Incarichi e attività esterne dei professori e ricercatori

Emanato con D.R. n. 472 del 06/06/2013 e modificato con D.R. n. 596 del 26/08/2014, con D.R. n. 135 del 07/03/2016, con D.R. n. 37 del 19/01/2018, con D.R. n. 1068 del 22/10/2019 e con il D.R. n. 302/2020 Prot. n. 0018991 del 31/03/2020.
Entrato in vigore il 01/04/2020.

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. E’ disciplinato, in attuazione dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, lo svolgimento da parte dei professori, ricercatori e assistenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito denominata “Ateneo”, di incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo stesso, nonché di altre attività secondo la seguente suddivisione: attività incompatibili, attività soggette ad autorizzazione, attività soggette a comunicazione, attività liberamente esercitabili. Ai fini del presente Regolamento, il termine “ricercatori” si riferisce sia ai ricercatori universitari che ai ricercatori a tempo determinato. 

Art. 2 - Attività incompatibili 

  1. La posizione di professore e ricercatore, a tempo pieno e a tempo definito, è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria [1].
  2. E’ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di “spin off” o di “start up” universitari [2], anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti e secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off”.
  3. Non è consentito prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all’Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, né è consentito inoltre ricoprire cariche all’interno delle medesime società, enti ed organismi, a meno che non siano spin off dell’Ateneo.
  4. Non è consentito svolgere attività, ivi comprese quelle rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, che possano arrecare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale o al prestigio e all'immagine dell'Ateneo ovvero che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo. Configura, in ogni caso, un conflitto d’interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo o avverso gli Enti controllati dall’Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo o gli Enti controllati dall’Ateneo.
  5. Non sono consentite le attività, ivi comprese quelle rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, che presuppongono l’utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’Ateneo e di cui si dispone per ragioni d’ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato nell’ambito delle norme o richiesto dalla natura dell’incarico conferito dall’Ateneo.
  6. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito all’art. 8 del presente Regolamento per i professori ed i ricercatori a tempo definito. Si considerano a tal fine le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi, che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità. Per i professori e i ricercatori a tempo pieno non è consentita l’assunzione di cariche esecutive di società aventi scopo di lucro, quali ad esempio presidente del consiglio d’amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria.
  7. La titolarità di Partita IVA, costituisce indice sintomatico, tuttavia non dirimente, del carattere non occasionale dell’attività. Altri indici sintomatici di tale carattere da considerare nell’ambito di una valutazione complessiva possono essere:

    1. un’organizzazione di mezzi e persone;
    2. un consapevole e abituale utilizzo della Partita IVA;
    3. una presenza limitata del docente in Ateneo causata dallo svolgimento dell’attività;
    4. la presenza di elementi (ad es. utilizzo di marchi/insegne, reperibilità in rete del docente mediante indicazione del tipo di attività/prestazione ricercata ecc.) dai quali risulti che il docente è inserito nel mercato per l’offerta della prestazione;
    5. l’eventuale iscrizione nelle Sezioni Ordinarie di albi e ruoli o nel registro delle società e delle imprese.

    Al fine di consentire all’Ateneo la verifica dell’occasionalità è fatto obbligo ai professori e ricercatori a tempo pieno titolari di Partita IVA di trasmettere, trimestralmente, un’apposita dichiarazione indicando nel dettaglio le attività svolte in regime di Partita IVA. Qualora dovesse risultare una situazione di incompatibilità con lo status di professore o ricercatore a tempo pieno, il docente interessato dovrà entro 30 giorni, in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione interna sul regime orario e dal successivo art. 10 c. 2, optare per il tempo definito oppure provvedere a chiudere la Partita IVA.

  8. In linea generale e al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, sebbene considerati singolarmente o isolatamente non diano luogo a situazioni di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. In ogni caso l’insieme degli incarichi e delle attività esterne non possono determinare un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 750 ore annue.
  9. Qualora lo svolgimento dell’incarico diventi successivamente incompatibile con i propri compiti didattici, di ricerca e gestionali, l’interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ateneo e contestualmente a cessarne lo svolgimento.

