Visiting students

Approvato dal Senato Accademico del 26/01/2010, modificato con D.R. n. 498 del 12/07/2017 e modificato con D.R. n. 543 del 12/05/2023.

Art. 1 - Finalità

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia promuove l’accoglienza di studenti internazionali ai fini di studio e ricerca, anche al di fuori di specifici accordi convenzionali e di condizioni di reciprocità, attribuendo agli interessati lo status di “visiting student”, secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 2 - Status di visiting student

  1. Lo status di visiting student può essere riconosciuto a:

    1. studenti iscritti in Atenei esteri con cui l’Università Ca’ Foscari non ha accordi di mobilità internazionale in essere;
    2. studenti iscritti in Atenei partner dell’Università Ca’ Foscari che non sono stati selezionati e nominati dall’Ateneo di provenienza nell’ambito di uno degli accordi bilaterali in essere;
    3. studenti che hanno ultimato una mobilità presso l’Università Ca’ Foscari nell’ambito di uno dei programmi di mobilità internazionale in essere che intendono estendere la permanenza.

  2. Gli studenti di cui al precedente comma 1 devono essere iscritti presso l’Ateneo di provenienza a uno dei seguenti corsi accademici:

    1. ad un corso accademico di primo livello che richieda per l’iscrizione il possesso di diploma di maturità o equivalente di durata di almeno 12 anni;
    2. ad un corso accademico di secondo livello che richieda per l’iscrizione il  possesso di laurea, o titolo equivalente, almeno triennale;
    3. a corsi accademici di terzo livello;
    4. al quarto anno di un corso accademico a ciclo unico.

  3. Gli studenti con status di visiting students potranno svolgere le seguenti attività:

    1. frequentare corsi impartiti dall’Ateneo e sostenere i relativi esami;
    2. svolgere attività di ricerca tesi su tematiche trattate dall'Università Ca' Foscari, ai fini della redazione della tesi finale o del conseguimento di un dottorato di ricerca e sotto la guida di un tutor universitario.

Art. 3 - Contributi di iscrizione

  1. Per la partecipazione alle attività formative, al visiting student viene richiesto il pagamento del contributo di iscrizione ai corsi singoli, il cui importo è deciso annualmente, secondo le procedure previste dallo Statuto di Ateneo per la determinazione della contribuzione studentesca.
  2. In caso di attività di ricerca:

    1. non è richiesto il pagamento di alcun contributo per periodi di permanenza a Ca' Foscari inferiori a 30 giorni;
    2. il contributo è fissato in € 200 al semestre per periodi compresi tra i 31 giorni e i 6 mesi.

  3. Il pagamento dovrà essere effettuato dallo studente una volta accettata la candidatura da parte dell'Ateneo, entro le scadenze previste seguendo le indicazioni fornite dal settore Accoglienza dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Ca' Foscari.

Art. 4 - Diritti e doveri connessi allo status

  1. Lo status di visiting student si acquisisce all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ateneo e del pagamento del contributo di iscrizione.
  2. Il visiting student ha diritto di:

    1. frequentare le lezioni e in generale di svolgere le attività formative a cui ha preso iscrizione;
    2. sostenere gli esami finali di profitto;
    3. accedere alle biblioteche e alle aule informatiche dell’Ateneo;
    4. accedere alle risorse informatiche di Ateneo;
    5. usufruire dei servizi di tutorato;
    6. accedere  a  tariffa  agevolata  ai  corsi lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo;
    7. beneficiare di assicurazione contro gli infortuni;
    8. usufruire dei servizi di mensa universitaria a prezzo agevolato;
    9. iscriversi alle associazioni studentesche;
    10. accedere agli impianti sportivi universitari a tariffe agevolate.

  3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, di assicurazione per assistenza sanitaria, nonché le spese per l’acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno sono a carico dello studente.
  4. Il visiting student è tenuto a rispettare le scadenze per la candidatura e per il pagamento pubblicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo. Salvo diversa motivata indicazione, non saranno prese in considerazione candidature pervenute dopo le scadenze.
  5. Il visiting student è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di Codice Etico e di sicurezza nelle sedi universitarie comprese quelle riguardanti le risorse informatiche.
  6. La durata di partecipazione al programma non può superare i 12 mesi.

Art. 5 - Corsi frequentabili  e soggiorni per ricerca 

  1. Al visiting student è offerta la possibilità di frequentare le lezioni e di seguire le attività didattiche di tutti i Corsi di Laurea di primo o secondo livello.
  2. Lo studente potrà scegliere insegnamenti di uno stesso corso di laurea oppure combinare insegnamenti appartenenti a corsi di studio diversi.
  3. Lo studente potrà essere ammesso a frequentare insegnamenti di corsi di studio a numero programmato solo previa verifica della disponibilità di posti.
  4. La lingua di insegnamento è quella indicata per ciascun corso di studi nell’Offerta Formativa così come pubblicata annualmente nel sito web di Ateneo. Se gli insegnamenti o le aree di ricerca sono di carattere linguistico, le attività didattiche potranno essere erogate nella lingua prescelta.
  5. Gli studenti che intendano approfondire tematiche di ricerca , anche a fini di redazione della tesi del proprio corso di studio o frequentare attività formative di terzo livello, dovranno richiedere autonomamente il supporto di un tutor universitario dell’Ateneo, consultando il sito di Ateneo.

Art. 6 - Procedura di ammissione

  1. Lo studente che intende candidarsi come Visiting Student dovrà inviare al Settore Accoglienza la seguente documentazione:

    • documento d’identità (passaporto per i cittadini non-UE);
    • certificazione riconosciuta di italiano o inglese livello B2;
    • certificato di iscrizione con esami in lingua inglese o italiana - solo per studenti di primo e secondo ciclo;
    • certificato di iscrizione in lingua inglese o italiana - solo per studenti di dottorato;
    • CV - solo per studenti di dottorato;
    • Learning agreement per studio o ricerca firmati dall’Ateneo di provenienza e dal Settore Accoglienza in caso di mobilità per studio o dal tutor accademico in caso di mobilità per ricerca

  2. L'Ufficio valuterà la correttezza formale delle candidature ricevute e comunicherà allo studente l'avvenuta accettazione o, in caso di candidature non corrette, il rifiuto motivato.
  3. In caso di candidatura per attività di ricerca, prima di trasmettere al Settore Accoglienza la documentazione sopra menzionata, il candidato dovrà prendere contatto autonomamente con il docente prescelto per richiedere la disponibilità come tutor accademico. Il tutor accademico informerà l'ufficio amministrativo e il Delegato all'internazionalizzazione. Dovranno inoltre essere espletati eventuali ulteriori passaggi richiesti dal singolo Dipartimento.

Art. 7 - Certificazioni

  1. A conclusione del periodo di studio, il visiting student riceverà un certificato attestante gli esami sostenuti, i relativi crediti acquisiti e altre informazioni utili ai fini del riconoscimento delle attività formative nel proprio percorso di studi nell’Ateneo di provenienza.
  2. Il visiting student per ricerca potrà ottenere un’attestazione da parte del docente sul lavoro svolto e richiedere alla propria Università la partecipazione dello stesso alla discussione finale del proprio corso di studio.

Art. 8 -  Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo in materia.
  2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Ateneo, previa approvazione da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Last update: 27/02/2024