Carriere delle studentesse e degli studenti

Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014, modificato con D.R. n. 552 del 02/07/2015, con D.R. n. 877 del 26/10/2015, con D.R. 411 n. del 01/07/2016, con D.R. n. 787 del 02/11/2017, con D.R. n. 235 del 14/03/2018,con D.R. n. 798 del 26/07/2019, con D.R. 1652 del 20/12/2021, con D.R. n. 1154/2022 del 23/12/2022 e con D.R. n. 1080 del 18/10/2024.
In vigore dal 29/10/2024.

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

  1. per Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia;
  2. per Statuto, il vigente Statuto dell'Ateneo pubblicato nella G.U. n. 217 del 17/09/2011 e successive modifiche e integrazioni;
  3. per Regolamento didattico di Ateneo, il vigente Regolamento didattico emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
  4. per MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
  5. per corsi di studio, i corsi istituti nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dal proprio Regolamento didattico di Ateneo;
  6. per corsi del vecchio ordinamento i corsi degli ordinamenti previgenti al DM 270/2004;
  7. per corsi del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al DM 270/2004;
  8. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate del Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
  9. per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario, di primo e secondo livello;
  10. per CFU, il credito formativo universitario, ovvero la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a una studentessa / uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  11. per OFA, l’obbligo formativo aggiuntivo assegnato a seguito del mancato possesso delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea;
  12. per contemporanea iscrizione, la facoltà di essere iscritte/iscritti a più corsi di studio disciplinata dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi decreti attuativi;
  13. per Organi accademici, gli Organi di governo previsti dallo Statuto dell'Ateneo;
  14. per sito web, il sito web istituzionale dell'Ateneo www.unive.it;
  15. per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali, le Scuole di Ateneo e ogni altra struttura dell'Ateneo a cui lo Statuto e/o il Regolamento didattico di Ateneo demandi compiti di programmazione e organizzazione della didattica;
  16. per studentessa/studente, chi è iscritta/iscritto ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo;
  17. per contribuzione, i contributi di iscrizione annualmente deliberati dagli Organi accademici e costituiti dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dall’eventuale imposta di bollo e dall’eventuale contributo universitario o contributo onnicomprensivo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari che deve osservare chi è iscritta/iscritto ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica e laurea dell’ordinamento ante D.M. 509/1999 e ai corsi singoli dell'Ateneo. Laddove precisato nei rispettivi Regolamenti, alcune norme possono applicarsi anche a chi frequenta i corsi di dottorato e i master universitari.

Art. 3 - Informazione e conoscenza

  1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti le studentesse e gli studenti dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato digitale e cartaceo.
  2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
  3. Chi studia presso l'Ateneo deve conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
  4. Il sito web dell'Ateneo costituisce lo strumento ufficiale per la comunicazione delle disposizioni amministrative che disciplinano la carriera studentesca e per gli avvisi che possono essere dati in corso d'anno. È d’obbligo una consultazione regolare. L’Ateneo non è tenuto a effettuare comunicazioni personali relative alle disposizioni amministrative e alle scadenze delle rate della contribuzione.
  5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano della gestione delle carriere studentesche, anche dopo il conseguimento del titolo di studio. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
  6. L’Ateneo garantisce alle/agli iscritte/iscritti il diritto di accesso ai dati, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi da esso detenuti nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia e dall’ordinamento comunitario con modalità disciplinate da apposito Regolamento.
  7. L'Ateneo rilascia, previa apposita domanda, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 4 nonché dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.
  8. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere studentesche.

Titolo II - Immatricolazione e iscrizione - Contribuzione - Piano di studio

Art. 4 - Account di posta istituzionale

  1. Tutte le persone iscritte a un corso di studio dell'Ateneo avranno una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione con l'Ateneo. Tutte le comunicazioni relative alla carriera studentesca, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari e di restituzione di benefici economici percepiti, secondo quanto previsto al successivo art. 16, avvengono solo tramite invio alla casella di posta elettronica istituzionale personale, e si considerano pienamente conosciute dalla data di invio. La studentessa o lo studente deve sotto la sua responsabilità consultare regolarmente la sua casella di posta istituzionale.
  2. La casella di posta elettronica istituzionale e le licenze ad essa collegate (es. Office 365) vengono disattivate trascorsi 6 mesi dal conseguimento del titolo finale, in caso di ritiro dagli studi o dopo 4 anni di mancato rinnovo di iscrizione all’Ateneo. In caso di iscrizione ai corsi singoli, vengono disattivate con la chiusura della carriera, al termine dell’anno accademico di riferimento.

Art. 5 - Immatricolazione

  1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio e dei requisiti di ammissione stabiliti dalla legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per l’immatricolazione ai corsi di laurea vengono verificate le conoscenze di base ritenute fondamentali per frequentare in maniera proficua il corso di studio. Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale vengono verificati specifici requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.
  2. Viene inoltre richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese secondo le modalità e il livello stabiliti dagli Organi accademici e dai singoli Collegi didattici.
  3. L’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una prova di selezione e all’ammissione in graduatoria secondo le modalità che vengono annualmente riportate nei relativi bandi di ammissione.
  4. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione delle studentesse e degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
  5. L'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo avviene in modalità telematica, secondo le scadenze stabilite dagli Organi accademici in relazione al calendario didattico, o, per i corsi ad accesso programmato, secondo quanto stabilito in dettaglio nei relativi bandi di ammissione.
  6. È possibile iscriversi alle eventuali prove di ammissione o di accertamento della personale preparazione anche in mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso, a condizione che lo si acquisisca entro il termine indicato dal bando e comunque entro il termine ultimo previsto per l’immatricolazione.
  7. Chi possiede un titolo di studio internazionale segue specifiche procedure e scadenze indicate nelle pagine web di Ateneo.
  8. A tutte le studentesse e a tutti gli studenti sono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso ai servizi telematici.
  9. È inoltre rilasciata una carta per l’accesso ai servizi dell’Ateneo che può avere anche funzionalità di carta prepagata.
  10. La carta viene utilizzata come unica modalità di accredito di somme eventualmente spettanti (es. borsa di studio, rimborso contributi ecc.).

Art. 6 - Immatricolazione con riconoscimento CFU nei corsi di studio

  1. Entro i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Senato accademico, i Collegi didattici possono riconoscere come CFU:

    1. attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
    2. attività formative svolte e riconosciute nell’ambito della contemporanea iscrizione e per la sola durata della stessa;
    3. CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
    4. esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
    5. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
    6. conoscenze e abilità certificate;
    7. percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.
    8. Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell’OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
    9. A seconda del numero di CFU riconosciuti varia l'anno di iscrizione.

  2. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie la studentessa o lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
  3. L’immatricolazione con riconoscimento crediti è subordinata, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
  4. Nel caso di corsi di laurea, con riconoscimento: 

    1. fino a 47 CFU, l’iscrizione avviene al primo anno;
    2. da 48 a 107 CFU, l’iscrizione avviene al secondo anno;
    3. da 108 CFU, l’iscrizione avviene al terzo anno.

  5. Nel caso di corsi di laurea magistrale, con riconoscimento:

    1. fino a 47 CFU l’iscrizione avviene al primo anno;
    2. da 48 CFU l’iscrizione avviene al secondo anno.

  6. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per l’immatricolazione al corso di studio. La scheda con il riconoscimento CFU effettuato va presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione e può essere assoggettata al pagamento di un contributo.
    Fanno eccezione le richieste di riconoscimento crediti in corso di carriera per coloro che usufruiscono dell'istituto della contemporanea iscrizione.
  7. L’iscrizione con riconoscimento CFU ai corsi ad accesso programmato è disciplinata dai relativi bandi di ammissione.

Art. 7 - Iscrizione con lo status di studentessa/studente a tempo parziale (studente part time)

  1. Secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Ateneo riconosce la condizione di studentessa/studente a tempo parziale (part time) a chi è regolarmente iscritta/iscritto in corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, e non può frequentare in modo sistematico gli insegnamenti e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri e modalità definiti dagli Organi accademici.
  2. Hanno diritto di chiedere l'iscrizione a tempo parziale le studentesse/gli studenti:

    1. che lavorano in maniera non occasionale, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato, a tempo pieno o part time; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione;
    2. che si occupano non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale (caregiver). Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), la prole fino all'età di 13 anni, la/il coniuge della studentessa/dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;
    3. che presentano malattie o disabilità che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscono fisicamente o sconsigliano la frequenza sistematica degli insegnamenti ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico;
    4. che praticano sport ad alto livello nazionale o internazionale o in attività continuativa di volontariato svolte in organizzazioni riconosciute e senza finalità di lucro; tali impegni devono essere comprovati mediante idonee certificazioni;
    5. iscritte/iscritti a corsi di studio di livello universitario, afferenti a istituti universitari, equiparati o di istruzione superiore.