Art. 3 - Attività soggette ad autorizzazione

  1. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere le seguenti attività e incarichi retribuiti se non sono stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’Ateneo:

    1. attività e incarichi di ricerca aventi caratteristiche di non occasionalità o continuità, senza vincolo di subordinazione, presso Enti pubblici e privati, salvo quanto previsto dagli artt. 5, 7 e 8;
    2. incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Ateneo;
    3. incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall’art. 13 del DPR n. 382/1980;
    4. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti o moduli d’insegnamento nell’ambito di corsi di studio presso Università ed Enti pubblici e privati, anche stranieri. In tal caso l’autorizzazione è rilasciabile per anno accademico;
    5. incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
    6. incarichi di componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;
    7. incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell’amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell’intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell’amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell’autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell’incarico;
    8. incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate dell’Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall’Ateneo stesso;
    9. incarichi di interprete e traduttore;
    10. ogni altro incarico e attività retribuita, purché compatibile con il ruolo universitario, salvo quanto previsto all'art. 5.

  2. Tali incarichi e attività dovranno essere svolti al di fuori dei locali dell’Ateneo e non dovranno comportare l’utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le strutture dell’Ateneo. Inoltre, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 per il Double Appointment e all’art. 8 per i professori e ricercatori a tempo definito, gli incarichi e le attività devono essere svolte senza vincolo di subordinazione, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università e a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall’Ateneo ai richiedenti.
  3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigileranno sull’osservanza delle predette disposizioni con l’obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione.
  4. Per le attività di cui al precedente comma 1 svolte a titolo gratuito, sussiste in ogni caso in capo al docente interessato l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ateneo con le stesse modalità previste dall’art. 5. Per incarichi a titolo gratuito si intendono quelli senza corrispettivo alcuno che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’Ateneo.

Art. 4 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

  1. L’istanza di autorizzazione deve provenire dal soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico tramite istanza scritta indirizzata al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente interessato; l’istanza può altresì essere presentata direttamente dal docente interessato attraverso apposita procedura informatica predisposta dall’Ateneo. In entrambi i casi l’istanza deve contenere espressamente:

    1. il soggetto committente (in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA o codice fiscale);
    2. il contenuto dell’incarico e le modalità di svolgimento (in particolare: tempi, luoghi, data del conferimento, durata e impegno previsto);
    3. l’ammontare indicativo del compenso previsto o presunto;
    4. la dichiarazione di compatibilità dell’incarico con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all’assenza di situazioni, anche potenziali, concorrenziali o di conflitto di interesse;
    5. la dichiarazione che l’attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori dei locali dell’Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l’Ateneo;
    6. la dichiarazione che, qualora l’effettivo espletamento dell’incarico implichi la variazione dei dati ivi contenuti, l’istante provvederà a darne immediata e adeguata comunicazione all’Ateneo.

  2. L'istanza deve pervenire all’Ateneo in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione (30 giorni), con la sola esclusione delle situazioni nelle quali ricorrano speciali ed oggettive ragioni di riservatezza ed urgenza imposte dalla particolare natura dell’incarico, fermo restando anche in tal caso l’obbligo di preventiva autorizzazione.
  3. L’Amministrazione provvederà alla verifica dei requisiti e inoltrerà la richiesta al Direttore del Dipartimento di afferenza per la verifica di compatibilità istituzionale. A seguito del parere espresso dal Direttore del Dipartimento di afferenza, l’autorizzazione verrà formalizzata attraverso nulla osta del Rettore o suo delegato, una volta verificata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e che le attività non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al richiedente.
  4. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione interverrà entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso Amministrazioni pubbliche o per loro designazione; al contrario, si intende definitivamente negata in tutti gli altri casi.
  5. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell’incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, possono essere richiesti ulteriori elementi all’interessato e/o al soggetto conferente. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all’acquisizione degli elementi ulteriori richiesti. In ogni caso l’attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
  6. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione, acquisendo il parere del Direttore di Dipartimento anche per le vie brevi.
  7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente.

