Servizio di tutorato

Modificato con D.R. n. 305 del 14/04/2014 e con D. R. n. 681 del 15/06/2021.
In vigore dal 22/06/2021.

Titolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, tipologie e organizzazione del tutorato

  1. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, l’Università Ca’ Foscari Venezia assicura un servizio di tutorato finalizzato a guidare ed assistere i propri studenti nell’arco dell’intero percorso formativo. Il servizio di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.
  2. I servizi di tutorato sono progettati, organizzati e monitorati nel quadro delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo previste dal sistema di Assicurazione della Qualità.
  3. Il presente regolamento disciplina le tipologie e le modalità organizzative del c.d. “tutorato alla pari”, così come definito al successivo Art. 2, ferme restando le attività di tutorato didattico svolte dai professori  e dai ricercatori dell’Ateneo come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo nonché le attività tutoriali svolte all’interno dei corsi di Master e dei corsi Lifelong Learning svolte da figure professionali specifiche.
  4. Le attività di Tutorato alla pari possono essere programmate e gestite sia a livello di Amministrazione centrale, attraverso apposito ufficio, sia a livello di Dipartimenti, Scuole Interdipartimentali e Scuole di Ateneo; la scelta del modello organizzativo/gestionale è effettuata secondo criteri di funzionalità, efficienza ed efficacia.
  5. Resta fermo il ruolo di coordinamento e di presidio generale dei processi da parte dell’apposito Ufficio dell’Amministrazione centrale, che cura anche la rendicontazione dei fondi assegnati a tale scopo.

Art. 2 – Il Tutorato alla pari – Definizione

  1. Il Tutorato alla pari è il tutorato svolto da uno studente senior che mettendo a disposizione la propria esperienza universitaria, fornisce supporto ad altri studenti di pari livello o di livello inferiore di studi.
  2. Il Tutorato alla pari è svolto dagli studenti iscritti secondo quanto previsto dai successivi Artt. 4, 8 e 12.
  3. Il tutor, anche a seguito di una specifica formazione a cura delle strutture dell’Ateneo, favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla carriera universitaria e facilita il rapporto con l’organizzazione universitaria nelle sue diverse articolazioni didattiche e amministrative.
  4. In particolare il tutor può svolgere le seguenti attività:

    • accoglienza dello studente appena iscritto per agevolarne l’inserimento nella realtà universitaria e svilupparne la capacità di orientamento e organizzazione del proprio tempo;
    • accoglienza e integrazione dello studente internazionale al fine di agevolarne l’inserimento nel contesto universitario e cittadino;
    • attività di orientamento sia in sede che fuori sede per favorire la scelta del corso di studio da parte di potenziali studenti universitari;
    • informazione agli studenti sull’organizzazione generale dell’Ateneo e in particolare delle attività didattiche nonché sulle principali procedure e scadenze amministrative riguardanti la carriera;
    • azioni didattico-integrative con interventi paralleli e complementari agli insegnamenti curriculari attraverso esercitazioni, seminari e laboratori anche finalizzati al recupero di carenze formative o di ritardi nel percorso di studi;
    • azioni di supporto nei laboratori didattici e nelle esercitazioni in classe (es. preparazione di materiali didattici, assistenza in presenza, correzione di elaborati, ricevimento one to one);
    • supporto allo studio per studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento;
    • attività di supporto per la definizione del piano di studio e per la scelta dell’elaborato finale;
    • sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio universitario;

  5. Il tutor ha diritto di:

    • ricevere una formazione specialistica adeguata per lo svolgimento del servizio, se necessaria;
    • essere assistito dagli uffici preposti dell’Ateneo e dai docenti di riferimento;
    • portare avanti regolarmente la propria attività di studio;
    • ricevere riconoscimento e regolare compenso per l’attività svolta secondo le deliberazioni degli organi dell’Ateneo e secondo i regolamenti in materia;
    • disporre delle attrezzature ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività.

