Contribuzione studentesca
Approvato con D.R. n. 852 del 22/11/2017 e modificato con D.R. n. 163 del 22/02/2018.
Art. 1 - Oggetto e ambiti di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina le norme in materia di contribuzione prevista per i corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca, Master universitari e Corsi singoli.
- Il Regolamento è ispirato al rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e recepisce le disposizioni dei commi da 252 a 267 indicate nello “Student Act” introdotto con la Legge n.232 dell’11 dicembre 2016.
- Rimangono inalterate le norme sull’imposta di bollo, sull’esonero e la graduazione dei contributi di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n.68/2012, nonché sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
- Il Regolamento, nel rispetto dell’autonomia normativa delle singole Università statali, prevede una contribuzione specifica per i casi che non rientrano nello “Student Act”.
- Il Regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2017/2018 e viene declinato dalle disposizioni amministrative deliberate per ogni anno accademico dagli organi di Ateneo.
Art. 2 - Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale: generalità degli studenti
- La contribuzione dovuta dagli studenti iscritti ai Corsi di studio è costituita dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dall’imposta di bollo e dall’eventuale contributo universitario o contributo onnicomprensivo.
- L’importo del contributo universitario è deliberato annualmente dagli Organi di Ateneo e viene aggiornato annualmente al tasso d’inflazione ISTAT.
- L’importo del contributo universitario è graduato sulla base della condizione economico-patrimoniale, rilevata attraverso lo strumento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio, e/o della condizione di merito di ciascuno studente.
- L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene determinato nel Piano annuale sul diritto allo studio universitario deliberato dalla Regione del Veneto e verrà calcolato puntualmente secondo l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
- La contribuzione può essere ridotta sulla base dell’ISEE se gli studenti rispettano tutte le seguenti condizioni:
- si iscrivono all’anno accademico e trasmettono apposita richiesta telematica entro le scadenze previste dalle disposizioni amministrative;
- acquisiscono i requisiti minimi di merito relativi al proprio anno d’iscrizione entro le scadenze previste dalle disposizioni amministrative;
- non possiedono già un titolo di studi di pari livello rispetto a quello che conseguirebbero nel corso al quale sono iscritti presso l’Ateneo.
- Nel caso gli studenti non soddisfino i requisiti richiesti o non presentino l’ISEE, vengono assoggettati alla contribuzione massima.
- L’importo della contribuzione da corrispondere viene suddiviso in due o più rate durante l’anno accademico. È consentito il pagamento di ciascuna rata oltre la scadenza fissata, con l’addebito della relativa mora il cui importo è deliberato dagli Organi di Ateneo.
Art. 3 - Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale: studenti con ISEE inferiore o uguale a 13.000,00 Euro (“Student Act”)
- Gli immatricolati ai corsi di Laurea e Laurea magistrale sono esonerati dal contributo onnicomprensivo e versano soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio (se dovuta), e l’imposta di bollo.
- Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea magistrale sono esonerati dal contributo onnicomprensivo e devono soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo se rispettano entrambi i seguenti requisiti:
- sono iscritti presso l’Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- hanno conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione il numero minimo di CFU descritto nella tabella sottostante:
- Gli iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale oltre il primo anno fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU devono oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo un contributo onnicomprensivo pari a 200 Euro.
Art. 4 – Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale: studenti con ISEE compreso tra 13.001,00 Euro e 30.000,00 Euro (“Student Act”)
- Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale versano il contributo onnicomprensivo, il cui importo non è superiore al 7% della quota di ISEE eccedente i 13.000,00 Euro, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo.
- Tale contribuzione si applica agli immatricolati e agli iscritti ad anni successivi al primo se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- sono iscritti presso l’Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- hanno conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione il numero minimo di CFU descritto nella tabella sottostante:
- Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale oltre il primo anno fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto almeno 25 crediti formativi devono oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo un contributo onnicomprensivo. Tale contributo sarà compreso tra 200,00 Euro e l’importo determinato sulla base del comma 1 del presente articolo aumentato del 50%.
