Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio - dall'a.a. 2024/2025

Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010

Versione in vigore dall'anno accademico 2024/2025

Emanato con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 25 del 17/01/2013, con D.R n. 278 del 3/04/2013, con D.R. n. 229 del 19/03/2014, con D.R. n. 558 del 18/07/2014, con D.R. n. 516 del 10/08/2016, con D.R. n. 726 del 22/11/2016, con D.R. n. 148 del 19/02/2018, con D.R. n. 51 del 13/01/2020, con D.R. n. 725 del 24/06/2021, con D.R. n. 1163 del 23/12/2022, con D.R. n. 379 del 16/04/2024 e con D.R. n. 1235 del 15/11/2024.

Entrato in vigore il 22/11/2024.

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e alle studentesse da parte dei professori e delle professoresse e ricercatori e ricercatrici, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e professoresse e ricercatori e ricercatrici di ruolo s’intende professori e professoresse e ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato.
  2. Il presente Regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2 – Professori e professoresse e ricercatori e ricercatrici di ruolo a tempo pieno

  1. I professori e le professoresse di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
  2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

Art. 3 – Professori e professoresse e ricercatori e ricercatrici di ruolo a tempo definito

  1. I professori e le professoresse di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
  2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

Art. 4 – Ricercatori e ricercatrici a tempo determinato

  1. I ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

Art. 5 – Distinzione delle attività didattiche

  1. Ai fini del presente Regolamento, si distinguono i seguenti tipi di attività: 

    1. attività di insegnamento (v. Tabella 1, lett. a);
    2. attività didattica integrativa (v. Tabella 1, lett. a); 
    3. attività di insegnamento in Dottorati; corsi della School for International Education e del Collegio Internazionale (v. Tabella 1, lett. a); 
    4. corsi di abilitazione all’insegnamento previsti dalla normativa nazionale, percorsi di formazione per i docenti della scuola secondaria, attività didattiche relative ad OFA e “corsi zero” (v. Tabella 1, lett. a);
    5. attività derivata (v. Tabella 1, lett. b);
    6. altre forme di didattica non rientranti nell’offerta formativa inserita in SIADI e non già computata alla voce “Attività didattica di tipo frontale”, in ogni caso rivolta agli studenti (seminari, laboratori didattici in senso ampio, ecc.) e finalizzata all’accrescimento di competenze e agli obiettivi formativi dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato. (v. Tabella 1, lett. c);
    7. ricevimento studenti (v. Tabella 1, lett. d);
    8. altre attività (v. Tabella 1, lett. e).

  2. Al fine di semplificare la rendicontazione degli obblighi didattici, alle attività di cui al comma 1 vengono assegnati gli standard e i parametri orari specificati nella Tabella 1, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

Art. 6 – Assegnazioni dei carichi didattici e gestionali

  1. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)]. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 90 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)].
  2. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo a tempo pieno vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 60 ore [v. tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo a tempo definito vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 45 ore [v. tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento in CDL, CDLM e Dottorati a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore/professoressa aggregato/aggregata per l’anno accademico in cui si svolgono.
  3. L’affidamento ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo di attività di insegnamento può essere retribuita, anche all’interno dei compiti didattici di cui al comma 2, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento [v. tabella 1 lett. a)] per non meno di 60 ore. 
  5. Ai professori e alle professoresse e ricercatori e ricercatrici che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell’attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota, non retribuibile, di attività di insegnamento di 30 ore.
  6. Fermo quanto stabilito al comma 3, possono essere retribuiti solo gli incarichi ulteriori rispetto a quelli assegnati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 6 bis – Disposizioni particolari per le attività didattiche on line

  1. L’attività di insegnamento svolta all’interno della “didattica a distanza” viene riconosciuta secondo i seguenti criteri:
    1. le ore degli insegnamenti erogati in modalità blended, le attività e-learning vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza; il riconoscimento è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle Linee guida approvate e al regolare svolgimento dell’attività;
    2. le ore degli insegnamenti erogati in modalità online, vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza; il riconoscimento è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle Linee guida approvate e al regolare svolgimento dell’attività;
    3. l’aggiornamento e integrazione delle attività, dei contenuti e dei materiali di supporto rientra nelle ore di attività derivata già riconosciute ai sensi del Regolamento.

