Visiting students

Approvato dal Senato Accademico del 26/01/2010 e modificato con D.R. n. 498 del 12/07/2017

Art. 1 - Finalità

  1. L’Università Ca’Foscari Venezia promuove, anche al di fuori di specifici accordi convenzionali e di condizioni di reciprocità, forme di partecipazione di studenti internazionali alle proprie attività formative, attribuendo agli interessati lo status di “visiting student”, secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 2 - Status di visiting student

  1. Lo status di visiting student può essere riconosciuto a:

    1. studenti iscritti presso Università straniere che intendano trascorrere un semestre o un intero anno accademico per frequentare corsi impartiti dall’Ateneo;
    2. studenti iscritti presso Università straniere che intendono effettuare attività di ricerca, anche ai fini della redazione della tesi finale, ovvero nell’ambito di un percorso di dottorato, su tematiche sviluppate da Ca’ Foscari sotto la guida di un tutor universitario.

  2. Gli studenti di cui al precedente comma 1, lettera a) devono essere iscritti presso l’Ateneo di provenienza:

    1. ad un corso accademico di primo livello che richieda per l’iscrizione il possesso di diploma di maturità o equivalente di durata di almeno 12 anni;
    2. ad un corso accademico di secondo livello che richieda per l’iscrizione il  possesso di laurea, o titolo equivalente, almeno triennale.

  3. Gli studenti di cui al precedente comma 1, lettera b) devono essere iscritti presso l’Ateneo di provenienza a corsi accademici di secondo o terzo livello o se iscritti ad un corso a ciclo unico, almeno al quarto anno.

Art. 3 - Contributi di iscrizione alle attività formative

  1. Per la partecipazione alle attività formative, al visiting student viene richiesto il pagamento di un contributo di iscrizione il cui importo è deciso annualmente, secondo le procedure previste dallo Statuto di Ateneo per la determinazione della contribuzione studentesca.

    In caso di attività di ricerca (ai fini di compilazione tesi o finalizzata al conseguimento di un dottorato di ricerca), il contributo è gratuito per periodi di permanenza a Ca’ Foscari inferiori a 30 giorni. Il contributo è fissato in € 200 / semestre per periodi compresi tra i 31 giorni e i 6 mesi.

  2. Il pagamento dovrà essere effettuato dallo studente una volta accettata dall'Ateneo la domanda di iscrizione, e comunque prima dell’inizio del semestre, seguendo le indicazioni fornite dall’Ufficio di riferimento di Ca’Foscari.

Art. 4 - Diritti e doveri connessi allo status

  1. Lo status di visiting student si acquisisce all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ateneo e del pagamento del contributo di iscrizione.
  2. Il visiting student ha diritto di:

    1. frequentare le lezioni e in generale di svolgere le attività formative a cui ha preso iscrizione;
    2. sostenere gli esami finali di profitto;
    3. accedere alle biblioteche e alle aule informatiche dell’Ateneo;
    4. accedere alle risorse informatiche di Ateneo;
    5. usufruire dei servizi di tutorato;
    6. accedere  a  tariffa  agevolata  ai  corsi lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo;
    7. beneficiare di assicurazione contro gli infortuni;
    8. usufruire dei servizi di mensa universitaria a prezzo agevolato;
    9. iscriversi alle associazioni studentesche;
    10. accedere agli impianti sportivi universitari a tariffe agevolate.

  3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, di assicurazione per assistenza sanitaria, nonché le spese per l’acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno sono a carico dello studente.
  4. Il visiting student è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di codice etico e di sicurezza nelle sedi universitarie comprese quelle riguardanti le risorse informatiche.

Art. 5 - Corsi frequentabili  e soggiorni per ricerca 

  1. Al visiting student è offerta la possibilità di frequentare le lezioni e di seguire le attività didattiche di tutti i Corsi di Laurea di primo o secondo livello.
  2. Lo studente potrà scegliere insegnamenti di uno stesso corso di laurea oppure combinare insegnamenti appartenenti a corsi di studio diversi.
  3. Lo studente potrà essere ammesso a frequentare insegnamenti di corsi di studio a numero programmato solo previa verifica della disponibilità di posti.
  4. Gli studenti che intendano approfondire tematiche di ricerca , anche a fini di redazione della tesi del proprio corso di studio o frequentare attività formative di terzo livello, possono richiedere il supporto di un tutor universitario dell’Ateneo sulla base di una lettera di presentazione di un docente dell’Università di provenienza.
  5. La lingua di insegnamento è quella indicata per ciascun corso di studi nell’Offerta Formativa così come pubblicata annualmente nel sito web di Ateneo. Se gli insegnamenti o le aree di ricerca sono di carattere linguistico, le attività didattiche potranno essere erogate nella lingua prescelta.

Art. 6 - Scadenze e procedura di ammissione

  1. La scheda di iscrizione, disponibile on line nel sito dell’Università Ca’ Foscari, deve essere inviata tramite e-mail o fax all’Ufficio di riferimento.
  2. Alla scheda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

    1. foto formato tessera;
    2. copia di un documento di identità;
    3. una certificazione contenente i dati anagrafici, titoli di studio posseduti, anno di iscrizione al corso dell’Università di provenienza ed esami sostenuti;
    4. una lettera di presentazione e motivazione redatta dal candidato in lingua italiana o inglese controfirmata da un responsabile accademico dell’Università di provenienza
    5. solo per coloro che intendano effettuare periodi di ricerca, lettera di  presentazione in lingua inglese o in lingua italiana del docente universitario dell’Università di provenienza in cui devono essere indicate le tematiche di ricerca da approfondire a Ca’ Foscari.

  3. L’ufficio valuterà la correttezza formale delle candidature ricevute e comunicherà allo studente l’avvenuta accettazione o, in caso di candidature non corrette, il rifiuto motivato
  4. In caso di candidatura per attività di ricerca, l’ufficio preposto invierà la candidatura per approvazione al coordinatore del corso di studio o di dottorato nell’ambito del quale l’attività di ricerca debba essere svolta e al referente per l’internazionalizzazione del Dipartimento.

Art. 7 - Certificazioni

  1. A conclusione del periodo di studio il visiting student riceverà un certificato attestante gli esami sostenuti, i relativi crediti acquisiti e altre informazioni utili ai fini del riconoscimento delle attività formative nel proprio percorso di studi nell’Ateneo di provenienza.
  2. Il visiting student per ricerca potrà ottenere un’attestazione da parte del docente sul lavoro svolto e richiedere alla propria Università la partecipazione dello stesso alla discussione finale del proprio corso di studio.

Last update: 28/02/2023