Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

Emanato con D.R. n. 613 del 07/08/2013, modificato con D.R. n. 315 del 26/03/2021 e con D.R n. 897 del 28/10/2022.
In vigore dal 04/11/2022.

Art. 1 – Finalità e funzioni dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

  1. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti – di seguito denominata ARS o Assemblea – ha le seguenti finalità:

    • assumere, in qualità di organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, le funzioni istituzionali assegnatele ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di Ateneo. In particolare, ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
    • difendere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti all’Ateneo;
    • promuovere e diffondere con i mezzi a sua disposizione la cultura, la democrazia e il rispetto reciproco come valori portanti della vita dello Studente;
    • collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati per l’attuazione di attività studentesche, di concerto con l’Ateneo;
    • proporre modifiche dello Statuto;
    • proporre la stipula di convenzioni;
    • effettuare le designazioni di propria competenza;
    • esprimere il proprio parere obbligatorio sui Regolamenti e gli argomenti individuati dallo Statuto.

  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l’ARS si dota di un’organizzazione interna e di un programma comune. 

Art. 2 – Criteri generali

  1. Ogni votazione che abbia lo scopo di conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento ad un membro dell’ARS, tranne l’istituzione e la composizione di commissioni, si svolge a scrutinio segreto.
  2. L’ARS può decidere all’unanimità di svolgere le votazioni di cui al comma precedente con voto palese.
  3. I componenti dell’ARS devono essere a conoscenza del contenuto del presente regolamento, di cui non possono invocare l’ignoranza.

Art. 3 – Il Presidente: compiti

  1. Il Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti (di seguito denominato Presidente):

    • rappresenta l’ARS all’interno e all’esterno dell’Università, rispettando l’indirizzo espresso dalla stessa;
    • non ha ruolo di rappresentanza politica;
    • è investito unicamente dei poteri stabiliti dal presente Regolamento;
    • garantisce la fedele e completa circolazione di ogni tipo di informazione all’interno e all’esterno dell’ARS;
    • presenta il programma annuale delle attività;
    • convoca e presiede le riunioni dell’ARS con la frequenza prevista dal presente Regolamento;
    • è garante all’interno dell’ARS dell’applicazione del presente regolamento;
    • nomina un segretario verbalizzante.

  2. Dura in carica due anni accademici. La carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

Art. 4 – Il Presidente: elezione

  1. Ai sensi dell’art. 90 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo, l’ARS elegge, tra i propri rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell’Assemblea, che dura in carica un biennio accademico. La carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta. Il ruolo viene meno in caso di decadenza della carica principale.
  2. La prima seduta dell’ARS è convocata e presieduta dal Decano, ossia dal rappresentante degli studenti eletto in Senato Accademico con il maggior numero di preferenze individuali, la quale avrà all’ordine del giorno unicamente l’elezione del Presidente.
  3. L’elezione del Presidente avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  4. Nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
  5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletto, si procede a una seconda votazione.
  6. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessuno raggiunga tale maggioranza, si procede a una terza votazione con il criterio del doppio turno, secondo le modalità seguenti:

    • si procede a una prima votazione tra tutti i candidati e accedono a una seconda votazione i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
    • nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
    • in caso di parità, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali nell’organo in cui è stato eletto, con il seguente ordine: 1) Consiglio di Amministrazione, 2) Senato Accademico, 3) Consiglio di Dipartimento, 4) Giunta di Scuola, 5) Commissione Paritetica di Centro.

  7. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Presidente prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima però che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  8. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  9. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Presidente corrisponde ai quattro quinti degli aventi diritto. Il Presidente viene revocato da un numero di voti di sfiducia corrispondenti ai due terzi degli aventi diritto.

Art. 5 – Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in sua assenza o, qualora questo/a decada, fino a nuove elezioni dello/a stesso/a. La carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

  2. Esso/a viene eletto singolarmente e distintamente dal Presidente tra tutti/e i/le componenti dell’Assemblea, con le regole di cui all’art. 4, commi da 2 a 6.
  3. Viene revocato/a con le stesse modalità del/la Presidente.
  4. Dura in carica due anni accademici.

Art. 6 – Rappresentante nel Nucleo di Valutazione di Ateneo

  1. Ai sensi dell’art. 39, comma 4, del Regolamento generale di Ateneo, l’ARS designa un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo – di seguito denominato NdV – individuato tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  2. L’elezione del Rappresentante nel Nucleo di Valutazione avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde ai due terzi degli aventi diritto. Viene eletto il candidato con il maggior numero di preferenze.
  3. Il Rappresentante dura in carica due anni accademici e la carica è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  4. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Rappresentante prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima però che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  6. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  7. Ai fini della validità della revoca, è richiesto un numero di voti di sfiducia corrispondente almeno ai due terzi dei votanti.

Art. 7 – Rappresentante nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

  1. Ai sensi dell’art. 40 comma 1, lett. b) del Regolamento generale di Ateneo, l’ARS elegge un rappresentante degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – di seguito denominato CUG.
  2. L’elezione del Rappresentante nel CUG avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  3. L’elezione avviene a maggioranza semplice – risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
  4. Il Rappresentante dura in carica due anni accademici e la carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta.
  5. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Rappresentante prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  7. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  8. Ai fini della validità della revoca, è richiesto un numero di voti di sfiducia corrispondente almeno ai due terzi dei votanti.