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici di ruolo possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici indicate nella Tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.
  2. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del/della docente può deliberare riduzioni parziali dell’attività di insegnamento in relazione agli incarichi di ricerca indicati nella tabella 2 allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante fino ad un massimo di 60 ore.
  3. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l’integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell’attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti e alle studentesse laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazioni di tale attività.
  4. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere retribuiti eventuali affidamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 in CDL, CDLM e Master sia d’Ateneo che esterni.
  5. Rimane inteso che i costi dei contratti eventualmente attivati per far fronte alle riduzioni di cui al presente articolo sono a carico dei Dipartimenti presso i quali le riduzioni sono attivate.
  6. Le riduzioni di cui al presente articolo e di cui alla tabella 2 sono possibili solo se nel triennio precedente gli esami effettuati dal/dalla docente sono stati superiori a 15 e non sono cumulabili.
  7. Ai Dipartimenti è lasciata la facoltà di riattribuire riduzioni per incarichi gestionali non fruite nel limite previsto dalla tabella 2, ad eccezione di quelle per incarichi di ricerca. Tali modifiche allo standard di cui alla tabella 2 sono approvate dal Senato Accademico su proposta dei/delle Direttori/Direttrici di Dipartimento. 

Art. 8 – Autocertificazione e verifica

  1. Al termine del periodo di riferimento il/la docente provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” tramite apposita procedura online.
  2. Il/La Direttore/Direttrice di Dipartimento verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal/dalla docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Rettore/alla Rettrice. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Rettore/alla Rettrice.
  3. Il Rettore/La Rettrice dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

Art. 9 – Sanzioni

  1. In caso di esito negativo delle verifiche, il/la Rettore/Rettrice avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 comma 8 della Legge n. 240/101 previo esperimento del procedimento disciplinare.
  2. In caso le responsabilità del mancato assolvimento dei compiti didattici siano riconducibili ad una non adeguata programmazione da parte delle strutture didattiche, il costo corrispondente alle ore non svolte, calcolato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard riportato nella Tabella 3, verrà trattenuto in sede di erogazione del Fondo Unico di Dotazione del Dipartimento di afferenza del docente. 

Art. 10 – Valutazione ai sensi dell’articolo 6 comma 14 della Legge n. 240/2010

  1. La “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” e i risultati delle connesse verifiche confluiscono nella relazione triennale di cui all’art. 6 comma 14 della Legge n. 240/20102.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

  1. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato assunti/assunte ai sensi della legge 230/2005 si applica quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalle norme previgenti il presente regolamento.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.

Note

1 “Art. 6 comma 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.”

2 “Art. 6 comma 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”

Allegati

Tabella 1: standard orari minimi

Lett. Attività Ore Note
a) Attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education e del Collegio Internazionale, percorsi di formazione per i/le docenti delle scuole secondarie, o relative ad OFA e "corsi zero" N. ore di attività didattica curriculare e/o integrativa (v. articoli 6 e 7) Lo svolgimento di attività didattica di tipo frontale in Master o in percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie, è in ogni caso subordinata all'espletamento dei carichi didattici in CDL, CDLM e Dottorati. Ai fini del presente regolamento, i laboratori e le esercitazioni tenute dal/dalla docente censiti nella banca dati SIADI che risultino abbinati a corsi e moduli curriculari sono computati anch’essi nella didattica curriculare.
b) Attività derivata dall’attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education, del Collegio Internazionale, percorsi di formazione per i/le docenti delle scuole secondarie, o relative ad OFA e "corsi zero" (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti e studentesse dei corsi assegnati) N. di ore pari a quelle di attività didattica curriculare e/o integrativa frontale in CDL e CDLM, Dottorati e percorsi di formazione di ambito disciplinare per i/le docenti delle scuole secondarie 1. Comunque pari a 120 anche in caso di didattica di tipo frontale superiore a 120 ore;
2. aumentata di: a) 30 ore se la somma degli esami registrati nell’anno solare precedente è superiore a 100; b) 60 ore se la somma degli esami è superiore a 200; c) 90 ore se la somma degli esami è superiore a 300.
c) Altra didattica Altre forme di didattica non rientranti nell’offerta formativa inserita in SIADI e non già computata alla voce “Attività didattica di tipo frontale”, in ogni caso rivolta agli studenti e alle studentesse (seminari, laboratori didattici in senso ampio, ecc.) e finalizzata all’accrescimento di competenze e agli obiettivi formativi dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato.
d) Ricevimento Sono conteggiate massimo 80 ore Ricevimento minimo obbligatorio
e) Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata
tesi di laurea triennale sono conteggiate 10 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. Per le tesi sperimentali dell'Area scientifica, che implicano attività di laboratorio, verranno riconosciute 25 ore invece di 10.
tesi di laurea magistrale sono conteggiate 17/25 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. 17 ore se presente il correlatore.
supervisione dottorandi sono conteggiate 45 ore per dottorando all’anno Per ogni studente vengono riconosciute al supervisore 45 ore ogni anno, fino al conseguimento del titolo.
correlatore tesi magistrali sono conteggiate 8 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
responsabile della Formazione Linguistica (RFL) 20 ore per anno accademico Il numero di ore (20) rimane fisso indipendentemente dal numero di CEL di cui il RFL è referente.
altri incarichi connessi alla didattica e servizi agli studenti e alle studentesse sono indicate le ore svolte, di queste vengono considerate al max 20 ore

