Master universitari e attività di Lifelong Learning

Emanato con D.R. n. 893 del 19/10/2011, modificato con D.R. n. 64 del 13/02/2012, con D.R. n. 400 del 19/07/2012, con D.R. n. 316 del 16/04/2013, con D.R 525 del 2/07/2013, con D.R. n. 878 del 26/10/2015, con D.R. n. 456 del 28/07/2016, con D.R. n. 298 del 05/04/2018 e con D.R. n. 574 del 16/06/2020.

Titolo I - Definizioni generali e disposizioni generali

Art. 1 - Scopo del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e gli aspetti di carriera degli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  2. In particolare, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, l’Ateneo attiva corsi di Master universitario, a conclusione dei quali rilascia rispettivamente i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello, nonché ogni altra iniziativa formativa, comunque denominata, rientrante nelle attività di Lifelong Learning e di aggiornamento professionale.

Art. 2 - Principi generali

  1. L’attività formativa post lauream dell’Università Ca’ Foscari Venezia ricomprende:

    1. i corsi di Master universitario;
    2. le attività di Lifelong Learning.

  2. Per “Master universitari” si intendono i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
  3. I Master universitari, così come definiti nel precedente comma 2, vengono suddivisi in:

    1. Master “Post Lauream”: trattasi di Master di primo o secondo livello che, integrando la formazione accademica con contenuti professionalizzanti, si pone l’obiettivo di agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro;
    2. Master “Executive”: trattasi di Master di primo o secondo livello con contenuti più tipicamente professionalizzanti, rivolto tendenzialmente a chi è già inserito nel mondo del lavoro e necessita di una formazione più mirata e specialistica.

  4. Per corsi di “Lifelong Learning” si intende ogni altra iniziativa didattica e formativa, comunque denominata, non rientrante nella previsione del sopra citato art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
  5. La struttura di Ateneo deputata all’organizzazione e gestione dei Master “Executive” e dei corsi di “Lifelong Learning” è “Ca’ Foscari Challenge School” (CFCS). Ai fini della gestione dei suddetti corsi la Ca’ Foscari Challenge School può avvalersi in via esclusiva, con incarico di durata almeno triennale rinnovabile, della Fondazione Ca’ Foscari. Il funzionamento della Ca’ Foscari Challenge School è definito con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 3 - Definizioni 

  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono inoltre:

    1. per obiettivi formativi, le conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali i corsi di Master universitario e di Lifelong Learning sono finalizzati;
    2. per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei frequentanti i corsi di Master universitario e di Lifelong Learning;
    3. per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal corso di Master universitario;
    4. per docenti dei corsi di Master universitario e di Lifelong Learning, i professori di I e II fascia e i ricercatori dell'Ateneo o di altri Atenei nazionali ed esteri, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono attività didattiche ai sensi del successivo art. 9;
    5. per Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia;
    6. per studente, lo studente regolarmente iscritto a uno dei corsi di Master universitario dell’Ateneo.

Titolo II - Master universitari

Art. 4 - Caratteristiche dei Master universitari

  1. La denominazione "Master universitario dell'Università Ca' Foscari Venezia" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento didattico di Ateneo e al presente Regolamento.
  2. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
  3. I corsi di Master universitario hanno una durata almeno annuale e si articolano in attività formative di tipologia e livello coerenti con gli obiettivi di perfezionamento e formazione che intendono perseguire, anche con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei potenziali destinatari.
  4. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e, con particolare riferimento ai corsi “Post Lauream”, di norma seguono il calendario accademico dell’Ateneo.
  5. Gli ordinamenti dei corsi di Master universitario devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari, corrispondenti ad almeno 1.500 ore di impegno complessivo. 
  6. Le attività formative nei corsi di Master universitario possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage. Le attività didattiche potranno essere svolte anche in modalità telematica. Per un corso di Master universitario annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività didattica, devono essere erogate per non meno di 300 ore e si svolgono di norma all’interno delle strutture di Ateneo specificamente identificate. I tirocini e gli stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master universitario è obbligatoria  e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti. L’inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l’esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo.
  7. Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10. 

