Disciplina delle procedure di selezione e chiamata dei professori I e II fascia

Emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 26 del 17/01/2013, D.R. n. 9 del 07/01/2014, D.R. n. 568 del 30/07/2014, D.R. n. 135 del 13/02/2015, D.R. 551 del 02/07/2015, D.R. n. 710 del 27/07/2018, con D.R. n. 909 del 09/10/2018, D.R. n. 830 del 30/07/2019, con D.R n. 446 del 18/05/2020, D.R n. 356 del 02/04/2021 e con D.R. n. 76 del 31/01/2024. Modifiche entrate in vigore il 07/02/2024.

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 18 e 24 della Legge n.240/2010 e dell’art. 1 comma 9 della Legge n.230/2005, le procedure di chiamata dei professori e delle professoresse di prima e seconda fascia, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico e di comportamento dell’Ateneo.

Art. 2 - Assegnazione posti

  1. I Dipartimenti oppure il Rettore/la Rettrice, sentiti i Dipartimenti, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la copertura di posti di professore/professoressa di prima e seconda fascia, anche sulla base delle proposte formulate dalle Scuole Interdipartimentali, le quali possono altresì esprimere parere per l’attivazione di posti di professore/professoressa di prima e seconda fascia in SSD rilevanti per l’offerta formativa dei corsi da esse coordinati.
  2. Le richieste di cui al comma 1, approvate dal Consiglio di Dipartimento, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura:

    1. chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 c. 1 della Legge n.240/2010;
      a-bis) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge n.240/2010, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore/professoressa ordinario/ordinaria di ruolo, professore/professoressa associato/associata di ruolo, ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università Ca’ Foscari. 
      a-ter. chiamata di professori ordinari/ professoresse ordinarie a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4-ter riservata a studiosi e studiose in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare di indizione della procedura, che non siano professori o professoresse di prima fascia già in servizio;
    2. chiamata a seguito dell’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 c. 5 e 5 bis [1] della Legge n.240/2010 nella formulazione previgente all’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n.79 [2];
    3. chiamata a seguito dell’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24 c. 6 della Legge n.240/2010: in questo caso la delibera del Consiglio di Dipartimento ne dovrà motivare adeguatamente la scelta;
    4. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 commi 9 della Legge 230/2005.
    5. chiamata all’esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell’art. 7 - commi 5-bis e 5-ter – della Legge n. 240/2010.

  3. La delibera del Dipartimento, debitamente motivata, deve contenere:

    1. il numero dei posti richiesti;
    2. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
    3. la sede di servizio;
    4. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
    5. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e specifiche funzioni che il professore e/o la professoressa dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge n.240/2010”;
    6. gli standard qualitativi nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato;
    7. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente c. 2.

  4. Nel caso di svolgimento delle procedure comparative di cui al c. 2 lettere a), a-bis), a-ter), b) e c) del presente articolo dovrà essere inoltre indicato:

    1. l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all’art. 16 c. 3 lett. b) della Legge n.240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
    2. l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche della persona candidata, anche con riferimento al profilo plurilingue dell’Ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.

  5. Nel caso di svolgimento delle procedure selettive di cui al c. 2 lett. e) del presente articolo, dovranno inoltre essere indicati: le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto; i criteri di valutazione delle proposte progettuali ammesse a valutazione.
  6. Nei casi previsti dal precedente comma 2 lettera a), a-bis) e a-ter) dovranno essere inoltre indicati i contenuti della prova orale, riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro della persona candidata e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti (job talk) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori del personale del Dipartimento di riferimento.
  7. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e di professoresse di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l’importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’importo non erogato all’atto della sottoscrizione.
  8. Nell’ambito della programmazione triennale, l’Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore/professoressa ordinario/ordinaria di ruolo, professore/professoressa associato/associata di ruolo, ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato, ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati/state titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti/iscritte a corsi universitari nell’università stessa ovvero alla chiamata di cui all'articolo  7, comma 5-bis della Legge n.240/2010.
    Nell'ambito della programmazione triennale, l’Ateneo vincola almeno un quinto delle risorse disponibili per posti di professore/professoressa di prima fascia alla chiamata di studiosi/studiose in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare di indizione della procedura, che non siano professori di prima fascia già in servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 comma 4-ter della Legge n.240/2010.
  9. Nei limiti definiti dalla programmazione triennale e dai vincoli di legge e finanziari, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assegna i posti di professore/professoressa di I e II fascia alle strutture dipartimentali, indicando le connesse procedure di copertura.

