Regolamento didattico di Ateneo

Emanato con D.R. n. 726 del 27/11/2012 e modificato con D.R. n. 79 del 05/02/2016, con D.R. 1149 del 21/12/2018, con D.R. n. 324 del 22/03/2023 e con D.R. n. 1349/2023 del 04/12/2023.

TITOLO I - Definizioni, scopi e titoli

Art. 1 - Definizioni

  1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

    1. per Regolamento nazionale sull’Autonomia didattica, il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
    2. per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario (post lauream ed executive) di primo e secondo livello;
    3. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario, di primo e secondo livello;
    4. per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, tra i quali quelli recanti la determinazione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare nonché i decreti ministeriali emanati in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    5. per classi di appartenenza di corsi di studio, le classi come definite dall'art. 4 del Regolamento nazionale sull’Autonomia didattica e determinate dai Decreti ministeriali;
    6. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del sopra citato Regolamento nazionale sull’Autonomia didattica;
    7. per Ordinamento didattico dei Corsi di studio, l’insieme delle norme che regolano il corso medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento nazionale sull’Autonomia didattica;
    8. per settori scientifico-disciplinari, i settori di cui al Decreto ministeriale 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
    9. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
    1. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
    2. per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;
    3. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
    4. per insegnamento, un’attività formativa solitamente svolta tramite forme di didattica frontale o in teledidattica, eventualmente organizzata in moduli, al termine della quale, previo superamento di una verifica di profitto, viene attribuita una valutazione e vengono acquisiti crediti formativi universitari;
    5. per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
    6. per piano di studio, l’insieme delle attività didattiche che caratterizzano il percorso del singolo studente all’interno delle regole generali previste nel suo curriculum;
    7. per docenti, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell’Ateneo;
    8. per Ateneo, l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
    9. per Dipartimento, la struttura dell’Ateneo di organizzazione e gestione dell’attività di ricerca e dell’attività didattica in aree disciplinari definite.

Art. 2 - Scopo del Regolamento

  1. Con il presente Regolamento l’Ateneo disciplina la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità culturale e scientifica dell’offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, di efficienza ed efficacia dei servizi didattici e di supporto agli studenti.
  2. L’Ateneo mira, attraverso la propria offerta didattica e i propri servizi:

    1. alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica nella realtà nazionale e internazionale;
    2. allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra l’Ateneo e le altre Università a livello regionale, nazionale e internazionale per la realizzazione di prodotti formativi integrati e congiunti e di forme di scambio di studenti e docenti;
    3. alla crescita equilibrata di una comunità di studenti nazionali e internazionali, favorendo iniziative che rendano l’ateneo più internazionale e incrementino il numero di studenti stranieri iscritti a Ca’ Foscari;
    4. a promuovere la coincidenza tra i tempi di conseguimento del titolo e la durata normale del corso di studio;
    5. a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall’Ateneo;
    6. alla realizzazione di una distribuzione equilibrata dei carichi didattici;
    7. alla piena ed integrale partecipazione all’attività didattica da parte degli studenti, attraverso il loro coinvolgimento nei processi di programmazione e valutazione;
    8. alle azioni relative al sostegno delle particolari condizioni legate alla frequenza part-time dei corsi e alla disabilità.

  3. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica di tutti i Corsi di studio al termine dei quali l’Ateneo rilascia i titoli universitari di cui al successivo art. 3, nonché delle altre attività formative previste dall’Ateneo.
  4. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la formazione dei Regolamenti delle strutture didattiche dell’Ateneo.
  5. L’Ateneo promuove iniziative finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi ad essa connessi quali l’ orientamento, il tutorato, gli stage aziendali e il placement.
  6. L’Ateneo promuove l’internazionalizzazione dei propri corsi di studio, facilitando la mobilità in ingresso e promuovendo quella in uscita. Particolare attenzione è rivolta alla realizzazione di programmi di studio congiunti con i partner accademici internazionali.

Art. 3 - Titoli

  1. L’Ateneo rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

    1. Laurea (L)
    2. Laurea magistrale (LM)
    3. Dottorato di ricerca (PhD)
    4. Diploma di specializzazione (DS)
    5. Master universitario di primo e di secondo livello (MU)

  2. L'Ateneo rilascia come supplemento al diploma di ogni titolo di studio e solo per i titoli di cui all’ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 una relazione informativa in lingua italiana e in inglese che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, nonché eventuali riconoscimenti internazionali attribuiti a specifici titoli di studio.
  3. L’Ateneo rilascia altresì i titoli previsti dagli ordinamenti didattici previgenti, secondo quanto previsto all’art. 42.
  4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione dei corsi di studio di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono determinati dal Regolamento nazionale sull’Autonomia didattica e dai Decreti ministeriali, e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici, autonomamente approvati dall’Ateneo in conformità con tali disposizioni.
  5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico assicurano la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti dei corsi di studio consultandosi periodicamente con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi, delle professioni, della pubblica amministrazione, delle istituzioni internazionali e avvalendosi del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
  6. Nel quadro della realizzazione di un sistema di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento dei corsi di studio e delle sedi l’Ateneo attiva e sviluppa le procedure per valutare i risultati delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine definisce un insieme di processi interni relativi alla progettazione, gestione e valutazione della didattica, comprensivi di forme di verifica, in accordo a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia; definisce inoltre le tempistiche, gli indicatori e la documentazione a supporto di tali processi.

Art. 4 - Titoli congiunti e doppi internazionali

  1. I titoli previsti dal precedente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con Atenei internazionali (double o joint degree), previa stipula della relativa convenzione e realizzazione di un programma integrato di studio, nell’ambito di percorsi di pari livello e secondo quanto disciplinato dalle apposite Linee Guida di Ateneo.