Art. 5 - Attivazione dei Corsi di Master universitario

  1. L'attivazione dei corsi di Master universitario di primo e secondo livello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti o di una o più Scuole interdipartimentali nonché, limitatamente ai Master “Executive”, della Ca’ Foscari Challenge School.
  2. Le proposte che prevedono un cambio della struttura proponente devono essere corredate da una delibera di rinuncia alla proposizione da parte della struttura che lo aveva proposto in precedenza.
  3. Le proposte devono essere formulate in tempi predefiniti e secondo apposito schema redatto sulla base dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

    1. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso, secondo la distinzione tra Master universitario “Post Lauream” ed “Executive”;
    2. l’articolazione, sia in termini di ore di formazione che di corrispondenti CFU, delle attività formative previste nel corso;
    3. la previsione di modalità di accertamento formalizzate e individuali della preparazione dei frequentanti ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, con indicazione della scansione temporale delle verifiche previste;
    4. l’indicazione del Direttore del Master nonché dei componenti il Collegio docenti previsti al successivo art. 8;
    5. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
    6. per i Master “Post Lauream”, l’indicazione della struttura cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso, secondo quanto previsto nel successivo art. 8;
    7. gli eventuali Partner esterni, siano essi altre Istituzioni universitarie sia altri Soggetti pubblici o privati;
    8. il piano finanziario.

  4. Le proposte di attivazione dei corsi di Master universitario, sia “Post Lauream” che “Executive”, devono contenere, per i docenti, l’autorizzazione del direttore della struttura di afferenza a far parte del Collegio e a svolgere attività didattica nei Master proposti.
  5. Il corso di Master universitario deve in ogni caso disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi. La deliberazione di attivazione, di cui al  precedente comma 1, è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master universitario, secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
  6. Ai fini dell’attivazione di un Master universitario di primo livello il numero di iscritti non può essere inferiore a quindici, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8. E’ nella facoltà del Rettore concedere, su richiesta del Direttore del corso, apposita deroga al numero minimo di iscritti fino al limite minimo di dieci iscritti, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

    1. Il Master sia alla sua prima edizione;
    2. in caso di riedizione, il Master abbia registrato nelle tre edizioni precedenti un numero medio di iscritti superiore a diciotto.

  7. La deroga di cui al precedente comma può in ogni caso essere concessa solo una volta ogni quattro anni. Nel caso di Master attivato da meno di tre edizioni si considerano le edizioni effettivamente svolte.
  8. Ai fini dell'attivazione di un Master universitario di secondo livello il numero minimo di iscritti non può essere in alcun caso inferiore a dieci. Non sono concesse deroghe.
  9. Limitatamente ai Master “Post Lauream”, l’importo del contributo di iscrizione può essere determinato dalla struttura proponente in misura inferiore al minimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art.13 e comunque entro una soglia fissata dallo stesso Consiglio; in tal caso il limite minimo di iscritti ai fini dell’attivazione viene elevato a venti per i Master di primo livello e a quindici iscritti per i Master di secondo livello.
  10. L'insieme delle proposte di attivazione dei Master universitari, sia “Post Lauream” che “Executive”, è oggetto di apposita relazione da parte del Comitato tecnico-scientifico della Ca’ Foscari Challenge School. La relazione dà evidenza degli elementi di attrattività dei corsi proposti, della loro concorrenza alla composizione di un portafoglio di prodotti, del loro posizionamento sul mercato, delle risorse a disposizione. La relazione è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza, di cui al precedente comma 1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano, secondo le rispettive competenze, avendo riguardo anche agli esiti della valutazione dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 24.
  11. In caso di proposte di nuova istituzione il Nucleo di Valutazione esprime un parere circa la compatibilità del Master con l’offerta formativa dell’Ateneo, i requisiti relativi alla docenza prevista e l’adeguatezza delle strutture.
  12. L’iter di approvazione si conclude, di norma, entro il mese di gennaio precedente l'inizio dell'attività didattica del corso. Limitatamente ai Master “Executive”, l’iter di approvazione può articolarsi, nel corso del medesimo anno accademico, in una seconda tornata da concludersi entro il mese di luglio.

