Conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ex art. 23 L. 240/10

Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Emanato con D.R. n. 641 del 24/10/2012 e modificato con D.R. n. 533 del 07/07/2014, D.R. n. 184 del 22/03/2016, D.R. n. 515 del 06/06/2018, D.R. n. 831 del 30/07/2019, D.R. n. 379 del 28/03/2023 e D.R. n. 437 del 30/04/2024. Modifiche entrate in vigore il 01/05/2024.

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l’Università Ca’ Foscari Venezia, d’ora in avanti denominata “Università”, può conferire incarichi di insegnamento o di didattica integrativa, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati (Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master), nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Programmazione e modalità di copertura degli insegnamenti

  1. Le strutture competenti, in sede di programmazione delle attività didattiche per l’anno accademico successivo, una volta completata l’attribuzione dei compiti didattici, ai sensi dell’art. 6 della L. 240/2010, ai professori di I e II fascia e ai ricercatori secondo le specifiche modalità previste dai Regolamenti dell’Università e dalle delibere degli organi accademici, evidenziano con delibera motivata l’eventuale necessità di ricorrere all’acquisizione di specifiche professionalità cui affidare gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative non ancora attribuiti, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio.
  2. Il piano delle coperture degli insegnamenti e delle attività didattiche integrative da bandire deve essere inviato preventivamente all’Amministrazione Centrale, con un congruo anticipo rispetto all’approvazione dell’offerta formativa, per le verifiche necessarie relative alla copertura economica e al rispetto dei vincoli normativi sul numero di insegnamenti affidabili a livello di Università ai sensi della normativa vigente in materia.
  3. Le modalità di copertura dei suddetti insegnamenti e attività, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, sono le seguenti:

    • procedure di valutazione comparativa di cui ai successivi artt. 3 e 4;
    • conferimento diretto per i soggetti di cui al successivo art. 5;
    • conferimento diretto per i soggetti di cui al successivo art. 6

  4. Fatte salve le eventuali esigenze sopravvenute delle strutture competenti, collegate a situazioni urgenti e impreviste, non è possibile l’affidamento di incarichi a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università che non abbiano dichiarato la propria disponibilità ad accettare il conferimento di insegnamenti all’interno del monte ore di cui alla L. 240/2010. In ogni caso, l’affidamento di incarichi a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università verrà retribuito secondo i parametri definiti ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento solo per le ore eccedenti le 350, in caso di Ricercatori a tempo pieno, o le 200, in caso di Ricercatori a tempo definito, in coerenza con quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della legge 240/2010”.

Art. 3 - Procedure di valutazione comparativa

  1. La selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico e di comportamento dell’Università, deve mirare all’accertamento dell’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell’incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dalla struttura competente.
  2. Il bando di selezione deve prevedere:

    1. la denominazione dell’insegnamento o dell’attività didattica integrativa, la tipologia di attività da svolgere ad esso/essa collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
    2. l’anno accademico di riferimento;
    3. la/le sede/sedi di svolgimento dell’attività;
    4. l’ammontare del compenso previsto;
    5. le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
    6. i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
    7. le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge.

  3. Il bando, i criteri di valutazione della commissione, le tracce delle eventuali prove scritte e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell’Università, in area pubblica,
  4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni maturali e consecutivi che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche potranno venir ridotti fino a dieci.
  5. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire alla struttura che ha bandito la selezione la domanda, secondo la procedura prevista dal bando, alla quale dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.
  6. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione  per la presentazione delle domande.
  7. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli delle strutture che hanno provveduto a bandire la selezione o da commissioni, appositamente nominate dai consigli medesimi e costituite da almeno tre docenti, professori e/o ricercatori anche di altri Atenei, che verificano la qualificazione scientifica e professionale posseduta dai candidati. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla  qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
  8. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al ruolo della docenza universitaria.
  9. La graduatoria di merito viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal consiglio della struttura che ha bandito la selezione ed è pubblicata all’albo della struttura medesima nonché nell’apposita sezione dedicata sul sito web dell’Università.
  10. Nel caso di rinuncia del primo candidato in graduatoria o di risoluzione del contratto, l’incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l’ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l’anno accademico di riferimento e può essere utilizzata anche da altre strutture dell’Ateneo previa verifica della coerenza del settore di riferimento.
  11. Una volta terminato il primo scorrimento la graduatoria potrà essere nuovamente utilizzata, comunque sempre entro l’anno accademico di riferimento del bando.

Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi a seguito di valutazione comparativa

  1. Gli incarichi vengono conferiti, nel limite delle disponibilità stanziate a bilancio, secondo le seguenti modalità:

    • mediante delibera del Consiglio della struttura che ha emanato il bando ai dipendenti universitari;
    • mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, stipulato dal Rettore o suo delegato, a tutti gli altri soggetti esterni al sistema universitario.