Art. 8 – Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario 

  1. L’elezione del Rappresentante nel Comitato per lo Sport Universitario avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde ai due terzi degli aventi diritto. Il Rappresentante dura in carica due anni e la carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta.
  2. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
  3. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Rappresentante prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  5. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.

Art. 9 – Componente della Commissione di selezione di componenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti 

  1. Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo, un componente della Commissione di selezione dei componenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-studenti è designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.
  2. L’elezione del Componente della commissione avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  3. Il Rappresentante dura in carica due anni e la carica è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  4. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Componente della commissione prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  6. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  7. Ai fini della validità della revoca, è richiesto un numero di voti di sfiducia corrispondente almeno ai due terzi dei votanti.

Art. 10 – Rappresentante nei Consigli delle Biblioteche

  1. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, l’ARS designa un rappresentante degli studenti nel Consiglio di ciascuna Biblioteca di Ateneo.
  2. L’elezione del Rappresentante nel Consiglio della Biblioteca avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  3. Il Rappresentante dura in carica due anni accademici e la carica è consecutivamente rinnovabile una sola volta.
  4. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Rappresentante prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  6. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  7. Ai fini della validità della revoca, è richiesto un numero di voti di sfiducia corrispondente almeno ai due terzi dei votanti.

Art. 11 – Rappresentanti nella Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti

  1. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. b) del Regolamento delle Attività formative autogestite dagli studenti, fanno parte della Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti – di seguito denominata Commissione - tre studenti componenti dell’ARS, designati dall’Assemblea secondo i principi di rappresentatività delle liste presenti nell’Organo.
  2. Il Rappresentante dura in carica due anni accademici e la carica è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  3. L’Assemblea ha il potere di revocare la nomina del Rappresentante prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
  4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
  5. Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Rappresentante corrisponde ai due terzi degli aventi diritto.
  6. Ai fini della validità della revoca, è richiesto un numero di voti di sfiducia corrispondente almeno ai due terzi dei votanti.
  7. In base al disposto dell’art. 9 comma 2 del Regolamento delle Attività formative autogestite dagli studenti, i componenti rappresentanti dell’ARS restano in carica fino al compimento del mandato dell’Assemblea stessa.
  8. Ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Regolamento di cui ai commi precedenti, non possono far parte della Commissione studenti iscritti a una Associazione studentesca o facenti parte di un Gruppo di studenti, ovvero componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

Art. 12 – Decadenza dalla carica di rappresentante nell’Assemblea

  1. Ai sensi dell’art. 44 comma 1 dello Statuto di Ateneo, l’assenza del rappresentante nell’Assemblea per un periodo corrispondente a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
  2. Il Presidente è incaricato di verificare periodicamente la presenza dei componenti alle riunioni, sulla base dei verbali delle sedute approvate, in modo da constatare l’eventuale decadenza di taluno tra i componenti e di comunicarla ai competenti Uffici dell’Amministrazione: Ufficio Organi Collegiali, Ufficio Affari Generali.
  3. Non si considera ai fini della decadenza l’assenza legata a motivi di studio all’estero o per gravi motivi di salute certificabili, che dovrà essere comunicata al Presidente.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea viene convocata dal Presidente con cadenza di norma mensile, oppure in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
  2. Il Presidente elabora una pianificazione delle sedute ordinarie in accordo con i componenti dell’Assemblea.
  3. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, dello Statuto di Ateneo, la seduta è ritenuta valida se è presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo o dal presente Regolamento un diverso quorum strutturale. In base a quanto disposto dell’art. 92, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo, nel computo per determinare la maggioranza ai fini della validità della seduta non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato l’assenza per motivi di studio all’estero o per Erasmus.
  4. I componenti sono tenuti a comunicare al Presidente la propria assenza almeno due giorni prima della seduta prevista.
  5. Il Presidente, ove constatasse la mancanza del numero legale, due giorni prima della seduta, ha facoltà di rinviarla ad altra data.

Art. 14 – Votazione

  1. Prima di procedere a qualunque votazione deve essere verificata la presenza del numero legale mediante appello nominale.
  2. Le votazioni, salvo i casi in cui sia diversamente previsto, avvengono con voto palese.
  3. Si considera approvato un argomento se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo o dal presente Regolamento un diverso quorum. Per tutti gli argomenti che richiedano la messa ai voti di due o più proposte o mozioni alternative, è approvata la proposta o mozione che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
  4. Nel caso in cui le astensioni superino i voti favorevoli e i voti contrari, l’argomento è respinto con possibilità di ripresentazione, su richiesta, nella seduta successiva. 

