Corso di Laurea triennale in
Chimica e tecnologie sostenibili

Laurearsi

Prova finale

Procedura di Ateneo

Termini annuali per la presentazione della domanda di laurea

  • 1-10 aprile per la sessione estiva;
  • 1-10 settembre per la sessione autunnale;
  • 1-10 dicembre per la sessione straordinaria;
  • 10-15 gennaio, finestra con mora di 100 euro per la sessione straordinaria.

Normativa del Corso di Laurea

Regolamento di Tirocinio e Prova finale

Classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi nella seduta del 14/04/2022.

Il presente regolamento entra in vigore per gli studenti iscritti dall’a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili, ordinamento DM 270/04.
A partire dall’a.a. 2022/2023 il presente Regolamento viene altresì esteso a tutti gli studenti iscritti fino all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili.

La domanda di tirocinio e prova finale va compilata, firmata e inviata come scansione all'indirizzo mail  campus.scientifico@unive.it.

Art. 1

Per potersi laureare lo studente dovrà aver acquisito i seguenti crediti: 5 CFU di Tirocinio, 1 CFU relativo al corso "Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca e 3 CFU di prova finale.

Art. 2

Sono possibili due tipi di tirocinio:

  1. Tirocinio "interno" - da svolgere nei laboratori dell'Università Ca' Foscari Venezia;
  2. Tirocinio "esterno" - da svolgere presso un Ente, Laboratorio di Ricerca o Ditta esterna all'Università (nel qual caso è necessario che preventivamente sia stata stipulata una convenzione tra l'Università stessa e il contraente).

Il Collegio Didattico del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CTS), sulla base della domanda di tirocinio presentata dallo studente e formulata su apposito modulo, approva il progetto di tirocinio ed assegna il laureando ad un relatore, che deve essere un docente di ruolo o un ricercatore dell’Ateneo o un docente a contratto.
Nel caso di attività sperimentale svolta all'”esterno”, si rimanda alla normativa d’Ateneo per i necessari adempimenti.
Coloro che effettuano una tesi all’estero, nell’ambito di progetti di scambio dell’Ateneo, devono inviare periodicamente al relatore interno una relazione descrittiva dell’attività svolta fino a quel momento.
Per essere ammesso all'attività di tirocinio, lo studente deve aver conseguito almeno 134 CFU.

Art. 3

Al relatore spetta la responsabilità di guidare e coordinare il lavoro svolto dal candidato e di promuovere tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, salvo quelli per i quali sia diversamente disposto. Per essere ammesso al tirocinio, lo studente deve compilare l’apposito modulo e consegnarlo alla Segreteria del Campus scientifico. L'inizio ufficiale del periodo di tirocinio decorre dalla data di inizio del lavoro sperimentale, che deve essere indicata nella domanda.

Art. 4

Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico, concordato dal candidato con il relatore ed approvato dal Collegio Didattico.
Per poter acquisire i 9 CFU relativi alle attività di tirocinio e alla preparazione della prova finale, il periodo di attività sperimentale non dovrà comunque protrarsi oltre i 3 mesi.
Per completare il tirocinio lo studente deve frequentare l’Attività Formativa per la ricerca bibliografica nel campo della chimica, offerta dalla biblioteca di area scientifica.

Art. 5

Per ogni laureando, il Collegio Didattico designa un controrelatore scelto tra i docenti di ruolo o i ricercatori. Compito del controrelatore è quello di valutare criticamente il lavoro del candidato e di concordare con il relatore il punteggio da attribuire al candidato stesso.

Art. 6

Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti nell'ordinamento del corso di laurea (177 CFU), ad eccezione di quelli attribuiti per la prova finale stessa (3 CFU).

Art. 7

La prova finale consiste nella discussione del lavoro di tesi svolto dal candidato durante il periodo di tirocinio, presentato sotto forma di relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida del relatore.
Ai laureandi provenienti da corsi di laurea quinquennali, che abbiano già maturato un numero di CFU pari o superiore a quelli necessari per ottenere la Laurea in Chimica e Tecnologie sostenibili (180), può non essere richiesto il periodo di tirocinio. In questo caso, la prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente e relativa ad un argomento concordato con un relatore ed approvato dal Collegio Didattico.

Art. 8

La valutazione della prova finale viene effettuata tenendo in considerazione l'intera carriera dello studente. L'ultimo esame di profitto del curriculum degli studi deve essere sostenuto entro il termine stabilito dall’Ateneo per ogni sessione.
La tesi deve essere consegnata al controrelatore secondo le tempistiche stabilite dall'Ateneo.

Art. 9

Il relatore, sentito il parere del controrelatore, può assegnare un punteggio da 0 a 6 punti.
Il relatore può assegnare eventuali punti bonus, per i quali si rimanda alle disposizioni di Ateneo.
La richiesta di lode deve essere presentata dal relatore al controrelatore. Condizione necessaria affinché possa essere attribuita la lode è che il punteggio, che si ottiene sommando la media ponderale delle votazioni acquisite negli esami di profitto, i punti aggiuntivi di bonus e i punti della prova finale, sia pari o maggiore di 110.

Art. 10

La proclamazione e la consegna del Diploma di Laurea avverrà in occasione del Giorno della Laurea, previsto per ogni sessione di laurea con le modalità stabilite dall'Ateneo.

Esame di stato

Contatti

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