Centro Interdipartimentale SELISI

Regolamento del Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"

Emanato con D.R. n. 400 del 17/05/2013 e modificato con DR n. 1339/2023 dell'1/12/2023.

Art. 1 - Natura e Funzioni

  1. Il Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" ha come finalità istituzionale la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, presenti nell’Università Ca' Foscari Venezia in campo economico, aziendalistico, scientifico, linguistico, culturale e civile per promuovere lo studio e la divulgazione delle conoscenze sui temi dello sviluppo ai diversi livelli in cui si esprimono concretamente i suoi processi: dell'impresa, del sistema locale e nazionale, dei mercati, delle relazioni internazionali e socio-culturali, e della promozione di rapporti interlinguistici ed interculturali. Il Centro si propone di divenire un punto di riferimento internazionale negli studi e nelle ricerche sullo sviluppo globale, con particolare attenzione al ruolo dell'imprenditorialità come veicolo di crescita e attingendo alle specificità che caratterizzano il tessuto economico e sociale italiano, e del nordest in particolare, senza dimenticare la stretta interconnessione tra le competenze economiche e quelle linguistiche e culturali che caratterizzano Ca' Foscari dalla sua fondazione. Il Centro fa della stretta interazione con il territorio una delle sue caratteristiche più significative in modo da dare un contenuto non solo accademico, ma anche operativo alle proprie ricerche e da trasferire al territorio i risultati della propria attività di ricerca e innovazione in ottica di sostenibilità.
  2. Il Centro collabora con i Dipartimenti all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche (Corsi di studio e Master Universitari) erogate presso il Campus di Treviso e gestisce tutte le attività del Campus e di collegamento con il territorio che ne derivano, coerentemente alle finalità, alla missione e al contesto culturale del Centro.
  3. A tale scopo il Centro propone ai Dipartimenti afferenti elementi utili alla definizione del piano dell'offerta formativa dei corsi di studio in base alle esigenze del territorio e di coordinamento complessivo nell'Ateneo. I singoli Consigli dei Dipartimenti afferenti approvano il piano dell'offerta formativa e contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche al personale docente afferente e provvedono alle coperture di tutti gli altri insegnamenti.
  4. Il Centro organizza inoltre attività culturali, formative e di orientamento rivolte alla componente studentesca, al territorio ed ai propri aderenti, con particolare attenzione all'internazionalizzazione. A tale scopo promuove lo sviluppo del corpo docente e dei collaboratori alla ricerca operante nel Campus di Treviso anche attraverso la partecipazione a progetti di internazionalizzazione.
  5. I Dipartimenti afferenti, non inferiori a due, mettono a disposizione del Centro le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento che si aggiungono a quelle eventualmente messe a disposizione dall'Ateneo.
  6. Il Centro ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dai Dipartimenti, dall'Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
  7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può assegnare al Centro il budget necessario allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, sulla base di motivata richiesta formulata dalla Giunta del Centro.

Art. 2 - Organi

  1. Sono organi del Centro:

    1. il Direttore;
    2. la Giunta;
    3. il Comitato Scientifico;
    4. il Consiglio degli Aderenti al Centro.

  2. Il Direttore del Centro può nominare, se lo ritiene necessario:

    • un Delegato per le attività di sviluppo nel territorio
    • un Delegato per le attività formative.

Art. 3 - Nomina del/della Direttore/Direttrice

  1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore sentiti i Direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro tra i professori e le professoresse di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti afferenti al Centro, con l'esclusione dei Direttori. In caso di indisponibilità di professori e professoresse di ruolo di prima fascia il Direttore può essere nominato fra i professori e le professoresse a tempo pieno di seconda fascia.
  2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  3. Al Direttore del Centro può essere attribuita un'indennità di carica il cui valore è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Attribuzioni del/della Direttore/Direttrice