Art. 5 - Conferimento di titoli onorifici

  1. L’Ateneo può conferire i seguenti titoli onorifici, che attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti titoli ordinari:

    1. Laurea magistrale
    2. Dottorato di ricerca

  2. Nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, i suddetti titoli sono rilasciati soltanto a persone che per le eccezionali attività svolte o per le opere compiute, siano ritenute dalla comunità scientifica di meritata fama e di speciale perizia e competenza o abbiano realizzato iniziative che hanno aumentato il prestigio o contribuito allo sviluppo dell’Ateneo.
  3. Il conferimento della Laurea magistrale honoris causa è deliberata dal Senato accademico con la maggioranza di almeno due terzi dei voti su proposta motivata del Consiglio di dipartimento.
  4. Il Dottorato di ricerca è parimenti deliberato dal Senato accademico con la maggioranza di almeno due terzi dei voti su proposta motivata del Consiglio di dipartimento.
  5. Le delibere di conferimento devono indicare l’esatta denominazione della Laurea magistrale o del Dottorato di ricerca da conferire e devono corrispondere al titolo ordinario rilasciato dall’Ateneo.
  6. Le proposte documentate di conferimento dei titoli di Laurea magistrale e Dottorato di ricerca sono trasmesse al Ministero per l’approvazione.
  7. L'Ateneo può inoltre conferire i titoli di Professore emerito e Professore onorario; tali titoli sono attribuiti dal Ministero, previa delibera del Senato accademico, su proposta formulata dalla struttura di afferenza del docente, secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.
  8. L’Ateneo può infine conferire il titolo di “Ca’ Foscari Honorary Fellow” a personalità esterne all’Ateneo, italiane o straniere, che si siano distinte nelle arti, nelle scienze o nella società, che abbiano inoltre svolto particolari azioni a favore dell’Ateneo o che abbiano contribuito o possano contribuire al prestigio dell’Ateneo medesimo. Il titolo è attribuito dal Senato Accademico secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.

TITOLO II - Strutture organizzative della didattica

CAPO I - Dipartimenti e servizi interdipartimentali

Art. 6 - I Dipartimenti

  1. I Dipartimenti propongono e gestiscono i corsi di Laurea, i corsi di Laurea magistrale, i corsi di Dottorato di ricerca nonché i Master universitari post lauream, fatto salvo quanto previsto all’art 12. Possono proporre l’attivazione anche di master universitari executive, la cui gestione è affidata alla Ca’ Foscari Challenge School; collaborano nella programmazione dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo.
  2. L’elenco dei Dipartimenti attivi è riportato nell’Allegato A, il cui aggiornamento non si configura come modifica del presente Regolamento.
  3. I Dipartimenti organizzano i corsi di Laurea e di Laurea magistrale, anche in comune fra loro, mediante l’istituzione di specifici Collegi didattici ed anche mediante l’attivazione di Scuole interdipartimentali.
  4. L’adesione di un Dipartimento ad una Scuola Interdipartimentale deve essere adeguatamente motivata.
  5. Il Senato Accademico individua tra i Dipartimenti coinvolti il Dipartimento di riferimento amministrativo di ciascuna Scuola interdipartimentale.
  6. I Dipartimenti deliberano:

    1. sull’impegno didattico dei docenti nei vari Corsi di studio nell’osservanza delle norme contenute dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori;
    2. sulla programmazione didattica;
    3. sulla composizione, la costituzione e le attribuzioni dei Collegi didattici;
    4. sull’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;
    5. sull’istituzione e sull’attivazione dei corsi di studio;
    6. sui regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta dei Collegi didattici;
    7. sui piani di studi e sulle mutuazioni;
    8. sulla disponibilità a inserire nei piani di studio di altri corsi di studio gli insegnamenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento.

Art. 7 - Le Scuole interdipartimentali

  1. Le Scuole interdipartimentali sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti per coordinare quelle attività didattiche dei Corsi di studio interdipartimentali che, per il loro spiccato contenuto interdisciplinare, richiedono un forte coordinamento dei programmi e delle attività didattiche.
  2. L’obiettivo della Scuola e la definizione dell’ambito interdisciplinare dei programmi da essa coordinabili, vengono definiti nel regolamento della Scuola.
  3. Ciascun Dipartimento può aderire a più Scuole interdipartimentali, in considerazione della vocazione interdisciplinare e della trasversalità dei programmi delle Scuole medesime, subordinatamente alla presenza di un significativo contributo scientifico e didattico del Dipartimento ai programmi e ai corsi delle Scuole a cui aderisce.
  4. Le Scuole interdipartimentali, nell’ambito dei propri obiettivi regolamentari, propongono ai Dipartimenti costituenti il piano dell’offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento.
  5. Le Scuole coordinano e razionalizzano, sentiti i Dipartimenti, i Corsi di studio che ad esse fanno riferimento mediante l’attività dei Collegi didattici ad esse afferenti.
  6. L’elenco delle Scuole attive è riportato nell’Allegato B, il cui aggiornamento non si configura come modifica del presente Regolamento;
  7. L’organizzazione dei corsi di studio interdipartimentali non afferenti alle Scuole di cui al presente articolo può essere definita attraverso specifici accordi tra i Dipartimenti coinvolti, al fine di garantire l’apporto di risorse e competenze adeguate, il coordinamento dei programmi e lo svolgimento delle attività didattiche previste.