Art. 5 - Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale: studenti con ISEE compreso tra 30.001,00 Euro e 60.000,00 Euro
- Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale versano il contributo universitario, diversificato a seconda del corso di studio di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo.
- Il contributo universitario è ridotto proporzionalmente rispetto a quello previsto dalla contribuzione massima di cui al successivo art.7 in relazione all’ISEE qualora lo studente sia in possesso dei requisiti minimi di merito indicati dalle disposizioni amministrative d’Ateneo.
- L’Ateneo si riserva la facoltà di variare nel corso dei successivi anni accademici la soglia di ISEE entro la quale è possibile ottenere una riduzione sulla contribuzione.
Art. 6 - Contribuzione massima corsi di Laurea e Laurea magistrale
- Gli studenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, iscritti entro il primo anno fuori corso senza ISEE o con ISEE superiore a 60.000,00 Euro, versano il contributo universitario, diversificato a seconda del tipo di corso frequentato secondo le disposizioni amministrative d’Ateneo, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo.
- Sono soggetti a tale contribuzione massima gli studenti che:
- non presentano l’ISEE o hanno l’ISEE superiore a 60.000,00 Euro;
- non trasmettono la Apposita richiesta telematica entro le scadenze previste;
- non prendono iscrizione all’Ateneo entro le scadenze previste;
- non posseggono i requisiti minimi di merito indicati nello “Student Act” o nelle disposizioni amministrative d’Ateneo;
- posseggono già un titolo di studi di pari livello rispetto a quello che conseguirebbero nel corso al quale sono iscritti presso l’Ateneo;
- L’Ateneo si riserva la facoltà di variare nel corso dei successivi anni accademici la soglia di ISEE oltre cui non è possibile ottenere una riduzione sulla contribuzione.
Art. 7 - Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale: studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso
- Gli studenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, iscritti oltre il primo anno fuori corso e che non rientrano nelle disposizioni previste dallo “Student Act”, versano la tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo e il contributo universitario maggiorato rispetto alla contribuzione massima (si veda l’articolo 7) o alla contribuzione flat (si veda l’articolo 9) e diversificato a seconda del tipo di corso di studio, dell’anno d’iscrizione fuori corso e del valore ISEE.
Art. 8 - Contribuzione studenti part-time
- Gli studenti iscritti ad un corso di studio dell’Ateneo a tempo parziale, studenti part-time, versano il 65% del contributo onnicomprensivo/contributo universitario dovuto dagli studenti descritto dagli articoli 3,4 e 5 purché in possesso dei requisiti ivi richiesti, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo .
- Gli studenti part-time con cittadinanza UE, se non in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 2,3,4 e 5, versano il 65% del contributo universitario dovuto dagli studenti descritto articolo 6, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo
- Gli studenti part-time con cittadinanza extraUE, se non in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 2,3,4 e 5 versano il 65% della contribuzione flat descritta al successivo articolo 9.
Art. 9 - Contribuzione flat corsi di Laurea e Laurea magistrale: studenti internazionali
- Gli studenti internazionali con cittadinanza UE sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
- Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE immatricolati a partire dall’anno accademico 2010/2011 sono assoggettati alla contribuzione flat diversificata a seconda della cittadinanza e del tipo di Corso di studio.
- Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE possono essere assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari e beneficiare delle agevolazioni riportate ai precedenti articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento se:
- il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti a quello della richiesta del beneficio;
- ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.
Art. 10 - Contribuzione corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati con accordi specifici tra l’Ateneo e altre Università/Enti
- I corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati con accordi specifici tra l’Ateneo e altre Università/Enti possono adottare una contribuzione diversificata rispetto agli altri corsi di studio dell’Ateneo.
- L’Ateneo può prevedere incentivi e un sistema di riduzioni della contribuzione specifici per i corsi del comma 1 del presente articolo.