  6. Il tutor deve:

    • svolgere le attività assegnategli con diligenza e puntualità e secondo le modalità e le tempistiche definite nel contratto nonché curare con regolarità gli adempimenti amministrativi legati al servizio;
    • partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento previsti dalle strutture dell’Ateneo;
    • rispettare gli obblighi di riservatezza;
    • rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene nelle strutture universitarie in cui opera.

  7. L’attività del tutor viene valutata, a fine servizio, dal responsabile referente per la realizzazione del servizio.
  8. Il responsabile della struttura a cui sono assegnati gli studenti collaboratori è tenuto:

    • ad assicurare allo studente le condizioni per una proficua attività di collaborazione, fornendogli le necessarie istruzioni e disposizioni e favorendo il suo inserimento nella struttura;
    • a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente;
    • a valutare l’attività di collaborazione, fornendo al competente Ufficio dell’Ateneo una sintetica relazione al termine della prestazione.

Art. 3 – Tipologie di Tutorato alla pari

  1. Le attività istituzionali di Tutorato alla pari degli studenti universitari si articolano nelle seguenti forme:

    • Tutorato informativo: garantisce un servizio di informazione sull'organizzazione della didattica, sugli adempimenti amministrativi relativi alla carriera studentesca, sui diversi aspetti della vita universitaria a Ca’ Foscari;
    • Tutorato Specialistico e Didattico: inteso come servizio integrativo delle attività didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori), nonché servizio di supporto ai fini dell’orientamento;

Titolo 2 – Tutorato informativo

Art. 4 – Definizione

  1. Il Tutorato Informativo, così come definito al precedente Art. 3, comma 1, lettera a) viene svolto da studenti capaci e meritevoli.
  2. Le attività di tutorato sono svolte dagli studenti nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti.
  3. Il Tutorato Informativo può prevedere le seguenti attività specifiche a favore di:

    • studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con particolare riguardo alle matricole;
    • studenti internazionali che si iscrivono ai corsi di studio dell’Ateneo e studenti incoming che partecipano ai programmi internazionali di scambio;
    • studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Art. 5 - Organizzazione e attività

  1. Il Tutorato Informativo è gestito e coordinato dall’Ufficio competente dell’Ateneo, secondo le seguenti tipologie:

    • Tutorato a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con particolare riguardo alle matricole. I tutor selezionati svolgono le seguenti attività:

      • supporto alla ricerca, raccolta e diffusione di informazioni relative ai corsi di studio e alla didattica;
      • assistenza relativa alle pratiche di tipo amministrativo;
      • affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria;
      • supporto nelle attività di accoglienza delle nuove matricole presso i Campus Universitari;
      • supporto nelle attività di informazione sulla compilazione dei piani di studio e assistenza nella compilazione del piano di studio;
      • assistenza per l’organizzazione dello studio e del piano esami;
      • monitoraggio rispetto all’andamento del percorso di studi;
      • partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall’Ateneo per gli studenti già iscritti o in procinto di iscriversi.

      I tutor potranno svolgere la loro attività presso la sede centrale di Ca’ Foscari, presso alcuni eventi fieristici e presso i Campus Universitari.

    • Tutorato a favore degli studenti internazionali che si iscrivono ai corsi di studio dell’Ateneo e studenti incoming che partecipano ai programmi internazionali di scambio. I tutor assistono gli studenti al fine di:

      • agevolare l’accoglienza in ingresso nei diversi aspetti organizzativi e amministrativi;
      • favorire l’inserimento nel contesto universitario e la conoscenza del contesto cittadino;
      • superare eventuali difficoltà di tipo linguistico e relazionale.

      I tutor potranno svolgere la loro attività presso le sedi di Ca’ Foscari e presso enti esterni (ad esempio, Questura, Agenzia delle Entrate) con funzioni di accompagnamento o comunque di servizio per gli studenti internazionali.

    • Tutorato a favore degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento: i tutor selezionati contribuiranno a ridurre o eliminare gli ostacoli al fine di garantire un adeguato inserimento nell’ambiente universitario (accompagnamento a lezione, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, prenotazione dei posti a lezione, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria e altro).