[1] 5-bis. Così come introdotto dal  DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) "L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".

[2] La chiamata ai sensi dell’art. 24 c.5 e 5 bis nella formulazione vigente dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) è disciplinata nel regolamento per il reclutamento dei ricercatori RTT.

TITOLO 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, legge n. 240/2010) 

Art. 3 - Procedura selettiva

  1. La procedura di selezione è svolta dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea. Della suddetta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Il bando deve contenere: 

    1. il numero dei posti messi a bando;
    2. la fascia per la quale è bandito il posto;
    3. la struttura didattica richiedente;
    4. la sede di servizio;
    5. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
    6. l’eventuale specificazione del profilo tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
    7. le specifiche funzioni che il professore/la professoressa dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
    8. il trattamento economico e previdenziale proposto;
    9. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
    10. i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
    11. il numero massimo di pubblicazioni richieste, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all’art. 16 c. 3 lett. b) della Legge n.240/2010, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
    12. i contenuti della prova orale, riservata ai primi/alle prime classificati/classificate nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro della persona candidata e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (job talk) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano, la partecipazione come uditori del personale del Dipartimento di riferimento. La prova orale potrà eventualmente svolgersi anche in modalità telematica;
    13. l’indicazione dei diritti e dei doveri del/della docente;
    14. l’eventuale indicazione della lingua estera o delle lingue estere nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche della persona candidata;
    15. gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione e indicati nella delibera del Dipartimento.

Art. 4 – Candidature

  1. Alle selezioni possono partecipare:

    1. Candidati e candidate che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
    2. Candidati e candidate che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
    3. Professori e professoresse già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
    4. Studiosi e studiose stabilmente impegnati/impegnate all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

  2. Non può partecipare alle selezioni chi, al momento della presentazione della domanda abbia un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore/la Rettrice, con il Direttore/la Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
    La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente titolo può essere riservata, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore/professoressa ordinario/ordinaria di ruolo, professore/professoressa associato/associata di ruolo, ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato, ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati/state titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti/iscritte a corsi universitari nell’università stessa;
    La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Titolo per la chiamata di professori/professoresse di prima fascia può essere riservata a candidati/candidate in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale di indizione a cui si riferisce la procedura, con esclusione dei professori e delle professoresse di prima fascia già in servizio, ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, L. 240/2010.

Art. 5 - Commissione di valutazione

  1. La Commissione è nominata dal Rettore/dalla Rettrice su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
  2. La Commissione è composta da almeno tre professori e professoresse, di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR.
  3. I/le componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati/individuate tra professori e professoresse appartenenti al macrosettore o area relativi. Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD, i/le componenti della Commissione possono essere individuati/individuate esclusivamente all’interno degli SSD indicati.
  4. Nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un/una commissario/commissaria, anche interno/interna all’Ateneo, è proposto/proposta dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il/la componente proposto/proposta dal Dipartimento deve essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta al successivo comma 8. I/le rimanenti commissari/commissarie, esterni/esterne all’Ateneo, sono sorteggiati/sorteggiate negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio. 
  5. Tutti i commissari e tutte le commissarie sorteggiabili, devono far parte di elenchi nazionali di studiosi e studiose in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei/delle commissari/commisarie per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010.
  6. Il sorteggio dei/delle commissari/commissarie di cui al precedente comma 4, può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali di cui al comma 5 nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, e/o nei SSD individuati dal bando.
  7. In mancanza di specifici elenchi nazionali di cui al precedente comma 5 si utilizzeranno direttamente le liste dei/delle commissari/commissarie per l’abilitazione scientifica nazionale predisposte dall’ANVUR. Qualora non sia possibile od opportuno, ai sensi del precedente comma 6, ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori/professoresse di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste e tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non bibliometrici. In tal caso il/la candidato/candidata commissario/commissaria dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione.
  8. Non possono tuttavia far parte delle commissioni di cui al presente Regolamento coloro che siano componenti in carica della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore/professoressa universitario/universitaria di prima e di seconda fascia. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai/dalle commissari/commissarie devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e persone candidate. 
  9. L’incarico di commissario/commissaria dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore/professoressa che quelle relative ai posti da ricercatore/ricercatrice, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
  10. La Commissione individua al suo interno il/la Presidente e il/la Segretario/Segretaria verbalizzante.
  11. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei/delle componenti.
  12. Le Commissioni possono avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

