Elezioni delle rappresentanze degli studenti nel CdA dell'ESU

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, dell'Università IUAV di Venezia e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.

Emanato con D.R. n. 452 del 09/08/2012

Art. 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le elezioni di due rappresentanti degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dell’Università Iuav di Venezia e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia (di seguito denominati Enti), nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

  1. Il Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il Rettore dell’Università Iuav di Venezia e il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, indicono le elezioni con proprio decreto concertando:

    • la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di voto;
    • la composizione e la presidenza della commissione elettorale unificata di cui al successivo articolo 3;
    • la composizione e la direzione dell’ufficio elettorale unificato di cui al successivo articolo 3;
    • i giorni e l’orario di deposito delle liste dei canditati di cui al successivo articolo 6.

  2. La sede della commissione elettorale unificata e dell’ufficio elettorale unificato è quella del presidente della commissione elettorale unificata.
  3. Ai relativi decreti verrà data ampia diffusione mediante pubblicazione all’albo ufficiale e nel sito web degli Enti.

Art. 3 - Organi delle elezioni

  1. La commissione elettorale unificata si compone di tre docenti, uno per ciascuno degli enti e di un funzionario che funge da segretario; essa provvede alla direzione e al controllo delle operazioni elettorali e decide sui reclami presentati in ordine allo svolgimento delle elezioni.
  2. Presso la sede del presidente della commissione elettorale unificata è costituito l’ufficio elettorale unificato, composto da almeno un funzionario per ciascuno degli enti, che sovrintende al corretto svolgimento e alla organizzazione delle votazioni.

Art. 4 - Elettorato

  1. Sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti agli Enti, compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.
  2. Sono eleggibili come rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia gli studenti degli Enti in corso e fuori corso regolarmente iscritti alla data delle elezioni, purché in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici.

Art. 5 - Liste degli elettori

  1. Le liste degli elettori sono consultabili presso l’ufficio elettorale unificato fino a venti giorni prima del primo giorno fissato per le operazioni di voto.
  2. Le liste degli elettori relative a ciascuno degli Enti sono altresì consultabili presso le rispettive segreterie studenti.
  3. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste, può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso i competenti Uffici degli Enti.
  4. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla commissione elettorale unificata.

Art. 6 - Liste dei candidati

  1. Gli elettori possono proporre liste di candidati contraddistinte da una sigla o breve denominazione atta a identificare la lista stessa e con numero di candidati variabile da uno a tre.
  2. Le liste di candidati devono essere depositate presso l’ufficio elettorale unificato nel periodo stabilito dai decreti di indizione delle elezioni.
  3. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la commissione elettorale unificata invita il rappresentante ufficiale di cui al successivo articolo 7 a modificarla entro tre giorni, pena l’esclusione dalle elezioni.

Art. 7 - Rappresentante ufficiale di lista

  1. Il primo presentatore di ciascuna lista è il rappresentante ufficiale della lista: egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal presente regolamento per conto della lista.
  2. Il rappresentante ufficiale della lista può depositare presso l’ufficio elettorale unificato, nello stesso periodo di presentazione delle liste dei candidati, l’elenco dei delegati che potranno essere presenti presso i seggi, nel numero massimo di due per ciascun seggio.
  3. Entro il termine di cui al comma precedente, il rappresentante ufficiale di lista può inoltre presentare un elenco di elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatori presso i seggi elettorali di cui al successivo articolo 12.

Art. 8 - Sottoscrizioni delle liste dei candidati

  1. Ciascuna lista depositata deve essere presentata mediante sottoscrizione da parte di almeno 30 elettori e non più di 40.
  2. La sottoscrizione avrà luogo nei giorni e nelle ore stabilite dai decreti di indizione delle elezioni presso la sede dell’ufficio elettorale unificato ed inizierà al termine del deposito e della chiusura della lista da parte del rappresentante ufficiale di lista.
  3. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista.

Art. 9 - Posizione negli studi dei candidati e dei sottoscrittori

  1. La regolarità della posizione negli studi dei candidati, del presentatore ufficiale di lista e dei sottoscrittori è accertata dai competenti Uffici dei rispettivi Enti.
  2. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni negli studi irregolari la commissione elettorale unificata invita il rappresentante ufficiale di lista ad integrare entro tre giorni la lista dei candidati e dei sottoscrittori.
  3. Qualora risultasse irregolare la posizione negli studi del rappresentante ufficiale di lista, la lista è esclusa dalle elezioni.

Art. 10 - Numerazione delle liste dei candidati

  1. Entro cinque giorni dal termine di cui al secondo comma dell’articolo 6 la commissione elettorale unificata pubblica le liste attribuendo ad esse un numero d’ordine progressivo per sorteggio.

Art. 11 - Propaganda elettorale

  1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
  2. I responsabili degli Enti assicurano pari condizione di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo a disposizione delle liste uguali spazi di affissioni.
  3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell’inizio delle votazioni.

