Attribuzione a professori e ricercatori incentivo - art. 29, co. 19, L. 240/2010

Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19 della legge 240/10, Testo modificato.

Emanato con D.R. n. 915 del 25/11/2014

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19 della legge 240/10, in attuazione di quanto specificamente previsto dalle disposizioni del:

    • Decreto Interministeriale n.314 del 21 luglio 2011 con riferimento all’anno 2011;
    • Decreto Interministeriale n.665 del 26 luglio 2013 con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Art. 2 - Destinatari

  1. Sono soggetti ammissibili all’intervento i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato negli anni 2011, 2012 e 2013 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni economiche di cui all’art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010 (Legge 122/2010).
  2. La qualifica di riferimento è quella posseduta dal professore e dal ricercatore al momento in cui avrebbe maturato la classe/scatto in assenza del blocco nell’anno di riferimento.
  3. Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore interessato, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
  4. I trienni di riferimento per la valutazione comparativa con riferimento a ciascuna tornata e relativamente a ciascun indicatore sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 3 - Ripartizione delle risorse

  1. Le risorse assegnate all’Ateneo sono ripartite, fino ad esaurimento, per ciascun anno in misura proporzionale alla consistenza numerica dei potenziali destinatari per ruolo e fascia.
  2. Le risorse da attribuire sono le seguenti:

    • per l’anno 2011 €. 157.628 (compresi oneri carico Ateneo);
    • per l’anno 2012 €. 372.694 (compresi oneri carico Ateneo);
    • per l’anno 2013 €. 473.541 (compresi oneri carico Ateneo).

  3. L’incentivo verrà in ogni caso attribuito nel limite del 50% dei soggetti ammissibili con riferimento all’anno 2011, e del 60% dei soggetti ammissibili con riferimento agli anni 2012 e 2013, e secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l’ordine della graduatoria formata per ciascun ruolo e fascia.
  4. L’importo individuale è calcolato dividendo lo stanziamento assegnato per ciascun anno per ruolo e fascia secondo quanto indicato al comma 1 per il valore inferiore tra il numero dei soggetti cui è possibile erogare l’incentivo secondo i limiti percentuali stabiliti dai decreti interministeriali e richiamati al comma 3 e il numero dei soggetti collocati utilmente in graduatoria con punteggio maggiore di 0. L’importo individuale non potrà comunque eccedere il doppio del valore determinato dividendo il budget annuo disponibile per il numero massimo di soggetti ammissibili all'incentivo stabilito dai decreti interministeriali, per ciascun ruolo e fascia.

Art. 4 - Bando e modalità di presentazione delle domande

  1. L’Ateneo procederà, tramite Decreto Rettorale, all’emanazione di tre bandi distinti, uno per ciascun anno di intervento, per la valutazione comparativa dei candidati, secondo criteri di merito accademico, così come definiti all’art. 6 del presente regolamento.
  2. Il bando dovrà specificare:

    1. i requisiti per l’ammissibilità della candidatura, in coerenza con quanto definito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse;
    2. la modalità e i termini per la presentazione della domanda ed eventuali tempi e modalità di integrazione delle informazioni presenti nella relazione triennale e nelle banche dati di ateneo;
    3. i criteri di valutazione della candidatura;
    4. le modalità di attribuzione del beneficio economico.

  3. Al bando dovrà essere data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ateneo; il termine per la presentazione delle domande non potrà in ogni caso essere inferiore a 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.
  4. La valutazione avviene attraverso procedure comparative fra tutti i candidati ammessi, indipendentemente dal loro ruolo e dalla loro fascia accademica [1], come indicato nel successivo art. 6. Invece l’attribuzione delle risorse viene effettuata separatamente per ciascun ruolo e fascia, come indicato al successivo art. 7.
  5. La valutazione potrà tener conto di periodi di malattia prolungata certificata e di maternità obbligatoria. 

Art. 5 - Commissione di valutazione

  1. La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una commissione di valutazione, secondo quanto specificato nei bandi. 
  2. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore e composta da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
  3. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico. Non possono essere componenti della Commissione i docenti ammissibili al beneficio economico. La nomina della Commissione viene resa pubblica sul sito web di Ateneo.
  4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
  5. Il Rettore può sostituire i componenti della Commissione in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta debitamente motivate.
  6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 20 giorni dalla nomina, salvo maggiore termine indicato nel decreto rettorale di nomina, prorogabile per una sola volta su motivata richiesta del Presidente.