  1. La Commissione effettua, in seduta riservata, una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica delle persone candidate. I risultati della valutazione comparativa e la data della prova orale di cui al successivo comma 2 sono resi pubblici secondo le modalità previste dal bando almeno 7 giorni prima della prova orale.
  2. Alla prova orale, che potrà essere svolta eventualmente in modalità telematica, nel rispetto del principio di pubblicità della stessa, saranno ammessi i candidati e le candidate, tra un minimo di tre e un massimo di cinque, giudicati/giudicate comparativamente più meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1, o un numero inferiore solo nel caso in cui le persone candidate presentatisi siano inferiori a tre. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione.
  3. Al termine della prova orale la Commissione formula un giudizio finale sulle persone ammesse individuando tra di esse i candidati e le candidate comparativamente migliori e collocandoli/collocandole in ordine decrescente di merito, tenuto conto della valutazione di cui al comma 1 e della prova orale.
  4. La lista degli/delle idonei/idonee di cui al comma precedente rimarrà valida per un anno dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali ulteriori chiamate ai sensi del successivo articolo 8. 

Art. 7 - Termini di conclusione del procedimento

  1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/dalla Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore/la Rettrice, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei/delle componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal/dalla Presidente della Commissione all'Amministrazione Centrale, ARU - Ufficio Personale Docente per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Rettore/della Rettrice.
  3. Nel caso in cui il Rettore/la Rettrice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
  4. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo. 

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato o della candidata selezionata

  1. All’esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro trenta giorni dall’approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro trenta giorni, la chiamata del candidato/della candidata comparativamente migliore, o in caso di un bando per più posti, dei candidati/delle candidate comparativamente migliori, tra quelli/quelle individuati come meritevoli di chiamata secondo l’ordine di merito. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse aventi diritto al voto, di prima fascia per la chiamata di professori e professoresse di prima fascia, e di prima e seconda fascia per la chiamata di professori e professoresse di seconda fascia.
  2. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari/contrarie e astenuti/astenute, alla chiamata del candidato/della candidata comparativamente migliore sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura.
  3. Nel caso di deliberazione contraria alla chiamata ai sensi del precedente comma 2 il Dipartimento non potrà proporre la chiamata di eventuali altri/altre idonei/idonee della medesima procedura concorsuale e le risorse impegnate originariamente per ricoprire il posto in questione rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo.
  4. Qualora, entro il termine indicato nel precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento non raggiunga alcuna maggioranza favorevole o contraria alla chiamata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Dipartimento, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, non potrà richiedere la copertura per il medesimo Settore Scientifico Disciplinare, o Concorsuale se il SSD non è previsto nel bando, per i quali si è svolta la procedura. Le risorse impegnate originariamente rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo.
  5. Il Consiglio di Dipartimento, per giustificati motivi, può richiedere la proroga dei termini previsti dal comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. La richiesta viene concessa o respinta con decreto del Rettore/della Rettrice.
  6. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato/della candidata comparativamente migliore di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento di provvedere, entro il termine di un mese e fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del/della secondo/seconda candidato/candidata comparativamente migliore tra quelli/quelle individuati dalla Commissione come meritevoli di chiamata.
  7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, entro il termine massimo di un anno decorrente dalla data di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di ulteriori candidati/candidate utilmente collocati/collocate in ordine di merito, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

TITOLO 2 - Chiamata in seguito all’esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022) [3]

