Conferimento del titolo di professore emerito ed onorario

Emanato con D.R. n. 188 del 17/04/2012

Art. 1 - Oggetto e finalità

  1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art.111 RD n.1592/1933 e dall’art.15, c.2, Legge n. 311/1958 ed individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Art. 2 - Requisiti e procedura per il conferimento del titolo 

  1. L’Ateneo può conferire il titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. Il titolo di “Professore Onorario” potrà essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.
  2. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dalla struttura di afferenza del docente, adeguatamente motivata tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e continuità della sua produzione scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti dall’interessato.
  3. Il Senato accademico acquisisce preliminarmente, per il solo conferimento del titolo di Professore Emerito, il parere di tre reviewers esterni, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del docente, individuati dal Rettore, d’intesa con il Prorettore alla ricerca, tenendo conto delle indicazioni della struttura di riferimento.
  4. Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.
  5. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento.

Art. 3 - Attività di ricerca

  1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca nell’ambito della struttura cui afferisce.
  2. Può continuare a coordinare progetti di ricerca di cui sia il responsabile, anche finanziati da enti pubblici o privati. Il professore Emerito od Onorario può ricevere compensi per il lavoro in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi. Può inoltre essere coordinatore di progetti conto terzi previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.

Art. 4 - Attività didattica

  1. Nell’ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso ove compatibile con le norme di legge, da parte del Consiglio di Dipartimento e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Può insegnare anche nelle Scuole di dottorato previa delibera del Consiglio della Scuola. 

Art. 5 - Partecipazione agli organi 

  1. Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire. Partecipa altresì alle riunioni del Collegio didattico o di dottorato, ove titolare di insegnamento

Last update: 22/10/2024