Art. 8 - I Collegi didattici

  1. I Collegi didattici progettano, organizzano e valutano le attività didattiche di uno o più corsi di Laurea e/o Laurea magistrale, anche di classi diverse, purché omogenei dal punto di vista scientifico-culturale.
  2. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento su proposta del Direttore. Essi sono formati da un minimo di cinque ad un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il Coordinatore deve essere un professore di I o di II fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
  3. Con cadenza almeno annuale i Collegi didattici convocano, secondo modalità disciplinate dai Regolamenti dei rispettivi Dipartimenti, assemblee dei rispettivi corsi di studio;
  4. Per i Corsi di dottorato l’organo preposto alla progettazione, realizzazione e organizzazione del singolo Corso è il Collegio dei docenti, il cui funzionamento è regolato dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

  1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, i cui compiti sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell’attività didattica e del funzionamento dell’orientamento e del tutorato; essa può inoltre proporre ad un singolo Collegio didattico o al Consiglio di Dipartimento o alla Giunta della Scuola interdipartimentale (ove istituita) iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla attivazione e la soppressione di Corsi di studio.
  2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale (ove istituita), tra i quali viene individuato il Presidente e da quattro studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e alla Scuola interdipartimentale, individuati secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero di corsi di studio incardinati nel Dipartimento sia superiore a quattro, solo al fine di garantirne la totale rappresentanza, il numero di componenti per rispettiva parte può essere aumentato al fine di renderlo pari al numero dei corsi di studio.
  3. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno.

Art. 10 - Servizi di Campus

  1. I Servizi di Campus sono strutture organizzative preposte all’erogazione dei servizi didattici;
  2. I Servizi di Campus svolgono attività di consulenza e assistenza agli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale per le pratiche relative alla loro carriera, in stretto coordinamento con gli uffici dell’Amministrazione Centrale, con le strutture didattiche dipartimentali e con i Collegi Didattici dei Corsi di studio.

CAPO II - Scuole di Ateneo

Art. 11 - Ca’ Foscari School for International Education

  1. La Ca’ Foscari School for International Education contribuisce al processo d’internazionalizzazione della didattica dell'Ateneo, potenziando le azioni mirate a favorire l'ingresso di studenti internazionali e la loro integrazione nelle attività della comunità studentesca cafoscarina, in collaborazione con gli Uffici preposti dell’Amministrazione Centrale.
  2. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 12 - Ca’ Foscari Challenge School

  1. La Ca’ Foscari Challenge School propone, gestisce e coordina i Master universitari di tipo executive e in generale i corsi e le iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, secondo quanto previsto da apposito regolamento di Ateneo e in collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione centrale. La progettazione dei master executive e in generale dei prodotti formativi che erogano CFU deve ricevere il parere positivo dei dipartimenti coinvolti per competenza;
  2. La Ca’ Foscari Challenge School gestisce e coordina sotto il profilo amministrativo anche i Master universitari post lauream di primo e secondo livello proposti dai Dipartimenti e dalle Scuole Interdipartimentali, sulla base di uno specifico accordo di servizio fra le due strutture (service level agreement).
  3. La Ca’Foscari Challenge School gestisce inoltre in via esclusiva i Master universitari executive, inclusi quelli proposti dai dipartimenti e dalle Scuole interdipartimentali.
  4. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 13 - Collegio Internazionale Ca' Foscari

  1. Il Collegio Internazionale Ca’ Foscari è un centro per gli studenti universitari particolarmente meritevoli, che associa un progetto di formazione umana, accademica e professionale alla funzione abitativa.
  2. Il Collegio Internazionale Ca’ Foscari offre un percorso che comprende la Laurea e la Laurea magistrale in diverse classi di corsi di studio. L’attività del Collegio, che prevede la presenza di professori e tutori dedicati a speciali attività di formazione e orientamento, è arricchita da seminari e corsi integrativi, tenuti da docenti di prestigio internazionale.

TITOLO III - Corsi di studio

Art. 14 - Organizzazione della didattica

  1. I corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione, i Master universitari e i Dottorati di Ricerca istituiti presso l’Ateneo, con le relative denominazioni, anno di istituzione/attivazione, l'indicazione delle classi di appartenenza ove previste, e la struttura didattica di afferenza, sono riportati negli allegati C, D, E ed F del presente regolamento. Gli allegati vengono annualmente aggiornati senza che ciò si configuri come una modifica al presente Regolamento didattico.
  1. bis. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

  1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dai dipartimenti, in conformità con i relativi ordinamenti didattici e sono approvati con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso il sito web dell’Ateneo.
  2. I Regolamenti di cui al comma precedente, comprendono in particolare:

    1. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, suddivisi per anno di corso;
    2. l’elenco delle altre attività formative, con particolare riferimento alle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
    3. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, le eventuali propedeuticità e i crediti formativi universitari attribuiti ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa;
    4. l’articolazione dei curricula previsti e le regole per la compilazione del piano di studio;
    5. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza e anche sotto forma di esercitazioni, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
    6. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per gli studenti di cui al comma 3 dell’art. 25;
    7. l’indicazione delle competenze necessarie per l’ammissione di cui all’art. 23 nonché delle modalità di verifica delle stesse;
    8. le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) individuati in base a quanto previsto alla precedente lettera g);
    9. la tipologia e le modalità che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio nei limiti stabiliti dal Senato Accademico per tutti i corsi dell’Ateneo.
    • I corsi di studio interateneo sono disciplinati da apposite convenzioni.
    • I Master universitari, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché i percorsi formativi di cui agli artt. 20 e 21, organizzano le proprie attività didattiche secondo specifici regolamenti, elaborati nell’ambito delle indicazioni previste al precedente comma 3.
    • Le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi dell’Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito Regolamento d’ateneo.