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/10

  1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n.240/2010, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore associato/professoressa associata  del ricercatore/della ricercatrice  titolare di contratto di cui all’art. 24 c. 3 lettera b) della Legge n.240/2010 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n.240/2010.
  2. La valutazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore/dalla ricercatrice nell’ambito del contratto di cui all’art. 24 c. 3 lettera b) della Legge n.240/2010, è effettuata da una Commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del presente Regolamento.
  3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
  4. Per la valutazione la Commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell’allegato 1 al presente Regolamento, che individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, nell’ambito dei criteri previsti dal DM 4 agosto 2011, n. 344. 
  5. La valutazione si svolge di regola durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. b) della Legge 240/10.
    5-bisNei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, l’Ateneo ha facoltà di anticipare alla scadenza del primo anno la procedura di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. L’anticipo è richiesto dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di comprovate esigenze didattiche, scientifiche o organizzative con delibera da assumere in sede di programmazione del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, tenendo conto delle esigenze dei diversi settori disciplinari. In tali casi, la valutazione di cui al comma 2 deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore disciplinare di appartenenza. Il decreto di avvio della procedura determina le modalità di svolgimento e i contenuti della prova, secondo le indicazioni dei Dipartimenti. La prova avrà una durata di 45 minuti. La Commissione comunica alla persona candidata la data di svolgimento della prova e le relative modalità con almeno 7 giorni di anticipo.  I criteri di valutazione della prova e il relativo peso sono inseriti nello schema di riferimento riportato nell’Allegato 1-bis al presente Regolamento. La prova si può svolgere anche in modalità telematica, garantendone in ogni caso la pubblicità.
  6. Dell’avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito web dell’Ateneo.
  7. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione della didattica, 60 punti per la valutazione dell’attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all’attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore/la ricercatrice avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell’attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100. 
  8. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Art. 10 - Chiamata del candidato o della candidata

  1. In caso di esito positivo della valutazione, secondo quanto disposto dal precedente art. 9 il Dipartimento propone, entro 30 giorni, al Consiglio di Amministrazione la chiamata nei ruoli dei professori associati/delle professoresse associate del/della titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse di prima e seconda fascia aventi diritto al voto. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all’art. 8.
  2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

[3] La chiamata in seguito all’esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010) nella formulazione successiva all’entrata in vigore della Legge 79/2022 è disciplinata nel Regolamento d’Ateneo per la chiamata di ricercatori a Tempo determinato in Tenure Track (RTT).

TITOLO 3 - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/10

  1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/2010, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore/professoressa (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori e di professoresse di seconda fascia e ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010.
    La valutazione è effettuata da una Commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Per la valutazione la Commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell’allegato 1 al presente Regolamento ai fini dell’inquadramento a professore/professoressa di seconda fascia e nell’allegato n. 2 ai fini dell’inquadramento a professore/professoressa di prima fascia.
  2. In parziale deroga a quanto disposto all’art. 7 cit. la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
  3. Dell’avvio della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell’Ateneo.
  4. Nelle procedure attivate ai fini dell’inquadramento a professore/professoressa di seconda fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 per la valutazione dell’attività didattica, 60 per la valutazione dell’attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il la persona candidata avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all’attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
  5. Nelle procedure attivate ai fini dell’inquadramento a professore/professoressa di prima fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 20 per la valutazione dell’attività didattica, 60 per la valutazione dell’attività di ricerca e 20 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il la persona candidata avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all’attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
  6. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al termine indicato dalle disposizioni di legge.
  7. Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore/professoressa di ruolo.

Art. 12 - Chiamata del candidato o della candidata

  1. All’esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato/della candidata che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più persone candidate, di quello/quella comparativamente migliore tra quelli/quelle valutati/valutate positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse aventi diritto al voto di prima fascia per la chiamata di professori e di professoresse di prima fascia, e dei professori e delle professoresse di prima e seconda fascia per la chiamata di professori e di professoresse di seconda fascia. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all’art. 8.
  2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle risorse disponibili

TITOLO 4 - Copertura tramite chiamata diretta e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005)

Art. 13 – Destinatari delle chiamate dirette

  1. I Dipartimenti, o il Rettore/la Rettrice, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico, la chiamata diretta dei seguenti soggetti:

    1. Studiosi/studiose stabilmente impegnati/impegnate all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
    2. Studiosi/studiose che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
    3. studiosi/studiose che siano risultati vincitori/vincitrici nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. I Dipartimenti o il Rettore/la Rettrice, secondo le modalità previste al comma 1, possono altresì richiedere la copertura di posti di professore e professoressa di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi/studiose di chiara fama. 