Art. 6 - Corsi di Master universitario interateneo 

  1. I Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e la Ca’ Foscari Challenge School possono proporre l'attivazione di corsi di Master universitario interateneo con sede amministrativa a Ca’ Foscari, secondo le modalità previste al precedente art. 5.
  2. L’istituzione dei corsi di Master universitario interateneo è disciplinata da apposite Convenzioni tra gli Atenei interessati, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che del Regolamento didattico e dello Statuto.
  3. Compatibilmente con le disposizioni organizzative e regolamentari vigenti nelle altre Università, le procedure di cui al precedente art. 5 si applicano anche ai corsi di Master universitario interateneo con sede amministrativa presso altra Università. 

Art. 7 - Corsi di Master universitario integrato

  1. Il Master universitario integrato prepara i potenziali candidati di dottorato di ricerca per consentire agli studenti di acquisire una vasta esperienza in una gamma di approcci a un particolare argomento.
  2. I Dipartimenti possono proporre l'attivazione di corsi di Master universitario di secondo livello i cui insegnamenti siano strutturati in modo organico alla didattica erogata nel primo anno di un corso di dottorato di ricerca dell’Ateneo.
  3. L’istituzione dei corsi di Master universitario integrato è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dal Regolamento dei dottorati di ricerca di Ateneo.
  4. Ai fini dell’attivazione dei Corsi di Master universitario integrato non è previsto il numero minimo di iscritti di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Gestione e organizzazione dei Master universitari 

  1. La gestione dei corsi di Master universitario “Executive” è affidata alla Ca’ Foscari Challenge School che a tali fini si avvale in via esclusiva, con incarico di durata almeno triennale rinnovabile, della Fondazione Ca’ Foscari.
  2. Limitatamente ai Master “Post Lauream”, i Dipartimenti e le Scuole interdipartimentali, con opzione da esprimere in sede di proposta di attivazione, possono scegliere di affidarne la gestione amministrativa e contabile alla Fondazione Ca’ Foscari, stipulando con quest’ultima apposito contratto di servizi (Service Level Agreement).
  3. Nell’ambito di specifici e consolidati accordi di collaborazione in ambito didattico e/o scientifico e previa verifica del rispetto di predefiniti standard di efficienza ed efficacia, la gestione dei Master universitari può essere affidata a soggetti esterni. La proposta di affidamento a soggetti esterni deve essere adeguatamente motivata, sottoposta al parere del Comitato Tecnico e Scientifico di Ca’ Foscari Challenge School e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione della proposta di attivazione di cui al precedente art. 5.
  4. La struttura proponente il Master individua, già in fase di proposta, un Direttore del corso. La durata dell’incarico di Direttore del Master coincide, di norma, con la durata del Master stesso; l’incarico è rinnovabile per non più di cinque edizioni, anche non consecutive, del Master. L’incarico di Direttore del medesimo Master o di un Master che sia lo sviluppo o l’evoluzione di quello originario può essere ricoperto nuovamente dalla medesima persona a condizione che siano intercorse almeno tre edizioni del corso. L’incarico è revocabile da parte della struttura proponente con motivata deliberazione.
  5. Il Direttore è scelto, di norma, fra i docenti di ruolo dell’Ateneo; nel caso di Master “Executive” il Direttore può essere scelto anche tra soggetti esterni all’Ateneo, purché già in sede di proposta sia prevista l’attribuzione all’interessato di attività di docenza all’interno dello stesso Master.
  6. La progettazione e organizzazione della didattica di ciascun corso di Master universitario, sia “Post Lauream” che “Executive”, è affidata al Direttore e al Collegio dei docenti, composto da non meno di cinque e non più di nove membri. Nel caso di Master “Post Lauream” la maggioranza del Collegio è composta da docenti di ruolo dell'Ateneo. Il Collegio può comprendere esperti esterni e rappresentanti degli eventuali enti convenzionati.