Art. 6 - Criteri e modalità di selezione

  1. La valutazione sarà effettuata secondo la seguente procedura:

    1. valutazione preliminare dei candidati, finalizzata alla verifica dei seguenti prerequisiti di ammissibilità all’incentivo:

      • presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6 comma 14 della legge 240/2010, ovvero, nelle more dell’attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;
      • assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio oggetto di valutazione, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’Ateneo;
      • accertamento dell’effettuazione nel triennio di riferimento di almeno una pubblicazione scientifica. Per pubblicazioni scientifiche, ai fini del presente regolamento, si intendono:

        • articoli su riviste;
        • libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN o ISSN;
        • edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
        • brevetti.

      Il mancato possesso da parte dei candidati anche di uno solo dei prerequisiti sopra elencati preclude l’ ammissione alla fase valutativa successiva.

    2. valutazione dei candidati che hanno superato la valutazione preliminare, con le seguenti modalità:
      Per la valutazione dei candidati, la commissione dispone di 21 punti complessivi così ripartiti:

      1. Valutazione della produzione scientifica: max. punti 12
        Il punteggio è determinato dalla somma del punteggio parziale ottenuto nei due seguenti indicatori:

        1. Indicatore 1, da 0 a 6 punti: è definito sulla base del numero di pubblicazioni scientifiche come identificate al precedente comma 1 lettera a) punto 3 così come risultante dalla banca dati U-GoV dell’Ateneo nel triennio di riferimento. I candidati verranno ordinati in ordine decrescente all’interno di ciascuna area CUN di riferimento (si richiede che vi afferiscano almeno 12 tra professori e ricercatori, se il numero è inferiore si procederà mediante aggregazione con l’area maggiormente affine), sulla base del numero di pubblicazioni nel triennio, indipendentemente dal ruolo o fascia di appartenenza. La graduatoria ottenuta verrà suddivisa in 7 fasce (percentili) come segue, dove N indica il numero dei candidati nella graduatoria [2]:

          • Fascia 1: i candidati che si collocano dalla prima posizione alla posizione P1, dove P1=N/7 se N/7 è un numero intero e P1 è la parte intera di N/7 altrimenti; si osservi che P1 rappresenta il numero di candidati in fascia 1 ed è calcolato dividendo il numero totale N di candidati nella graduatoria (il numero di docenti e ricercatori appartenenti alla stessa area CUN) per il numero di fasce considerato (7 fasce); se questo numero non è intero si tralascia la parte frazionaria;
          • Fascia 2: i candidati che si collocano dalla posizione P1+1 alla posizione P2, dove P2=N*2/7 se N*2/7 è un numero intero e P2 è la parte intera di N*2/7 altrimenti;
          • Fascia 3: i candidati che si collocano dalla posizione P2+1 alla posizione P3, dove P3=N*3/7 se N*3/7 è un numero intero e P3 è la parte intera di N*3/7 altrimenti;
          • Fascia 4: i candidati che si collocano dalla posizione P3+1 alla posizione P4, dove P4=N*4/7 se N*4/7 è un numero intero e P4 è la parte intera di N*4/7 altrimenti;
          • Fascia 5: i candidati che si collocano dalla posizione P4+1 alla posizione P5, dove P5=N*5/7 se N*5/7 è un numero intero e P5 è la parte intera di N*5/7 altrimenti;
          • Fascia 6: i candidati che si collocano dalla posizione P5+1 alla posizione P6, dove P6=N*6/7 se N*6/7 è un numero intero e P6 è la parte intera di N*6/7 altrimenti;
          • Fascia 7: i candidati che si collocano dalla posizione P6+1 in poi.

          Ai candidati che ricadono nella prima fascia si attribuiscono 6 punti, a quelli della seconda fascia 5 punti, a quelli della terza 4 punti e così via, fino a 0 punti per l’ultima fascia. In caso due o più candidati abbiano lo stesso punteggio in graduatoria, andranno tutti inclusi nella stessa fascia.