Art. 15 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

  1. I corsi di studio di cui all’art. 3 sono istituiti e attivati nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e da specifiche disposizioni di Ateneo.
  2. L’insieme dei corsi attivati annualmente dall’Ateneo costituisce l’offerta formativa dell’Ateneo.
  3. L’istituzione, la modifica, l’attivazione e disattivazione di un corso di Laurea e di Laurea magistrale è proposta dai Consigli di Dipartimento ed è deliberata, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione.
  4. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte di norma previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
  5. L’istituzione e l’attivazione di un corso di Dottorato sono proposte dai Consigli di Dipartimento e sono deliberate, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta per il Dottorato di ricerca e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. L’istituzione è subordinata, previo esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo, alla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento di cui alla normativa di riferimento.
  6. L'attivazione e disattivazione di un corso di Master universitario di primo e secondo livello, post lauream o executive, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione  secondo le scadenze previste dallo specifico Regolamento di Ateneo, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale nonché su proposta della Ca’ Foscari Challenge School per i Master universitari executive. I Master universitari post lauream ed executive possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati e con altre Università italiane o internazionali.

Art. 16 - Crediti formativi universitari

  1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e dai Master universitari di I e II livello per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
  2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per la preparazione all’esame e per realizzare le altre attività formative, quali ad esempio tesi, progetti, tirocini, idoneità linguistica e informatica.
  3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti alle attività formative e agli ambiti previsti dalla Classe corrispondente.
  4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. I Regolamenti didattici dei corsi di studio, pubblicati nei relativi siti, specificano, per ogni tipologia di attività, la quantità di ore dedicata alla didattica frontale, ad eventuali attività di laboratorio, esercitazioni o ad altre forme di didattica integrativa, nonché allo studio individuale.
  5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento della forma di verifica del profitto di cui all’art. 28.
  6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire, nel rispetto delle norme generali stabilite dal Senato Accademico, il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l’obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale, ai sensi dell’art. 25, comma 2.
  7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo o di altra Università, anche estera, compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico.
  8. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
  9. La conoscenza di una lingua dell’Unione Europea può essere riconosciuta, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo e secondo specifiche disposizioni degli organi di governo che si avvalgono del Centro linguistico di Ateneo per individuare gli enti certificatori ammissibili.
  10. Entro i limiti previsti dalla normativa vigente i Collegi didattici riconoscono le conoscenze e le abilità professionali certificate, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso.

Art. 17 - Corsi di Laurea

  1. Il corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
  2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 27. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l’accesso dai Regolamenti dei Corsi di Laurea secondo quanto previsto dall’art. 23.
  3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni.
  4. Gli studenti possono acquisire crediti in soprannumero nei limiti e condizioni stabilite stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 18 - Corsi di Laurea magistrale

  1. Il corso di Laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione teorica e metodologica di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
  2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall’Ateneo, ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 27. I requisiti curriculari e la personale preparazione richiesti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale sono determinati secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
  3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti. La durata normale del corso di Laurea magistrale è di due anni.
  4. Gli studenti possono acquisire crediti in soprannumero nei limiti e condizioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 19 - Corsi e Scuole di Specializzazione

  1. Il Corso di Specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
  2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 27. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l’ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell’art. 23.
  3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dai Decreti ministeriali, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell’Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa fra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

Art. 20 - Master universitari e attività di formazione continua e integrativa (Foundation Year)

  1. I Master universitari di primo e di secondo livello, di cui al successivo comma 2,sono corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, che hanno l’obiettivo di fornire competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro.
  2. In relazione ai potenziali destinatari e a agli specifici obiettivi formativi, l’Ateneo attiva i corsi di Master universitario distinguendoli in:

    1. Master “post lauream”, cioè Master universitario di primo o secondo livello che, integrando la formazione accademica, si pongono l’obiettivo di agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro;
    2. Master “executive”, cioè Master universitario di primo o secondo livello con contenuti professionalizzanti, rivolti a chi è già inserito nel mondo del lavoro e necessita di una formazione più mirata e specialistica.

  3. Per accedere ai Master universitari di primo livello è necessario essere in possesso della Laurea, ovvero del Diploma universitario di durata triennale ovvero della Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto equivalente dal Collegio dei docenti ai soli fini dell’ammissione. Per accedere ai Master universitari di secondo livello è necessario essere in possesso della Laurea magistrale ovvero della Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 o di altro titolo riconosciuto conseguito all’estero equivalente dal Collegio dei docenti ai soli fini dell’ammissione.
  4. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
  5. L'Ateneo realizza altresì iniziative formative che di norma non erogano CFU, destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita (Lifelong Learning), anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza, attivando in particolare:

    1. corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
    2. corsi di aggiornamento professionale;
    3. corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
    4. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
    5. corsi di aggiornamento del proprio personale.

    Al termine delle attività di cui al presente comma sono rilasciati specifici attestati.

  6. I corsi di Master Universitario Executive e le attività formative di Lifelong Learning sono organizzate e coordinate dalla Ca’ Foscari Challenge School di cui al precedente articolo 12, secondo criteri e modalità previsti dalle norme nazionali e dagli specifici Regolamenti di Ateneo.
  7. Il Foundation Year (FY) è un anno preparatorio in lingua inglese rivolto principalmente a candidati che non possiedono i requisiti minimi di scolarità previsti dalla normativa vigente per l’immatricolazione. Il Foundation Year (FY) è volto al conseguimento di 60 crediti complessivi, non riconoscibili nella successiva carriera universitaria, che potranno essere scelti tra una rosa di insegnamenti su materie scientifiche, economiche ed umanistiche, nonché corsi di insegnamento della lingua e cultura italiana.Trattandosi di un anno propedeutico, tali crediti non potranno essere riconosciuti nella successiva carriera universitaria.

