Disciplina delle locazioni transitorie di unità abitative dell'Università a studenti

Regolamento per la disciplina delle locazioni transitorie di unità abitative dell'Università Cà foscari di Venezia a Studenti provenienti da altri Atenei nell'ambito della mobilità studentesca europea ed extra europea.

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 72 SA del 23/3/1999

Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo di unità abitative dell'Università Ca' Foscari di Venezia concesse in locazione transitoria a studenti provenienti da altre Università, nell'ambito della mobilità studentesca europea ed extra europea. 

Art. 2

La locazione transitoria è costituita mediante la stipula di apposito contratto di locazione tra Ateneo e singoli conduttori ai sensi dell'art. 1571 e seguenti del c.c., della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché delle norme attuative della legge, tenendo conto della specificità del rapporto. 
Il contratto di locazione, predisposto dalla Sezione Appalti e Contratti farà espresso riferimento al presente Regolamento che sarà quindi dato per accettato dalle parti. 

Art. 3 

Organo competente a decidere sulle modalità di assegnazione dei locali, sulla durata della locazione, sui criteri di individuazione del canone, sarà una apposita Commissione di nomina rettorale, che sarà altresì competente al controllo sulla giusta applicazione del presente Regolamento. 
La Commissione si avvarrà per la propria attività della collaborazione degli Uffici amministrativi e tecnici dell'Ateneo competenti per materia. 

Art. 4

Con la stipula del contratto di locazione il conduttore prenderà possesso dell'unità abitativa, che potrà essere utilizzata solo per uso abitativo personale, senza possibilità di sub -locazione o comodato a terzi. 
Il conduttore ricevendo in consegna le chiavi del locale dalla Sezione Economato e Provveditorato, diventa responsabile dell'utilizzo secondo cura e diligenza dell'immobile, rispondendo di tale condotta nei confronti dell'Università. 
Il conduttore è pertanto tenuto a rispettare tutte le norme comportamentali per la sicurezza e prevenzione incendi. 

Art. 5

La locazione riguarderà, oltre all'appartamento e ai suoi arredi e pertinenze, anche l'uso delle parti condominiali. 
Tra le pertinenze l'Ateneo fornirà una cucina attrezzata e quei beni mobili necessari per l'alloggio notturno (es. cuscini, coperte, copricoperte escluse le lenzuola e gli asciugamani). 

Art. 6

L'Amministrazione universitaria consegnerà l'unità abitativa e le sue pertinenze in perfetto stato di efficienza e funzionalità, dichiarandosi pertanto non responsabile per eventuali mal funzionamenti che il conduttore dovesse verificare durante l'uso del locale. 

Art. 7 

L'Amministrazione universitaria si impegna a mantenere il locale in buono stato locativo, provvedendo direttamente alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendessero necessarie. 
Le spese di conservazione dei beni mobili pertinenti sono a carico del conduttore che provvederà altresì alla pulizia del locale e dei suoi arredi. 

Art. 8 

Le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento e le spese condominiali sono a carico dell'Ateneo che provvederà, tramite gli Uffici competenti a gestirle amministrativamente a contabilmente. 

Art. 9 

Il conduttore avrà quale referente per le eventuali anomalie o guasti agli impianti dell'immobile nonché per quegli interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari la Sezione Economato e Provveditorato la quale, in ragione della natura degli interventi si rivolgerà agli Uffici dell'Ateneo competenti. 
Il conduttore ha invece diritto al rimborso dall'Amministrazione universitaria per quelle spese straordinarie sostenute direttamente in quanto urgenti. Di queste spese deve essere dato immediato avviso. 

Art. 10

Qualora l'unità abitativa sia data in locazione a più persone, queste si impegnano ad utilizzarla secondo le regole di una civile coabitazione e nel rispetto della privacy personale. 
A tale fine sarà predisposto dalla Commissione di cui all'art. 3 un Codice di comportamento che dovrà essere osservato da tutti i conduttori dell'immobile. 
Il conduttore dovrà altresì attenersi al Regolamento condominiale. 

Art. 11

Alla data di scadenza del contratto il conduttore deve restituire alla Sezione Economato e Provveditorato le chiavi dell'immobile, consegnando il locale sgombro da ogni effetto personale e nello stato in cui era stato consegnato. 
In caso di accertamento di danni al locale o ai suoi arredi e pertinenze da parte della Sezione Economato e Provveditorato, il conduttore sarà ritenuto diretto responsabile e soggetto al risarcimento, salvo non dimostri la sua estraneità al danno. 

Art. 12

Il conduttore dovrà versare all'Ateneo il canone mensile entro il quinto giorno del mese corrente, tramite il conto corrente dell'Ateneo. 
Alla stipula del contratto dovrà anticipare all'Ateneo, a titolo di deposito cauzionale, una mensilità aggiuntiva, che verranno restituite alla scadenza della locazione previa verifica dello stato dell'appartamento. 

Art. 13

Il mancato pagamento del canone sarà causa di immediata risoluzione del contratto. L'Università potrà rivalersi sul deposito cauzionale, sino al raggiungimento delle somme di cui ha diritto. 
Il deposito garantirà l'Ateneo anche per eventuali danni all'immobile e sue pertinenze, causati dal conduttore e da questi non risarciti. 

Art. 14

L'Ateneo potrà esigere l'immediata restituzione del locale anche prima della scadenza della locazione, qualora il conduttore abbia disatteso alle norme di utilizzo del locale di cui al presente Regolamento o al codice di comportamento di cui all'art. 10. 
Potrà essere richiesta la risoluzione anticipata del contratto anche nella eventualità sia venuta meno l'iniziativa culturale per la quale era stato concessa la locazione. 

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al codice civile, alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, alle norme di pubblica sicurezza, alle norme in materia di prevenzione degli incendi, a tutte le norme vigenti in materia. 
Il conduttore per ogni rapporto e comunicazione connessa alla locazione farà riferimento alla Sezione Affari Internazionali dell'Ateneo. 

Art. 16

In caso di controversie sorte nella interpretazione o applicazione del presente Regolamento, foro competente sarà quello di Venezia.".

Last update: 19/12/2024