  1. Il Direttore rappresenta il Centro e ne promuove e coordina l'attività. Tiene i rapporti con gli organi dell'Ateneo, con i Dipartimenti afferenti e con tutti i portatori di interessi (stakeholders) verso il Centro. Convoca e presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere.
  2. Qualora il Centro elabori proposte riguardanti l'offerta formativa, Il Direttore trasmette ai Dipartimenti afferenti la proposta di piano dell'offerta formativa approvato dalla Giunta.
  3. In caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  4. Il Direttore del Centro, acquisito il parere della Giunta, ha facoltà di designare un Vice Direttore, tra il personale docente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta.
  5. Il Direttore predispone una relazione annuale sulle attività del Centro, da inviare ai Dipartimenti afferenti, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
  6. Il Direttore del Centro gestisce il budget, il personale, per quanto non attribuito al segretario, e gli spazi di competenza. Sottoscrive le convenzioni e i contratti.
  7. Il Direttore del Centro è responsabile per la sicurezza per le persone e gli spazi affidati ai sensi del DLgs 81/2008 e ss.mm.e ii. e del Regolamento d'Ateneo sul Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Art. 5 – Giunta

  1. La Giunta è costituita dal Direttore del Centro e dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono al Centro o dai loro delegati.
    Alle riunioni della Giunta possono inoltre partecipare:

    • il Delegato per le attività formative (se nominato);
    • il Delegato per le attività di sviluppo nel territorio (se nominato);
    • il Presidente e il Segretario del Consiglio degli Aderenti.

  2. Sono di competenza della Giunta:

    1. la formulazione della proposta annuale del piano di ricerca;
    2. la formulazione dell'eventuale proposta relativa ad attività formative, da sottoporre all'approvazione dei Dipartimenti competenti secondo la tempistica definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
    3. la vigilanza sull'andamento dei progetti di ricerca e formativi diversi dalla didattica curriculare attivati dal Centro;
    4. la formulazione della richiesta motivata di budget annuale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, e delle relative indicazioni di gestione dello stesso;
    5. approvare l'adesione al Centro di Enti, Istituzioni e Associazioni;
    6. la vigilanza, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, sul buon andamento delle attività didattiche dei corsi di studio presenti in Treviso;
    7. le modifiche del Regolamento del Centro, acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento afferenti e del Consiglio degli Aderenti al Centro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
    8. ogni altro atto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

  3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Direttore del Centro almeno due volte l'anno e comunque quando necessario in relazione alle scadenze di Ateneo, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. I componenti richiedenti non possono comunque essere in numero minore di tre. La convocazione deve aver luogo con comunicazione, anche tramite posta elettronica, fatta recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima (tre in caso di urgenza) della data fissata per la seduta. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. La Giunta è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  4. Partecipa alle riunioni il Segretario del Centro o un suo delegato, con funzioni consultive, di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all'assunzione delle delibere.

     

Art. 6 - Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico del Centro è un organo che assiste il Direttore nella programmazione delle attività. È composto da 2 docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro, individuati dai rispettivi Consigli di Dipartimento, e resta in carica per la durata del mandato del Direttore. Possono essere invitati al Comitato Scientifico, come membri aggiunti, anche soggetti in rappresentanza di Enti Pubblici e Privati con i quali sono attive specifiche convenzioni.
  2. Il Comitato Scientifico:

    1. formula pareri sui programmi di ricerca del Centro e sull'istituzione di nuove linee di ricerca;
    2. propone iniziative didattiche;
    3. coordina il lavoro dei collegi didattici dei corsi attivi presso il Campus di Treviso.

Art. 7 - Consiglio degli Aderenti al Centro

  1. Il Consiglio degli Aderenti al Centro è costituto da esperti esterni e dai rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano chiesto di aderire al Centro impegnandosi a contribuire al suo sviluppo e la cui adesione sia stata approvata preventivamente dalla Giunta.
  2. Il Consiglio designa fra i propri componenti un Presidente al quale demandare le funzioni di collegamento del Centro con i portatori di interessi operanti nel territorio. Il Consiglio nomina anche un Segretario scegliendo fra i docenti di ruolo che svolgono prevalentemente la propria attività nel Campus di Treviso. La nomina del Segretario è formalizzata con Decreto del Direttore del Centro. Al Segretario sono affidate le funzioni di collegamento del Consiglio con gli altri organi del Centro e dell'Ateneo.
  3. Il Consiglio opera quale organo consultivo del Direttore e della Giunta con il fine di rappresentare il necessario raccordo fra le istanze del territorio e il Centro relativamente alle attività della stessa, alla sua offerta formativa nonché alle complessive attività dell'Ateneo sul territorio.
  4. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente quando necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve aver luogo con comunicazione, anche tramite posta elettronica, recapitata ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta o tre, in caso di urgenza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore del Centro, o suo delegato, può partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio con diritto di voto.

