Ca' Foscari Challenge School

Emanato con D.R. n. 456 del 17/06/2011 e modificato con D.R. n. 874 del 12/10/2011, con D.R. n. 403 del 19/07/2012, con D.R. n. 96 dell'8/02/2013, con D.R. n. 33 del 14/01/2015, con D.R. n. 46 del 20/01/2020 e con D.R. n. 513 del 8/05/2023.
Entrato in vigore il 9 maggio 2023.

Art. 1 - Ca' Foscari Challenge School - Finalità

  1. La Ca’ Foscari Challenge School, d’ora in poi denominata “Scuola” (CFCS), è ai sensi dell’art. 39 dello Statuto una Scuola di Ateneo che ha come finalità istituzionale il coordinamento della programmazione, dell’erogazione e dell’aggiornamento dell’offerta di Ateneo nei settori dei master universitari, delle attività di lifelong learning e formazione corporate / executive riferiti ai diversi ambiti produttivi, economici e sociali delle imprese e delle istituzioni.
  2. La Scuola promuove e coordina i rapporti dell’Ateneo con le istituzioni, le imprese e la società civile per intercettare e analizzare le esigenze di formazione spendibile sul mercato. A tal fine coordina e valorizza le competenze didattiche dei Dipartimenti dell’Ateneo nonché le esperienze e le risorse delle realtà esterne locali, nazionali e internazionali - pubbliche e private - per contribuire alla creazione di un’offerta capace di incontrare la domanda di formazione delle persone e delle imprese.
  3. La Scuola svolge la sua attività nel quadro delle norme regolamentari, delle indicazioni politico-programmatiche e degli obiettivi strategici deliberati dagli organi di governo dell’Ateneo.
  4. La Scuola svolge la sua attività in stretta relazione con il sistema di Ateneo volto alla coerenza dei contenuti, alla verifica della sostenibilità e della qualità dell’offerta formativa nonché di controllo della gestione, coordinandosi con organi e strutture dell’Ateneo ad essa deputati.

Art. 2 - Funzioni

  1. La Scuola svolge le seguenti funzioni:

    1. coordina e razionalizza l’offerta formativa complessiva;
    2. presidia e garantisce l’erogazione dei servizi per la progettazione dei contenuti e la gestione delle attività formative, cura i servizi di assistenza alle studentesse e agli studenti e il career management;
    3. sviluppa e coltiva i rapporti con le istituzioni, le imprese e la società civile nell’ambito delle indicazioni politico-programmatiche e degli obiettivi strategici deliberati dall’Ateneo;
    4. tiene i rapporti con gli organi centrali dell’Ateneo.

  2. La Scuola si avvale delle strutture dell’Amministrazione dell’Ateneo per tutte le funzioni di rilievo pubblicistico connesse al valore ufficiale dei titoli rilasciati. Inoltre, si avvale della funzione strumentale della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia per la gestione operativa, amministrativa, contrattuale e finanziaria, regolamentandone i rapporti con apposita Convenzione.
  3. Per quanto riguarda le procedure di approvazione, gestione e rendicontazione dei Master Universitari o di altre attività che prevedano l’erogazione di Crediti Formativi Universitari, la Scuola fa riferimento ai relativi regolamenti di Ateneo. Ogni altra attività è gestita autonomamente dalla Scuola di concerto con i Dipartimenti coinvolti.

Art. 3 - Organi di governo

  1. Gli organi della Scuola sono:

    1. la/il Direttrice/Direttore (Dean);
    2. il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 4 - La/Il Direttrice/Direttore della Scuola

  1. La/Il Direttrice/Direttore è nominato dalla/dal Rettrice/Rettore, sentito il Senato accademico, tra le/i docenti e le/i ricercatrici/ricercatori dell’Ateneo con comprovate competenze scientifiche in materia di ricerca applicata e apprendimento attivo nonché con adeguate competenze ed esperienza nei rapporti con le istituzioni, le imprese e la società civile. L’incarico è incompatibile con la carica di Prorettrice/ProRettore, Direttrice/Direttore di Dipartimento e Scuola interdipartimentale o di Ateneo.
  2. La/Il Direttrice/Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
  3. La/Il Direttrice/Direttore:

    1. rappresenta la Scuola verso l’esterno e nei confronti degli organi e delle strutture dell’Ateneo;
    2. convoca e presiede il Comitato di direzione;
    3. presenta annualmente agli Organi dell’Ateneo il piano dell’offerta formativa e scientifica della Scuola;
    4. presenta annualmente agli organi dell’Ateneo una dettagliata relazione sull’andamento della Scuola, sui risultati gestionali raggiunti, sull’efficienza/efficacia dei prodotti formativi, sulle prospettive future delle attività.

Art. 5 - Il Comitato tecnico scientifico

  1. Il Comitato tecnico scientifico è l’organo collegiale cui spetta l’adozione delle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività della Scuola con particolare riferimento ai prodotti formativi da proporre al mercato del lavoro.
  2. Il Comitato è composto, oltre dalla/dal Direttrice/Direttore che lo presiede, dalla/dal Prorettrice/Prorettore alla Didattica di Ateneo e da una/un referente per ciascun Dipartimento, nominati dalla/dal Rettrice/Rettore su proposta delle/dei Direttrici/Direttori dei Dipartimenti.
    La/Il Direttrice/Direttore svolge le funzioni di cui al precedente Art. 4.
  3. Alle riunioni del Comitato partecipano: la/il Direttrice/Direttore Generale della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, la/il responsabile della gestione delle attività formative della Fondazione e la/il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Ateneo.
  4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di un Advisory Board composto da personalità dei settori economico-istituzionali di riferimento per le attività della Scuola. I componenti sono nominati direttamente dal Comitato.
  5. Il Comitato:

    1. razionalizza l’offerta formativa e scientifica della Scuola assicurando la coerenza e la compatibilità di ciascun prodotto formativo rispetto all’intera offerta formativa di Ateneo;
    2. contribuisce alla predisposizione della relazione annuale di cui all’art. 4 comma 3, lett. d);
    3. analizza e persegue le indicazioni politico-programmatiche e gli obiettivi strategici deliberati dagli organi di governo dell’Ateneo;
    4. monitora la struttura organizzativa della Scuola;
    5. contribuisce alla definizione degli standard di attivazione dei Master e degli altri prodotti formativi, sulla base degli indirizzi del Senato accademico e con il supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università;
    6. assicura il reperimento delle risorse economiche e finanziarie per le attività della Scuola.

  6. Il Comitato dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
  7. Il Comitato è convocato dalla/dal Direttrice/Direttore almeno due volte l’anno.

Art. 6 - Norma di rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
  2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Last update: 14/02/2024