Art. 9 - Docenza

  1. Il corpo docente del corso di Master universitario comprende, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, docenti di ruolo di Università italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, soprattutto con riferimento ai Master “Executive”, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.
  2. L'impegno didattico nel corso di Master universitario da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo è soggetto alle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia di assolvimento dei doveri didattici previsti dall’art. 6 della legge 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo.
  3. I compensi per le attività di docenza e tutoriali sono deliberati dalla struttura che ne ha la gestione e devono risultare sempre e comunque compatibili con il piano finanziario del corso. Non possono essere corrisposti compensi per attività di docenza e tutoriale effettuata all’interno dell’impegno orario di cui all’art. 6 della legge 240/2010. I docenti dell’Ateneo possono optare in luogo del compenso, per l'assegnazione di fondi di ricerca da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza.
  4. I compensi sono comunque soggetti, oltre alle norme nazionali, alle norme regolamentari dell’Ateneo in materia di incarichi di docenza nei corsi istituzionali.
  5. Eventuali compensi per le attività di progettazione e coordinamento di corsi di Master universitario possono essere previsti all’interno del budget del Master stesso e corrisposti secondo le modalità previste dal Regolamento per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL. I docenti dell’Ateneo possono optare, in luogo del compenso, per l'assegnazione di fondi di ricerca da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza.

Art. 10 - Tutor

  1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master universitario, il Collegio dei docenti individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 11 - Ammissione ai Master universitari

  1. È ammesso ai corsi di Master universitario di primo livello chi abbia conseguito la laurea oppure un diploma universitario o di laurea dell’ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
  2. È ammesso ai corsi di Master universitario di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale o specialistica o un diploma di laurea dell’ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
  3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, devono essere comparabili al titolo italiano valido per l’accesso per durata, natura e livello. Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il Collegio dei docenti del Master universitario che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.
  4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e ad altri corsi di studio universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo di prima iscrizione.
  5. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master universitario, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Senato Accademico dell'Università oltre che dalle norme di legge.
  6. L’ammissione ai Master universitari dell’Università Ca’ Foscari Venezia è regolamentata con apposito bando unico, emanato annualmente dal Rettore, opportunamente integrato da una scheda esplicativa per ogni singolo corso di Master. In ciascuna scheda devono essere evidenziati:

    1. gli obiettivi del corso di studio;
    2. l'articolazione didattica;
    3. i requisiti di accesso;
    4. il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
    5. il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
    6. eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione;
    7. i criteri di selezione;
    8. l’eventuale contributo per la partecipazione alla selezione di ammissione, ove siano previste prove specifiche, anche sotto forma di colloquio.

  7. Ai fini dell'ammissione ai corsi di Master universitario è prevista una selezione da effettuarsi secondo modalità indicate nel bando di cui al precedente comma, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi.
  8. Possono essere altresì ammessi studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque non oltre un mese dall'inizio delle attività del corso, fatte salve specifiche deroghe in proposito.
  9. Compatibilmente con le caratteristiche didattiche del Master, può essere prevista la presenza, a tutte o ad alcune attività formative, di persone non iscritte, in qualità di “uditori”, fermo restando che tale posizione non attribuisce alcun diritto circa il conseguimento di crediti formativi né l’accesso alla generalità dei servizi offerti dall’Ateneo ai propri iscritti e il rilascio di certificazioni, fatta eccezione per un’attestazione di sola frequenza rilasciata dal Direttore del corso.