  3. I singoli Collegi didattici possono stabilire specifiche limitazioni di accesso ad un corso di laurea o laurea magistrale per la condizione di studentessa o studente part time.
  4. Fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione, la studentessa o lo studente part time deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 8 - Acquisizione, mantenimento e perdita dello status di studentessa/studente a tempo parziale (studente part time)

  1. Chi possiede i requisiti indicati all’art. 7 può richiedere lo status di studentessa/studente part time all'atto dell'immatricolazione, del trasferimento da altro Ateneo o dell’iscrizione ad anni successivi.
  2. Con l’iscrizione al nuovo anno accademico la studentessa o lo studente part time conferma la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l’accesso allo status o, in caso di perdita dei requisiti, si impegna a comunicarlo tempestivamente. In qualsiasi momento l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti.
  3. Lo status di studentessa o studente part time consente di conseguire il titolo in un tempo pari al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio e di beneficiare di un regime contributivo agevolato, che si applica a partire dall’anno di acquisizione dello status e non è in nessun caso retroattivo.
  4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da chi fruisce dello status part time è pari, di norma, a 30 CFU e non può in ogni caso superare 72 CFU nel biennio. Tale disposizione si applica a partire dalla coorte 2018/2019. Sono esclusi dal conteggio dei CFU il tirocinio e la prova finale.
  5. Per la stessa carriera, è possibile usufruire dello status part time fino a un massimo di 6 anni per i corsi di laurea e fino a un massimo di 4 anni per i corsi di laurea magistrale, fatto salvo quanto specificato nel precedente art. 7.
  6. Chi acquisisce lo status di studentessa o studente part time si impegna a mantenerlo e a non richiedere il passaggio ad altro corso di studio prima di aver completato un biennio per ciascun anno di iscrizione al corso di studio di afferenza.
  7. Chi usufruisce del regime part time deve frequentare le attività didattiche secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche dell'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso prescelto. Può fruire delle modalità alternative di organizzazione della didattica, del servizio di tutorato e di specifici servizi di supporto allo studio.
  8. Il regime part time non può modificare la “durata normale del corso” per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la “durata normale del corso”, valida ai fini giuridici, e data evidenza del regime (a tempo pieno o a tempo parziale) per ogni anno di iscrizione.
  9. Nel caso di perdita dello status prima del completamento del biennio, il primo anno di iscrizione del biennio come part time verrà considerato come anno di iscrizione a tempo pieno. Viene, di norma, richiesto il versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime part time. Eventuali situazioni di carattere eccezionale saranno valutate d’ufficio.
  10. Una volta completato il biennio, eventuali cambi di status non hanno effetto retroattivo.

Art. 9 - Iscrizione con lo status di studentessa/studente atleta

  1. Secondo quanto stabilito dagli Organi accademici, viene riconosciuto lo status di studentessa o studente atleta a chi è in corso, ha un'iscrizione regolare ai corsi di laurea e di laurea magistrale e svolge attività sportiva di alto livello (o ruoli assimilabili) che non può essere conciliata con la formazione universitaria.
  2. Può richiedere lo status di studentessa/studente atleta chi possiede la tessera in regola per la stagione sportiva corrispondente all'anno accademico per cui viene presentata la richiesta e che:

    1. ha ricevuto la convocazione negli ultimi 18 mesi per gare ufficiali nelle squadre nazionali dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI;
    2. ha raggiunto il podio nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici e/o Paralimpici, dei Campionati Mondiali o Europei, assoluti o di categoria o ha acquisito il titolo di Campionessa/Campione Italiana/Italiano, assoluto o di categoria, in una delle discipline sportive facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali o in una Disciplina sportiva associata ufficialmente riconosciute dal CONI;
    3. ha ricevuto la convocazione dalla Federazione di appartenenza nell’ultima edizione delle Universiadi, dei Campionati Mondiali Universitari o dei campionati EUSA;
    4. ha ricevuto la convocazione dal CUS Venezia nell'ultima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili e/o Invernali in rappresentanza dell’Università e alle finali è rientrato nei primi quattro posti della classifica, individuale o a squadre;
    5. è tesserata/o dal CUS Venezia e partecipa a campionati o attività federale agonistica ufficiale e consegue il podio ai campionati regionali; o partecipa a finali nazionali se pratica sport individuali; o partecipa a campionati regionali o nazionali se pratica sport di squadra. Potranno fare richiesta anche coloro che nelle rappresentative universitarie del CUS Venezia otterranno risultati in eventi internazionali a cui le stesse rappresentative parteciperanno (individuati annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del Presidente del medesimo CUS);
    6. per gli sport individuali, al momento della presentazione della domanda, è tra le prime 12 posizioni della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN/DSA del CONI o CIP;
    7. per gli sport di squadra, partecipa, al momento della presentazione della domanda, ad un campionato organizzato dalle seguenti FSN:

      • Baseball - Massimo Campionato Nazionale (sia maschile che femminile);
      • Calcio - Campionato Nazionale serie C o superiore e Campionato Primavera (maschile), Campionato Nazionale serie B o superiore (femminile);
      • Hockey su prato/pista/online - Massimo Campionato Nazionale (sia maschile che femminile);
      • Pallacanestro - Campionato Nazionale serie B o superiore (maschile), Campionato Nazionale serie A2 o superiore (femminile);
      • Pallamano - Campionato Nazionale serie A2 o superiore (maschile), Massimo Campionato Nazionale (femminile);
      • Pallanuoto - Campionato Nazionale serie A2 o superiore (sia maschile che femminile);
      • Pallavolo - Campionato Nazionale serie B o superiore (maschile), Campionato Nazionale serie B1 o superiore (femminile);
      • Rugby - Campionato Nazionale serie A o superiore (maschile), Massimo Campionato Nazionale (femminile);

    8. è arbitra o arbitro, giudice di gara, allenatrice o allenatore convocata/convocato per rappresentare l’Italia all’ultima edizione dei Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI.

  3. La studentessa/lo studente atleta si impegna a confermare annualmente il possesso dei requisiti secondo le disposizioni comunicate dall’Ateneo.
  4. La studentessa/lo studente atleta si impegna inoltre:

    1. a comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni;
    2. a partecipare, conformemente all’attività sportiva praticata, a competizioni universitarie nazionali e internazionali per l’Ateneo e/o per il CUS, compatibilmente con le condizioni fisiche e atletiche;
    3. a garantire la presenza ad iniziative di presentazione e/o di orientamento organizzate dall’Ateneo indossando abbigliamento e/o accessori - raffiguranti il logo Ca’ Foscari - che verranno forniti dall'Ateneo;
    4. offrire la disponibilità a comunicare o raccontare nei canali ufficiali l’esperienza di studentessa/studente atleta dell'Università Ca' Foscari.

  5. I Collegi didattici possono stabilire specifiche limitazioni di accesso a un corso di laurea o laurea magistrale per chi ha la condizione di studentessa o studente atleta.

Art. 10 - Acquisizione, mantenimento e perdita dello status di studentessa/studente atleta

  1. Lo status di atleta viene confermato annualmente.
  2. La studentessa o lo studente atleta deve acquisire annualmente almeno 24 CFU e si impegna a non superare 72 CFU nel biennio.
  3. La studentessa/lo studente atleta può concordare con la o il docente una diversa data d’esame, qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di un impegno sportivo cui sia chiamata o chiamato a partecipare, così come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI. La richiesta di spostamento della data d’esame dovrà essere concordata entro 30 giorni dalla data medesima.
  4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, allo status di atleta si applicano tutte le disposizioni previste per l'acquisizione, il mantenimento e la perdita del regime part time.

Art. 11 - Studentesse/studenti fragili

  1. Si definiscono studentesse/studenti fragili coloro che si trovano in situazione di fragilità, ovvero con diagnosi di patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata che non possono frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020). La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Medico di Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale.
  2. L’Ateneo garantisce servizi aggiuntivi di supporto allo studio.

Art. 12 - Studentesse/studenti con disabilità e DSA

  1. Secondo quanto previsto dalla Legge 17/1999 (di integrazione e modifica alla Legge 5 febbraio 1992, n.104) e dalla Legge 170/2010, le studentesse e gli studenti con disabilità e con DSA possono usufruire di servizi che mirano a favorire la loro autonomia e l’inclusione nella vita universitaria. In particolare, l’Ateneo offre modalità alternative di organizzazione della didattica, servizi di consulenza mirata, tutorato e specifici servizi di supporto allo studio.
  2. Sono concessi esoneri totali e parziali in base alla percentuale di invalidità o con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 secondo modalità e criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, dagli Organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.

