Attività di collaborazione degli studenti

Emanato con D.R. n. 473, modificato con decreto n. 304 del 14/04/2014

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

  1. per Università, l'Università Ca' Foscari Venezia;
  2. per corsi di studio, i corsi istituti nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dal proprio Regolamento didattico di Ateneo;
  3. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione;
  4. per corsi di laurea, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
  5. per corsi di laurea magistrale, i corsi dell'ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004;
  6. per corsi di dottorato di ricerca, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004 e al D.M. n. 45/2013;
  7. per corsi di specializzazione, i corsi dell'ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004;
  8. per corsi di Master i corsi di Master universitario di I e II livello di cui al D.M. n. 270/2004, art. 3, comma 9, classificati "post lauream" nel Regolamento didattico dell'Università;
  9. per corsi di studio interateneo, i corsi istituiti in convenzione con altri Atenei italiani o internazionali;
  10. per studente, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo.

Art. 2 - Principi generali e descrizione delle attività di collaborazione a tempo parziale

  1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e regionale in materia di diritto allo studio, l'Università, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, offre agli stessi la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione ai servizi rivolti all'utenza studentesca, con esclusione di quelli inerenti l'attività di docenza e di quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.
  2. L'Università considera gli studenti una preziosa risorsa per il miglioramento della qualità dei propri servizi; per tale motivo cura l'organizzazione e la gestione delle attività di collaborazione degli studenti secondo criteri di efficienza e produttività e ponendo in essere le azioni necessarie per attribuire a tale esperienza un'effettiva valenza formativa.
  3. Le attività di collaborazione di cui al presente Regolamento non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
  4. Le attività di collaborazione possono essere affidate esclusivamente agli studenti iscritti:

    1. ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
    2. ai corsi di dottorato di ricerca;
    3. ai corsi di studio interateneo, previo accordo con gli Atenei interessati e nel rispetto del principio di reciprocità;
    4. ai corsi di specializzazione;
    5. ai corsi di master;
    6. ai programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Ateneo.

  5. Le attività di collaborazione degli studenti possono essere di carattere generico o mirato.
  6. Sono collaborazioni di carattere generico quelle relative a:

    1. semplici attività di supporto amministrativo alle strutture dell'Ateneo;
    2. apertura/chiusura delle sedi universitarie, delle sale di studio e delle biblioteche;
    3. servizi di front-office;
    4. altre generiche attività a supporto dei servizi rivolti agli studenti;
    5. attività generiche svolte dagli studenti all'interno di altre strutture in ambito universitario (quali i collegi universitari) se convenzionati con l'Ateneo.

  7. Sono collaborazioni di carattere mirato quelle relative a:

    1. servizi di tutorato informativo e accoglienza a favore di altri studenti;
    2. servizi di tutorato on line;
    3. assistenza nei laboratori didattici e scientifici e nelle aule informatiche;
    4. servizi informatici;
    5. assistenza a studenti disabili;
    6. attività mirate svolte dagli studenti all'interno di altre strutture in ambito universitario (quali i collegi universitari) se convenzionati con l'Ateneo;
    7. supporto ai servizi di Contact center per gli studenti e dell'URP di Ateneo;
    8. altri servizi che richiedano una formazione e un'attitudine specifica.

  8. Le attività di collaborazione, sia di carattere generico che mirato, non possono superare il limite massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.
  9. I competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, a domanda, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente Regolamento o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage o come attività formative autonomamente scelte dallo studente, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 270/2004. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 3 - Limiti e copertura finanziaria

  1. Il numero complessivo di ore di collaborazione e/o il numero delle collaborazioni da attivare annualmente nonché l'assegnazione alle strutture dell'Ateneo sono definiti secondo i criteri di cui al successivo art. 6 e in ogni caso nei limiti dell'apposito stanziamento dedicato di bilancio dell'Ateneo. Nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento e in particolare delle disposizioni contenute nel precedente articolo, le strutture dell'Università e quelle convenzionate con l'Università possono attivare con proprie risorse finanziarie ulteriori collaborazioni studentesche.
  2. Il compenso orario, il compenso forfetario per la partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo art. 5, comma 4, nonché l'ammontare del premio finale di cui al successivo art. 8, comma 6, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Tali compensi sono esenti da imposte e non possono comunque superare il limite totale di 3.500 Euro annui.

Art. 4 - Requisiti di ammissione alle attività di collaborazioni

  1. Annualmente l'Università bandisce uno o più concorsi per l'assegnazione delle collaborazioni in cui sono specificati termini e modalità di partecipazione.
  2. Possono accedere alle attività di collaborazione di carattere generico gli studenti:

    1. iscritti al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea dell'Ateneo sino alla durata legale degli studi aumentata di un anno accademico. Sono ammessi anche gli studenti laureandi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di emanazione del concorso di selezione;
    2. iscritti ad corso di laurea magistrale dell'Ateneo sino alla durata legale degli studi aumentata di un anno accademico. Sono ammessi anche gli studenti laureandi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di emanazione del concorso di selezione;
    3. iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell'Ateneo;
    4. iscritti ad un corso di specializzazione dell'Ateneo;
    5. iscritti ad un corso di Master universitario post lauream di I o II livello dell'Ateneo;
    6. iscritti ai corsi di studio interateneo che frequentino parte delle attività previste dal proprio piano degli studi presso le sedi dell'Università;
    7. partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università;
    8. in possesso dei requisiti di merito fissati dall'Ateneo riguardanti l'accesso alle provvidenze del diritto allo studio;
    9. che posseggano adeguata conoscenza della lingua italiana;
    10. che presentino la certificazione della condizione economica ISEE (Indicatore condizione economica equivalente).

