Collegio Internazionale Ca' Foscari

Emanato con D.R. n. 10 del 15/01/2013 e modificato con D.R. n. 1026 del 23/12/2015

Art. 1 - Natura e funzioni

  1. Il “Collegio Internazionale Ca’ Foscari”, d’ora in avanti Collegio, ha come finalità istituzionale formare giovani laureati di eccellenza selezionati fra studenti particolarmente meritevoli e dotati di talento. Il Collegio seleziona studenti per accompagnarli attraverso un modello innovativo di docenza e apprendimento al conseguimento del titolo accademico.
  2. Il Collegio:

    • offre agli studenti, oltre ai corsi curriculari del Corso di Laurea prescelto, dei corsi specifici di taglio interdisciplinare e dei laboratori applicativi al fine di formare competenze tecniche e abilità specifiche.
    • collabora con i Dipartimenti all’organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche extra curricolari erogate presso la sede del Collegio e gestisce tutte le attività del Collegio e di collegamento con l’Ateneo.
    • organizza le sue attività con l’obiettivo di formare cittadini che posseggano un’intelligenza Sociale a complemento delle specifiche conoscenze dei corsi curriculari attraverso attività culturali interdisciplinari, formative e di orientamento rivolte agli studenti, al territorio ed ai propri aderenti, con particolare attenzione all’internazionalizzazione.

  3. Il Collegio ha come obiettivo quello di diventare uno dei centri culturali del territorio sia attraverso il collegamento con la produzione artistico culturale dell’Ateneo si attraverso la partecipazione alle reti di studio e ricerca internazionali ospitando eventi ed avviando collaborazioni con Atenei Internazionali.
  4. Il Collegio attua i suoi obiettivi attraverso la Residenzialità che consente di organizzare le attività integrative.
  5. L’Ateneo mette a disposizione del Collegio le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento che si possono aggiungere a quelle messe a disposizione da terzi.
  6. Il Collegio costituisce un centro di Ateneo con autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
  7. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può assegnare al Collegio il budget necessario allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, sulla base di motivata richiesta formulata dalla Giunta del Collegio.

Art. 2 - Organi

Sono organi del Collegio:

    1. il Direttore;
    2. la Giunta;
    3. il Comitato Scientifico;
    4. il Consiglio Didattico.

Art. 3 - Nomina del Direttore

  1. Il Direttore del Collegio è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno con l’esclusione dei Direttori di Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia il Direttore può essere nominato fra i professori a tempo pieno di seconda fascia
  2. Il Direttore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 4 - Attribuzioni del Direttore

  1. Il Direttore rappresenta il Collegio e ne promuove e coordina l’attività. Tiene i rapporti con gli organi dell’Ateneo e con i Dipartimenti. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Didattico, e ne cura l’esecuzione delle delibere.
  2. In caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  3. Il Direttore del Collegio, acquisito il parere della Giunta, ha facoltà di designare un Vice Direttore, tra il personale Docente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta.
  4. Il Direttore gestisce il budget, il personale e gli spazi di competenza. Sottoscrive, le convenzioni e i contratti.
  5. Spetta al Direttore del Collegio:

    • l’adozione del provvedimento di ammissione al Collegio degli allievi che hanno superato la prova di ammissione;
    • l’adozione del provvedimento di ammissione degli allievi meritevoli agli anni successivi del percorso di studio
    • l’adozione dei provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno del Collegio;
    • la generale sorveglianza sull’attività didattica, formativa, culturale e residenziale del Collegio.

  6. Il Direttore predispone una relazione annuale sulle attività del Collegio per la Giunta del Collegio, per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione.
  7. È responsabile ultimo per la sicurezza per le persone e gli spazi affidati ai sensi del DLgs 81/2008 e ss.mm.e ii. e del Regolamento d’Ateneo per la Sicurezza.
  8. Il Direttore può proporre al Comitato Scientifico un elenco di personalità a cui riconoscere il titolo di “Fellow of the Ca’ Foscari International College”, di cui al successivo Art 6 – bis.

Art. 5 - Giunta

  1. La Giunta è costituita dal Direttore del Collegio, dal Rettore o suo delegato, e dal Direttore Generale o suo delegato. Partecipa alle riunioni della Giunta anche il Presidente del Comitato Scientifico.
  2. Sono di competenza della Giunta:

    1. la formulazione della richiesta motivata di budget annuale, ai sensi dell’art. 1, comma 7, e delle relative indicazioni di gestione dello stesso;
    2. l’approvazione del rendiconto annuale;
    3. l’approvazione dei bandi di concorso e selezione degli allievi;
    4. l’attribuzione di borse di studio;
    5. l’approvazione del regolamento interno del Collegio;
    6. l’approvazione dei contratti e delle convenzioni;
    7. l’adozione del piano annuale delle attività, su proposta del Consiglio Didattico;
    8. l’adozione delle azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi di qualificazione proposti dal Comitato Scientifico;
    9. ogni atto necessario di amministrazione che non sia stato delegato al Direttore del Collegio.