Art. 13 - Carriera alias

  1. L’Ateneo garantisce alle studentesse e agli studenti di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona. In virtù di tutto questo, viene assicurata la possibilità, per quanti abbiano la necessità di utilizzare, all’interno dell’Ateneo, un nome di elezione diverso rispetto a quello anagrafico, di attivare la carriera alias.
  2. La carriera alias consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. È una modifica della carriera reale che ha efficacia solo all’interno dell’Ateneo. Può rappresentare l’anticipazione degli eventuali provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, se intrapreso. Attivando la carriera alias la studentessa o lo studente riceve un tesserino di riconoscimento indicante la matricola, il cognome e il nome scelto, utilizzabile solo all’interno dell’Ateneo.
  3. La richiesta di attivazione della carriera alias va effettuata mediante apposita procedura telematica. Per poterla avviare è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza con l'Ateneo contenente gli elementi caratterizzanti la carriera alias. Nell’accordo vengono definite le condizioni d’impiego dell’identità alias all’interno dell’Ateneo, con particolare riferimento agli obblighi delle parti e alle opportunità. Non è richiesta altra documentazione a supporto.
  4. A chi chiede l’attivazione della carriera alias viene garantita la massima riservatezza; può inoltre essere richiesto un tutor amministrativo.
  5. La carriera alias resta attiva per tutta la durata della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione. Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia intrapreso il percorso di transizione di genere, una volta emessa la sentenza di cambio di genere, la carriera alias viene chiusa e l’anagrafica della carriera viene aggiornata: ciò anche se la sentenza interviene dopo il conseguimento del titolo, su richiesta.
  6. Le certificazioni rilasciate dall’Ateneo ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all’identità anagrafica legalmente riconosciuta. L’Ateneo non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
  7. Chi richiede la carriera alias si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Ateneo che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva.
  8. Una volta conseguito il titolo finale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

Art. 14 - Iscrizione a corsi singoli

  1. È consentita, di norma, l'iscrizione ad uno o più insegnamenti impartiti presso l'Ateneo senza l'obbligo di immatricolarsi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico, fatte salve specifiche limitazioni stabilite dai singoli Collegi didattici. Per iscriversi ai corsi singoli occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Ateneo.
  2. Chi vuole iscriversi a un corso singolo deve verificare eventuali conoscenze o propedeuticità previste.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che rilascia un titolo accademico dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano o internazionale. È consentita la contemporanea iscrizione a chi è in regola con il pagamento della contribuzione. In questo caso, i corsi singoli non possono essere riconosciuti nell’altra carriera.
  4. L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo, secondo le scadenze e per l'importo stabiliti dagli Organi accademici o dai singoli bandi. È possibile iscriversi a corsi singoli per un massimo di 60 CFU complessivi per anno accademico nel rispetto di eventuali specifiche limitazioni stabilite dai Collegi didattici.
  5. Effettuata l’iscrizione, valida unicamente per l’anno accademico corrente, la scelta del corso singolo non è modificabile. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non è rimborsabile.
  6. La studentessa/lo studente iscritta/iscritto ai corsi singoli, se in possesso dei requisiti necessari, può usufruire dei servizi aggiuntivi di supporto allo studio.
  7. Chi si iscrive ai corsi singoli può sostenere l'esame finale nelle sessioni d'esame e con le modalità ordinariamente previste per le studentesse/gli studenti iscritte/iscritti ai corsi di studio, comunque entro la sessione d’esame di settembre dell’anno accademico di immatricolazione; se l'esame non viene sostenuto o superato nelle sessioni di riferimento è necessario effettuare una nuova iscrizione.
  8. I CFU conseguiti attraverso l’iscrizione a corsi singoli e il superamento delle prove di valutazione possono essere riconosciuti a chi si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Ateneo.

Art. 15 - Contribuzione

  1. Il contributo onnicomprensivo costituisce la quota annuale a carico della studentessa o dello studente a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi. Il contributo universitario può essere ripartito in rate, secondo importi e scadenze deliberati annualmente dagli Organi accademici ed in conformità con quanto stabilito dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca.
  2. In attuazione del D.L. n.179/2012 e del D.L. n.76/2020 le studentesse/gli studenti sono tenuti a versare la contribuzione dovuta attraverso la piattaforma tecnologica PagoPA realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ed utilizzata per la riscossione delle somme spettanti alla Pubblica Amministrazione.
  3. Sono concessi esoneri totali e parziali in base alla condizione economica e/o al merito secondo modalità e criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, dagli Organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.
  4. Nel caso di rinuncia agli studi universitari, non è prevista la restituzione della contribuzione versata, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36.
  5. Nel caso di passaggio interno di cui all'art. 30, la contribuzione eventualmente versata per il corso di studio di provenienza rimane valida salvo conguaglio dei contributi dovuti, se di importo superiore.
  6. La studentessa/lo studente non in regola con il versamento della contribuzione (comprese eventuali sanzioni amministrative generatesi per il ritardato pagamento) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione non può essere iscritta/iscritto al successivo anno di corso.
    Fintantoché non sarà regolarizzata la situazione amministrativa, la studentessa/lo studente non può:

    1. compiere alcun atto di carriera amministrativa (ad esempio, effettuare il trasferimento ad altra sede, effettuare un passaggio di corso, etc);
    2. ottenere certificati in maniera automatizzata dalla sua Area riservata. I certificati eventualmente rilasciabili possono comunque essere richiesti allo sportello;
    3. sostenere / richiedere il riconoscimento di qualsiasi attività didattica, compreso il tirocinio;
    4. partecipare o richiedere la partecipazione a programmi di mobilità e ad altre esperienze formative organizzate dall'Ateneo;
    5. richiedere l’accesso a moodle;
    6. accedere ai servizi bibliotecari.

  7. Il pagamento di una rata della contribuzione oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di una sanzione amministrativa, nella misura stabilita annualmente dagli Organi accademici.

Art. 16 - Rimborsi della contribuzione

  1. L’Ateneo rimborsa importi corrisposti in eccedenza nei casi in cui la studentessa/lo studente, beneficiaria/beneficiario di un esonero totale o parziale in base alla condizione economica e/o al merito, abbia versato una somma superiore all'importo della contribuzione effettivamente dovuta per l'iscrizione all'intero anno accademico, purché la persona non si ritiri dagli studi prima della conclusione dell’anno accademico.
  2. Il rimborso avviene esclusivamente sulla carta di cui all’art. 5 che dovrà essere regolarmente attivato con funzionalità di carta prepagata presso l’istituto bancario che l’ha emessa.
  3. Nel caso in cui vengano effettuati dei versamenti non dovuti e che non rientrano nella casistica indicata al precedente comma 1, l'Ateneo provvede, a seguito di verifica, ad autorizzarne il rimborso di norma mediante accredito sulla carta, come indicato nel precedente comma.

Art. 17 - Accertamento della frequenza

  1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, la segreteria didattica del corso di studio cura il controllo delle presenze ai fini dell'ammissione alla prova di valutazione del profitto. Il mancato rispetto della frequenza comporta l'esclusione dal sostenimento dell’attività formativa, dall'iscrizione all'anno successivo o dalla prova finale del corso stesso, secondo il Regolamento del corso cui si è effettuata l'iscrizione.

Art. 18 - Iscrizione ad anni successivi al primo

  1. La studentessa o lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto o, comunque, fino al conseguimento del titolo accademico.
  2. L’iscrizione agli anni successivi al primo avviene previo pagamento della prima rata della contribuzione costituita dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dai contributi e dall’eventuale imposta di bollo, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione. È inoltre richiesta la compilazione del questionario annuale di valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo.
  3. La studentessa o lo studente si iscrive come fuori corso qualora, senza aver conseguito il titolo, abbia effettuato l’iscrizione per un numero di anni superiore a quello previsto dalla durata normale del corso di studio di appartenenza, indipendentemente dal numero di attività formative svolte.
  4. La studentessa/lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritta/iscritto non ha l’obbligo di iscriversi all'anno accademico successivo.