Art. 21 - Formazione per l’accesso all’insegnamento

  1. L’Ateneo organizza specifici corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, secondo quanto previsto dalle norme di legge, la cui attivazione è deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 22 - Dottorato di Ricerca

  1. Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
  2. Obiettivo del Dottorato di ricerca è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità di livello elevato. Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca è necessaria l'elaborazione di una Tesi originale di ricerca.
  3. Al corso di Dottorato di Ricerca si accede con la Laurea specialistica/magistrale, ovvero con la Laurea dell’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 o titolo conseguito all’estero o riconosciuto equivalente dal Collegio dei docenti del Dottorato solo ai fini dell'ammissione.
  4. La durata del corso di Dottorato non è inferiore ai tre anni.

TITOLO IV - Funzionamento dei Corsi di studio

Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio e attività formative integrative

  1. L’accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale è, di norma, libero. L’eventuale programmazione a livello locale è disposta in conformità con la normativa nazionale vigente.
  2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l’accesso, determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative di cui al successivo comma 6. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso.
  3. Lo studente che non assolve gli OFA entro la sessione d’esami di settembre dell’anno successivo all’immatricolazione non può svolgere altre attività formative fino al loro assolvimento. Ulteriori restrizioni alle attività di carriera potranno essere previste dal Dipartimento o dalla Scuola interdipartimentale a cui afferisce il corso.
  4. Lo studente al quale sia stato attribuito un obbligo formativo aggiuntivo non può di norma sostenere gli esami relativi agli insegnamenti della corrispondente area disciplinare, finché non avrà assolto l’obbligo stesso. Gli insegnamenti dell’area sono determinati per ciascun corso di studio dal Dipartimento o dalla Scuola interdipartimentale a cui afferisce il corso.
  5. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi precedenti possono essere assegnati anche a studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
  6. Su proposta dei Collegi didattici, i Consigli di Dipartimento possono prevedere attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati anche in un periodo precedente all’iscrizione degli studenti all’Ateneo, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
  7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze necessarie sotto forma di crediti formativi universitari, riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o gruppi di essi, che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso.
  8. Nel caso in cui non dovesse possedere i requisiti curriculari previsti, lo studente dovrà recuperarli prima dell’iscrizione alla Laurea Magistrale.
  9. L’adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio.

Art. 24 - Iscrizione ai corsi, ammissione a singoli insegnamenti

  1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell’Ateneo coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di specializzazione e ai Master universitari di I e II livello.
  2. Gli studenti in scambio nazionale o internazionale, gli studenti iscritti presso Università consorziate, gli iscritti a corsi singoli, i partecipanti alle Summer School o ad altre attività formative di durata inferiore all’anno, gli iscritti ai Dottorati di ricerca in qualità di visiting students, nonché tutti i visiting students di Ca’ Foscari, fruiscono dei servizi alle condizioni e nei limiti stabiliti da regolamenti o accordi specifici.
  3. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Gli studenti possono sospendere gli studi secondo quanto previsto da specifiche norme nazionali o interne. In ogni caso è consentito agli studenti iscriversi a percorsi formativi all’estero in qualità di visiting students, previo consenso del collegio didattico competente.
  4. Gli organi di governo deliberano il periodo di iscrizione ai Corsi di studio.
  5. È comunque consentita, l’iscrizione a singoli insegnamenti, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Carriere.

Art. 25 - Studenti fuori corso, a tempo parziale. Rinuncia agli studi

  1. Lo studente si iscrive come fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, qualora, senza aver conseguito il titolo, si sia iscritto per un numero di anni superiore a quello previsto dalla durata normale del corso di studio di appartenenza, indipendentemente dal numero di attività formative svolte.
  2. L'Ateneo riconosce la condizione di studente "a tempo parziale" agli studenti in corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, impossibilitati a frequentare in modo sistematico i corsi di insegnamento e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri e modalità definite nel Regolamento Carriere studenti e dagli organi di governo.
  3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Collegio didattico previa verifica della loro non obsolescenza. Lo studente che dopo aver rinunciato sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera dovrà versare il contributo determinato dagli organi accademici.

Art. 26 - Piani di studio

  1. Il piano di studio è definito in conformità con quanto previsto dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici del Corsi di studio nonché dal regolamento carriere studenti.
  2. Lo studente presenta all’inizio della carriera il proprio piano di studio in forma telematica, e lo conferma o modifica annualmente, secondo le regole previste dal proprio corso di studio.
  3. Il Collegio didattico può approvare piani di studio non aderenti ai curricula previsti dal Regolamento didattico del corso. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.

Art. 27 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

  1. L’Ateneo promuove la mobilità studentesca internazionale e, in base ad apposito regolamento interno, riconosce gli studi compiuti all’estero aderendo a programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità europea o a programmi o convenzioni con altre Università a qualsiasi livello di Corso di studio. L’Ateneo permette e favorisce inoltre l’iscrizione di studenti internazionali ai propri Corsi di studio di cui agli artt. 3 e 21, purché in possesso di adeguati requisiti di accesso.
  2. L’Ateneo può concedere il riconoscimento parziale o totale dei titoli di studio conseguiti all’estero a fini legali, equiparandoli ai titoli universitari di Laurea e Laurea magistrale rilasciati dall’Ateneo stesso, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi di governo, qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali. Il riconoscimento è concesso dal Rettore, su delibera di un Dipartimento.
  3. Il riconoscimento agli studenti dell’Ateneo degli studi compiuti all’estero o nell’ambito di programmi e convenzioni internazionali e dei relativi crediti formativi è determinato preventivamente dal Collegio didattico del corso di studio di riferimento o dal docente referente dell’accordo di mobilità, a seconda di quanto stabilito dalle norme regolamentari deliberate dal Senato accademico e dalle regole indicate nei bandi di mobilità internazionale.
  4. È possibile l’acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 28 - Verifica del profitto nei Corsi di studio

