Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA)

Emanato con D.R. n. 840 del 28/10/2010 e modificato con D.R. n. 398 del 30/05/2011, con D.R. n. 719 del 20/11/2012, con D.R. n. 797 del 29/10/2013 e con D.R. n. 1240 del 12/10/2021.

In vigore dal 19/10/2021.

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Art. 1

  1. Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo, d’ora in poi denominato “Sistema”, gestisce il patrimonio librario dell’Ateneo e l’accesso alle informazioni affidate a supporti digitali. È composto da Uffici, nei quali opera il personale bibliotecario e tecnico-amministrativo attribuito al Sistema.
  2. Le funzioni di indirizzo sono attribuite al Consiglio del Sistema, presieduto dal Presidente, Delegato del Rettore al Sistema; le attività di gestione sono affidate al Direttore del Sistema, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio del Sistema, con il supporto del Coordinatore.
  3. Scopo del Sistema è offrire risorse informative e servizi di supporto ai fini istituzionali dell’Ateneo: didattica, ricerca e Terza missione. In particolare, esso assicura ai propri utenti, in forma coordinata e continua: (1) lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario su qualunque tipo di supporto (collaborando inoltre con le strutture dell’Amministrazione alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentario dell’Ateneo); (2) la fruizione del patrimonio stesso, anche da parte di utenti svantaggiati; (3) il trattamento dell’informazione bibliografica; (4) l’accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica, sia localmente sia a distanza; (5) l’offerta di strumenti e servizi a supporto della produzione e la disseminazione della ricerca; (6) anche in collaborazione con altri soggetti attivi nell’Ateneo, la fruizione di iniziative culturali connesse ai fini dell’istituzione.
  4. L’Università Ca’ Foscari riconosce nel Sistema uno strumento essenziale per lo sviluppo dei propri fini istituzionali. 

Art. 2

  1. Per il conseguimento di quanto indicato nell’art.1 comma 2, il Sistema aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e partecipa a reti e consorzi, locali, nazionali e internazionali, che perseguano obiettivi comuni nello sviluppo dei servizi bibliotecari e nel potenziamento della loro qualità ed efficacia.

Art. 3

  1. Impegno prioritario delle strutture del Sistema è soddisfare le esigenze istituzionali della ricerca, della didattica e della terza missione, rendendo pienamente effettuale la fruizione dei servizi indicati nella Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo (di seguito anche Carta o Carta dei servizi); esse sono tuttavia aperte ad altri utenti, secondo modalità opportunamente normate nella Carta stessa e nei termini fissati da eventuali accordi di cooperazione stretti dall’Ateneo.
  2. La definizione tipologica degli utenti delle strutture bibliotecarie, e la fissazione di condizioni e limiti per quanto attinente ai servizi erogati nel Sistema sono descritte nella Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo. Il Direttore di una struttura bibliotecaria può autorizzare per iscritto deroghe occasionali adeguatamente motivate sotto la propria responsabilità.
  3. Eventuali limiti non occasionali fissati da singole strutture bibliotecarie per la fruizione di singoli servizi da parte degli utenti, devono essere motivati e sottoposti all’approvazione del Consiglio del Sistema. 

Art. 4

  1. Per il conseguimento di quanto indicato nell’art.1 comma 2, il Sistema ha autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (di seguito anche RAFC).
  2. Sono a disposizione del Sistema, per le spese di funzionamento e in conto capitale: (a) i fondi annualmente stanziati dal Consiglio di Amministrazione; (b) ulteriori fondi da questo stanziati e dedicati a progetti presentati dal Consiglio del Sistema; (c) ogni altra forma di finanziamento al Sistema e a singole strutture bibliotecarie compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
    I fondi attribuiti da enti esterni o strutture interne specificamente finalizzati, acquisiti in forme autorizzate preventivamente per tipologia dal Consiglio del Sistema, e pertanto riconducibili alla singola struttura bibliotecaria, sono a disposizione esclusivamente della stessa e non dell’intero Sistema.
    Nel rispetto del principio sopra espresso i fondi per l’acquisizione di materiale librario/documentario possono essere ripartiti fra le strutture bibliotecarie dello SBA all’inizio di ogni anno solare dal Consiglio del Sistema, sulla base di criteri predeterminati e tenendo conto delle relazioni consuntive di ogni struttura.
  3. Le singole strutture del Sistema possono detenere un fondo minute spese in aderenza a quanto disciplinato dal RAFC e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzare nel rispetto della normativa. Responsabile del fondo è il Direttore del Sistema.