Art. 19 – Borse di studio e richiesta di agevolazioni economiche

  1. La studentessa o lo studente che intende ottenere benefici economici, posto il possesso dei requisiti di merito, deve farne richiesta, iscriversi all'anno accademico e presentare la certificazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa nazionale, dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca e dalle disposizioni assunte dagli Organi accademici.
  2. La mancanza di uno solo dei passaggi richiesti per accedere alle agevolazioni economiche ne comporta l’esclusione.
  3. La richiesta dei benefici per il diritto allo studio (quali ad esempio la borsa per il diritto allo studio e la collaborazione generica), in caso di contemporanea iscrizione, è disciplinata dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022.
  4. Chiunque abbia percepito dei benefici economici e non abbia i requisiti per mantenerli deve restituire i benefici percepiti senza averne titolo. In questo caso, l’interessata/interessato riceverà la comunicazione di avvio del procedimento di restituzione con una mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica assegnato ai fini di carriera.
  5. La persona interessata potrà presentare memorie difensive o giustificazioni scritte entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione via mail di cui al precedente comma.
  6. In caso di accoglimento delle memorie difensive e/o giustificazioni scritte presentate entro il termine di cui al precedente comma 5, l’Ateneo archivierà il procedimento di restituzione dandone comunicazione via mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica assegnato ai fini di carriera. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al precedente comma 5 o nel caso in cui venga confermata dall’Ateneo la necessità di restituire l’importo in questione, verrà inviata apposita comunicazione recante le modalità e il termine per provvedere. Decorso quest’ultimo termine, e fino a che la studentessa o lo studente non vi abbia provveduto, non sarà possibile:

    1. compiere alcun atto di carriera amministrativa (ad esempio, effettuare il trasferimento ad altra sede, effettuare un passaggio di corso, etc);
    2. ottenere certificati in maniera automatizzata dalla sua Area riservata. I certificati eventualmente rilasciabili possono comunque essere richiesti allo sportello;
    3. sostenere / richiedere il riconoscimento di qualsiasi attività didattica, compreso il tirocinio;
    4. partecipare o richiedere la partecipazione a programmi di mobilità e ad altre esperienze formative organizzate dall'Ateneo;
    5. richiedere l’accesso a moodle;
    6. accedere ai servizi bibliotecari.

Art. 20 - Piano di studio

  1. Il piano di studio è l'elenco delle attività formative offerte dall’Ateneo che la studentessa o lo studente intende seguire nel suo percorso di studi e per le quali deve superare i relativi esami di profitto per l’ammissione all'esame finale del corso laurea e laurea magistrale.
  2. Il piano di studio deve rispettare, in base all'anno accademico di immatricolazione all'Ateneo, quanto previsto dal relativo ordinamento didattico e dal Regolamento didattico del corso di studi.
  3. La studentessa/lo studente può inserire nel piano di studio delle attività da svolgersi presso altri Atenei, sulla base di apposite convenzioni, purché preventivamente autorizzate dal Collegio didattico.
  4. Il piano di studio va compilato, di norma online, obbligatoriamente ogni anno entro i termini stabiliti dall'Ateneo. Può essere compilato solo dopo l’iscrizione, con il pagamento della relativa contribuzione, al nuovo anno accademico.
  5. È possibile modificare il piano di studio solo nel periodo stabilito annualmente dagli Organi accademici.
  6. Solo per la modifica del piano di studio delle laureande e dei laureandi possono essere previste scadenze e modalità particolari, che vengono rese note annualmente sulle pagine web di Ateneo.
  7. È possibile sostenere solo gli esami inseriti nel piano di studio pena l'annullamento degli esami stessi.
  8. Nel piano di studio si possono inserire esami in sovrannumero, nel limite stabilito per ciascun corso di studio, fermo restando quanto stabilito dagli Organi accademici sul numero dei CFU sovrannumerari. Tali esami concorrono alla media ponderata di ammissione alla prova finale, di cui ai successivi articoli 38, 39, 40 e 41.
  9. In fase di compilazione del piano di studio è possibile, di norma, modificare il curriculum, l’orientamento o la lingua di studio. Qualora il curriculum, l’orientamento o la lingua di studio scelta siano ad accesso programmato, dovrà essere presentata apposita richiesta secondo le modalità e i termini previsti dal bando di ammissione.

Art. 21 - Esami e attività formative: modalità

  1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all’accertamento dei risultati di apprendimento attesi che venga svolta secondo modalità determinate dal Regolamento didattico di Ateneo davanti ad una commissione giudicatrice.
  2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un’idoneità. I CFU sono acquisiti se si consegue l’idoneità oppure se la votazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all’unanimità la lode. Ai fini del calcolo della media ponderata degli esami di profitto l’attribuzione della lode viene pesata come 31.
  3. Per poter sostenere gli esami di verifica del profitto la studentessa o lo studente deve:

    1. essere in regola con la contribuzione;
    2. averli inseriti nel piano di studio;
    3. aver compilato il questionario online di valutazione del corso;
    4. iscriversi al relativo appello esclusivamente in modalità telematica.

  4. Devono essere, inoltre:

    1. assolti gli eventuali OFA previsti dal proprio corso di studio secondo le tempistiche previste;
    2. rispettate le propedeuticità previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio, pena l'annullamento della valutazione dell'esame stesso.

  5. Il numero e il periodo di svolgimento delle sessioni d’esame sono definiti annualmente con il calendario accademico.
  6. Le studentesse/gli studenti neo-immatricolate/neo-immatricolati possono sostenere esami nella sessione di agosto/settembre solo se preventivamente autorizzate/autorizzati dal Collegio didattico.
  7. Le liste di iscrizione agli appelli si aprono quindici giorni prima e si chiudono di norma tre giorni prima della data fissata per l'esame.
  8. Le prove orali sono svolte in presenza di pubblico.
  9. La studentessa o lo studente deve presentarsi agli esami di profitto munito di un documento di identità in corso di validità e la o il docente responsabile dà inizio alla verifica dopo averne accertato l’identità.

Art. 22 - Verbalizzazione degli esami e delle attività formative

  1. La correzione delle prove scritte deve avvenire di norma entro dodici giorni lavorativi dal loro svolgimento. Terminata la correzione, la o il docente pubblica gli esiti e la studentessa o lo studente ha, di norma, otto giorni dalla pubblicazione dei risultati per accettare o rifiutare il voto. Se chi ne ha diritto non esprime, nel termine previsto, l'accettazione o il rifiuto, il voto si intende accettato con conseguente verbalizzazione. La o il docente procede alla verbalizzazione delle prove d'esame scaduti gli otto giorni di pubblicazione o comunque una volta effettuata la scelta (accettazione o rifiuto del voto).
  2. La verbalizzazione viene effettuata esclusivamente dalla o dal docente titolare dell'insegnamento con modalità telematica entro il termine massimo di 15 giorni dall'accettazione dell'esito della prova. La studentessa o lo studente riceve automaticamente la notifica tramite mail dell'avvenuta verbalizzazione e vede aggiornata la sua carriera scolastica nell'area riservata del sito entro il giorno successivo alla verbalizzazione.
  3. Per gli esami orali la verbalizzazione viene effettuata, di norma, in tempo reale. Il rifiuto o l'accettazione del voto devono essere espressi alla o al docente contestualmente alla conclusione della verifica e comunque prima della verbalizzazione.
  4. Non è previsto e non si può richiedere l’annullamento di un esame verbalizzato o riconosciuto.
  5. Le altre attività formative di stage vanno registrate, una volta maturati tutti i CFU previsti per quella specifica attività dall'ordinamento didattico del corso, con la data di conclusione delle attività stesse.
  6. Gli esami parziali non danno luogo ad acquisizione di CFU; i relativi CFU si considerano acquisiti nella loro totalità dopo la prova finale prevista per l’esame nella sua interezza.

Art. 23 - Partecipazione a programmi interuniversitari internazionali

  1. Le studentesse e gli studenti dell'Ateneo possono recarsi presso altre Istituzioni universitarie internazionali per:

    1. frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
    2. preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
    3. svolgere attività di tirocinio;
    4. partecipare a Summer Schools.

  2. Le tipologie di attività da svolgere all’estero ed eventuali restrizioni sono disciplinate dai singoli bandi di mobilità.
  3. L'attività da svolgere, ivi compreso il riconoscimento parziale o totale degli studi, è preventivamente autorizzata dalla Struttura didattica competente. Tale organo, sulla base della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria straniera, procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività espletata dalla studentessa o dallo studente.
  4. Gli esami sono riconosciuti nella carriera della studentessa o dello studente con la data di effettivo sostenimento e con la denominazione, i relativi CFU e il voto in trentesimi o valutazione di idoneità, del corrispondente esame presente nel suo piano di studio. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studio, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'Ateneo in cui sono stati sostenuti.
  5. Nelle certificazioni apparirà, di norma, l'indicazione dell'Ateneo presso la quale le attività sono state sostenute.
  6. Le studentesse e gli studenti di Atenei internazionali, nel rispetto delle normative vigenti nel proprio Ateneo, possono accedere all’offerta dell’Ateneo per:

    1. frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
    2. preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
    3. svolgere attività di tirocinio;
    4. partecipare a Summer Schools.