  1. Per ogni attività formativa che preveda una valutazione finale, secondo quanto previsto al successivo comma 7, il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio.
  2. Qualora l’esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
  3. I Dipartimenti e le Scuole interdipartimentali stabiliscono le modalità di svolgimento delle prove d’esame nel rispetto del calendario accademico deliberato dal Senato accademico.
  4. Il calendario degli esami è reso pubblico di norma all’inizio dei corsi e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della sessione d’esami.
  5. Le date degli esami di profitto non possono essere modificate senza adeguata pubblicizzazione preventiva e senza che ne sia data comunicazione al Direttore di Dipartimento o della Scuola interdipartimentale. In nessun caso potrà essere consentita l’anticipazione degli appelli.
  6. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve:

    1. aver regolarmente inserito l’esame nel piano di studio;
    2. aver superato gli eventuali esami propedeutici;
    3. essere in regola con eventuali obblighi di presenza;
    4. aver assolti gli eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) previsti dal proprio corso di studio se iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea;
    5. essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi;
    6. aver compilato il questionario on line di valutazione del corso;
    7. iscriversi al relativo appello d’esame.

  7. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d’una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.
  8. Non è consentita la ripetizione di un esame già registrato.
  9. La valutazione del profitto è effettuata dal titolare dell’insegnamento eventualmente assistito da un altro docente o da un cultore della materia designati dal Direttore di Dipartimento. Il ruolo di cultore della materia è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.
  10. Il risultato positivo dell'esame va riportato su apposito verbale redatto e firmato in forma elettronica dal titolare dell’insegnamento.
  11. I voti sono espressi in trentesimi, con eventuale lode. Per le attività formative relative a idoneità linguistiche o informatiche, a stage e tirocini e ad altre attività laboratoriali organizzate dall’Ateneo, la valutazione può essere espressa attraverso un semplice giudizio di idoneità.

Art. 29 - Prova finale dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

  1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, nel rispetto del Regolamento Nazionale  sull’autonomia didattica e dei Decreti ministeriali nonché delle disposizioni del presente Regolamento, i contenuti e le caratteristiche della prova finale dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale.
  2. Per i corsi di Laurea la prova finale si articola in forma di elaborato scritto, prodotto e consegnato esclusivamente in forma digitale, non avente necessariamente caratteristiche di originalità, redatto con la supervisione di un docente relatore.
  3. Per i corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, davanti a una Commissione, di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, e prodotta e consegnata esclusivamente in forma digitale, sotto la guida di un relatore, affiancato da un correlatore. Le Commissioni per la prova finale della Laurea magistrale sono nominate dal Direttore di Dipartimento o Scuola interdipartimentale, o suo delegato, sono formate in maggioranza da docenti dell’Ateneo e possono comprendere anche docenti titolari di contratto o affidamento e cultori della materia.
  4. La funzione di relatore è attribuita di norma a un docente di ruolo dell’Ateneo o a un docente titolare di contratto di insegnamento nell’Ateneo.
  5. Gli elaborati finali e le tesi possono essere redatti anche in forma multimediale e in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, previa approvazione del Collegio Didattico.
  6. L’impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa dal regolamento del corso di studio.
  7. Per sostenere la prova finale, lo studente deve presentare apposita domanda nei tempi stabiliti dall'Ateneo ed aver maturato i crediti previsti dall’Ordinamento del Corso di studio, ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale. L'Ateneo attiva iniziative di verifica dell'autenticità delle tesi anche ricorrendo a strumenti informatici antiplagio.
  8. Il numero dei membri delle Commissioni per la prova finale dei corsi di Laurea magistrale è compreso fra 3 e 7, tra i quali il Relatore, che deve essere presente alla discussione, fatti salvi casi di forza maggiore, nei quali dovrà sostituire la propria presenza con una relazione scritta. Può far parte della Commissione, per la discussione di una singola tesi di Laurea magistrale, un docente di altra Università o persona particolarmente esperta nel tema affrontato dalla tesi.
  9. I Calendari e le modalità riguardanti la consegna dell’elaborato finale vengono pubblicizzate anche attraverso forme telematiche.
  10. I Calendari per le discussioni finali, previsti esclusivamente per i corsi di Laurea magistrale devono essere pubblicizzati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto all’inizio della sessione, anche attraverso forme telematiche.
  11. Le modalità di determinazione del voto finale per i corsi di Laurea e Laurea magistrale dell’Ateneo sono stabilite dal Senato Accademico. Tali modalità devono in ogni caso tenere conto della media, ponderata sui crediti formativi e rapportata in centodecimi, dei voti delle attività formative con voto espresso in trentesimi, nonché del voto assegnato alla prova finale. Possono essere previsti dei punteggi aggiuntivi in base a criteri determinati dagli organi di governo.
  12. Il voto di Laurea e Laurea magistrale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. La Laurea o la Laurea magistrale si intende conseguita se la votazione raggiunge almeno 66 su 110.

Art. 30 - Progettazione dell’offerta formativa

  1. Le strutture che organizzano le attività didattiche propongono annualmente agli organi di governo dell’Ateneo i corsi di Laurea e di Laurea magistrale in modo da permettere la definizione dell’offerta formativa dell’Ateneo e i controlli di sostenibilità e di qualità da parte del Nucleo di Valutazione.
  2.  Gli organi di governo approvano annualmente le linee guida di Ateneo per la predisposizione delle proposte di cui al comma precedente. Le linee guida tengono conto degli obiettivi strategici dell’Ateneo, della normativa nazionale e dei vincoli di bilancio.
  3. L’Offerta formativa è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 31 - Programmazione didattica

  1. I Dipartimenti, sentite eventualmente le Scuole interdipartimentali per quanto di loro competenza, predispongono e deliberano la programmazione didattica dei corsi di Laurea e Laurea magistrale nei tempi stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione. In tale fase i Dipartimenti sono chiamati a definire:

    1. i piani di studio per la coorte degli immatricolati dell’anno accademico successivo;
    2. l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, quali idoneità, stage e tirocini;
    3. gli obiettivi formativi specifici, i crediti attribuiti,  la lingua di insegnamento, l’articolazione e la tipologia didattica e delle prove di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
    4. disposizioni sulle eventuali propedeuticità e sugli eventuali obblighi di frequenza;
    5. la definizione delle responsabilità didattiche e la copertura degli insegnamenti previsti;
    6. il programma di studio per ciascun insegnamento previsto con le relative indicazioni per gli studenti (syllabus).