  2. I tutor potranno svolgere la loro attività presso le sedi universitarie di Ca’ Foscari o presso sedi esterne (ad esempio la residenza/dimora dello studente con disabilità con funzioni di accompagnamento).

Art. 6 - Selezione e affidamento di incarico

  1. La selezione è riservata agli studenti senior per le attività tutoriali e avviene attraverso una selezione indetta con apposito avviso pubblico per attività di collaborazione di carattere mirato. Ai tutor dovranno essere assicurate, a cura dell’Università, specifiche attività di formazione, da compensare forfetariamente nella misura prevista dall’avviso di selezione pubblica.
  2. Gli studenti selezionati e successivamente formati stipulano con l’Ateneo apposito contratto di collaborazione. Al momento della stipula del contratto lo studente tutor deve essere in possesso dello status di studente dell’Università; in caso di conseguimento del titolo successivamente alla stipula del contratto e in costanza del rapporto di collaborazione, ha diritto di continuare la collaborazione fino al termine della stessa.
  3. Ogni contratto ha di norma una durata fino a un massimo di 200 ore per anno accademico. Possono essere stipulati contratti anche per un numero inferiore di ore fermo restando il limite minimo di 80 ore. Il compenso orario, il compenso forfetario per la partecipazione alle attività di formazione - di cui al comma 1- sono definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il tutor che effettua meno del 30% delle ore previste dal contratto non ha diritto ad alcun compenso. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l’interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
  4. In conformità alle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e alle specifiche deliberazioni in materia degli organi accademici e ai sensi dell’art 10 del D.M. 270/2004, l’attività di tutorato può essere oggetto di riconoscimento in crediti formativi, come attività in tutto o in parte sostitutiva dell'attività di stage, ovvero fra le ‘altre attività formative’ nei casi in cui sia valutata dal collegio didattico attinente e coerente con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato. L’attività di tutorato riconosciuta permette l’acquisizione di crediti formativi ma non dà luogo a votazione.
  5. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti.

Titolo 3 – Tutorato Specialistico e Didattico

Art. 7 – Definizione

  1. Il Tutorato Specialistico e Didattico, così come definito al precedente Art. 3, comma 1, lettera b) viene svolto da studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi laurea magistrale e di dottorato di ricerca dell’ateneo o di sedi convenzionate nonché da studenti incoming, in mobilità internazionale in base a specifici programmi o ad accordi interateneo. Le azioni di tutoraggio si fondano su una attenta analisi e definizione dei personali interessi e attitudini degli studenti e dedicano particolare attenzione a problematiche specifiche di apprendimento quali quelle degli studenti dislessici o con disabilità certificate.
  2. Le attività di tutorato sono svolte dagli studenti nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di tutorato e dal presente Regolamento.
  3. Il Tutorato Specialistico e Didattico si può articolare in:

    • attività didattico-integrative: corsi, esercitazioni, seminari e laboratori a integrazione degli insegnamenti curriculari;
    • attività a sostegno delle scelte didattiche: attività di orientamento per favorire la scelta del corso di studio a completamento di quanto sviluppato dall’Ufficio Orientamento di Ateneo, supporto per la definizione del piano di studio e dell’elaborato finale, sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio universitario;
    • attività rivolte agli studenti internazionali: accoglienza, accompagnamento, supporto per una prima integrazione e mediazione linguistico-culturale.

Art. 8 - Organizzazione e attività

  1. Il Tutorato Specialistico e Didattico viene assicurato dai Dipartimenti e dalle Scuole Interdipartimentali.
  2. Il Tutorato Specialistico e Didattico può essere erogato anche da altre strutture amministrativo-didattiche quali:

    • Area Didattica e Servizi agli Studenti
    • Ca’ Foscari Summer School
    • Ca’ Foscari Graduate School

    o altre strutture secondo gli indirizzi strategici definiti dal Rettore e dal Senato Accademico.