Art. 14 - Procedura di chiamata

  1. La richiesta dipartimentale, contenente le informazioni specificate nell’art. 2 c. 3 del presente Regolamento, dovrà essere trasmessa all’Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente ai fini dell’istruttoria per le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  2. La proposta dell’inquadramento nella relativa classe di stipendio spetta al Rettore/alla Rettrice, sentito il Direttore/la Direttrice di Dipartimento, tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dalla persona chiamata nell’istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulle proposte di chiamata diretta, verificandone la coerenza con i piani di sviluppo triennali e con il Piano Strategico di Ateneo nonché il rispetto dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa vigente, individuando le proposte da trasmettere al Ministero al fine del nulla osta alla nomina e con richiesta, ove previsto, di cofinanziamento.
  4. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina, determinando la data di presa di servizio e la relativa classe di stipendio in coerenza con la proposta. 
  5. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore/una professoressa appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore/la Rettrice, con il Direttore/la Direttrice generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

TITOLO 5 - Copertura tramite chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - commiI 5-bis e 5-ter - Legge n. 240/2010

Art. 15 - Avvio della procedura di selezione

  1. La procedura selettiva per la chiamata a professore/professoressa ordinario/ordinaria o associato/associata da ricoprire ai sensi dell’art.7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010, si attiva, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 2, mediante emanazione di un avviso pubblico, da pubblicare sul sito web d’Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni d’interesse per la copertura del posto oggetto del bando.
  2. L’avviso pubblico deve specificare, per ciascun posto:

    1. il Dipartimento al quale afferirà la persona selezionata;
    2. la fascia a cui si riferisce la procedura;
    3. il settore concorsuale e l’eventuale specificazione del profilo tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
    4. le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto;
    5. le caratteristiche della proposta progettuale che le persone candidate devono presentare;
    6. le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse con indicazione del numero massimo di pubblicazioni presentabili ai fini della valutazione della coerenza e congruenza del profilo scientifico con la proposta progettuale. 
    7. i criteri di valutazione delle proposte progettuali ammesse a valutazione.
    8. la modalità di convocazione dei candidati e delle candidate al colloquio pubblico, utile ad approfondire i contenuti della proposta progettuale, i titoli e la produzione scientifica delle persone candidate, anche in relazione alle esigenze di cui alla lettera d).

Art. 16 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

  1. La manifestazione d’interesse deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e deve essere corredata:

    • dalla proposta progettuale che la persona candidata intende presentare in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del Dipartimento
    • dal curriculum vitae
    • dalle pubblicazioni nel numero massimo indicato nell’avviso.

  2. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Ateneo.

Art. 17 - Requisiti di ammissione

  1. Alle procedure di mobilità per chiamata di cui al presente titolo possono partecipare:

    1. professori e professoresse ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell’avviso di cui all’art. 16, presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; per le chiamate di professori e professoresse ordinari, alle persone candidate è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
    2. studiosi/studiose stabilmente impegnati/impegnate all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, maturati alla data di scadenza dell’avviso di cui all’art. 16, presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale del 10 maggio 2023, n. 456, e successivi aggiornamenti;
    3. dirigenti di ricerca e primi/prime ricercatori/ricercatrici presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della L. 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell’avviso di cui all’art. 16 presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

  2. Non possono partecipare alla procedura di mobilità coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore/una professoressa appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del ruolo o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore/la Rettrice, con il Direttore/la Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
  3. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore/della Rettrice e notificata all’interessato/interessata.
  4. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

Art. 18 – Commissione selezionatrice

  1. La valutazione dei progetti presentati dalle persone candidate è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore/dalla Rettrice con le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 19 - Modalità di svolgimento delle procedure