Art. 7-bis - Commissione Paritetica docenti-studenti/studentesse per le attività didattiche in Treviso dei Dipartimenti che afferiscono al Centro

  1. È prevista una Commissione paritetica unica docenti-studenti/studentesse per le attività didattiche erogate in Treviso. Essa è nominata dalla Giunta del Centro ed è composta da un numero pari di docenti e studenti rappresentanti dei corsi di studio erogati a Treviso. La componente studentesca è costituita dai rappresentanti degli studenti, iscritti a corsi di studio con sede a Treviso secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento delle Strutture di Garanzia dei processi di assicurazione della qualità.
  2. La Commissione costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti e alle studentesse da parte del personale docente. Individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propone al Nucleo di Valutazione. Formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
  3. Il Centro fornisce tutta l'attività necessaria al supporto delle attività della Commissione.

Art. 8 - Segretario del Centro

  1. Al Centro viene assegnato dall'Ateneo un Segretario nonché il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento.
  2. L'attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario del Centro, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all'interno del personale dell'Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore del Centro, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.
  3. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario del Centro, può conferire con atto scritto l'incarico di Vicesegretario, all’interno del personale del Centro.
  4. Il Segretario del Centro assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Centro e inoltre:

    1. assiste il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi, le attività di comunicazione e fund raising, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile;
    3. coordina e valuta le attività del personale tecnico e amministrativo del Centro, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo anche il parere del Direttore del Centro;
    4. partecipa, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario alle riunioni della Giunta del Centro, redige e firma congiuntamente con il Direttore il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.

  5. L'incarico di Segretario del Centro può essere revocato dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore del Centro, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 9 - Risorse Finanziarie

  1. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e di budget nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e degli altri Regolamenti di Ateneo.
  2. Sono fonti di finanziamento del Centro:

    • Fondi destinati dai Dipartimenti o dalle Scuole a specifiche attività da eseguirsi dal Centro medesimo;
    • Fondi destinati dall'Amministrazione Centrale;
    • Fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di commesse in modo che i ricavi medesimi vengano ad assicurare l'autosufficienza economica del Centro senza alcun aggravio a carico dell'Università.

  3. Per conseguire le proprie finalità e per raggiungere l'autosufficienza, il Centro dispone inoltre di:

    • finanziamenti privati e pubblici per specifiche ricerche o attività formative;
    • altri fondi finalizzati a ricerche o a strutture di ricerca.

Art. 10 - Afferenza di un Dipartimento al Centro

  1. La richiesta di afferenza al Centro, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Senato Accademico, previo parere motivato della Giunta del Centro.
  2. Ogni nuova afferenza determina l'ampliamento della composizione della Giunta del Centro così come all'art. 5. Resta comunque invariata la durata del mandato del Direttore del Centro.

Art. 11 - Recesso di un Dipartimento al Centro

  1. I singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dal Centro, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. La decisione di recesso, assunta entro il 30 settembre, deve essere approvata dal Senato Accademico ed ha effetto a partire dall'anno accademico successivo.

Art. 12 - Durata e scioglimento

  1. La durata del Centro è a tempo indeterminato.
  2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
  3. Il Centro si scioglie di diritto, laddove per tre anni consecutivi non consegua il requisito di autosufficienza economico-finanziaria di cui all'art. 9.

Art. 13 - Norme transitorie e di rinvio

  1. Il Centro subentra in tutti i rapporti economici e patrimoniali, attivi e passivi, in capo alla Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Scambi Internazionali, che viene disattivata a decorrere dal 31/12/2012.
  2. Il Direttore della Scuola, i componenti degli Organi della Scuola, incluso il Presidente e i componenti del Consiglio degli Aderenti, assumono i medesimi ruoli negli omonimi organi del Centro. La durata dei rispettivi mandati rimane invariata.
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e più in generale all'ordinamento universitario.

Last update: 22/10/2024