Carta dei diritti e dei doveri degli studenti

Emanato con D.R n. 876 del 26/10/2015

Art. 1 - Principi e tutele fondamentali

  1. In aderenza ai principi sanciti nel proprio Statuto, l’Università Ca’ Foscari Venezia indirizza le sue attività a sostegno dello sviluppo e della diffusione dei propri valori cardine, nonché dello spirito di appartenenza all’Istituzione e della corretta relazione interpersonale delle diverse componenti della comunità accademica. È altresì suo impegno formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero, alla consapevolezza dei propri diritti e doveri e al senso di responsabilità sociale secondo il ruolo ricoperto nella società, a partire da quello di studente universitario.
  2. Nella comunità universitaria gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite, anche in considerazione del costo che la collettività sostiene per l’istruzione universitaria. Ogni studente ha altresì il dovere di concorrere con il proprio comportamento all’effettiva integrazione nel tessuto universitario degli studenti di nazionalità e cultura diverse dalla propria. 
  3. L’Università Ca’ Foscari Venezia assicura agli studenti le condizioni necessarie allo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale. Promuove il riconoscimento del merito ed incentiva una formazione eccellente tra i suoi studenti mediante l’attuazione di politiche ispirate a tale scopo. 
  4. Gli studenti beneficiari, a qualunque titolo, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione per il diritto allo studio hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione. È altresì dovere degli studenti impegnarsi verso comportamenti sostenibili, coerentemente con la Carta degli impegni di sostenibilità dell’Ateneo.
  5. Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’Università in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e dai Decreti Ministeriali. A tal fine l’Università Ca’Foscari Venezia fornisce agli studenti materiali e strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo.
  6. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa, compatibilmente con le norme interne di Ateneo in materia di utilizzo degli spazi e la sicurezza degli stessi, hanno diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell’Ateneo, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di garantire il decoro degli spazi e degli strumenti a loro concessi.
  7. Gli studenti con disabilità hanno diritto di partecipare attivamente a tutte le opportunità e momenti formativi offerti dall’Ateneo. È impegno dell’Ateneo rimuovere ogni barriera per favorire concretamente l’attuazione di tale principio.

Art. 2 - Diritto allo studio 

  1. L’Università Ca’Foscari Venezia garantisce il diritto allo studio in tutte le forme possibili. Gli studenti che rientrino nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge, per regolamento e per delibera degli Organi dell’Ateneo, hanno diritto, compatibilmente alle disponibilità finanziarie messe a disposizione a tale scopo, a percepire la borsa di studio regionale nell'anno accademico di riferimento e ad accedere alle riduzioni a agli esoneri dei contributi di iscrizione e in genere alle agevolazioni, premi e provvidenze previsti per favorire e aiutare gli studenti meritevoli.
  2. Oltre alle provvidenze previste dalle norme nazionali e regionali, l’Università Ca’ Foscari Venezia si impegna ad offrire specifiche agevolazioni economiche basate sul merito e sul reddito. L’Università Ca’ Foscari Venezia si impegna inoltre a fornire servizi volti a favorire la residenzialità e a supportare l’accesso ai servizi di ristorazione, anche in collaborazione con gli enti regionali preposti.