Art. 12 - Immatricolazione

  1. L’immatricolazione ai corsi di Master universitario avviene di norma in modalità telematica secondo le scadenze e le condizioni previste nelle singole schede di cui all’articolo 11 comma 6.
  2. Allo studente immatricolato per la prima volta nell’Ateneo vengono assegnati un numero di matricola e una password per l’accesso alle applicazioni e ai servizi online. Allo studente viene rilasciato un tesserino per l'accesso ai servizi bibliotecari di Ateneo, che si può trasformare in una carta prepagata e ricaricabile sulla quale possono essere accreditate somme a lui spettanti (es. rimborsi tasse).
  3. A tutti gli iscritti ai corsi di Master viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e gli iscritti stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. Lo studente è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.
  4. Alcuni corsi di Master universitario possono prevedere, disciplinandola, l'iscrizione a singoli moduli, nel rispetto dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto, i crediti formativi e il relativo settore scientifico disciplinare è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. 

Art. 13 - Contributo di iscrizione

  1. Il contributo di iscrizione ai corsi di Master è stabilito dalla struttura che ne ha la gestione amministrativa e contabile in coerenza con il piano finanziario e nel rispetto dell’importo minimo stabilito, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Non è ammessa in alcun caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato.

Art. 14 - Carriera Alias

  1. L’Università garantisce a tutti gli iscritti in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona.
  2. Per l’attivazione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nel Regolamento Carriere degli Studenti.

Art. 15 - Doveri degli iscritti

  1. Gli iscritti ai corsi di Master sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
  2. Ai corsisti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo e nella Carta dei diritti e doveri dello studente.
  3. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole di Ateneo e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento Carriere degli Studenti.
  4. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

Art. 16 - Rinuncia agli studi 

  1. In qualsiasi momento lo studente può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia non fa venire meno l’obbligo del versamento delle eventuale ulteriori rate dovute e non ancora corrisposte. Se la rinuncia viene presentata entro un mese dall’inizio delle attività didattiche, può essere previsto l’esonero dal versamento delle rate successive. 

Art. 17 - Sospensione

  1. Non è consentito sospendere il corso di Master universitario.

Art. 18 - Trasferimenti

  1. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento degli studenti iscritti ai corsi di Master universitario dell’Ateneo da o ad altra Università, italiana o straniera.

Art. 19 - Decadenza

  1. È prevista la decadenza per gli studenti iscritti ad un corso di Master universitario che non siano ammessi all’esame finale o che non conseguano il titolo all’interno delle sessioni previste.

Art. 20 - Conseguimento del titolo e dei crediti formativi 

  1. Il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una prova finale. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, del Rettore, del Direttore generale e del Direttore del corso, la data di conseguimento del titolo e la denominazione del titolo conseguito.
  2. Per lo svolgimento della prova finale ed il conseguimento del titolo è prevista una sessione unica di esame ed, eventualmente, una sessione straordinaria.
  3. Per conseguire il titolo di Master universitario lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
  4. Il conferimento del titolo e dei relativi crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale.
  5. Lo studente, ammesso dal Collegio dei docenti alla prova finale, presenta online domanda di esame finale. Ai fini della presentazione della suddetta domanda il corsista deve essere in regola con il versamento dei contributi di iscrizione. Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente eventuali informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 21 – Informazione, conoscenza e certificazioni

  1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli iscritti ai corsi di Master universitario dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo.
  2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
  3. Il corsista è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo. L’Ateneo non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative.
  4. Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali dell'Ateneo costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarli regolarmente.
  5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria dello studente di un corso di Master universitario restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano della gestione delle carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
  6. L'Ateneo rilascia, a domanda, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.
  7. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere dei propri studenti.

Art. 22 - Gestione delle carriere degli studenti

  1. La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 23 - Copertura finanziaria

  1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master universitario deve essere assicurata:

    1. dai contributi degli iscritti;
    2. da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni;
    3. da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo del corso.