  7. All'atto dell'ammissione la studentessa o lo studente internazionale consegna all'Ufficio competente:

    1. un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante la sua regolare iscrizione, nonché lo status di studentessa/studente partecipante a programmi interuniversitari di cooperazione;
    2. copia di un documento di identità valido;
    3. eventuali altri documenti richiesti dall'Ateneo e/o dalla normativa vigente.

  8. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività svolta.

Titolo III – Studentesse/studenti e titoli di studio internazionali

Art. 24 - Persone con cittadinanza comunitaria e non comunitaria equiparata

  1. Alle persone con cittadinanza comunitaria e non comunitaria equiparata si applicano, ai fini dell'immatricolazione, le disposizioni regolamentari annualmente emanate dal MUR.
  2. Sono equiparate/equiparati alle persone con cittadinanza italiana ai fini dell'accesso ai corsi delle Università le persone straniere in possesso di determinati permessi di soggiorno così come espressamente indicato nell'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 2864.
  3. Sono inoltre equiparate alle persone con cittadinanza italiana ai fini dell'accesso ai corsi delle Università le persone straniere ovunque residenti titolari dei seguenti diplomi: diplomi finali delle Scuole italiane all'estero o delle Scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
  4. Sono equiparate alle persone con cittadinanza italiana ai fini dell'accesso ai corsi delle Università: le rifugiate e i rifugiati politici e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figlie/figli.
  5. Le persone di cui ai precedenti commi non rientrano nel contingente di cui al successivo art. 25 comma 1 e pertanto per essi non ci sono limitazioni di posti a eccezione di quelle relative ai corsi ad accesso programmato.

Art. 25 - Cittadini/cittadine non comunitari/comunitarie residenti all'estero

 

  1. Per le persone non comunitarie, residenti all'estero al momento della presentazione della domanda di preiscrizione universitaria a corsi di laurea e laurea magistrale, gli Organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservati. Per la domanda di preiscrizione ad un corso di studi è necessario rivolgersi tramite apposito portale ministeriale alla Rappresentanza italiana del territorio nel quale risiedono entro una data stabilita annualmente dal Ministero italiano competente.
  2. Alle procedure di iscrizione si applicano le specifiche disposizioni emanate dal MUR e, nell’ambito della propria autonomia, dall’Ateneo.

Art. 26 - Le persone con cittadinanza italiana e con titolo di studio straniero

  1. Le persone con cittadinanza italiana con titoli di studio stranieri accedono all'Ateneo a parità di condizioni con le persone loro concittadine in possesso di titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo stesso.
  2. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali regolate da normativa europea è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione delle studentesse e degli studenti internazionali.
  3. Il titolo di studio internazionale posseduto dalle persone con cittadinanza italiana deve rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente per i titoli stranieri e le specifiche disposizioni dell’Ateneo pubblicate nelle pagine web dedicate; inoltre, deve essere accompagnato dall’attestato di comparabilità del CIMEA o dal Diploma Supplement o, se non disponibili, dalla Dichiarazione di valore fatta eseguire a cura della Rappresentanza Diplomatico consolare italiana competente per territorio.

Art. 27 - Ammissione e immatricolazione di studentesse e studenti internazionali o di studentesse e studenti con titolo conseguito all'estero

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale occorre essere in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 270/2004 e dal Regolamento didattico di Ateneo, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito e purché tale titolo sia stato rilasciato da un Ateneo pubblico o riconosciuto dallo Stato in cui il titolo è stato conseguito e, in ogni caso, in accordo con le convenzioni firmate dal Governo italiano.
  2. Le studentesse e gli studenti con titolo di studio internazionale che intendono iscriversi ai corsi di laurea e laurea magistrale devono richiedere la valutazione del loro titolo di studio e del curriculum scolastico attraverso le procedure appositamente individuate, con le tempistiche e le modalità descritte nelle apposite pagine web di Ateneo. Costituiscono eccezione i titoli di Baccalaureato Europeo (o Licenza Liceale Europea) conseguiti in Scuole Europee site in territorio italiano, che ai fini del processo di ammissione e immatricolazione vengono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi di scuola secondaria superiore conseguiti in Italia.
  3. Le modalità di immatricolazione sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 28 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero con un titolo di studio rilasciato dall'Ateneo

  1. Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
  2. Un titolo accademico internazionale può essere riconosciuto equivalente ad una laurea o ad una laurea magistrale dell'Ateneo dell’ordinamento ex D.M. 270/2004. Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare apposita domanda secondo le scadenze previste dal calendario accademico e le modalità indicate sul sito web di Ateneo. Specifiche modalità e tempistiche possono essere previste nell'ambito di convenzioni interuniversitarie o accordi intergovernativi.
  3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    1. diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato o Diploma Supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;
    2. titolo accademico in originale tradotto, legalizzato o Diploma Supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;
    3. programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati;
    4. altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati o attestato di comparabilità del CIMEA.

  4. Nel caso non sia possibile produrre l’attestato di comparabilità del CIMEA, si può presentare la Dichiarazione di valore del titolo di studio.
  5. La richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è assoggettata al versamento di una tassa.
  6. La traduzione dei documenti necessari all'ottenimento del riconoscimento va eseguita a cura degli interessati. Con esclusivo riferimento ai programmi di studio, può essere prevista la possibilità di presentazione in lingua originale, secondo quanto deliberato dai competenti Organi didattici.
  7. Di norma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda la struttura didattica competente si pronuncia sul possibile riconoscimento totale o parziale del titolo internazionale presentato. Nel caso di riconoscimento parziale viene indicato altresì l'anno di iscrizione e il numero di CFU riconosciuti e quelli da conseguire per ottenere il titolo accademico italiano corrispondente. Nel caso di riconoscimento totale verrà conferito il relativo titolo di studio accademico italiano con decreto della Rettrice o del Rettore.

Art. 29 - Traduzione dei documenti

  1. I certificati relativi al conseguimento del titolo e l'elenco degli esami sostenuti prodotti per i fini di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26 devono essere redatti dall'Università che ha rilasciato il titolo, in lingua italiana o in inglese; se prodotti in lingua diversa dovranno essere corredati da traduzioni asseverate in lingua italiana o inglese. I programmi d'esame, utili ai fini di riconoscimento di attività formative, possono essere prodotti anche in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese secondo quanto stabilito da ciascun Collegio didattico.
  2. I certificati che non siano redatti in lingua italiana o in inglese devono essere corredati da traduzione asseverata in lingua italiana o inglese. La traduzione può essere eseguita da servizi di traduzione locali e in questo caso deve essere vidimata dalla relativa Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia e asseverata dal perito del Tribunale di zona, da traduttori professionali o titolati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese ove è stato rilasciato il titolo. Il perito non dovrà mai coincidere con la persona per cui il certificato è stato rilasciato.
  3. Per quanto attiene invece alla legalizzazione del titolo, la studentessa o lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

Titolo IV - Modifiche della carriera della studentessa/dello studente

Art. 30 - Passaggi interni di corso di studi

  1. La studentessa o lo studente che intende passare ad altro corso di studio dello stesso ordinamento e dello stesso livello deve presentare domanda di passaggio, entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
  2. La studentessa o lo studente deve contestualmente versare la prima rata della contribuzione e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
  3. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie la studentessa o lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
  4. Il passaggio di corso è subordinato, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
  5. Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell’OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
  6. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6.
  7. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere il passaggio di corso.
  8. Il passaggio ad un corso di studio ad accesso programmato o tra curricula di un corso di studio ad accesso programmato non è consentito per il primo anno di corso; è previsto solo per gli anni successivi al primo, salva la disponibilità del posto, con le modalità previste dai relativi bandi di ammissione.

Art. 31 - Opzione

  1. Chi ha effettuato l’iscrizione ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti al D.M. 270/2004 può optare per i corsi di laurea e laurea magistrale del nuovo ordinamento presentando apposita domanda entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
  2. Le strutture didattiche competenti riformulano in termini di CFU le carriere di chi fa richiesta di opzione per il nuovo ordinamento, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in termini di esami ancora da sostenere. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5.
  3. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere l’opzione.
  4. L’opzione è subordinata, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
  5. Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell’OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
  6. Alle studentesse e agli studenti che esercitano l'opzione possono essere riconosciute delle agevolazioni di carriera secondo le deliberazioni degli Organi accademici.
  7. La domanda di opzione è irrevocabile.

