È in vigore da oggi il nuovo Statuto di Ateneo. Il documento definisce i principi, l’organizzazione e il funzionamento di Ca’ Foscari della cui autonomia è espressione nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti; il nuovo testo contiene alcune importanti novità – fra le quali la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - approvate dagli organi di indirizzo di Ca’ Foscari e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato all’Albo di Ateneo ed entrerà in vigore anche il nuovo Regolamento Generale, recentemente approvato senza osservazioni dal Ministero.
Entrambi i documenti sono stati revisionati in gran parte degli articoli e recepiscono le linee guida del Linguaggio rispettoso delle differenze nell’ambito del Piano di uguaglianza di genere.
La Rettrice Tiziana Lippiello: «Lo Statuto di Ateneo è il principale documento che regola la vita della nostra Università ed è stato introdotto a seguito della ‘Legge Gelmini’ del 2010; dopo tredici anni l’Ateneo ha lavorato al suo aggiornamento introducendo alcune novità con lo spirito di migliorare gli aspetti organizzativi e funzionali. È frutto di un processo democratico e partecipato, come previsto dallo Statuto stesso, per il quale ringrazio tutte le persone che vi hanno lavorato e gli Organi di indirizzo per il loro prezioso contributo».
Di seguito le principali novità dello Statuto:
ART. 7 - Partecipazione dell’Università a organismi pubblici e privati
Gli interventi proposti precisano che la partecipazione dev’essere in ogni caso coerente con i fini istituzionali dell’Ateneo, rimandando agli artt. 13 (funzioni del SA) e 15 (funzioni del CdA) per le modalità deliberative
ART. 14 - Composizione del Senato Accademico
Resta invariato il numero complessivo di componenti (diciannove):
- Rettrice/Rettore
- otto Direttori/Direttrici di Dipartimento (componenti di diritto - NOVITÀ)
- quattro docenti (eletti), inclusi i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato (NOVITÀ)
- tre rappresentanti di PTA e CEL (eletti)
- due rappresentanti degli studenti (eletti) iscritti a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
- un/una rappresentante degli studenti (eletto) iscritti a Corsi di Dottorato (NOVITÀ)
ART. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Resta invariato il numero complessivo di componenti (nove):
- Rettrice/Rettore;
- quattro componenti esterni, di cui un/una docente (NOVITÀ);
- un/una rappresentante dei docenti (interno - NOVITÀ);
- un/una rappresentante di PTA/CEL eletto, con modalità definite dal RGA (NOVITÀ);
- due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato.
ART. 19 – Collegio di Disciplina
Viene aumentato il numero complessivo di componenti, 7 effettivi e 3 supplenti, con l’introduzione anche di componenti esterni, tutti in regime di tempo pieno e con una anzianità nel ruolo di cinque anni (NOVITÀ):
- un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l’Ateneo, eletti;
- due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore esterni all’Ateneo, designati dal Senato Accademico, previo avviso pubblico;
- i componenti supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti, con modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- il Presidente del Collegio viene nominato dal Rettore/Rettrice tra i professori ordinari componenti effettivi.
ART. 32 - Direttore/Direttrice di Dipartimento
Si introduce il principio della «candidatura» anche per le elezioni di Direttrici e Direttori di Dipartimento, rinviando poi al Regolamento Generale di Ateneo per il dettaglio della procedura.
ART. 43 - Funzionamento degli organi collegiali
Si precisa il computo delle assenze giustificate rispetto al quorum strutturale e il principio generale del voto palese (rinviando al Regolamento Generale di Ateneo per la disciplina della casistica specifica che può giustificare il voto segreto).
ART. 45 – Decadenza e incompatibilità
Si precisa che l’elettorato passivo per le rappresentanze dei ricercatori e delle ricercatrici e del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici viene attribuito a chi risulti in servizio al momento della nomina (garantendo, nel caso del PTA, un periodo di servizio pari alla durata della carica).
ART. 50 - Codice etico (e di comportamento)
Sia una revisione della denominazione (in coerenza con quanto prevede il Codice medesimo) sia una semplificazione. In particolare, la parte delle sanzioni (commi 4 e 5) viene spostata all’interno del Codice medesimo.
ART. 51 - Pianificazione e rendicontazione di sostenibilità
- Sono state precisate le attività di pianificazione e rendicontazione della sostenibilità e sono stati specificati i due principali (macro) ambiti di impegno, ossia i cambiamenti climatici (e quindi il Piano Mitigazione e Adattamento) e la riduzione delle disuguaglianze (e quindi la parità di genere). In generale, anche in altri articoli (es. art. 3) è stato rafforzato in principio della parità di genere.
ART. 52 – Interpretazioni
Viene introdotta la definizione di «carica accademica» (Rettore/Rettrice, Prorettore/Prorettrice, componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore/Direttrice di Dipartimento e di Scuola)