  3. L’Ufficio competente dell’Ateneo, relativamente al tutorato specialistico, ha in particolare la funzione di:

    • curare i processi di assegnazione alle strutture dell’Ateneo dei fondi destinati a tale tipologia di tutorato;
    • assicurare il supporto amministrativo e di consulenza alle strutture assegnatarie per gli aspetti gestionali dei fondi;
    • assicurare il controllo delle attività svolte e la loro compatibilità rispetto al presente Regolamento;
    • provvedere alla formazione generale dei tutor specialistici.

  4. Le strutture responsabili delle attività di Tutorato Specialistico e Didattico organizzano i servizi tutoriali con i fondi stanziati dall’Ateneo su appositi fondi ministeriali e/o su fondi propri.
  5. I fondi ministeriali e gli stanziamenti di Ateneo possono essere assegnati alle strutture destinatarie sulla base di progetti che, secondo l’aderenza dei contenuti alle tipologie di attività tutoriali indicate all’Art. 7, comma 3, siano rivolti al soddisfacimento di esigenze tutoriali risultanti da dati rappresentativi di specifiche criticità relative agli insegnamenti/esami e/o di esigenze di sostegno rilevate in sede di rapporto di riesame.
  6. La valutazione degli eventuali progetti e la proposta di riparto del finanziamento viene effettuata da apposita commissione nominata dal Rettore. La commissione può prevedere i seguenti criteri nella selezione dei progetti: aderenza dei contenuti alle tipologie di attività tutoriali; pertinenza degli obiettivi previsti alle esigenze tutoriali risultanti da dati rappresentativi delle criticità relative agli insegnamenti/esami dando priorità ad attività di tutorato didattico-integrative e di supporto agli insegnamenti relative a corsi del primo anno; pertinenza a  specifiche esigenze di sostegno ai servizi agli studenti rilevate; presenza di un sistema di rilevazione del numero di utenti per le diverse tipologie di tutorato, che verifichi le ricadute in termini di superamento esami e di velocizzazione del percorso formativo.
  7. Le strutture destinatarie dei finanziamenti per il Tutorato Specialistico e Didattico sono tenute a monitorare le attività promosse e a predisporre una relazione quantitativa e qualitativa, a consuntivo, che dia evidenza delle attività svolte con i fondi assegnati e dei risultati ottenuti.
  8. Le relazioni devono essere trasmesse all’Ufficio competente dell’Ateneo anche ai fini della ripartizione dei fondi per l’anno accademico successivo.