Art. 32 - Calendari delle attività didattiche

  1. Il Senato accademico, acquisito il parere dell’Assemblea dei rappresentanti degli studenti, definisce il calendario delle attività didattiche che include i periodi di lezione, le sessioni d’esame e le sessioni delle prove finali. Il calendario delle attività didattiche di Ateneo è unico per tutti i corsi di studio.

Art. 33 - Pubblicità e trasparenza dell’offerta didattica

  1. I contenuti di cui all’art. 31 nonché le altre disposizioni relative al funzionamento dei corsi di studio vengono pubblicate nella Guida dello studente online.
  2. L’Ateneo cura un’ampia diffusione delle informazioni relative all’offerta didattica e ai procedimenti organizzativi che la attuano, in particolare attraverso il sito web dell’Ateneo e i social network.
  3. Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
  4. L’Ateneo provvede ad adottare adeguate misure per la valutazione della qualità e dell’efficacia degli insegnamenti, anche attraverso la rilevazione della soddisfazione degli studenti, mediante strumenti di rilevazione telematica. Le modalità di pubblicazione dei risultati sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo, nel documento per l’integrità e la trasparenza.
  5. Le informazioni sui corsi fornite agli studenti devono essere fruibili, complete ed esaustive, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza.

Art. 34 - Carriera di studio e tutela degli studenti

  1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, fatte salve le prerogative del Difensore degli studenti previste dallo Statuto e trova espressione nella Carta dei Diritti e dei doveri.
  2. Alle richieste concernenti la carriera di studio degli studenti provvedono per gli aspetti didattici i Collegi didattici, i Collegi docenti dei corsi di dottorato e per gli aspetti amministrativi gli uffici dell’Amministrazione, in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento Carriere degli studenti.
  3. Alla gestione di eventuali controversie provvede in prima istanza il Direttore del Dipartimento e, in ultima istanza, il Rettore. Lo studente può avvalersi del Difensore degli studenti per la tutela dei propri diritti.

Art. 35 - Certificazioni

  1. Gli uffici dell’Amministrazione centrale svolgono la propria attività di certificazione della carriera degli studenti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici universitari, di tutela della riservatezza dei dati personali e di semplificazione delle attività amministrative.
  2. Su richiesta dell’interessato i certificati possono essere rilasciati anche in lingua inglese.
  3. I crediti formativi dello studente sono certificati dall’Ufficio Carriere studenti e Diritto allo studio previa acquisizione nelle procedure informatiche di carriera, degli esami – o di altra forma di verifica del profitto – sostenuti con esito positivo.
  4. I crediti formativi relativi a conoscenze o ad abilità professionali maturate dallo studente in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso, sono certificate solo a seguito del loro formale riconoscimento da parte della struttura didattica competente.

Art. 36 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti

  1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici integrati, il cui coordinamento è affidato a un docente responsabile.
  2. I Corsi di Studio possono utilizzare la totalità dell’offerta formativa di Ca’ Foscari per coprire tutti i crediti necessari, dopo che i Dipartimenti e, ove coinvolte, le Scuole ai quali fanno capo gli insegnamenti richiesti abbiano espresso parere favorevole, in seguito ad una verifica di fattibilità con i docenti titolari degli insegnamenti e con i Collegi didattici.
  3. Nel caso in cui i Corsi di Studio richiedano l’affidamento di attività didattiche a docenti di altri Dipartimenti, è necessario acquisire preliminarmente il consenso del docente interessato e l’autorizzazione del Dipartimento di afferenza.
  4. I Dipartimenti devono assicurare il rispetto da parte dei docenti degli obblighi didattici previsti dall’apposito Regolamento di Ateneo. I Dipartimenti devono altresì assicurare un’equilibrata distribuzione dei carichi didattici tra i docenti, finalizzata a un efficiente servizio offerto agli studenti.
  5. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all’interno di un medesimo Corso di studi è compito dei Collegi didattici assicurare che i programmi didattici e le prove d’esame non creino disparità nell’impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
  6. I Dipartimenti, sentite le Scuole interdipartimentali, ove coinvolte, assegnano i compiti didattici ai docenti distribuendo il loro impegno nei corsi di Laurea e Laurea magistrale, valutate anche le esigenze didattiche dei Master universitari, dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.
  7. I Dipartimenti e le Scuole interdipartimentali, con l’ausilio dei Collegi didattici e della Commissione paritetica docenti - studenti, verificano la congruenza tra il carico dei programmi didattici e i crediti attribuiti.