Art. 5 - Attività soggette a comunicazione

  1. Le attività di collaborazione scientifica aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, anche retribuite, nonché le attività elencate all’art. 3 svolte a titolo gratuito, presso Enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, possono essere svolte previa comunicazione, salva, in ogni caso, la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, l’assenza, anche potenziale, di situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi e il divieto di utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell’Ateneo. La comunicazione dev’essere presentata, tramite procedura telematica, all’Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente e CEL e al Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, ai fini di una tempestiva valutazione, da effettuarsi entro 8 giorni dalla comunicazione medesima, dell’eventuale sussistenza di situazioni ostative all’assunzione dell’incarico.
  2. Le attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l’assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate, la preparazione di rapporti tecnici, salvo in ogni caso quanto stabilito dall’art. 2 del presente Regolamento, nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio purché di carattere occasionale possono essere svolte, anche con retribuzione, previa comunicazione.

Art. 6 - Attività liberamente esercitabili

  1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell’Ateneo, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, senza necessità di autorizzazione e di comunicazione preventiva le seguenti attività:
    1. attività di valutazione e referaggio;
    2. partecipazione a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore;
    3. lezioni, seminari e attività di docenza a carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti nell’ambito di corsi di studio o moduli didattici;
    4. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
    5. attività pubblicistiche ed editoriali quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    6. perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria purché di carattere occasionale;
    7. la partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano, la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l’attività di componente di nuclei di valutazione;
    8. partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
    9. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
    10. incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
    11. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
    12. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
    13. esercizio di cariche sociali in società, consorzi, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall’Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l’incarico sia conferito dall’Ateneo o sia svolto in rappresentanza dello stesso;
    14. attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale.
  2. Per quanto riguarda l'utilizzo economico da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni si applica quanto definito nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti. 

Art. 7 - Double appointment

  1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della Legge n. 240/10, attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo o Ente di ricerca, italiano o straniero, sulla base di una convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
  2. La convenzione, di durata minima di un anno e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, definisce:

    1. la ripartizione dell’impegno annuo del docente con la specifica degli incarichi didattici;
    2. le modalità di valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal docente;
    3. la ripartizione degli oneri stipendiali del personale coinvolto.

  3. La convenzione non potrà in ogni caso riguardare professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. n. 270 del 22/10/2004.
  4. La proposta di stipula della convenzione, deliberata dal Dipartimento interessato, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
  5. Per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. 

Art. 8 - Professori e ricercatori a tempo definito

  1. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Ateneo. Configura, in ogni caso, un conflitto d’interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo.
  2. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, ai sensi dell’art. 6 comma 12 della Legge n. 240/2010, nel regime di lavoro richiesto dall’Ente straniero, su autorizzazione del Rettore o suo delegato, previo parere obbligatorio del Direttore del Dipartimento di afferenza in ordine alla compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali e all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da valutare sulla base dell’idonea documentazione presentata dall’interessato al momento della richiesta di autorizzazione. I professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività all’estero ai sensi del presente comma devono garantire in via prioritaria l’adempimento dei propri obblighi nei confronti dell’Ateneo, con riferimento all’attività didattica, di ricerca e alla partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all’estero dovrà in ogni caso dare atto dell’appartenenza all’Ateneo. L’adesione del docente a progetti di ricerca competitivi dovrà in ogni caso prevedere la partecipazione dell’Ateneo. Vigono infine, in ogni caso, le disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
  3. La procedura di autorizzazione è definita all’art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - Obblighi di comunicazione

  1. Ai sensi dell’art. 53 comma 11 del D.Lgs. n. 165/2001 i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai professori e ricercatori, hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
  2. L'Ateneo darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Sanzioni

  1. In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, salve le eventuali più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto in assenza di autorizzazione preventiva per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, qualora il corrispettivo non sia ancora stato pagato, o a cura del dipendente, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, nel conto di entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del Fondo di Ateneo per la Premialità.
  2. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l’azione disciplinare da attivarsi ai sensi del comma p) dell’art. 10 e dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo.
  3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull’osservanza delle predette disposizioni ed avranno altresì l’obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

  1. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Consiglio di Amministrazione.
  2. Sono fatti salvi gli incarichi comunque autorizzati, ai sensi del previgente regolamento e della Legge n. 240/10, purché compatibili con il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari interne.
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il “Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore a tempo pieno” emanato con DR n. 775 del 6 luglio 1998 e modificato con DR n. 49 del 28 gennaio 2009 è abrogato.

Note

[1] Art. 6, comma 9, Legge n. 240/2010.

[2] Ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999.

Last update: 01/10/2024