        2. Indicatore 2, da 0 a 6 punti: è definito sulla base del punteggio FRA/ADIR, relativo alle sole pubblicazioni conseguito dal candidato nei 3 anni di riferimento; per ciascun anno verrà attribuito un punteggio fra 0 e 2, e il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun anno. Si considera separatamente il punteggio ottenuto in ciascuno dei 3 anni del triennio di riferimento; i candidati verranno ordinati in ordine decrescente di punteggio all’interno del dipartimento di afferenza dell’anno considerato; per le annualità decorrenti dal 01/01/2011 si potrà, su parere del dipartimento di afferenza del candidato, effettuare l’ordinamento separatamente per aggregazioni di settori disciplinari, purché vi afferiscano almeno 12 tra professori e ricercatori del dipartimento. Ciascuna graduatoria ottenuta verrà suddivisa in 3 fasce (percentili) come segue, dove N indica il numero dei candidati nella graduatoria:

          • Fascia 1: i candidati che si collocano dalla prima posizione alla posizione P1, dove P1=N/3 se N/3 è un numero intero e P1 è la parte intera di N/3 altrimenti;
          • Fascia 2: i candidati che si collocano dalla posizione P1+1 alla posizione P2, dove P2=N*2/3 se N*2/3 è un numero intero e P2 è la parte intera di N*2/3 altrimenti;
          • Fascia 3: i candidati che si collocano dalla posizione P2+1 in poi.

          Ai candidati che ricadono nella prima fascia si attribuiscono 2 punti, a quelli della seconda fascia 1 punto, a quelli della terza 0 punti. In caso di parità di posizione in graduatoria, si attribuisce il candidato alla fascia con punteggio più elevato. Il punteggio finale attribuito all’indicatore è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle annualità del triennio di valutazione.

      2. Valutazione dell’attività didattica: max. punti 6
        Il punteggio dell’attività didattica è determinato come somma del punteggio ottenuto nei seguenti indicatori parziali:

        1. Valutazione complessiva degli studenti (media nel triennio di riferimento del punteggio ottenuto nella valutazione complessiva del/degli insegnamenti come risultante dai questionari somministrati agli studenti).
          Separatamente per dipartimento di afferenza attuale, i candidati verranno ordinati in ordine decrescente sulla base del punteggio medio ottenuto, e la graduatoria così ottenuta viene suddivisa in 3 fasce come segue, dove N indica il numero dei candidati nella graduatoria:

          • Fascia 1: i candidati che si collocano dalla prima posizione alla posizione P1, dove P1=N/3 se N/3 è un numero intero e P1 è la parte intera di N/3 altrimenti;
          • Fascia 2: i candidati che si collocano dalla posizione P1+1 alla posizione P2, dove P2=N*2/3 se N*2/3 è un numero intero e P2 è la parte intera di N*2/3 altrimenti;
          • Fascia 3: i candidati che si collocano dalla posizione P2+1 in poi.

          Ai candidati che ricadono nella prima fascia si attribuiscono 2 punti, a quelli della seconda fascia 1 punto, a quelli della terza 0. In caso di parità di posizione in graduatoria, si attribuisce il docente alla fascia con punteggio più elevato.

        2. Numero pesato di tesi discusse nel triennio di riferimento (3 anni solari). Le tesi di Laurea, Laurea magistrale e dottorato sono pesate come segue: peso 1 per le tesi di laurea triennale, peso 2,5 per quelle di laurea magistrale, peso 4,5 per quelle di dottorato.
          Separatamente per dipartimento di afferenza attuale, i candidati verranno ordinati in ordine decrescente sulla base del numero pesato di tesi, e la graduatoria così ottenuta è suddivisa in 3 fasce, definite come nell’indicatore 2a) precedente. Ai candidati che ricadono nella prima fascia si attribuiscono 2 punti, a quelli della seconda fascia 1 punto, a quelli della terza 0 punti.
        3. Valutazione del carico didattico in termini di numero di CFU conseguiti.
          Separatamente per dipartimento di afferenza attuale, i candidati verranno ordinati in ordine decrescente sulla base del numero CFU complessivi conseguiti (numero di esami verbalizzati, pesati in base al numero di CFU dell’insegnamento).
          La graduatoria così ottenuta è suddivisa in 3 fasce, definite come nell’indicatore 2a) precedente. Ai docenti che ricadono nella prima fascia si attribuiscono 2 punti, a quelli della seconda fascia 1 punto, a quelli della terza 0.
          Per quanto riguarda i professori e ricercatori trasferiti a Ca’ Foscari durante il triennio di riferimento, gli indicatori didattici 2b) e 2c) (numero di tesi e numero di CFU conseguiti) verranno moltiplicati per il fattore 3 se il docente ha effettuato a Ca’ Foscari non più di un anno sui tre del triennio, mentre verranno moltiplicati per il fattore 1,5 se il docente ha effettuato a Ca’ Foscari più di un anno ma non più di due.