  1. La Commissione effettua una valutazione dei progetti in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento nella delibera di cui all’art. 2 e secondo i criteri indicati nella medesima delibera, tenendo conto della qualificazione didattica e scientifica dei candidati. È previsto un colloquio pubblico con i candidati/le candidate in possesso dei requisiti, utile ad approfondire i contenuti della proposta progettuale, i titoli e la produzione scientifica, anche in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto. L'Amministrazione provvederà alla convocazione dei candidati/delle candidate, su richiesta della Commissione, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico, qualora la convocazione non fosse già presente nell'avviso stesso.
  2. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria dei progetti presentati, inserendo in graduatoria esclusivamente i progetti dei quali ha valutato l’effettiva coerenza con le esigenze espresse dal Dipartimento. Si procederà alla chiamata del candidato/della candidata il cui progetto è stato collocato al primo posto della graduatoria dalla Commissione in quanto maggiormente rispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento in base ai criteri stabiliti nella delibera del Dipartimento di cui all’art. 2 del presente Regolamento. La graduatoria è utilizzabile esclusivamente per la copertura del/dei posti messo/messi a selezione. 
  3. La Commissione termina i lavori entro due mesi dalla nomina, salvo diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/dalla Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore/la Rettrice, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei/delle componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 
  4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, comprensivi di eventuali allegati, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal/dalla Presidente della Commissione all'Amministrazione Centrale, ARU - Ufficio Personale Docente per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene entro trenta giorni con decreto del Rettore/della Rettrice.

Art. 20 – Chiamata del candidato/della candidata

  1. Entro 30 giorni dall’approvazione atti, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e professoresse ordinari, nel caso di chiamata di un professore/di una professoressa ordinario/ordinaria, ovvero dei professori e delle professoresse ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore/una professoressa associato/associata. La proposta viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. 
  2. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Dipartimento o dei Dipartimenti di possibile afferenza, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
    Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata del candidato/della candidata il cui progetto è risultato comparativamente migliore sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori e delle professoresse aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura.
    Nel caso di deliberazione contraria alla chiamata ai sensi del precedente comma 2 il Dipartimento non potrà proporre la chiamata di eventuali altri idonei della medesima procedura selettiva e le risorse impegnate originariamente per ricoprire il posto in questione rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo.
    Qualora, entro il termine indicato nel precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento non raggiunga alcuna maggioranza favorevole o contraria alla chiamata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Dipartimento, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, non potrà richiedere la copertura per il medesimo Settore Scientifico Disciplinare, o Concorsuale se il SSD non è previsto nel bando, per i quali si è svolta la procedura. Le risorse impegnate originariamente rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo.
    Il Consiglio di Dipartimento, per giustificati motivi, può richiedere la proroga dei termini previsti dal comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. La richiesta viene concessa o respinta con decreto del Rettore/della Rettrice.
    In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del/della candidato/candidata comparativamente migliore di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento di provvedere, entro il termine di un mese e fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del/della secondo/seconda candidato/candidata comparativamente migliore tra quelli/quelle individuati dalla Commissione come meritevoli di chiamata.

TITOLO 6 - Norme finali

Art. 21 - Copertura dei posti di professore/professoressa straordinario/straordinaria

  1. Ai sensi dell’art. 1 comma 12 della Legge 230/2005, l’Ateneo può realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore/professoressa straordinario/straordinaria da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori/delle professoresse ordinari/ordinarie, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Tra questi ultimi sono ricompresi coloro che hanno ottenuto l’abilitazione nazionale per la fascia dei professori/professoresse ordinari/ordinarie ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010. Le modalità di selezione sono indicate nell’apposito Regolamento d’Ateneo.

Art. 22 - Norme transitorie

  1. Ai sensi dell’art. 29 c. 10 della Legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all’art. 3 della Legge 210/1998, si applica esclusivamente ai ricercatori/alle ricercatrici a tempo indeterminato.
  2. Sulla base delle disposizioni previste dall’art. 29, c. 4 della Legge n.240/2010, coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore/ professoressa associato/associata e di professore/professoressa ordinario/ordinaria all’esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.
  3. A decorrere dall’adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari previsto dall’art. 15 comma 1 della Legge n. 240/2010, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

Art 23 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Allegato 1

Schema di riferimento per la valutazione nell’ambito delle procedure di cui all’art. 24 co 5 nella formulazione previgente all’entrata in vigore della Legge 79/2022 e co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II fascia. (rif. art. 9 co. 4 e art. 11 co. 2 del Regolamento).