Art. 11 - Esoneri totali o parziali
- In base al DPCM del 9 aprile 2001 in materia di diritto allo studio, sono totalmente esonerati dal contributo universitario o dal contributo onnicomprensivo e possono dunque versare la sola tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo:
- gli studenti beneficiari di borsa di studio regionale e quelli risultati idonei;
- gli studenti con un invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo.
- È concesso l’esonero pari alla metà del contributo universitario o contributo onnicomprensivo, agli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei alla borsa di studio, per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale.
- L’Ateneo potrà prevedere l’esonero dal contributo universitario o contributo onnicomprensivo per studenti assegnatari di altre borse di studio messe a concorso dall’Ateneo stesso, anche in collaborazione con altre Università/Enti.
Art. 12 - Altre riduzioni
- Gli Organi di Ateneo possono deliberare annualmente ulteriori casistiche di esonero/incentivi basate su requisiti specifici, ad es. il solo merito, oltre a quelle previste dalla Legge.
Art. 13 - Corsi singoli
- L’Ateneo prevede la possibilità per gli studenti di prendere iscrizione a singoli insegnamenti, impartiti nei vari Dipartimenti, con conseguente rilascio di una certificazione previo sostenimento del relativo esame. Il costo di ogni singolo corso è direttamente collegato al numero di CFU di cui l’insegnamento consta.
- Non è prevista alcuna riduzione sull’importo dei corsi singoli, eccetto che per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
- L’importo dei corsi singoli è stabilito annualmente dagli Organi di Ateneo e può variare nel corso degli anni accademici in relazione all’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT.
Art. 14 - Contribuzione Corsi di Dottorato di ricerca
- Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca versano annualmente la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo. Ai sensi di quanto previsto dallo “Student Act” non è previsto alcun contributo universitario o contributo onnicomprensivo.
- Hanno diritto all'esonero totale dalla tassa regionale per il diritto allo studio, sotto forma di rimborso, i dottorandi titolari di borsa del Ministero degli Affari Esteri.
- Sull’importo della tassa regionale per il diritto allo studio possono essere applicate delle riduzioni in base alla condizione economica.
Art. 15 - Contribuzione Corsi di Master universitario
- La frequenza ai corsi di Master universitario comporta il pagamento di un contributo di iscrizione che potrà essere suddiviso in due o più rate durante l’anno accademico. Tale contributo è stabilito dalla struttura che ha la gestione amministrativa e contabile del corso, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- Non sono previsti esoneri parziali o totali.
Art. 16 - Diritto di mora e altri contributi
- L’Ateneo prevede che:
- il pagamento in ritardo di ciascuna rata in cui è suddivisa la contribuzione sia soggetto ad una mora il cui importo può variare a seconda del ritardo con cui è avvenuto il pagamento;
- la presentazione tardiva dell’ISEE sia soggetta ad una mora di importo fisso;
- L’Ateneo prevede dei contributi per ciascuna richiesta di servizi, test d’accesso o per situazioni particolari del singolo studente.
Art. 17 - Rimborsi
- I rimborsi della contribuzione versata in eccedenza dagli studenti che ottengano nel corso dell’anno accademico una riduzione o un esonero sul pagamento della contribuzione, saranno autorizzati con procedura d’ufficio nel periodo estivo e accreditate con le modalità descritte nelle disposizioni amministrative deliberate per ogni anno accademico dagli organi di Ateneo.
- I rimborsi di somme versate e non dovute saranno autorizzati quadrimestralmente previa presentazione da parte degli interessati dell’apposita richiesta corredata dai giustificativi di spesa.
Art. 18 - Accertamenti fiscali e sanzioni
- Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla norma, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire delle agevolazioni sul pagamento della contribuzione è soggetto:
- al pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella oggetto di riduzione/agevolazione;
- alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi (qualora la differenza fra quanto dichiarato e quanto accertato non dipenda esclusivamente da piccoli errori o lievi ed involontarie omissioni, purché non recidive).
- L'elenco dei beneficiari di riduzioni viene inviato alla Guarda di Finanza per i relativi controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Last update: 06/11/2024