Art. 12 - Seggi elettorali

  1. Gli elettori sono ammessi a votare nei seggi dei rispettivi Enti.
  2. Ciascuno degli Enti istituisce uno o più seggi presso le proprie sedi in locali a ciò destinati.
  3. Qualora in uno degli Enti fossero previsti più seggi l’assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene ad opera dell’ufficio elettorale unificato.
  4. Ciascun seggio è costituito con provvedimento amministrativo del dirigente di ciascun dei tre enti ed è composto dal presidente e dal segretario, entrambi designati tra il personale tecnico e amministrativo, e da due scrutatori, sorteggiati tra gli elettori di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
  5. In caso di indisponibilità le funzioni di scrutatore possono essere attribuite a personale amministrativo di ciascuno dei tre enti.
  6. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato.
  7. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti il seggio, tra i quali il presidente o il segretario.
  8. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza, come disposto all’articolo 7, comma 2, del presente regolamento.
  9. L’ufficio elettorale unificato assegna, su conforme indicazione dei rappresentanti di lista, i delegati presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo presidente.

Art. 13 - Ammissione degli elettori al voto

  1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori, nonché coloro che presentino il certificato di ammissione al voto rilasciato dalla competente segreteria studenti.
  2. L’elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento.
  3. Dell’avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori, ovvero sull’eventuale certificato di ammissione al voto, mediante firma dell’elettore e di uno dei componenti del seggio.
  4. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l’avvenuto accompagnamento.
  5. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.
  6. L’impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

Art. 14 - Schede elettorali

  1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
  2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un solo voto di preferenza.

Art. 15 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

  1. Le operazioni elettorali sono pubbliche e il presidente regola l’ingresso nella sala delle votazioni.
  2. Nessuno può recarsi nella sede dei seggi, né sostare in prossimità di essi, munito di armi o comunque di mezzi atti ad offendere.
  3. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sugli elettori.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi hanno luogo non appena terminate le operazioni di voto.
  2. I risultati della votazione sono trascritti nell’apposito verbale.
  3. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il presidente invia alla commissione elettorale unificata il verbale e le schede di votazione.

Art. 17 - Nullità delle schede e dei voti

  1. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o che manchi dell’autenticazione prescritta, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l’elettore abbia inteso farsi riconoscere.
  2. Nel caso in cui l’elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella cui appartiene il candidato indicato con la preferenza.
  3. Nel caso in cui l’elettore abbia espresso più di una preferenza per la stessa lista, la preferenza è nulla.
  4. Nel caso in cui l’elettore abbia espresso una preferenza di lista e una preferenza per un candidato di lista diversa, la scheda è nulla.
  5. Ciascun componente il seggio può contestare una scheda o un voto e sulle contestazioni decide in via provvisoria il presidente del seggio. Del reclamo e della decisione viene fatta menzione nel verbale del seggio.
  6. La commissione elettorale unificata decide definitivamente sulle contestazioni di cui al comma precedente.

Art. 17-bis - Votazioni con modalità telematica

  1. Ciascun Ente ha la facoltà di organizzare le votazioni in modo che i propri studenti utilizzino una procedura telematica di voto, alla quale ciascun elettore potrà accedere dal proprio computer o dalla postazione in uso utilizzando la login e la password fornite dallo stesso Ente. Ulteriori specifiche circa l’utilizzo della suddetta procedura saranno fornite agli studenti almeno quindici giorni prima dell’inizio delle votazioni.
  2. In caso di votazioni con modalità telematica, all’Ente che le ha organizzate non trovano applicazione le norme di cui ai precedenti articoli 7 commi 2 e 3, 12, 13, 14 comma 1, 15, 16, 17.
  3. In caso di votazioni con modalità telematica, i risultati sono trascritti in un apposito verbale, a cura dell’Ente che le ha organizzate, e trasmessi alla commissione elettorale unificata.

Art. 18 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

  1. La commissione elettorale unificata provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione.
  2. Il numero totale dei voti validi viene diviso per i due seggi da attribuire, la cifra intera ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.
  3. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di resti il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.
  4. Successivamente si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all’interno di ciascuna lista.
  5. I candidati sono dichiarati eletti nell’ordine fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze è eletto il più anziano di corso, quindi di età.
  6. Avverso le decisioni della commissione elettorale unificata, qualunque elettore può proporre ricorso al rappresentante legale dell’ente ove ha sede la commissione elettorale unificata, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Art. 19 - Proclamazione degli eletti

  1. La commissione elettorale unificata preso anche atto delle decisioni assunte ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del presente regolamento, proclama gli eletti che vengono designati con decreto del rappresentante legale dell’ente ove ha sede la commissione elettorale unificata.
  2. Della designazione viene data comunicazione al presidente della giunta regionale del Veneto, che nomina i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia con proprio decreto.

Art. 20 - Norma finale e di rinvio

  1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei consigli comunali in quanto applicabili.

Last update: 14/02/2024