Art. 9 - Selezione e affidamento di incarico

  1. Le attività tutoriali Specialistiche e Didattiche sono affidate agli studenti indicati al precedente Art. 7, comma 1 mediante selezioni pubbliche.
  2. Le selezioni vengono indette preferibilmente in due periodi dell’Anno Accademico, di norma a ridosso dell’inizio del primo e del secondo semestre, sulla base di uno schema tipo predisposto dall’Ufficio competente dell’Ateneo, in maniera tale da assicurare uniformità di applicazione delle regole e parità di trattamento dei candidati.
  3. L’avviso di selezione viene pubblicato nel sito www.unive.it alla pagina dedicata al tutorato.
  4. La selezione è per titoli e/o colloquio e deve mirare alla individuazione, secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di procedure, di studenti capaci e meritevoli e con attitudine alle attività da svolgere. In particolare, per quanto riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale, la selezione valuterà il merito in considerazione dei CFU acquisiti e del voto e della motivazione del candidato allo svolgimento del servizio. Relativamente agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca verrà data priorità, a parità di merito, ai dottorandi senza borsa.
  5. La selezione è effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, scelti tra il personale docente e amministrativo dell’Ateneo in relazione alle competenze richieste. La commissione può essere integrata da altri componenti in relazione alla specificità delle attività bandite. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito che rimane valida per un anno a partire dalla data di pubblicazione. Alle graduatorie possono attingere tutte le strutture riconosciute idonee per l’avvio di incarichi di tutorato specialistico.
  6. Delle operazioni di selezione va redatto, a cura della commissione, apposito verbale.
  7. Le graduatorie sono pubblicate nel sito www.unive.it alla medesima pagina web dell’avviso di selezione.
  8. È cura delle strutture che hanno promosso la selezione procedere alla stipula dei contratti. Copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa all’Ufficio competente dell’Ateneo.
  9. Ogni contratto di tutorato deve prevedere un responsabile referente, il quale è altresì responsabile della realizzazione dell’attività svolta dal tutor.
  10. Al momento della stipula del contratto il tutor deve essere in possesso dello status di studente dell’Università; in caso di conseguimento del titolo successivamente alla stipula del contratto e in costanza del rapporto di collaborazione, il tutor ha diritto di continuare la collaborazione fino al termine della stessa.
  11. Il contratto è stipulato sulla base degli elementi indicati nell’avviso di selezione pubblica e, una volta firmato, può essere modificato in uno dei suoi elementi essenziali (durata, compenso, ore di prestazione) solo in casi eccezionali e per ragioni sopravvenute, debitamente motivate. Il tutor non può essere dipendente dell’Università. Per comprovate esigenze relative a progetti di tutorato di particolare complessità o di attività tutoriali di natura didattico-integrativa in ambiti disciplinari specialistici è consentita la stipula e la contemporanea titolarità di più di un contratto con uno stesso soggetto, previa adeguata motivazione e salvaguardando l’esigenza del regolare svolgimento degli studi da parte dell’interessato.
  12. All’atto di sottoscrizione del contratto, sono messi a disposizione dell’interessato:

    • il registro presenze, anche in forma telematica;
    • la scheda di rilevazione dell’attività svolta da compilarsi a cura del tutor a conclusione del servizio. Apposita sezione permette al responsabile referente di inserire la propria valutazione finale, anche in forma telematica.

  13. Per assicurare una piena ed efficace fruizione delle attività di tutorato da parte degli studenti le strutture referenti per il Tutorato Specialistico e Didattico assicurano tramite le proprie pagine web un’adeguata diffusione delle informazioni sui servizi e sulle attività erogati dai tutor specialistici.
  14. Ciascun contratto non può prevedere meno di 30 ore di attività e più di 90 ore. L’attività tutoriale di ogni singolo tutor non può superare le 90 ore per anno accademico. Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richieda una maggiore durata temporale, è consentito che un singolo tutor possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato.
  15. Le attività tutoriali e didattico-integrative affidate agli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca con le modalità di cui al presente regolamento, devono intendersi svolte al di fuori delle ore di attività tutoriali e didattico-integrative previste per i dottorandi quale parte integrante del loro progetto formativo secondo quanto dal Regolamento di Ateneo del Dottorato di Ricerca e dalla normativa ministeriale.
  16. Il compenso è corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione ed entro 60 giorni dalla presentazione del foglio presenze alla struttura che ha stipulato il contratto. Il compenso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente in materia ed è compatibile con la fruizione delle borse regionali per il diritto allo di studio di cui decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2013 (borse regionali per il diritto allo studio).
  17. In conformità alle norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e alle specifiche deliberazioni in materia degli organi accademici, l’attività di tutorato può essere oggetto di “riconoscimento in crediti formativi come attività in tutto o in parte sostitutiva dell'attività di stage, ovvero fra le ‘altre attività formative’ nei casi in cui sia valutata dal collegio didattico attinente e coerente con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato. L’attività di tutorato riconosciuta permette l’acquisizione di crediti formativi ma non dà luogo a votazione.
  18. Per i tutor assegnatari di incarico sono previsti momenti collegiali di formazione generale e specialistica in riferimento al ruolo, alle mansioni e alle attività da svolgere.
  19. Possono essere organizzati eventi volti alla promozione del servizio e al riconoscimento delle attività svolte anche con consegna di attestati di partecipazione.

Last update: 27/02/2024