Art. 3 - Didattica e servizi connessi

  1. Con l’iscrizione all’Ateneo lo studente assume l’impegno a dedicarsi alle attività formative previste dal suo percorso di studi e allo studio individuale ai fini del conseguimento del titolo nei tempi ordinari previsti per il corso. L’Ateneo garantisce la possibilità di accedere allo status di studente a tempo parziale, ove lo studente si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento carriere dell’ Ateneo.
  2. Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra piani di studio descritti in modo chiaro e trasparente e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari.
  3. L’Università Ca’ Foscari Venezia rende disponibile sul sito web di Ateneo tutte le  informazioni che consentono una completa e tempestiva conoscenza delle caratteristiche dei corsi di studio attivati, nonché degli insegnamenti e delle altre attività che producano crediti formativi, dei servizi per gli studenti, delle strutture didattiche e di servizio e della loro organizzazione, dell’orario delle lezioni e calendari degli esami.
  4. L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce agli studenti che tutti i testi adottati dagli insegnamenti siano presenti per la libera consultazione nel Sistema Bibliotecario di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti. L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce inoltre la piena consultabilità tramite la Biblioteca Digitale di Ateneo dei testi inseriti all’interno degli elenchi di pubblicazioni dei docenti dell’Ateneo fermo restando il rispetto della normativa sul diritto d’autore.
  5. Gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. È cura dell’Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura.
  6. È dovere degli studenti utilizzare gli spazi e le attrezzature didattiche e di ricerca messi loro a disposizione dell’Ateneo con diligenza e attenzione, rispettandone la destinazione e la funzionalità e assumendo comportamenti virtuosi per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. È altresì dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme comportamentali in materia di sicurezza ed igiene, soprattutto con riferimento all’uso dei laboratori e delle attrezzature scientifiche. L’Ateneo assicura agli studenti delle aree disciplinari interessate una formazione adeguata in materia di sicurezza ed una supervisione e controllo delle apparecchiature e delle attività di laboratorio da parte dei tecnici e docenti responsabili delle attività didattiche e di ricerca. 
  7. Alle attività formative dei corsi di Master universitario e di dottorato di ricerca possono accedere solo gli studenti iscritti ai corsi stessi, nonché coloro che hanno titolo in base ad Accordi o Convenzioni dell’Ateneo e gli uditori, ove espressamente previsti dai regolamenti di Ateneo.
  8. È diritto degli studenti ricevere l’insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti. Gli studenti hanno diritto ad essere tempestivamente informati per via telematica e tramite il Dipartimento o il Campus di eventuali variazioni degli orari delle lezioni o di spostamenti di aula.
  9. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, con cadenza di norma settimanale, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell’orario di ricevimento da lui stabilito prima dell’inizio di ogni periodo didattico. Dell’eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione per via telematica.
  10. Gli studenti hanno il dovere di osservare con puntualità gli orari di inizio delle lezioni e di ogni altra attività formativa in presenza nonché gli orari di ricevimento dei docenti e di accesso ai servizi didattici e amministrativi secondo le indicazioni e i calendari pubblicati nel sito web dell’Ateneo. Agli studenti viene richiesto di partecipare alle lezioni o ad altra attività didattica con la necessaria diligenza e attenzione, evitando di assumere comportamenti che possano intralciare o ostacolare il regolare svolgimento del servizio didattico o pregiudicarne l’efficacia.
  11. Gli studenti hanno diritto ad un’adeguata attività di orientamento e tutorato nelle diverse forme previste dai relativi regolamenti. L’attività di tutorato deve essere organizzata in funzione anche del calendario didattico e delle esigenze di frequenza delle lezioni e delle altre attività formative.

Art. 4 - Prove d’esame

  1. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione imparziale ed obiettiva tramite prove d’esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. Le verifiche di apprendimento sono di esclusiva responsabilità del docente ufficiale dell’insegnamento. Agli studenti viene richiesto di affrontare le prove d’esame con la dovuta diligenza e serietà, attenendosi alle regole dei piani di studio e di iscrizione agli appelli. Nelle prove scritte devono avere comportamenti improntati alla massima correttezza e al rispetto del principio di autenticità dell’elaborato. 
  2. La programmazione di Ateneo deve prevedere un numero adeguato di appelli d'esame e una loro distribuzione temporale tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli esami deve essere reso noto di norma all’inizio dei corsi e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della sessione d’esami. 
  3. È diritto dello studente che il corpo docente del corso garantisca la propria presenza nelle date di appello indicate nel calendario didattico. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è compito delle strutture didattiche assicurare per quanto possibile la sostituzione con docente della medesima disciplina o disciplina affine e di renderlo noto tempestivamente con ogni mezzo idoneo. 
  4. Le informazioni relative alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova d’esame devono essere rese note prima dell’inizio del corso all’interno della scheda di presentazione del corso stesso.
  5. Gli studenti hanno il diritto di conoscere l’esito delle prove d’esame scritte, nonché di ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e valutazione. 
  6. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame. Nel corso dello svolgimento della prova lo studente ha diritto a ritirarsi senza annotazioni in carriera; ha diritto altresì a non accettare la valutazione datagli. 
  7. I contenuti e le modalità della tesi o comunque dell’elaborato finale del corso di studi, concordati all’inizio dell’attività, devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il numero di crediti indicati nel regolamento didattico del corso di studi. 
  8. Gli studenti hanno diritto ad essere supportati nella scelta dell’argomento e nella preparazione della tesi, di avere accesso a tutto il materiale documentale necessario per svolgerla nel modo più approfondito. La valutazione della tesi, come di ogni elaborato finale del corso di studi, deve riferirsi al contenuto e alla sua presentazione e i criteri di valutazione devono essere specificati ex ante nel regolamento didattico del corso di studi.
  9. È dovere dello studente svolgere la tesi e l’elaborato finale del corso di studi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

Art. 5 - Iniziative culturali e formative

  1. Gli studenti possono, in forma associativa, promuovere autonomamente attività formative e culturali utili ad un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria.
  2. L’Università supporta anche finanziariamente le attività promosse e autogestite dagli studenti secondo apposito regolamento di Ateneo. Nell’utilizzo di tali risorse finanziarie gli studenti sono tenuti alla rigorosa osservanza delle norme regolamentarli dell’Università e della pertinenza delle attività/iniziative alle finalità dichiarate nella richiesta di finanziamento.

