Difensore degli Studenti

Emanato con D.R. n.873 del 27/07/2021.
Entrato in vigore il 05/08/2021.

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Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina la figura del Difensore degli Studenti (d’ora in poi, anche solo Difensore) prevista dallo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito anche Ateneo).

Art. 2 – Procedura di selezione, nomina e durata

  1. Il Difensore degli Studenti viene designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti (di seguito ARS) secondo le modalità indicate dal relativo Regolamento di funzionamento dell’ARS, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale. È nominato con decreto del Rettore. La durata della carica viene stabilita dallo Statuto ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  2. Ai fini della designazione da parte dell’ARS, viene attivata una procedura ad evidenza pubblica.
  3. I/Le candidati/e per poter essere ammessi/e alla valutazione, devono:

    • essere in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le attribuzioni del Difensore degli Studenti, accertate sulla base del curriculum vitae presentato. Il requisito minimo di esperienze è triennale in enti pubblici o privati ovvero in attività professionale (in tale caso è richiesta l’iscrizione all’albo degli avvocati almeno triennale);
    • trovarsi in posizione di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
    • non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti; qualora siano state riportate condanne dovranno essere dichiarate le condanne riportate e la data di sentenza dell’Autorità Giudiziaria che le hanno emesse (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); l'Università si riserva di valutare la gravità delle condanne e procedimenti penali dichiarati e, se del caso, di provvedere discrezionalmente all'esclusione del candidato.
    • possedere ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese.

  4. L’incarico di Difensore degli Studenti è incompatibile con:

    • ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni cariche accademiche dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
    • essere o essere stati negli ultimi tre anni titolari di cariche politiche o sindacali;
    • avere rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti con l’Università Ca’ Foscari Venezia, con la Fondazione Ca’ Foscari Venezia o trovarsi in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l’Ateneo (o la relativa Fondazione) tale da limitarne la libertà e l’indipendenza;
    • essere studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
    • avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o di coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo, nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo stesso;
    • avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Università Ca’ Foscari Venezia e con la Fondazione Ca’ Foscari.

  5. Con il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma 3 o per il sopravvenire di situazioni costituenti cause di incompatibilità ai sensi del presente comma 4, il Difensore è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore; in tale caso, entro 10 giorni dalla constatazione delle cause di decadenza, viene indetta nuova procedura di selezione del Difensore degli studenti.

Art. 3 – Rinuncia e revoca

  1. Il Difensore ha facoltà di rinunciare all’Ufficio in qualsiasi momento purché ne dia avviso al Rettore e al Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima.
  2. Il Difensore può essere revocato, con Decreto del Rettore, a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi, dopo almeno 6 mesi dall’inizio dell’incarico. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti. Viene in ogni caso garantito il diritto alla difesa. In tale caso il Difensore è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore che viene prontamente comunicato all’interessato. Entro 10 giorni dalla comunicazione viene indetta nuova procedura di selezione.

Art. 4 – Funzioni e competenze

  1. Il Difensore degli Studenti monitora, attraverso l’analisi dei casi sottoposti alla sua attenzione, che e attività dell’Università Ca’ Foscari Venezia relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti dell’Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciati dal Codice etico e di comportamento dell’Ateneo, nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo.
  2. Il Difensore, in particolare:

    • è a disposizione degli studenti per assisterli nell’esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze;
    • compie ogni atto necessario all’istruttoria dei fatti;
    • in relazione al caso concreto oggetto di sua analisi, adotta gli atti di competenza e riferisce, ove necessario, al Rettore;

  3. Il Difensore degli Studenti non interviene o sospende il suo giudizio su atti o fatti in riferimento ai quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa, civile o penale.

Art. 5 – Soggetti legittimati e modalità di attivazione dell’intervento

  1. Il Difensore degli Studenti interviene in base a un’istanza o a una segnalazione presentata da studenti singoli o associati secondo le seguenti modalità:

    • tramite comunicazione e-mail alla mail  difenso@unive.it, indicando il motivo e il numero di matricola;
    • in forma scritta, senza oneri fiscali, inoltrando l’istanza tramite l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo.

  2. Il Difensore degli Studenti non dà corso alle segnalazioni anonime. 

Art. 6 – Comunicazione agli istanti

  1. Il Difensore degli Studenti può chiedere di propria iniziativa – in forma scritta e motivata - ai Responsabili degli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Il riscontro al Difensore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta dagli uffici salvo i casi di motivata urgenza, che andrà rappresentata in sede di istanza.
  2. Il Difensore degli Studenti comunica preferibilmente per iscritto all’istante e ai soggetti coinvolti l’esito del proprio accertamento e gli eventuali provvedimenti assunti dall’Ateneo. Il Difensore può mettere l’istante a conoscenza delle iniziative che lo stesso può intraprendere in sede amministrativa e/o giurisdizionale.

Art. 7 – Diritto alla riservatezza e segreto d’ufficio

  1. Il Difensore degli Studenti è un Organo autonomo e non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli altri Organi dell’Ateneo ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi vigenti e all’osservanza della normativa di Ateneo.
  2. Il Difensore degli Studenti opera nel rispetto del diritto all’anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, della riservatezza osservando il segreto d’ufficio circa i dati e le informazioni acquisiti nell’espletamento delle proprie funzioni. I nomi degli studenti, così come ogni elemento idoneo a identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  3. Gli Organi e gli Uffici amministrativi dell’Ateneo collaborano con il Difensore degli Studenti fornendogli – nei termini indicati nel precedente art. 6, comma 1 - le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili allo svolgimento delle sue funzioni e competenze, e che abbia provveduto a richiedere per iscritto motivando la richiesta, senza che sia opponibile il segreto d’ufficio.

Art. 8 – Relazione e pubblicità dell’attività

  1. Il Difensore degli Studenti invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Rettore, al Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e al Senato Accademico una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata da osservazioni e proposte di miglioramento, innovazioni e azioni propositive, normative e/o amministrative e da un esame statistico delle istanze e segnalazioni pervenute.
  2. Il Difensore degli Studenti redige e presenta la relazione annuale anche alla scadenza del suo mandato.
  3. In casi di particolare rilevanza o urgenza, aventi carattere di interesse generale, il Difensore degli Studenti può trasmettere al Rettore e al Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l’opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 9 – Sede del Difensore degli Studenti

  1. Il Difensore degli Studenti ha sede presso l’Ufficio Organi Collegiali dell’Ateneo e si avvale della collaborazione di questo per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Indennità

  1. Il Difensore degli Studenti percepisce un’indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 – Pubblicità

  1. D’intesa con il Difensore degli Studenti, l’Ateneo stabilisce le modalità volte a fornire adeguata pubblicità alla funzione, alle attività e all’ufficio del Difensore degli Studenti, prevedendo anche l’affissione all’albo di Ateneo e/o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Art. 12 – Norme finali

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
  2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Senato Accademico, sentita l’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.

Last update: 14/02/2024