  2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Amministrazione Centrale dell’Ateneo. Gli eventuali disavanzi finanziari del corso sono a carico delle strutture a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile.
  3. Nel caso di strutture dipartimentali che non siano in grado di far fronte nell’esercizio interessato dalla perdita ad eventuali disavanzi la copertura verrà garantita dall’Amministrazione Centrale e una cifra equivalente verrà sottratta in sede di primo riparto utile del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti.
  4. Il piano finanziario del corso di Master universitario viene definito con l’esplicito accordo tra il coordinatore e la struttura di gestione e deve:

    1. riservare in favore dell’Ateneo una quota delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 pari al 3% quale contributo forfetario per l’utilizzo del nome dell’Ateneo e per la copertura delle spese generali e degli oneri non direttamente imputabili al Master;
    2. riservare una quota delle entrate pari al 6% a favore delle strutture proponenti, allo stesso titolo della lettera a), stesso comma;
    3. riservare una quota delle entrate da destinare a un fondo a disposizione del coordinatore del Master; la quota è pari al 3% fino a un valore delle entrate pari a 100.000,00 Euro; la quota è pari al 6% per le entrate comprese tra 100.000,00 e 200.000,00; per le entrate superiori a 200.000,00 Euro la quota è pari all’9%; Il fondo potrà essere costituito presso la struttura proponente o presso la struttura di gestione a discrezione del coordinatore;
    4. dimostrare la copertura dei costi pieni generati dall’impiego di tutte le risorse previste per il corso;
    5. prevedere che la quota restante delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 resti a favore della struttura organizzativa; eventuali margini in eccesso del 24% sulle entrate che si determinassero a fine corso, previa verifica delle risultanze del budget e una volta coperti tutti i costi diretti e le quote di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, saranno destinati allo stesso fondo di cui alla lettera c) a disposizione del coordinatore.

  5. Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell'Ateneo, viene considerata prevalente la normativa prevista dal regolamento interno di Ateneo rispetto alle regole imposte dai finanziatori terzi, laddove tale criterio non sia tale da compromettere l’erogazione del finanziamento stesso a scapito degli interessi dell’Ateneo.
  6. Nel caso in cui la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso venga affidata a un ente esterno all'Università, il piano finanziario dovrà tenere comunque conto delle quote di cui al comma 4, lettere a), b) e c). 

Art. 24 - Valutazione dei risultati

  1. I corsi di Master universitario sono sottoposti alla valutazione dei risultati, sulla base dei dati raccolti dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, mediante appositi prospetti compilati dai Direttori. Tali dati sono integrati dalla raccolta dei questionari somministrati, anche telematicamente, ai partecipanti, al termine del corso al fine di accertare il grado di soddisfazione e, periodicamente dopo la fine del corso, al fine di testare gli esiti occupazionali.
  2. Il Nucleo di Valutazione relaziona annualmente al Senato Accademico circa l’insieme delle attività svolte nei Master di cui al presente Regolamento e dei risultati conseguiti, in relazione a quelli prefissati, anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo. Inoltre esprime annualmente parere, da sottoporre al Senato, circa la sostenibilità dell’offerta didattica complessiva dell’Ateneo e l’adeguatezza delle strutture.
  3. La Fondazione Ca’ Foscari redige un documento di sintesi consuntiva degli aspetti economico-finanziari del piano Master complessivo di Ateneo effettuando anche il confronto dei dati consuntivi con i piani finanziari dei singoli corsi attivati. La relazione è inviata alla Ca’ Foscari Challenge School per il suo resoconto annuale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nonché al Nucleo di Valutazione.
  4. Analogo documento di rendicontazione e previsione sarà scambiato semestralmente tra Fondazione e ADISS per favorire il monitoraggio e la verifica dell’andamento dei Master sia sotto il profilo economico-finanziario che di gestione delle iscrizioni e attivazione dei Master stessi.