Art. 32 - Sospensione degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale

  1. È possibile fare domanda per sospendere gli studi per un determinato periodo di norma non inferiore all'anno accademico. Non è consentita la sospensione per il primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato.
  2. Le motivazioni per cui è possibile chiedere la sospensione sono:

    1. infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
    2. servizio militare di leva o servizio civile facendo riferimento all'anno accademico in cui è svolto prevalentemente il servizio;
    3. genitorialità o adozione esclusivamente per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione. In questo caso il beneficio potrà essere richiesto indifferentemente dalla madre o dal padre;
    4. iscrizione ad altri corsi universitari;
    5. assistenza a parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), la prole, le sorelle e i fratelli fino all'età di 13 anni, il/la coniuge della studentessa o dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata.

  3. Per i motivi di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) la richiesta di sospensione va presentata preventivamente; per il motivo di cui al punto a) la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente.
  4. Durante il periodo di sospensione la studentessa o lo studente non può effettuare alcun atto di carriera; pertanto, non matura alcun requisito di merito ai fini della richiesta dei benefici per il diritto allo studio per l’anno/anni accademici successivi a quello/quelli di sospensione. In caso di sospensione per iscrizione ad altri corsi universitari non può essere effettuato alcun atto di carriera relativo al percorso di studi per il quale è stata richiesta la sospensione e non possono essere riconosciuti eventuali crediti maturati durante la frequenza del corso di studi per cui è stata richiesta la sospensione.
  5. Per i motivi di cui ai precedenti punti b) e d) del comma 2 la studentessa o lo studente deve versare per ogni anno di sospensione un importo definito, nella misura stabilita dagli Organi accademici. Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia già versato la contribuzione per l’anno accademico in cui richiede la sospensione, non è corrisposto alcun rimborso.
  6. Per il motivo di cui al precedente punto c), se è già stata versata la contribuzione per l’anno accademico in cui richiede la sospensione non è corrisposto alcun rimborso.
  7. Nel caso in cui le necessità per cui viene richiesta la sospensione intervengano in corso d’anno, è possibile valutare una sospensione parziale, con eventuale esonero e/o rimborso della contribuzione. In questo caso non sarà comunque possibile effettuare alcun atto di carriera successivamente alla richiesta e l’anno verrà conteggiato a tutti gli effetti come anno di iscrizione ai fini dei benefici economici.
  8. La studentessa o lo studente che ha ripreso gli studi dopo un periodo di sospensione potrà laurearsi, di norma, nelle sessioni di laurea previste per l’anno accademico di ripresa degli studi. Potrà altresì usufruire della sessione straordinaria dell’anno accademico precedente a quello della ripresa degli studi: in questo caso, è necessario in ogni caso pagare la contribuzione prevista per l’anno accademico di ripresa degli studi.

Art. 33 - Ripresa degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale

  1. La studentessa o lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico e intenda proseguire gli studi, se non rientra nelle casistiche elencate dall’art. 32, deve presentare nei termini previsti apposita domanda di ripresa degli studi e deve a versare, per ogni anno di interruzione degli studi, un importo definito nella misura stabilita dagli Organi accademici, oltre alla prima rata di contribuzione dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi.
  2. Per le riprese degli studi effettuate dopo un periodo di interruzione superiore a tre anni accademici potrà essere previsto un importo agevolato deliberato dagli Organi accademici.
  3. Negli anni di interruzione degli studi, la studentessa o lo studente non deve aver compiuto alcun atto di carriera, pertanto non matura alcun requisito di merito ai fini della richiesta dei benefici per il diritto allo studio per l’anno/anni accademici successivi a quello/quelli di interruzione.
  4. La studentessa o lo studente che ha ripreso gli studi potrà laurearsi, di norma, nelle sessioni di laurea previste per l’anno accademico di ripresa degli studi. Potrà altresì usufruire della sessione straordinaria dell’anno accademico precedente a quello della ripresa degli studi: in questo caso, deve comunque pagare la contribuzione prevista per l’anno accademico di ripresa degli studi.

Art. 34 - Trasferimento da altro Ateneo

  1. Chi ha effettuato l’iscrizione ai corsi di studio di altro Ateneo può richiedere il trasferimento entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici.
  2. Il trasferimento è subordinato, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
  3. Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell’OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
  4. Sono esclusi i trasferimenti al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato e da università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
  5. Il trasferimento a un anno successivo al primo di un corso di studio ad accesso programmato è consentito, salva la disponibilità del posto e con le modalità previste dai relativi bandi di ammissione.
  6. Le studentesse e gli studenti che si trasferiscono da corsi dell’ordinamento ante ed ex D.M. 509/1999 possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.
  7. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie la studentessa o lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
  8. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 35 - Trasferimento ad altro Ateneo

  1. Chi ha una iscrizione in regola ai corsi di studio dell'Ateneo può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando apposita domanda entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici e comunque entro i tempi e con le modalità previsti anche dall'Ateneo presso cui intende trasferirsi. Il trasferimento non è consentito verso università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
  2. È responsabilità della studentessa o dello studente verificare le scadenze, i termini e gli eventuali vincoli posti dall’Ateneo di destinazione, nonché ottenere, dove previsto, il nulla osta.
  3. Con il trasferimento cessano gli obblighi contributivi salvo quelli maturati durante il rapporto. Il trasferimento non dà diritto alla restituzione della contribuzione già versata per i precedenti anni accademici, mentre permane l’obbligo di restituzione delle provvidenze se non vengono soddisfatti i requisiti.
  4. Il trasferimento non è consentito in caso di immatricolazione al primo anno di un corso di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato; il trasferimento è possibile solo se la contribuzione è in regola e se sono avvenute le eventuali restituzioni di benefici non spettanti.
  5. La studentessa o lo studente non deve pagare la prima rata della contribuzione per l'anno accademico successivo, se presenta domanda di trasferimento entro il termine per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo.
  6. Alla studentessa o allo studente che abbia versato la prima rata della contribuzione del nuovo anno accademico e poi abbia presentato domanda di trasferimento entro i termini potrà essere concesso il rimborso della contribuzione versata, ad esclusione dell’imposta di bollo, se dovuta, e della tassa regionale per il diritto allo studio.
  7. Dalla data di presentazione della domanda di trasferimento la studentessa o lo studente non può sostenere alcun atto di carriera.
  8. Nel caso in cui la procedura di trasferimento, per qualunque motivo, non si perfezioni, la studentessa o lo studente dovrà versare l'ammontare della contribuzione dovuta per l'anno accademico in corso e verrà quindi reintegrata/reintegrato nell'anno a cui era iscritta/iscritto al momento della domanda di trasferimento.

Art. 36 - Ritiro dagli studi

  1. Il ritiro è una dichiarazione espressa con la quale la studentessa o lo studente intende rinunciare agli studi universitari per il corso a cui è iscritta/iscritto.
  2. La dichiarazione di ritiro dagli studi è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera universitaria percorsa, salva la possibilità, in caso di nuova iscrizione ad un corso di studi, di vedersi riconosciuti gli esami sostenuti ed i CFU acquisiti, attraverso apposita procedura di verifica di non obsolescenza e congruità delle conoscenze maturate nel precedente percorso da parte del Collegio didattico competente. Per tale verifica è dovuto, oltre all’ordinaria contribuzione di iscrizione, un diritto fisso nella misura stabilita dagli Organi accademici.
  3. A chi si ritira dagli studi sono precluse le attività e la fruizione di servizi didattici e amministrativi, escluse le certificazioni relative al percorso svolto.
  4. Chi si ritira dagli studi deve comunque pagare l’intero importo della contribuzione, fatto salvo quanto riportato nei commi successivi. In caso di ottenimento di borsa di studio regionale è tenuta/tenuto, secondo le disposizioni previste dal bando di concorso, a restituire gli importi che sono stati corrisposti per la borsa di studio.
  5. La studentessa o lo studente può ritirarsi dagli studi in qualsiasi momento della carriera purché in regola con il versamento della contribuzione fino all'ultimo anno accademico a cui ha preso iscrizione. L’Ateneo stabilisce annualmente i termini entro cui può essere presentata la domanda di ritiro senza il pagamento della seconda rata e della terza rata.
  6. La studentessa o lo studente neo-immatricolata/neo-immatricolato ad un corso di studi ad accesso libero, o iscritta/iscritto ad anni successivi al primo, che intenda effettuare il ritiro entro i cinque giorni lavorativi successivi al versamento della prima rata della contribuzione, ha diritto al rimborso del contributo versato ad esclusione dell’imposta di bollo, se dovuta.

