Entra in vigore il nuovo Statuto di Ateneo: ecco le novità

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È in vigore da oggi il nuovo Statuto di Ateneo. Il documento definisce i principi, l’organizzazione e il funzionamento di Ca’ Foscari della cui autonomia è espressione nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti; il nuovo testo contiene alcune importanti novità – fra le quali la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - approvate dagli organi di indirizzo di Ca’ Foscari e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato all’Albo di Ateneo ed entrerà in vigore anche il nuovo Regolamento Generale, recentemente approvato senza osservazioni dal Ministero.

Entrambi i documenti sono stati revisionati in gran parte degli articoli e recepiscono le linee guida del Linguaggio rispettoso delle differenze nell’ambito del Piano di uguaglianza di genere.

La Rettrice Tiziana Lippiello: «Lo Statuto di Ateneo è il principale documento che regola la vita della nostra Università ed è stato introdotto a seguito della ‘Legge Gelmini’ del 2010; dopo tredici anni l’Ateneo ha lavorato al suo aggiornamento introducendo alcune novità con lo spirito di migliorare gli aspetti organizzativi e funzionali. È frutto di un processo democratico e partecipato, come previsto dallo Statuto stesso, per il quale ringrazio tutte le persone che vi hanno lavorato e gli Organi di indirizzo per il loro prezioso contributo».

Di seguito le principali novità dello Statuto:

ART. 7 - Partecipazione dell’Università a organismi pubblici e privati

Gli interventi proposti precisano che la partecipazione dev’essere in ogni caso coerente con i fini istituzionali dell’Ateneo, rimandando agli artt. 13 (funzioni del SA) e 15 (funzioni del CdA) per le modalità deliberative 

ART. 14 - Composizione del Senato Accademico

Resta invariato il numero complessivo di componenti (diciannove):  

  • Rettrice/Rettore
  • otto Direttori/Direttrici di Dipartimento (componenti di diritto - NOVITÀ)
  • quattro docenti (eletti), inclusi i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato (NOVITÀ)
  • tre rappresentanti di PTA e CEL (eletti)
  • due rappresentanti degli studenti (eletti) iscritti a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
  • un/una rappresentante degli studenti (eletto) iscritti a Corsi di Dottorato (NOVITÀ)

ART. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Resta invariato il numero complessivo di componenti (nove):  

  • Rettrice/Rettore;
  • quattro componenti esterni, di cui un/una docente (NOVITÀ);
  • un/una rappresentante dei docenti (interno - NOVITÀ);
  • un/una rappresentante di PTA/CEL eletto, con modalità definite dal RGA (NOVITÀ);
  • due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato.

ART. 19 – Collegio di Disciplina

Viene aumentato il numero complessivo di componenti, 7 effettivi e 3 supplenti, con l’introduzione anche di componenti esterni, tutti in regime di tempo pieno e con una anzianità nel ruolo di cinque anni (NOVITÀ):  

  • un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l’Ateneo, eletti;
  • due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore esterni all’Ateneo, designati dal Senato Accademico, previo avviso pubblico;
  • i componenti supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti, con modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo;
  • il Presidente del Collegio viene nominato dal Rettore/Rettrice tra i professori ordinari componenti effettivi.

ART. 32 - Direttore/Direttrice di Dipartimento

Si introduce il principio della «candidatura» anche per le elezioni di Direttrici e Direttori di Dipartimento, rinviando poi al Regolamento Generale di Ateneo per il dettaglio della procedura.

ART. 43 - Funzionamento degli organi collegiali

Si precisa il computo delle assenze giustificate rispetto al quorum strutturale e il principio generale del voto palese (rinviando al Regolamento Generale di Ateneo per la disciplina della casistica specifica che può giustificare il voto segreto).

ART. 45 – Decadenza e incompatibilità

Si precisa che l’elettorato passivo per le rappresentanze dei ricercatori e delle ricercatrici e del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici viene attribuito a chi risulti in servizio al momento della nomina (garantendo, nel caso del PTA, un periodo di servizio pari alla durata della carica).

ART. 50 - Codice etico (e di comportamento)

Sia una revisione della denominazione (in coerenza con quanto prevede il Codice medesimo) sia una semplificazione. In particolare, la parte delle sanzioni (commi 4 e 5) viene spostata all’interno del Codice medesimo.

ART. 51  - Pianificazione e rendicontazione di sostenibilità

- Sono state precisate le attività di pianificazione e rendicontazione della sostenibilità e sono stati specificati i due principali (macro) ambiti di impegno, ossia i cambiamenti climatici (e quindi il Piano Mitigazione e Adattamento) e la riduzione delle disuguaglianze (e quindi la parità di genere). In generale, anche in altri articoli (es. art. 3) è stato rafforzato in principio della parità di genere.

ART. 52  – Interpretazioni

Viene introdotta la definizione di «carica accademica» (Rettore/Rettrice, Prorettore/Prorettrice, componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore/Direttrice di Dipartimento e di Scuola)