Titolo III - Lifelong Learning

Art. 25 - Caratteristiche - attivazione

  1. Le attività di Lifelong Learning si configurano come corsi di perfezionamento per lo sviluppo di specifiche competenze e capacità, corsi di aggiornamento professionale per lo sviluppo di capacità operative e applicazioni legate a specifiche competenze e professionalità, corsi di formazione permanente e ricorrente per l’aggiornamento professionale di persone occupate.
  2. I corsi rientranti nelle attività di Lifelong Learning non rilasciano crediti formativi universitari, salvo che non sia previsto espressamente da disposizioni normative; in tal caso il rilascio di CFU è soggetto all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. È fatta salva comunque la possibilità di attribuzione di crediti formativi professionali (CFP) da parte degli organismi competenti. Gli obiettivi formativi, le modalità didattiche e organizzative, le caratteristiche e la durata dei corsi nonché le modalità di ammissione devono essere adeguatamente esplicitati in sede di progettazione e resi chiaramente conoscibili nella fase di pubblicizzazione dell’iniziativa e di apertura delle iscrizioni.
  3. Ciascun corso ha un docente coordinatore, nominato dalla struttura proponente e responsabile del corso stesso, di norma appartenente ai ruoli dell’Università Ca’ Foscari, che cura l’organizzazione didattica del corso. Le attività didattiche e tutoriali svolte dai docenti di ruolo dell’Ateneo nei corsi di cui al presente Titolo sono considerate al di fuori del monte orario di impegno di cui all’art. 6 della legge n. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo in materia di assolvimento dei doveri didattici.
  4. I corsi rientranti nelle attività di Lifelong Learning sono attivati dalla Fondazione Ca’ Foscari, dai Dipartimenti anche su proposta delle Scuole Interdipartimentali e dai Centri dell’Ateneo a seguito dell’identificazione di esigenze formative diffuse o sulla base di specifiche richieste da parte di committenti esterni.
  5. L’organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle attività di Lifelong Learning progettate dai Dipartimenti e dai Centri dell’Ateneo possono essere affidate alla Fondazione Ca’ Foscari che stipula con la struttura proponente apposito contratto di servizi (Service Level Agreement).
  6. La Ca’ Foscari Challenge School, su indicazioni delle strutture che hanno in gestione le attività di LLL, presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università un piano delle attività di Lifelong Learning e, a conclusione dell’anno, una relazione consuntiva con evidenza degli aspetti economico-finanziari. La relazione è inviata per conoscenza al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione. 

Art. 26 - Copertura finanziaria delle attività di Lifelong Learning

  1. La copertura finanziaria delle attività di Lifelong Learning di norma è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell’Ateneo. Gli eventuali disavanzi finanziari del corso sono a carico della struttura che ne ha la gestione amministrativo-contabile.
  2. Il piano finanziario delle specifiche iniziative formative rientranti nelle attività di Lifelong Learning deve comunque riservare:

    1. in favore dell’Ateneo una quota del 9% delle entrate e delle eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni, quale contributo forfetario per l’utilizzo del nome dell’Ateneo e per le spese generali e gli oneri non direttamente imputabili alla specifica attività di Lifelong Learning. Nel caso in cui l’organizzazione sia affidata alla Fondazione Ca’ Foscari, ad essa è riservata una quota del 6%, mentre all’Ateneo andrà una quota del 3%;
    2. il 6% a favore della struttura proponente.

  3. La quota restante dopo avere coperto quanto previsto dai commi 2 e 3 resta a favore della struttura organizzativa.

Art. 27 - Gestione amministrativa iscritti

  1. La gestione amministrativa degli iscritti alle attività formative di cui al presente Titolo è curata dalla struttura che ne ha la gestione amministrativo-contabile, compreso il rilascio delle certificazioni.

Titolo IV - Norme finali

Art. 28 - Norme finali

  1. Le deroghe al presente Regolamento, eccetto quelle riguardanti i requisiti finanziari, relative ai corsi di Master universitario svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Senato Accademico.
  2. Deroghe ai requisiti finanziari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Last update: 06/11/2024