Oggetto della valutazione Passaggio a PA Punteggio (fino a) SOGLIA
Didattica* 1. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità. 15
Didattica* 2. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio 15
Punteggio complessivo didattica A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2) 30 non prevista
Ricerca 3. Valutazione della produzione scientifica** 40
Ricerca 4. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 6
Ricerca 5. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
Ricerca 6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 2
Ricerca 7. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2
Ricerca 8. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 2
Ricerca 9. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non 2
Ricerca 10. Attività di fund raising*** 2
Punteggio complessivo ricerca B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10) 60 >=30
Compiti organizzativi**** 11. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati 10
Punteggio complessivo compiti organizzativi C. Punteggio relativo alla riga 11 10 non prevista
Totale Valutazione Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C) 100 >= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

  1. numero prodotti censiti SCOPUS e ISI;
  2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
  3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
  4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
  5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

  1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall’ente erogatore per determinare l’eleggibilità al finanziamento

**** Nella valutazione dei ricercatori ex art. 24 lettera b) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.

Allegato 1-bis

Schema di riferimento per la valutazione in caso di anticipo della procedura di cui all’art. 24 co 5 della Legge 240/2010 nella formulazione previgente all’entrata in vigore della Legge 79/2022 per il passaggio a professore/professoressa di II fascia. (rif. art. 9 co. 5-bis del Regolamento).

Oggetto della valutazione Passaggio a PA Punteggio (fino a) SOGLIA
Didattica* Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità; media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio 15
Didattica* 2. Prova didattica, da valutare in base alla competenza e alla preparazione metodologica del candidato, nonché alla chiarezza, all’ordine e all’incisività della sua esposizione. 15
Punteggio complessivo didattica A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2) 30 non prevista
Ricerca 3. Valutazione della produzione scientifica** 40
Ricerca 4. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 6
Ricerca 5. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
Ricerca 6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 2
Ricerca 7. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2
Ricerca 8. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 2
Ricerca 9. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non 2
Ricerca 10. Attività di fund raising*** 2
Punteggio complessivo ricerca B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10) 60 >=30
Compiti organizzativi**** 11. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati 10
Punteggio complessivo compiti organizzativi C. Punteggio relativo alla riga 11 10 non prevista
Totale Valutazione Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C) 100 >= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

  1. numero prodotti censiti SCOPUS e ISI;
  2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
  3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
  4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
  5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

  1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall’ente erogatore per determinare l’eleggibilità al finanziamento

**** Nella valutazione dei ricercatori ex art. 24 lettera b) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.

Allegato 2

Schema di riferimento per la valutazione nell’ambito della procedura di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore/professoressa di I fascia. (rif. art. 11 co. 2 Regolamento).

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

  1. numero prodotti censiti SCOPUS e ISI;
  2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
  3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
  4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
  5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

  1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di Prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall’ente erogatore per determinare l’eleggibilità al finanziamento.

Oggetto della valutazione Passaggio a PO Punteggio (fino a) SOGLIA
Didattica* 1. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato 20
Punteggio complessivo didattica A. Punteggio attribuiti per la didattica nella riga 1 20 non prevista
Ricerca 2. Valutazione della produzione scientifica** 40
Ricerca 3. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; direzione enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale 5
Ricerca 4. Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2
Ricerca 5. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 2
Ricerca 6. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 3
Ricerca 7. Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio 3
Ricerca 8. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati o non partecipati 2
Ricerca 9. Attività di fund raising*** 3
Punteggio complessivo ricerca B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 2 alla 9) 60 >=30
Compiti organizzativi 10. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati. 20
Punteggio complessivo compiti organizzativi C. Punteggio relativo alla riga 10 20 non prevista
Totale Valutazione Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C) 100 >= 70

Last update: 20/11/2024