  2. Il conferimento, a titolo oneroso, ai professori e ricercatori dell’Università è possibile solo qualora sia stato rispettato quanto previsto in tema di assolvimento dei compiti didattici obbligatori dal Regolamento di cui all’art. 6, comma 2, della L. 240/2010. Pertanto la liquidazione dei compensi è subordinata all’espletamento delle verifiche di cui sopra.
  3. Il conferimento, a qualunque titolo, ai professori e ricercatori dell’Università di incarichi non riferibili alla struttura didattica di afferenza è subordinato all’autorizzazione di quest’ultima e alla autodichiarazione del carico didattico già attribuito dalla propria struttura.
  4. Il compenso da attribuire agli incarichi di cui al presente articolo è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Affidamento diretto di incarichi a esperti/esperte di alta qualificazione anche tramite convenzione

  1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
  2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti anche a titolo gratuito nel limite, per anno accademico, del 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università. L’incarico è proposto dalla struttura didattica competente anche tenuto conto, se disponibile, della valutazione didattica dell’attività svolta acquisita tramite il questionario somministrato agli studenti e del parere espresso dalla Commissione didattica paritetica docenti-studenti/studentesse. L’incarico è quindi attribuito, nel limite delle disponibilità di bilancio, previa verifica del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale. In caso di rinnovo il curriculum dovrà essere nuovamente sottoposto alla verifica del Nucleo di Valutazione.
  3. Il compenso da attribuire agli incarichi di cui al presente articolo è stabilito dalla struttura didattica competente, nel rispetto degli eventuali limiti definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 593/1993. In tal caso, l’individuazione dell’esperto cui affidare l’incarico, che deve possedere i requisiti previsti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui al presente articolo, avviene secondo modalità concordate tra l’Università e l’Istituzione contraente che garantiscano un’adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.
  5. Gli incarichi a titolo gratuito stipulati nell’ambito di convenzioni con gli enti di cui al comma precedente non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui al comma 2 del presente articolo.
  6. Gli incarichi di cui al comma 4 possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l’Università, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 593/1993 o enti privati.

Art. 6 - Attribuzioni di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi/studiose o professionisti/professioniste stranieri/straniere di chiara fama

  1. Al fine di favorire l’internazionalizzazione e ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 3, della L.  240/2010, l’Università può attribuire, anche utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
  2. L’attribuzione dell’incarico, su proposta del Rettore, è deliberata nell’ambito delle disponibilità di bilancio dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il trattamento  economico, previo parere del Senato accademico.

Art. 7 - Incompatibilità

  1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:

    • a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d’Amministrazione o con un Professore afferente  alla struttura che attribuisce il contratto;
    • ai docenti di ruolo che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
    • ai titolari delle borse di cui all’art. 1 della L. 398 del 30.11.1989 conferite dall’Università o da altri Atenei italiani;
    • agli iscritti ai corsi di dottorato dell’Università o di altri Atenei, ad esclusione dei dottorandi che abbiano ultimato le proprie attività formative e di ricerca, che non ricevano più la borsa di dottorato e che siano quindi in difetto della sola discussione della tesi di dottorato. La conclusione dell’attività formativa e di ricerca del dottorando è attestata dal Collegio dei docenti del corso di dottorato di iscrizione;
    • ad esclusione della fattispecie di cui al punto precedente, a studenti iscritti attivi nei corsi di studio offerti dalla struttura didattica che emette il bando.

  2. Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l’Università potrà procedere alla stipula del contratto o all’affidamento dell’incarico previo rilascio da parte dell’Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.
  3. I titolari di incarichi si impegnano a non svolgere, per la durata dell’incarico, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o che comunque possano arrecare pregiudizio all’Università.
  4. In ogni caso non è possibile attribuire incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, per contratto e/o affidamento, ad un medesimo soggetto non dipendente dell’Università per un numero di ore complessivo superiore a 120 per anno accademico a livello di Università, fatte salve motivate ed eccezionali esigenze connesse alla didattica, ed in ogni caso entro il limite di 180 ore.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soggetti incaricati

  1. Nell’ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica competente, i titolari di incarichi svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell’anno accademico di riferimento, che verranno comunque esplicitate nel bando di cui all’art. 3 anche per quanto riguarda l’attività didattica integrativa. Possono, inoltre:

    • far parte della commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell’anno accademico di riferimento;
    • seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall’Università;
    • svolgere ogni altra attività prevista dall’incarico.

  2. I titolari di incarichi sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all’attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d’insegnamento previsti dal presente Regolamento. Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture universitarie competenti.
  3. I titolari di incarichi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l’indicazione del tema trattato e le altre attività connesse.
  4. Sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per  i docenti di ruolo dai Regolamenti, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico e di comportamento dell’Università.

Art. 9 - Durata, valutazione e rinnovo

  1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo complessivo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell’attività svolta, da parte della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all’incarico.
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell’Università, due valutazioni negative consecutive in sede di analisi della candidatura o sull’attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all’anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.

Art. 10 - Risoluzione del rapporto

  1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

    • ingiustificato mancato o ritardato inizio dell’attività; ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;
    • violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
    • violazione dei principi e delle norme di comportamento previsti nei Codici dell’Università.

  2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, l’incarico può essere risolto con decreto del Rettore o suo delegato su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.
  2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Tabella compensi docenti a contratto (Consiglio di Amministrazione del 7/10/2011)

Numero esami Numero ore di insegnamento Numero ore di insegnamento
30 ore 60 ore
da 1 a 75 € 1.800,00 € 3.600,00
da 76 a 150 € 2.250,00 € 4.500,00
oltre 150 € 2.700,00 € 5.400,00

Agli incarichi di attività didattica integrativa viene applicata una riduzione del 25% dei parametri della tabella sopra riportata

Il numero di esami svolti è stimato sulla base dello storico (media dei tre precedenti anni accademici). Qualora non fosse possibile (ad es. corso di nuova istituzione), il numero di esami verrà stimato direttamente con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Last update: 19/12/2024