione dell’accordo/convenzione stipulato/a con l’Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
    2. la denominazione dell’Istituzione a cui eventualmente appartiene lo studioso;
    3. la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto dando evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
    4. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l’Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;
    5. il nominativo del docente interno di riferimento;
    6. qualora lo studioso non sia percettore di compensi per altri rapporti prevalenti con l'Ateneo l’impegno della struttura a farsi carico per intero (direttamente o in collaborazione con altre strutture) dell’eventuale rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio o rimborso forfettario, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell’Ateneo e del percettore. La quantificazione del rimborso forfettario è proposta e motivata dalla Struttura, anche sentito il referente scientifico e/o il titolare dei fondi su cui grava la spesa, qualora soggetto diverso, sulla base delle spese che il Visiting prevede di sostenere secondo i seguenti parametri:

      1. rimborso spese di viaggio:
        distanza tra la sede di lavoro e il luogo di provenienza del Visiting

        • fino a 750 km: 500,00 Euro
        • fino a 2.000 km: 800,00 Euro
        • fino a 3.000 km: 1.200,00 Euro
        • oltre a 3.000 km: 1.500,00 Euro

      2. rimborso spese di vitto e alloggio (subsistence): per diem 100 Euro.

      Eventuali deroghe rispetto ai parametri sopra riportati, adeguatamente motivate, devono essere oggetto di specifica delibera del Consiglio della Struttura;

  4. Il Visiting può percepire compensi a fronte del conferimento di incarichi o della stipula di contratti per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in ambito di didattica o ricerca.
  5. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di Visiting Professor o Visiting Scholar viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell’attività da svolgere nell’Ateneo.

Art. 3 - Periodo di permanenza presso l’Ateneo

  1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 24 mesi. L’eventuale contratto del Visiting Professor per lo svolgimento di attività didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 verrà stipulato per un anno accademico e potrà essere rinnovato con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia.
  2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell’incarico didattico o di ricerca nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia e nel rispetto delle norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
  3. Al momento dell’arrivo presso l’Ateneo i Visiting sottoscriveranno un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.
  4. Della presenza e dell’attività nell’Ateneo del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell’Ateneo anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
  5. Per l’intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
  6. A fini conoscitivi e valutativi è costituita nell’Amministrazione dell’Ateneo un’anagrafe dei Visiting contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte.
  7. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante farà pervenire alla ARU -Ufficio Personale Docente e CEL una relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte dal Visiting.

Art. 4 - Diritti e Obblighi connessi al titolo

  1. Il Visiting è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di Comportamento e di organizzazione amministrativa e contabile. Nel caso di svolgimento di attività di insegnamento, il Visiting Professor dovrà compilare un registro delle attività da consegnare al Direttore della struttura ospitante. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca, dovrà presentare al termine della sua permanenza in Ateneo una relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore della struttura ospitante.
  2. Il Visiting può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del Consiglio della struttura ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.
  3. Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti:

    1. una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante;
    2. una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di Ateneo;
    3. assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
    4. l’accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
    5. l’accesso alle biblioteche dell’Ateneo;
    6. tariffe agevolate per i servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionali competenti.

Art. 5 - Disposizioni finali

  1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti. 

Last update: 08/10/2024