Il numero di ore massime per servizi può essere elevato fino a 50 ore per:
- componenti del collegio didattico;
- referenti Dipartimenti (es. orientamento e internazionalizzazione);
- tutoraggio nei contratti di alto apprendistato;
- componenti delle Commissioni Paritetiche ai fini dell'Assicurazione della Qualità AVA;
- Delegati di Ateneo e/o di Dipartimento che non usufruiscano delle riduzioni di cui alla tabella 2;

Può essere elevato fino a 70 ore per:
- Coordinatore di corso di studio (L-LM) in alternativa all’eventuale incentivo spettante ai sensi del Regolamento d’Ateneo per l'incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico;
- Figure assimilabili ai coordinatori di corsi di studio nei corsi di formazione per insegnanti;
- Delegati di Dipartimento per la Didattica e per l'AQ.

altro n. ore; max 100 ore Scuole di specializzazione, tirocini, attività di insegnamento (didattica orientativa) rivolta agli studenti e alle studentesse degli istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e che comportino il riconoscimento di CFU ecc. (purché si tratti di attività non retribuite).
incarichi istituzionali (vedi tabella n. 2 riduzione per incarichi)  

Tabella 2: riduzioni incarichi

Carica/incarico Riduzione Ore valorizzate
ai fini del rispetto dei minimi
Rettore/Rettrice 120 Esente da relazione
Prorettore vicario/Prorettrice vicaria 90 180
Direttori/Direttrici di Dipartimento 90 180
Prorettori/Prorettrici 60 120
Direttori/Direttrici di scuole di Ateneo e interdipartimentali, Coordinatore/Coordinatrice Nucleo di Valutazione, Direttore/Direttrice del Collegio del Merito, Coordinatori/Coordinatrici di dottorato, Coordinatore/Coordinatrice del Centro Interateneo per la formazione iniziale dei docenti delle Scuole secondarie di I e II grado, Presidente CLA, Presidente SBA, Presidente del Presidio di qualità e componenti del Presidio nell’anno che precede la visita di accreditamento periodico 30 60
Responsabili di progetti finanziati da enti erogatori di finanziamenti di natura pubblica o privata non nazionali o locali (a titolo di esempio, Commissione Europea, Nazioni Unite, OMS, ESA, NASA, National Institutes of Health, National Science Foundation, ecc.):
  • principal investigator di progetto individuale (ERC, FIS e simili)
  • Coordinatore/coordinatrice di progetto collaborativo internazionale
  • partner di progetto collaborativo internazionale con finanziamento assegnato a Ca' Foscari pari o superiore a €. 600.000,00
  • coordinatore/coordinatrice di Spoke (in ecosistemi innovazione, partenariati estesi, ecc.) per le progettualità a valere sul PNRR
A discrezione dei/delle Direttori/Direttrici di Dipartimento e non cumulabili
<=60 <=120
Specifici incarichi gestionali o per specifici progetti didattici non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella 1 lettera a) attribuiti dai Dipartimenti, nel limite massimo di 5 per Dipartimento (con priorità di proposta ai delegati alla didattica, ricerca, AQ ecc.)e dal Rettore nel limite massimo di 10 30 60

Le riduzioni di cui alla presente tabella sono possibili solo se nel triennio precedente gli esami effettuati sono stati superiori a 15.
Le tipologie di riduzione non sono cumulabili.

Tabella 3: costo orario standard

Ruolo Classe Tempo Costo orario standard
PO 4 definito 60,56
PO 4 pieno 97,56
PA 4 definito 45,13
PA 4 pieno 69,28
RU 4 definito 33,97
RU 4 pieno 48,25
RTdet. lett. a) L. 240/2010 0 definito 26,67
RTdet. lett. a) L. 240/2010 0 pieno 36,04
RTdet. lett. b) o RTT + 20% L. 240/2010 0 definito 32,00
RTdet. lett. b) o RTT + 20% L. 240/2010 0 pieno 43,25

Nota: i valori di costo verranno automaticamente aggiornati a seguito di adeguamenti stipendiali nazionali (ultimo aggiornamento: DPCM 23/07/2024).

Last update: 19/12/2024