Art. 37 - Decadenza e obsolescenza

  1. La persona iscritta ad un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studentessa o studente qualora non vengano sostenuti esami o valutazioni finali di profitto con qualunque esito (compreso respinto o rifiutato) per otto anni accademici consecutivi successivi alla scadenza della durata normale del corso di studio. Nel caso di iscrizione con lo status di studentesse o studenti part time o atleta, la durata normale del corso di studio si intende raddoppiata.
  2. La durata normale del corso di studio si intende raddoppiata anche per coloro che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104.
  3. La decadenza si applica a chiunque ricada nelle condizioni riportate al comma 1 e 2 del presente articolo, a prescindere dall'anno di immatricolazione.
  4. Ai fini del calcolo della decadenza si fa presente che:

    1. l'anno accademico termina il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione;
    2. gli anni di interruzione vengono calcolati ai fini della decadenza;
    3. gli anni di sospensione non sono calcolati ai fini della decadenza;
    4. il pagamento dei contributi non fa venire meno i termini per la decadenza.

  5. La studentessa o lo studente decaduta/deceduto può immatricolarsi successivamente ad un corso di laurea e di laurea magistrale. A questi fini, il Collegio didattico competente procede, su richiesta della persona interessata e prima dell'immatricolazione al riconoscimento dei CFU acquisiti previa verifica della loro non obsolescenza. Per tale verifica è dovuto, oltre all’ordinaria contribuzione di iscrizione, un diritto fisso nella misura stabilita dagli Organi accademici.
  6. La decadenza non opera nei confronti di chi è in difetto del solo esame di laurea, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di studio di iscrizione.
  7. Con la decadenza cessano gli obblighi contributivi salvo quelli maturati durante il rapporto.

Titolo V - Conclusione degli studi

Art. 38 - Domanda di esame finale

  1. Al termine del proprio percorso di studio, per poter conseguire il titolo, è necessario presentare domanda di esame finale in modalità telematica. La domanda di laurea deve essere presentata in accordo con la docente relatrice o il docente relatore. I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti annualmente dall'Ateneo.
  2. La domanda di esame finale va presentata per la sessione in cui la studentessa o lo studente intende conseguire il titolo. In caso di mancato conseguimento, è necessario presentare una nuova domanda.
  3. Per presentare domanda di esame finale la studentessa o lo studente deve essere in regola con il pagamento della contribuzione accademica ed eventuali requisiti curriculari stabiliti dagli Organi accademici.
  4. Nella compilazione della domanda di esame finale la studentessa o lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente anche informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
  5. Dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di esame finale, la relatrice o il relatore ha sette giorni per esprimersi in merito alla sua accettazione.
  6. Nel caso d'inerzia da parte della o del docente interessata/interessato, è attribuito alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento il compito di subentrare ed esprimere l'accettazione/non accettazione della domanda di laurea entro i sette giorni successivi alla scadenza, sentita/sentito, se ritenuto necessario, la coordinatrice o il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritta/iscritto la studentessa o lo studente.
  7. Decorso inutilmente anche tale ultimo termine di sette giorni, è la Rettrice o il Rettore che si pronuncia sull'accettazione della domanda, sentita/sentito, se necessario, la coordinatrice o il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritta/iscritto la studentessa o lo studente.
  8. Dopo l’accettazione della domanda di laurea non è consentito, di norma, cambiare la relatrice o il relatore, per la sessione per cui si è presentata domanda. In casi eccezionali, previo parere favorevole della Direttrice o del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il corso di studio di iscrizione della studentessa o dello studente, sentite/sentiti le relatrici e i relatori coinvolte/coinvolti, tale cambiamento può essere accordato se richiesto prima dell’inizio del periodo di caricamento dell’elaborato finale / tesi previsto per la sessione di riferimento.
  9. La laureanda o il laureando deve provvedere al caricamento dell’elaborato finale / tesi di laurea, tramite apposita procedura online, nella propria Area riservata all'interno del sito web di Ateneo. Il mancato caricamento della tesi entro il termine previsto comporterà l'esclusione dalla discussione di laurea.
  10. Contestualmente al caricamento dell’elaborato finale / tesi è necessario compilare un questionario utile a valutare l’apporto della relatrice o del relatore nella stesura dell’elaborato finale / tesi di laurea. I risultati dei questionari verranno utilizzati in forma aggregata, riferiti al Dipartimento di afferenza della relatrice o del relatore e alla fine di ogni anno accademico.
  11. Una volta caricato l’elaborato finale / tesi di laurea non può essere apportata, di norma, alcuna modifica.
  12. L’accettazione della domanda di laurea non comporta automaticamente l’ammissione all’esame finale. La relatrice o il relatore può esprimere una valutazione negativa sul lavoro di tesi in qualunque momento, motivandola e dandone comunicazione scritta alla laureanda o al laureando e agli uffici in tempi congrui – di norma, dieci giorni prima - rispetto alla seduta di laurea.

Art. 39 - Elaborato finale / Tesi di laurea

  1. Le modalità di elaborazione e valutazione della prova finale sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle delibere degli Organi accademici.
  2. Nella redazione dell’elaborato finale / tesi di laurea è necessario attenersi alle specifiche Linee guida approvate dal Senato accademico in data 27/09/2017.
  3. L'Ateneo verifica l'autenticità degli elaborati finali / tesi di laurea tramite apposito software. I risultati del controllo sono trasmessi alla relatrice o al relatore qualora sia rilevata una percentuale di similarità con altre fonti pari ad almeno il 25%. In questo caso la relatrice o il relatore, accertato l'effettivo utilizzo improprio delle fonti, può decidere il rinvio della discussione di laurea alla sessione successiva, fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare come previsto dal presente Regolamento agli articoli 46 e 47.

Art. 40 - Prove finali nelle lauree

  1. L’elaborato finale è l’espressione finale del percorso didattico e formativo della studentessa o dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del primo ciclo degli studi universitari. I contenuti e l’attività svolta devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
  2. Il voto di laurea si ottiene sommando alla media ponderata con i crediti degli esami espressa in centodecimi, il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici.
  3. La lode viene attribuita, a discrezione della relatrice o del relatore, alle laureande e ai laureandi che, sommando alla media dei voti degli esami gli eventuali bonus e il voto della prova finale, raggiungano o superino il punteggio di 110.

Art. 41 - Prove finali nelle lauree magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999)

  1. La tesi di laurea è l’espressione finale del percorso didattico e formativo della studentessa o dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del secondo ciclo degli studi universitari. I contenuti e il lavoro di ricerca devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
  2. La commissione di laurea determina il voto di laurea, sommando alla media ponderata con i crediti in centodecimi il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici. La lode viene attribuita a discrezione della commissione su proposta della relatrice o del relatore purché la studentessa o lo studente raggiunga i 110 punti sommando la media ponderata dei voti conseguiti nel percorso di studio e gli eventuali bonus e il voto della prova finale.
  3. Il giudizio positivo della commissione di laurea è vincolante ai fini del conseguimento del titolo. L’assenza della studentessa o dello studente alla seduta di laurea è considerata a tutti gli effetti rinuncia per la sessione in corso.

Titolo VI - Rilascio del titolo

Art. 42 - Rilascio dei titoli accademici

  1. L'Ateneo conferisce i titoli accademici indicati nel Regolamento didattico di Ateneo.
  2. I titoli accademici sono rilasciati dalla Rettrice o dal Rettore secondo i vigenti ordinamenti nazionali.
  3. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, della Rettrice o del Rettore e della Direttrice o Direttore generale, l'eventuale data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe se prevista.
  4. Nei diplomi non è indicata la votazione finale che è invece riportata nelle certificazioni dell'Ateneo.
  5. L'Ateneo rilascia come supplemento al diploma di ogni titolo di studio e solo per i titoli di cui all’ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 un certificato in lingua italiana e in inglese che riporta le principali indicazioni relative al curriculum seguito per conseguire il titolo.
  6. Nel caso di smarrimento del diploma, è possibile presentare domanda di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento e dalla ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del duplicato. Al duplicato, che riporta i dati del diploma originario, si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito.
  7. L'Ateneo rilascia altresì i titoli onorifici previsti dal Regolamento didattico di Ateneo secondo le modalità e alle condizioni previste dal Regolamento stesso. I titoli onorifici attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti titoli accademici.

Art. 43 - Attestato di studi alla memoria

  1. La Rettrice o il Rettore, dietro motivata richiesta dei familiari, presa visione della carriera compiuta, può conferire un attestato alla memoria o la laurea alla memoria alle studentesse e agli studenti che siano deceduti prima del conseguimento del titolo.
  2. La Rettrice o il Rettore conferisce la laurea alla memoria alle studentesse e agli studenti decedute/deceduti che siano in difetto della sola prova finale. Nel caso di studentesse o studenti decedute/deceduti in difetto di altri insegnamenti del proprio piano di studio oltre la prova finale, viene rilasciato un attestato di studi alla memoria.