      3. Valutazione delle attività istituzionali e gestionali: max. punti 3
        La valutazione dell’impegno istituzionale e gestionale verrà effettuata sulla base dei titoli presentati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, valutati come segue e purché posseduti per almeno 10 mesi nel triennio di riferimento:

Carica istituzionale Punti
Rettore, prorettore vicario, direttore di dipartimento, preside di facoltà 3
Dean della VIU, prorettori, direttori di scuole di ateneo e interateneo, coordinatore nucleo, direttori scuole interdipartimentali, direttore del Collegio del Merito, coordinatori di dottorato, coordinatore di Ateneo per i TFA/PAS, presidente CLA, presidente SBA, Direttore di Centro con autonomia amministrativo-contabile 2
Presidente del Consiglio unico di Ateneo per i PAS, coordinatore di collegio didattico, presidente del comitato per la didattica, presidente del comitato per la ricerca, Presidenti di biblioteca d’Area 1

Art. 7 - Approvazione atti, graduatorie e attribuzione dell’incentivo una tantum  

  1. A conclusione del processo di valutazione la Commissione forma per ciascun anno tre graduatorie finali di merito, una per ciascun ruolo e fascia accademica.
  2. Le singole graduatorie di merito saranno definite in ordine decrescente sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato espresso in ventunesimi.
  3. In caso di parità di merito sarà data precedenza in graduatoria al candidato con minore anzianità di servizio nel ruolo ed in caso di ulteriore parità al più giovane d’età.
  4. A conclusione dei lavori gli atti sono trasmessi, a cura del Presidente, al Rettore per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
  5. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure e dispone l’attribuzione dell’incentivo a coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del limite delle risorse previste per ciascun ruolo e fascia. L’esecutività del provvedimento rimane sospesa fino al decorso dei termini di cui al successivo comma del presente articolo.
  6. Le graduatorie finali verranno pubblicate nell'area intranet del sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di conclusione del procedimento decorre il termine di 10 giorni per proporre eventuali opposizioni che, indirizzate al Rettore, dovranno pervenire all'Ufficio Personale Docente e CEL dell'Area risorse Umane. Su tali opposizioni si esprimerà per competenza, entro 5 giorni, la Commissione.

Art. 8 - Norme finali

Gli eventuali residui dello stanziamento di ciascun finanziamento confluiscono nel Fondo della premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

Note

[1] I ruoli accademici sono quelli di ricercatore universitario a tempo indeterminato e quello di professore. I professori si dividono fra professori di prima e di seconda fascia

[2] A titolo di esempio, se il numero N di candidati in graduatoria è pari a 35, si avrà P1=35/7=5 e ogni fascia includerà 5 candidati. Se invece il numero N di candidati in graduatoria è pari a 38, poiché 38/7=5,43 si avrà P1=5 e la distribuzione in fasce sarà la seguente:

  • Fascia 1: candidati da 1 a 5
  • Fascia 2: candidati da 6 a 10
  • Fascia 3: candidati da 11 a 16
  • Fascia 4: candidati da 17 a 21
  • Fascia 5: candidati da 22 a 27
  • Fascia 6: candidati da 28 a 32
  • Fascia 7: candidati da 33 a 38

Allegato

Tabella A - Periodi di riferimento ai fini della valutazione dell’attivita’ di ricerca, didattica e impegni istituzionali

 
Tornate
 
Valutaz. preliminare
RicercaDidatticaImpegni istituzionali
indicatore 1 (n. pubblicaz.)indicatore 2 (punteggio FRA/ADIR)a) valutaz. studentib) n. pesato tesi discussec) carico didattico
201101/01/2008 - 31/12/201001/01/2008 - 31/12/201001/01/2008 - 31/12/201007/08 - 08/09 - 09/1001/01/2008 - 31/12/201007/08 - 08/09 - 09/1001/01/2008 - 31/12/2010
201201/01/2009 - 31/12/201101/01/2009 - 31/12/201101/01/2009 - 31/12/201108/09 - 09/10 - 10/1101/01/2009 - 31/12/201108/09 - 09/10 - 10/1101/01/2009 - 31/12/2011
201301/01/2010 - 31/12/201201/01/2010 - 31/12/201201/01/2010 - 31/12/201209/10 - 10/11 - 11/1201/01/2010 - 31/12/201209/10 - 10/11 - 11/1201/01/2010 - 31/12/2012

Last update: 22/10/2024