Art. 37 - Orientamento, tutorato e career service

  1. L’Ateneo assicura i servizi di orientamento, tutorato e career service in tutte le fasi del processo di formazione, dalla scelta del corso di studi fino all’inserimento lavorativo.
  2. I servizi di orientamento, tutorato e career service sono realizzati da apposita struttura centrale dell’Ateneo con funzioni di coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti e tutte le altre strutture di Ateneo.
  3. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo e sono volte ad aiutare gli utenti a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera universitaria e possono svolgersi in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria, con gli Uffici scolastici, con gli enti locali e le istituzioni rappresentative del mondo del lavoro.
  4. Le attività di tutorato, indirizzate anche a studenti con disabilità e DSA, sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare gli studenti nel proprio percorso formativo. Le norme generali relative al tutorato sono oggetto di uno specifico Regolamento.
  5. Le attività del career service, attraverso attività formative, di comunicazione e soprattutto di collaborazione con le imprese e le istituzioni, sono volte ad accompagnare laureandi e laureati nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, a supportarli nella ricerca attiva di lavoro e fornire loro strategie operative per concretizzare gli obiettivi personali e professionali.
  6. L’intermediazione con il mondo del lavoro si sviluppa anche mediante l’avvio di stage curriculari, in collaborazione con i Campus di Ateneo, ed extracurriculari in Italia e all’estero.

TITOLO V - Norme relative alla docenza

Art. 38 - Doveri dei docenti

  1. I doveri didattici dei docenti sono stabiliti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010.
  2. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a loro assegnati dal Dipartimento. Una eventuale assenza deve essere adeguatamente pubblicizzata presso gli studenti e recuperata. In casi di assenze prolungate, il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. L’eventuale assenza a una lezione programmata, dovuta a sovrapposizione con altri impegni accademici, deve essere eccezionale ancorché venga disposto un recupero.
  3. Ciascun docente provvede, di norma con cadenza settimanale, alla compilazione del Registro telematico delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti che gli sono stati assegnati.
  4. Ogni docente potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
  5. L’Ateneo può avviare programmi di miglioramento della didattica, richiedendo ai docenti di parteciparvi attivamente, favorendo l’uso di nuove tecnologie e promuovendo la didattica e l’interazione con gli studenti anche per via telematica.

Art. 39 - Docenti di altre Università e docenti a contratto

  1. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta delle Scuole, dopo aver vagliato attentamente le effettive ragioni di opportunità per il miglioramento dell’offerta didattica e quando sia stata verificata la piena utilizzazione dei docenti interni con le necessarie competenze, possono procedere all’attivazione di affidamenti a docenti provenienti da altra Università, inclusi i visiting professors italiani e stranieri, oppure all’attivazione di contratti di diritto privato di lavoro autonomo a termine, secondo le procedure e i limiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo per il Conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa.
  2. Gli affidamenti possono riguardare insegnamenti e moduli di insegnamento ufficiali. I contratti possono riguardare insegnamenti, moduli di insegnamento e attività formative integrative degli insegnamenti ufficiali. Deve essere sempre garantita l’adeguata qualificazione scientifica e professionale del titolare del contratto.
  3. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta delle Scuole, possono affidare, sia a titolo gratuito che a pagamento, insegnamenti e moduli di insegnamento ufficiali ai visiting professors, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento di Ateneo.
  4. Gli insegnamenti ufficiali e i moduli di insegnamenti ufficiali impartiti per contratto hanno lo stesso numero di ore di lezione di quelli impartiti per titolarità da docenti universitari. I titolari di contratto possono seguire le prove finali delle Lauree e delle Lauree magistrali, partecipare alle commissioni d’esame, svolgere attività di tutorato.

Art. 40 - Collaboratori ed Esperti Linguistici

  1. Al fine di arricchire ed integrare l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare nel campo delle lingue straniere, l’Ateneo si avvale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
  2. I Collaboratori ed Esperti Linguistici concorrono alle attività integrative relative all’insegnamento delle lingue con esercitazioni dirette a sviluppare negli studenti le abilità e competenze linguistiche e culturali necessarie alla comunicazione in lingua straniera ovvero alla mediazione linguistica.
  3. Le strutture didattiche curano la programmazione delle esercitazioni linguistiche in modo che siano funzionali agli obiettivi degli insegnamenti di lingua; assegnano i relativi incarichi ai Collaboratori ed esperti linguistici di concerto con il CLA ed entro i limiti stabiliti dagli organi di governo; supervisionano l'attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

TITOLO VI - Norme finali

Art. 41 - Efficacia e modifiche del Regolamento

  1. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari interne in contrasto con esso.
  2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti e sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. Le modifiche hanno, di norma, efficacia dall’inizio dell’anno accademico successivo alla loro emanazione.
  3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e le disposizioni contenute nel vigente Statuto di Ateneo.

Art. 42 - Corsi di studio disattivati

  1. Non è consentita l’immatricolazione al primo anno a corsi di studio disattivati ai sensi dell’art. 15. Nel caso di riconoscimento di crediti acquisiti in altro corso di studio universitario ovvero maturati in attività formative extrauniversitarie di livello post-secondario o professionali, è consentita l’immatricolazione ad anni successivi al primo a condizione che gli stessi risultino attivi.
  2. Agli studenti iscritti ai corsi dei previgenti ordinamenti è raccomandato di optare per l’iscrizione ai corsi di Laurea o di Laurea magistrale attivi, secondo modalità e condizioni deliberate dal Senato Accademico. Il Senato può individuare forme di incentivazione per favorire il passaggio ai corsi di studio dell’ordinamento vigente da parte degli studenti ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti.
  3. L’opzione di cui al precedente comma 2, una volta esercitata, è irrevocabile. L’Ateneo non garantisce la prosecuzione delle attività didattiche e di verifica dei corsi disattivati oltre il termine naturale della durata del corso.
  4. Il riconoscimento parziale o totale di titoli accademici stranieri può essere richiesta solo con riferimento ai titoli accademici attivati ai sensi dell’art. 15, fatti salvi i casi previsti dalla legge che prevedano il riconoscimento parziale o totale automatica in base ad accordi internazionali di titoli accademici stranieri conseguiti nel periodo di vigenza in Italia del precedente ordinamento didattico.

ALLEGATI

Last update: 20/11/2024