Titolo VII - Deontologia studentesca e Disciplina

Art. 44 - Carta dei diritti e doveri della studentessa e dello studente - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

  1. Nel quadro dei principi ispiratori dello Statuto e del Codice etico e in ossequio a principi di trasparenza e responsabilità, l'Ateneo adotta una Carta dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti iscritte/iscritti ai propri corsi di studio.
  2. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere delle studentesse e degli studenti promuovendo al contempo la loro partecipazione ai procedimenti riguardanti la loro carriera.

Art. 45 - Deontologia studentesca

  1. Durante il corso dei loro studi le studentesse e gli studenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
  2. Alle studentesse e agli studenti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo.
  3. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.
  4. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

Art. 46 - Illeciti disciplinari - Sanzioni

  1. Agli effetti delle norme che seguono si intendono per chiunque si iscriva ai corsi istituzionali dell'Ateneo, compresi i corsi singoli, nonché le studentesse e gli studenti di altre sedi universitarie nazionali e internazionali, comunque ammesse/ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari.
  2. Le violazioni di cui al precedente art. 45 comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei soggetti a cui spetta la potestà disciplinare.
  3. Sono soggetti alla potestà disciplinare della Direttrice o del Direttore del Dipartimento per i corsi di laurea e laurea magistrale, della Coordinatrice o del Coordinatore per i corsi di dottorato di ricerca e della Direttrice o del Direttore del corso per i master universitari i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:

    1. comportamenti irrispettosi nei confronti di studentesse e studenti, delle e dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo, quando non assumano particolare gravità in relazione all'offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
    2. comportamenti non rispettosi delle attività, dell'ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature dell'Ateneo dedicati alla didattica, allo studio e alla ricerca, che determinano un danno materiale all'Ateneo stesso;
    3. durante le prove scritte d'esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazione con l'esterno;
    4. qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.

  4. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma precedente sono:

    1. l'ammonizione scritta con inserimento della sanzione nel fascicolo della studentessa o dello studente;
    2. l'inibizione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi dall'accesso ai servizi universitari, quali i servizi bibliotecari e telematici, alle sale studio, ai laboratori o ad altri spazi di servizio laddove la violazione sia avvenuta in occasione o in relazione alla fruizione dei servizi stessi o all'utilizzo delle attrezzature;
    3. l'interdizione da una o più attività formative, compreso il tirocinio, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi;
    4. l'interdizione dal sostenimento di prove d'esame e in genere di verifica del profitto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.

  5. Sono soggetti alla potestà disciplinare della Commissione di disciplina i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:

    1. comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti di altre studentesse e di altri studenti, delle e dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo;
    2. fatti/comportamenti che abbiano arrecato un rilevante danno materiale e/o morale nei confronti, rispettivamente, del patrimonio dell'Ateneo e della sua immagine o ne abbiano compromesso le attività;
    3. plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato e in genere di elaborati scritti a conclusione del corso di studi;
    4. manipolazione e falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, anche di natura economica;
    5. qualunque altro comportamento ritenuto di particolare gravità in relazione ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.

  6. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma precedente sono:

    1. non applicazione dei bonus sul punteggio finale del corso di studi di appartenenza, eventualmente spettanti;
    2. non applicazione per uno o più anni accademici delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca stabilite dall'Ateneo, eventualmente spettanti all'interessata/interessato;
    3. sospensione dall'Ateneo da un minimo di tre mesi ad un massimo di tre anni, con perdita delle sessioni d'esame e, cumulativamente, applicazione di una o di entrambe le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b).

    Nel periodo di sospensione non è consentito alla studentessa o allo studente:

    1. compiere alcun atto di carriera amministrativa (ad esempio, effettuare il trasferimento ad altra sede, effettuare un passaggio di corso, etc);
    2. ottenere certificati in maniera automatizzata dalla sua Area riservata;
    3. sostenere / richiedere il riconoscimento di qualsiasi attività didattica, compreso il tirocinio;
    4. partecipare o richiedere la partecipazione a programmi di mobilità e ad altre esperienze formative organizzate dall'Ateneo;
    5. richiedere l’accesso a moodle;
    6. accedere ai servizi bibliotecari.

  7. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell'eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessata/interessato.
  8. Nei casi in cui l'illecito disciplinare sia immediatamente rilevato e risulti inequivocabilmente imputabile ad una/uno o a più studentesse/studenti e sussistano le ragioni anche di opportunità per un'immediata azione cautelare, il soggetto istituzionale responsabile (docente responsabile di attività formativa, docente responsabile di struttura didattica e ricerca, dirigente o funzionaria/funzionario responsabile di servizi tecnici, amministrativi e telematici) può immediatamente disporre, nelle more del procedimento disciplinare, la misura dell'inibizione da specifiche attività formative, compresa quella di tirocinio e di sostenimento dell'esame di profitto, da attività di ricerca e dalla fruizione dei servizi bibliotecari e telematici di Ateneo e in genere dai servizi connessi alla didattica e alla ricerca. Di tale misura ne dà tempestiva comunicazione alle titolari e ai titolari della potestà disciplinare secondo quanto previsto nel successivo articolo. La misura cautelare non può in ogni caso avere durata superiore ai 90 giorni.

Art. 47 - Procedimento disciplinare

  1. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e del contraddittorio.
  2. Chiunque tra il personale docente o tecnico amministrativo dell'Ateneo abbia notizia della condotta di una/uno o più studentesse/studenti che possa costituire illecito disciplinare è tenuto a segnalarla immediatamente per iscritto alla Direttrice o al Direttore di Dipartimento per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, alla Coordinatrice o al Coordinatore per le studentesse e gli studenti iscritte/iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alla Direttrice o al Direttore del master universitario per le iscritte e gli iscritti ai master. Resta salvo quanto previsto al precedente art. 46, comma 8.
  3. A seguito della segnalazione, la Direttrice o il Direttore di Dipartimento, la Coordinatrice o il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca o la Direttrice o il Direttore del master effettua una sommaria verifica dell'attendibilità e fondatezza della segnalazione e della sussistenza di un'ipotesi di illecito disciplinare ed entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, avvia direttamente l'azione disciplinare laddove ritenga che il fatto o comportamento sia sanzionabile con una delle sanzioni di sua competenza in base a quanto previsto dal precedente articolo. Se trattasi di fatti o comportamenti sanzionabili con sanzioni più gravi informa con nota circostanziata la dirigente o il dirigente dell'Area Didattica e servizi agli studenti che cura l'avvio del procedimento disciplinare entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota. I termini sopra indicati possono essere prorogati per ulteriori 20 giorni solo ove ricorrano oggettive e documentate esigenze istruttorie. L'inutile decorso dei termini sopra indicati produce la decadenza dall'azione disciplinare per i fatti segnalati.
  4. Il procedimento ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata da uno dei soggetti responsabili indicati dal precedente articolo, da notificare mediante mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica assegnato alla studentessa o allo studente ai fini di carriera.
  5. La contestazione deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di addebito con invito alla studentessa o allo studente a presentare entro 20 giorni dalla data della mail di contestazione di cui al comma precedente memorie difensive o comunque giustificazioni scritte. Entro lo stesso termine la studentessa o lo studente, personalmente ed eventualmente anche con l'assistenza di un/una difensore/difensora, può chiedere di essere ascoltata/ascoltato dal/dalla titolare della potestà disciplinare.
  6. Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data della mail di contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'organo competente il procedimento si estingue. Nei casi di oggettivo impedimento dell'organo competente il termine di 60 giorni viene prolungato di 15 giorni con attribuzione del potere sanzionatorio alla Rettrice o al Rettore.
  7. Qualora il giorno di scadenza sia un sabato e/o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
  8. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono registrati nella carriera scolastica nonché riportati nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.
  9. A tal fine i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare sono tenuti a dare comunicazione della sanzione applicata agli uffici di segreteria dell'Ateneo.
  10. La sanzione applicata alle studentesse e agli studenti di altre sedi universitarie ammesse/ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari viene comunicata all'Ateneo di appartenenza.

Titolo VIII - Norme finali e transitorie

Art. 48 - Efficacia e modifiche

  1. La modifica al Regolamento per quanto concerne l’art. 21 sarà operativa dal 1° ottobre 2024 per tutte le coorti studentesche, ed avrà effetto anche sulle votazioni già conseguite. Le modifiche di cui all’art. 22 entrano in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo online dell’Ateneo.

Last update: 06/11/2024