Art. 6 - Doveri di contribuzione economica 

  1. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, gli studenti sono tenuti a partecipare ai costi che l’Università sostiene per la loro formazione in base alle condizioni economiche proprie e/o del nucleo familiare. È preciso e inderogabile dovere dello studente fornire all’Università dati veritieri sulle posizioni reddituali e patrimoniali e di composizione del proprio nucleo famigliare. È altresì dovere degli studenti, anche se di disagiate condizioni economiche, impegnarsi negli studi per il raggiungimento dei livelli di merito richiesti per beneficiare delle agevolazioni contributive. 
  2. Gli studenti hanno diritto di conoscere con precisione e trasparenza i criteri di determinazione dell’importo delle tasse da versare, nonché i requisiti di merito richiesti per beneficiare delle agevolazioni. Hanno altresì diritto di conoscere con congruo anticipo le scadenza per il pagamento di ogni rata.

Art. 7 - Governo dell’Università e rappresentanze studentesche 

  1. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell’Università Ca’ Foscari Venezia esercitando l’istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana. 
  2. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio comportamento al rispetto dell’Istituzione Universitaria e delle leggi che la regolano nonchè dei diritti degli studenti tutti. L’Ateneo mette a disposizione dei rappresentanti gli spazi e gli strumenti necessari all’esercizio del mandato.
  3. Tutti gli studenti iscritti ad un corso di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo godono dell’elettorato attivo e passivo, condizionatamente alla regolarità della propria posizione di iscrizione. L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo. Spetta all’Ateneo rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da consentire la massima affluenza al voto. 
  4. Gli studenti esercitano il loro diritto di rappresentanza negli organi dell’Ateneo secondo quanto previsto dalla legislazione universitaria nazionale, dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’Ateneo. 
  5. I rappresentanti degli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte e hanno diritto ad accedere alla documentazione in tempi congrui in modo da esercitare il mandato con piena consapevolezza degli argomenti all’ordine del giorno. 
  6. I rappresentanti degli studenti hanno altresì il dovere di comunicare e rispettare le norme elettorali e di rendere immediatamente note le variazioni del proprio status. 
  7. I rappresentanti degli studenti hanno diritto di libero accesso agli strumenti utili a garantire una tempestiva comunicazione con gli studenti e a disporre della newsletter istituzionale.

Art. 8 - Tirocini

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia si impegna a promuovere tirocini in Italia e all’Estero per i propri studenti in conformità con le finalità didattiche indicate dagli organi e dalle strutture didattiche di Ateneo e con gli obiettivi formativi del corso di studi. 
  2. Durante lo stage lo studente è tenuto a seguire le indicazioni dei tutor, a rispettare gli obblighi di riservatezza propri dell’istituzione ospitante nonché gli obblighi in tema di igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Art. 9 - Mobilità internazionale  

  1. Gli studenti hanno diritto ad un’informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio/stage all’estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l’accesso alle borse di mobilità, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.
  2. Il referente per la mobilità del corso di laurea garantisce che in ogni sede partner siano attivi, nel periodo didattico di permanenza all’estero, insegnamenti coerenti con il regolamento didattico del corso di studi. L’Ateneo assiste lo studente nell’adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all’estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti. 
  3. Durante il periodo di studi all’estero gli studenti sono comunque tenuti al rispetto dei doveri di cui alla presente Carta nonché delle regole dell’Istituzione ospitante, evitando in particolare ogni comportamento che possa pregiudicare le relazioni tra l’Università Ca’Foscari e le Istituzioni interessate o causare un danno all’immagine e alla reputazione dell’Università Ca’ Foscari.

Art. 10 - Disciplina

  1. Le violazioni delle norme di legge, dei regolamenti universitari, del codice etico e delle regole civili di convivenza possono comportare la responsabilità disciplinare degli studenti e sono pertanto passibili di procedimento disciplinare secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento carriere degli studenti dell’Ateneo, restando comunque salva l’adozione da parte dell’Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile o penale. 

Art. 11 - Carriera amministrativa 

  1. Le norme amministrative e disciplinari attinenti allo status e alla carriera di studente iscritto ai corsi di studio dell'Ateneo sono contenute in apposito regolamento interno (Regolamento carriere).
  2. L'Università assicura forme e strumenti adeguati di comunicazione e informazione istituzionale dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere degli studenti. A tal fine a tutti gli studenti iscritti viene attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l’Ateneo e gli studenti stessi. Pertanto tutte le comunicazioni relative alla carriera degli studenti, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, e si considerano da tale data pienamente conosciute. Lo studente è tenuto sotto sua responsabilità ad una regolare consultazione della sua casella di posta istituzionale. 
  3. Lo studente, purché in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione, ha diritto ad ottenere tempestivamente, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia, la certificazione del suo status, delle attività formative svolte e dei crediti acquisiti, dei programmi d’insegnamento del corso a cui è iscritto e di ogni altro aspetto riguardante la sua carriera di studente.
  4. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dagli uffici di Segreterie Studenti in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

Art. 12 - Disposizioni finali 

  1. La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia è emanata con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti. Analoga procedura è richiesta per eventuali modifiche e aggiornamenti.

Last update: 09/04/2024