Art. 15 – Verbale

  1. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, il processo verbale di ciascuna seduta viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
  2. Quando il verbale è sottoposto all’Assemblea per l’approvazione, se non vi sono osservazioni, il Presidente prende atto dell’unanimità dei consensi e dichiara approvato il verbale. Se vi sono osservazioni, le correzioni si riportano nel verbale della seduta in cui è presentato per l’approvazione, quindi si passa all’approvazione da parte dell’Assemblea.
  3. Sul processo verbale è concessa la parola unicamente a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione, anche di voto.
  4. Di ogni seduta il segretario deve redigere il verbale, il quale deve indicare sinteticamente i punti principali delle discussioni, il numero dei voti e i nominativi dei votanti a favore o contro ciascuna proposta, oltre ai nominativi degli astenuti.
  5. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto che nel verbale sia integralmente trascritto il suo intervento, e che sia altresì trascritta la sua dichiarazione di voto. 

Art. 16 – Comunicazioni del Presidente

  1. Il Presidente può fornire comunicazioni all’Assemblea, anche senza la preventiva iscrizione all’ordine del giorno. Le comunicazioni del Presidente non danno luogo né a discussione, né a voto.

Art. 17 – Attività dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

  1. In qualità di organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Assemblea dei Rappresentanti degli studenti è tenuta a:

    • garantire un costante canale di comunicazione e informazione tra l’Assemblea e gli studenti dell’Ateneo, utilizzando gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei;
    • organizzare almeno una volta all’anno un’assemblea rivolta a tutti gli studenti dell’Ateneo;
    • incontrare almeno una volta all’anno i componenti delle varie commissioni o titolari di funzioni nominati dall’Assemblea stessa, quali i rappresentanti nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato Unico di Garanzia, il Difensore degli studenti e i referenti delle commissioni istituite;
    • elaborare proposte su tutte le materie di interesse degli studenti.

  2. L’Assemblea dei Rappresentanti degli studenti è altresì chiamata a esprimere parere su:

    • Regolamento generale di Ateneo, Codice etico (o Regolamento analogo, seppure di denominazione diversa) e Carta degli impegni per la sostenibilità, per le parti di competenza;
    • il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di   Ateneo;
    • determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
    • interventi di attuazione del diritto allo studio;
    • modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

  3. L’Assemblea svolge altresì ogni altra funzione a essa assegnata dall’ordinamento universitario, dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti.

Art. 18 – Mozioni

  1. Ogni componente può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’Assemblea.
  2. La mozione, qualora l’assemblea lo consenta, deve essere inserita all’ordine del giorno.
  3. Mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere oggetto di una sola discussione.
  4. Il Presidente ha facoltà di interrompere un intervento qualora valuti che esso non sia pertinente rispetto al punto all’ordine del giorno in discussione.
  5. Il Presidente ha facoltà di stabilire la durata degli interventi e di raccogliere le iscrizioni a parlare.

Art. 19 – Ordine delle sedute

  1. Le sedute dell’Assemblea sono aperte agli studenti dell’Ateneo.
  2. In caso di assemblea tumultuosa, il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta o, al terzo richiamo, di espellere un componente.
  3. Qualora la presenza del pubblico ostacoli lo svolgimento del lavoro dell’Assemblea, il Presidente ha la facoltà di disporre la continuazione a porte chiuse.

Art. 20 – Variazione dell’ordine del giorno

  1. È possibile inserire all’ordine del giorno qualunque argomento per ragioni di urgenza, previa deliberazione favorevole all’unanimità dei presenti, tranne che per i casi di elezioni e di deliberazioni in merito al Regolamento interno.

Art. 21 – Commissioni

  1. Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea può istituire commissioni o studi su argomenti specifici.
  2. Le commissioni devono essere definite nei compiti e nella durata, così come l’identità dei loro componenti, tra i quali sarà designato un responsabile. L’attivazione di una commissione deve essere resa pubblica.
  3. Le commissioni lavorano su specifici argomenti in autonomia o in collaborazione con altri organi o commissioni dell’Ateneo e sono aperte a tutti coloro che sono espressamente nominati dall’Assemblea.
  4. Almeno uno dei componenti deve far parte dell’Assemblea e le funzioni del Responsabile sono svolte dal componente o da uno dei componenti membri dell’ARS.
  5. Le commissioni si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro operato all’Assemblea nei termini decisi all’atto della loro costituzione o qualora l’Assemblea ne faccia esplicita richiesta.
  6. La durata delle commissioni non può protrarsi oltre la scadenza dell’Assemblea che le ha istituite.
  7. L’Assemblea:

    • vota la composizione nominale della commissione;
    • stabilisce la durata e l’argomento di lavoro della commissione;
    • può, a maggioranza assoluta dei presenti e in presenza del Responsabile della commissione, deciderne la conclusione dei lavori o lo scioglimento.

Art. 22 – Modifiche al Regolamento

  1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea e sottoposta al Senato Accademico, che le approva a maggioranza assoluta.

Art. 23 – Norme transitorie e finali

  1. Nel caso di modifiche allo Statuto di Ateneo che comportassero revisioni dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, il presente regolamento rimarrà in vigore per l’organo che assumerà le sue funzioni fino all’adozione di un nuovo regolamento, da effettuarsi nelle prime riunioni del nuovo organo.

Last update: 26/05/2023