  3. La Giunta viene convocata dal Direttore, che la presiede, almeno due volte l’anno e comunque quando necessario in relazione alle scadenze di Ateneo, e quando ne faccia richiesta almeno metà dei suoi componenti. I componenti richiedenti non possono comunque essere in numero minore di due. La convocazione deve aver luogo con comunicazione, anche tramite posta elettronica, fatta recapitare ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. La Giunta è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Partecipa alle riunioni il Segretario del Collegio o un suo delegato, con funzioni consultive, di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all’assunzione delle delibere.

Art. 6 - Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico del Collegio è nominato dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio, e resta in carica per tre anni accademici. Possono far parte del Comitato scientifico docenti dell’Ateneo e altri soggetti provenienti da altri Atenei, Enti ed Istituti di Ricerca, anche internazionali. Tutti i componenti devono possedere idonea qualificazione scientifica.
Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Presidente.
Il Comitato scientifico:

    1. formula pareri sui programmi del Collegio;
    2. propone iniziative di approfondimento scientifico e culturale;
    3. verifica l’allineamento dei programmi didattici ai migliori standard di qualità nazionale ed internazionali;
    4. propone attività di benchmarking con altre strutture dedicate alla formazione di eccellenza.
    5. approva, su proposta motivata del Direttore, accompagnata dal curriculum vitae del candidato, il riconoscimento del titolo “Fellow of the Ca’ Foscari International College”, di cui al successivo Art. 6 –bis.;
    6. revoca il titolo di “Fellow of the Ca’ Foscari International College” qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il conferimento o, in presenza di particolari situazioni, eventualmente generatesi, che possano arrecare danno all’immagine del Collegio.

Art. 6 - bis - “Fellow of the Ca’ Foscari International College”

  1. I “Fellow of the Ca’ Foscari International College”, scelti secondo le modalità di cui al precedente Art. 6 lettere e) ed f), sono personalità, interne o esterne all’Ateneo, italiane o straniere, che si siano distinte nelle arti, nelle scienze o nella società, che abbiano inoltre svolto particolari azioni a favore del Collegio o che abbiano fornito o possano fornire contributi significativi al prestigio e al progetto del Collegio medesimo.
  2. Il riconoscimento del titolo di “Fellow of the Ca’ Foscari International College” comporta l’iscrizione nel registro dei Fellows, non ha valore legale e non comporta tra le parti vincoli giuridicamente rilevanti. L’iscrizione non comporta inoltre oneri economici per il Collegio e gli iscritti non possono intrattenere rapporti di natura economica con il Collegio medesimo.
  3. Il Comitato dei Fellows designa al proprio interno un Coordinatore, che può essere invitato dal Direttore del Collegio alle riunioni del Comitato Scientifico a fini consultivi e senza diritto di voto.

Art. 7 - Consiglio Didattico

  1. Il Consiglio Didattico è costituto da un docente per ogni area didattica di Ca’ Foscari.
    È nominato dal Direttore del Collegio e resta in carica per la durata del mandato del Direttore. Possono far parte del Consiglio Didattico docenti dell’Ateneo e altri soggetti provenienti da altri Atenei, Enti ed Istituzioni di Ricerca.
  2. Il Consiglio Didattico:

    • indirizza l’attività specifica degli studenti;
    • approva i piani di studio degli studenti, per quanto riguarda la coerenza con il percorso formativo del Collegio;
    • garantisce il coordinamento delle attività Didattiche specifiche del Collegio con quelle dei corsi di studio dell’Ateneo;
    • programma le attività di tutoraggio specialistico;
    • contribuisce alla organizzazione del programma culturale dei corsi del Collegio;
    • contribuisce alla verifica annuale del livello di merito degli allievi per l’ammissione agli anni successivi dei corsi;
    • collabora con il Direttore nella procedura di selezione degli studenti;
    • trasmette annualmente alla Giunta un rapporto di auto valutazione dell’attività didattica svolta dal Collegio.

Art. 8 - Amministrazione

  1. Il Collegio è dotato di autonomia amministrativa e budgetaria nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e degli altri Regolamenti di Ateneo.
  2. Al Collegio viene assegnato dall’Ateneo un Segretario nonché il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento.
  3. L’attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore del Collegio, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.
  4. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario, può conferire con atto scritto l’incarico di Vicesegretario.
  5. Il Segretario assicura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Collegio e inoltre:

    1. assiste il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi, le attività di comunicazione e fund raising, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile;
    3. coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Collegio, cui è gerarchicamente sovraordinato.
    4. partecipa, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario alle riunioni della Giunta del Collegio, redige e firma congiuntamente con il Direttore il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.

  6. L’incarico di Segretario può essere revocato dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore del Collegio, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Sono fonti di finanziamento del Collegio:

  • Fondi ministeriali finalizzati al perseguimento delle attività;
  • Fondi destinati dai dipartimenti o dalle scuole a specifiche attività da eseguirsi dal Collegio medesimo;
  • Fondi destinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
  • Fondi di provenienza di terzi.
  • Contributi di iscrizione degli studenti.

Art. 10 - Durata e scioglimento

La durata del Collegio, quale struttura amministrativa dell’Ateneo, è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Il Collegio, quale struttura amministrativa dell’Ateneo, si scioglie di diritto, laddove per tre anni consecutivi non consegua il requisito di autosufficienza economico-finanziaria di cui all’art. 9.

Art. 11 - Norme transitorie e di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto di Ateneo e più in generale all’ordinamento universitario.

Last update: 17/04/2024