  3. Possono accedere alle attività di collaborazione di carattere mirato gli studenti:

    1. iscritti al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea dell'Ateneo sino alla durata legale degli studi aumentata di un anno accademico. Sono ammessi anche gli studenti laureandi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di emanazione del concorso di selezione;
    2. iscritti ad corso di laurea magistrale dell'Ateneo sino alla durata legale degli studi aumentata di un anno accademico. Sono ammessi anche gli studenti laureandi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di emanazione del concorso di selezione;
    3. iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell'Ateneo;
    4. iscritti ad una scuola di specializzazione dell'Ateneo;
    5. iscritti ad un corsi di master universitario post lauream di I o II livello dell'Ateneo;
    6. iscritti ai corsi di studio interateneo che frequentino parte delle attività previste dal proprio piano degli studi presso le sedi dell'Università;
    7. partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università;
    8. in possesso dei requisiti di merito fissati dall'Ateneo riguardanti l'accesso alle provvidenze del diritto allo studio;
    9. che posseggano adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

  1. La graduatoria per le attività di collaborazione generica è formulata secondo i criteri di merito previsti per l'ammissione, privilegiando a pari merito gli studenti con le condizioni economiche più disagiate. Tra gli studenti in possesso dei requisiti per le collaborazioni generiche viene data priorità agli studenti risultati idonei ma non beneficiari della borsa di studio regionale nell'anno accademico precedente.
  2. L'Università ha facoltà di escludere dalle graduatorie annuali gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno accademico precedente, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto per inadempienza grave ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
  3. La graduatoria per l'assegnazione delle attività di collaborazione mirata è formulata secondo criteri di merito. A parità di merito si ha riguardo alle condizioni di reddito più disagiate, attestate mediante certificazione ISEE che gli studenti interessati dovranno esibire a selezione conclusa ove vogliano far valere la prelazione.
  4. In particolare la graduatoria per le attività di collaborazione di carattere mirato è stabilita in base all'esito di specifiche prove idoneative previste dal bando di concorso, consistenti in test e/o colloquio. Agli studenti risultati vincitori delle collaborazioni di carattere mirato dovranno essere assicurate, a cura dell'Università, specifiche attività di formazione, da compensare forfetariamente nella misura prevista dal bando.

Art. 6 - Assegnazione collaborazioni

  1. Le collaborazioni studentesche sono assegnate alle strutture dell'Ateneo coerentemente con le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento e secondo tempistiche e modalità definite dall'Area Risorse Umane dell'Ateneo. L'assegnazione tiene conto anche dei risultati delle collaborazioni dell'anno precedente, verificate attraverso apposite relazioni consuntive a cura dei responsabili delle strutture e strumenti di valutazione del grado di soddisfazione degli studenti collaboratori.

Art. 7 - Contratto

  1. Lo studente assegnatario della collaborazione stipula con l'Ateneo un apposito contratto. Il contratto di collaborazione deve prevedere:

    1. la struttura o le strutture presso le quali viene prestata la collaborazione;
    2. il/i responsabile/i dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
    3. il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 200 ore in un anno accademico;
    4. il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
    5. la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
    6. l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
    7. l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
    8. l’espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
    9. i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 8 - Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto

  1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto.
  2. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste con diligenza e puntualità e osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività.
  3. L'articolazione dell'orario è concordata con il responsabile della struttura, tenuto conto delle esigenze della struttura stessa da contemperare con le esigenze del collaboratore.
  4. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:

    1. fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7, per la indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura cui è assegnato, quando questi abbiano carattere essenziale per la struttura;
    2. accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni richieste;
    3. interruzione, senza giustificato motivo, della collaborazione.

  5. L'effetto della risoluzione del contratto per interruzione della collaborazione non si estende alle prestazioni già eseguite che sono regolarmente retribuite, a condizione che lo studente abbia svolto almeno il 30% del monte ore di attività di collaborazione prevista dal contratto. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
  6. Allo studente che completa il monte ore della collaborazione assegnatagli con valutazione positiva è corrisposto il premio il cui importo è stabilito dai competenti organi dell'Ateneo.
  7. Le collaborazioni di carattere generico possono essere differite nell'ambito dello stesso anno accademico, per i seguenti motivi documentati:

    1. partecipazione a programmi di scambio internazionale e stage;
    2. frequenza di lezioni universitarie obbligatorie.

  8. Le collaborazioni di carattere mirato dovranno attenersi al periodo di svolgimento previsto dalla specificità del servizio.
  9. L'impossibilità a svolgere la prestazione per motivi diversi da quelli indicati al precedente comma 7, se documentati e giustificati, comporta il collocamento dello studente in coda alla graduatoria degli idonei. Se i motivi non sono documentati e giustificati il mancato svolgimento della collaborazione comporta la cancellazione dalla graduatoria stessa.
  10. Il conseguimento del titolo accademico non interrompe la collaborazione in corso.

Art. 9 - Obblighi del responsabile della struttura

  1. Il responsabile della struttura a cui sono assegnati gli studenti collaboratori è tenuto:

    1. ad assicurare allo studente le condizioni per una proficua attività di collaborazione, fornendogli le necessarie istruzioni e disposizioni e favorendo il suo inserimento nella struttura;
    2. a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente;
    3. a valutare l'attività di collaborazione, fornendo al competente ufficio dell'Ateneo una sintetica relazione al termine della prestazione.

Art. 10 - Norme finali

  1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme generali in materia di diritto allo studio e quelle del codice civile in materia di contratti.

Last update: 19/12/2024