Governo del Sistema

Art. 5

  1. Sono organi di governo:

    • il Presidente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in poi Presidente del Consiglio del Sistema).
    • il Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in poi Consiglio di Sistema).

Art. 6

  1. Il Consiglio del Sistema è composto da:

    • il Presidente del Consiglio del Sistema;
    • i Presidenti delle Biblioteche d’Area;

    Partecipa alle sue riunioni il Direttore del Sistema bibliotecario (d’ora in poi anche Direttore del Sistema) con funzioni consultive e di segretario verbalizzatore, coadiuvato, in tali attività, dal coordinatore operativo del Sistema.

  2. Il Consiglio del Sistema svolge la funzione di indirizzo delle attività di tutte le strutture del Sistema, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. A tal fine, sulla base di apposite istruttorie condotte dal Direttore del Sistema:

    • propone agli organi di governo dell’Ateneo le linee di sviluppo del Sistema;
    • formula agli organi di governo dell’Ateneo richieste ordinarie e straordinarie per l’assegnazione di risorse finanziarie, umane e strutturali al Sistema, o ai suoi progetti;
    • delibera l’attivazione dei servizi di interesse generale, anche su richiesta delle strutture bibliotecarie e degli Uffici del Sistema;
    • approva la Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo.

  3. Sono di competenza del Consiglio del Sistema:

    • l’approvazione della proposta di budget annuale e triennale, che confluisce nel bilancio unico di previsione dell’Ateneo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, redatta nel rispetto degli obiettivi programmatici dal Direttore del Sistema, supportato dal Coordinatore operativo del Sistema e in collaborazione con il Direttore dell’Ufficio Servizio amministrativo;
    • l’assegnazione del budget annuale agli Uffici del Sistema;
    • l’approvazione del consuntivo e della relazione accompagnatoria predisposti dal Direttore del Sistema in collaborazione con il Direttore dell’Ufficio Servizio amministrativo;
    • l’approvazione delle afferenze dei Dipartimenti alle strutture bibliotecarie;
    • l’elaborazione di proposte di modifica o integrazione al presente Regolamento;
    • la valutazione periodica della congruenza fra le linee di indirizzo stabilite e l’operato del Direttore del Sistema, la valutazione della cui performance spetta al Direttore Generale dell’Ateneo;
    • la nomina di eventuali comitati tecnici, cui affidare funzioni consultive per determinate materie.

  4. Il Consiglio del Sistema si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Sistema.

Art. 7

  1. Il Presidente del Consiglio del Sistema è nominato tra i docenti dell’Ateneo e non può ricoprire la carica di Presidente di una struttura bibliotecaria.
  2. Il mandato del Presidente del Consiglio del Sistema dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente non più di una volta.
  3. Il Presidente del Consiglio del Sistema:

    • convoca e presiede il Consiglio del Sistema;
    • rappresenta il Sistema presso gli organi di governo dell’Università e nei confronti di altre Amministrazioni, Enti o terzi;
    • è garante dell’applicazione del presente Regolamento;
    • riferisce, su richiesta del Rettore agli organi dell’Ateneo sulle attività e sullo stato del Sistema;

  4. Il Presidente designa, tra i membri docenti del Consiglio del Sistema, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporanei o in caso di conclusione anticipata del mandato e fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 8

  1. Al Direttore del Sistema sono attribuite funzioni di gestione, coordinamento e controllo delle attività delle strutture del Sistema e del personale che vi è assegnato.
  2. A tal fine il Direttore del Sistema:

    • coordina tutte le attività del Sistema, e dà esecuzione alle linee di indirizzo e ai programmi deliberati dal Consiglio;
    • offre al Consiglio del Sistema pareri e progetti in materia di indirizzo: piani di sviluppo e progetti di innovazione culturale e tecnologica; valutazione della qualità e della produttività dei servizi;
    • attribuisce le risorse di personale in rapporto alle necessità delle strutture bibliotecarie e dei servizi centrali, e alla realizzazione di progetti di sviluppo, secondo criteri di mobilità e flessibilità organizzativa, relazionando annualmente al Sistema;
    • vigila sul buon funzionamento delle strutture del Sistema: predispone strumenti e modalità di valutazione della qualità dei servizi offerti e della performance delle strutture;
    • è responsabile della valutazione del personale del Sistema, secondo le procedure definite dall’Ateneo;
    • in collaborazione con l’apposito ufficio dell’Ateneo, promuove e cura le attività di formazione e aggiornamento del personale delle strutture bibliotecarie;
    • promuove e coordina progetti di cooperazione con altri settori e strutture dell’Ateneo;
    • propone al Consiglio del Sistema, in collaborazione con il suo Presidente; la partecipazione del Sistema a progetti regionali, nazionali e internazionali che riguardino le biblioteche;
    • nell’ambito delle convenzioni approvate dal Consiglio del Sistema e dagli organi di governo dell’Ateneo, cura il coordinamento del Sistema con gli altri partner;
    • adotta gli atti che impegnano il Sistema delle Biblioteche verso l’esterno che siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni gestionali;
    • è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Sistema; dispone e firma i provvedimenti autorizzativi ad esso attribuiti secondo quanto previsto dal RAFC;

    • trasmette all’Amministrazione Centrale la proposta di budget annuale e triennale approvata dal Consiglio di Sistema, ai fini della successiva redazione del Bilancio unico di Ateneo.

  3. Il Direttore del Sistema è tenuto a redigere: 

    • il Rapporto annuale sullo stato del Sistema e sulla valutazione delle sue attività;
    • in collaborazione con il Direttore dell’Ufficio Servizio Amministrativo la proposta di budget preventivo e il conto consuntivo del Sistema, nel rispetto degli obiettivi programmatici;
    • periodiche relazioni sull’andamento delle attività del Sistema.

  4. Il Direttore del Sistema viene affiancato dal Coordinatore operativo del Sistema che supporta il Dirigente nel coordinamento e nel presidio dei processi in capo al Sistema Bibliotecario di Ateneo.
    In particolare, tale figura:

    • supporta il Direttore del Sistema nell’assicurare la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, secondo criteri di efficacia, trasparenza e qualità garantendo la necessaria coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo (didattica, ricerca e terza missione) e in attuazione degli obiettivi strategici di Ateneo;
    • supporta il Direttore del Sistema nella redazione della documentazione individuata nell’art. 8 comma 3;
    • assicura il supporto tecnico specialistico al Direttore del Sistema nelle seguenti attività:

      • assicurare l’acquisizione del materiale bibliografico e la gestione dei servizi di consultazione, catalogazione, archiviazione, conservazione e digitalizzazione;
      • cura l’organizzazione di gare di Ateneo e interateneo per beni e servizi destinati alle Biblioteche e la gestione dei relativi contratti;
      • garantire la gestione dell’infrastruttura tecnologica necessaria all’implementazione di tutti i servizi e dei sistemi di accesso, di utilizzo e di ricerca nonché il relativo sistema informativo anche attraverso il supporto dell’Area Sistemi Informatici e Telematici;
      • promuovere e assicurare progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri Atenei, Istituzioni regionali, nazionali e internazionali, Enti di ricerca e altre Organizzazioni bibliotecarie, approvati, su proposta del Direttore del Sistema, dal Consiglio;
      • promuovere le attività finalizzate allo sviluppo di attività di supporto alla terza missione, con particolare riferimento all’integrazione dei sistemi gestionali di biblioteche e di gestione dell’utenza;
      • formulare di progetti di potenziamento dei servizi di Biblioteca digitale e di rinnovamento dei servizi bibliotecari.

Art. 9

  1. Gli uffici del Sistema comprendono:

    • l’Ufficio Servizio amministrativo del Sistema;
    • l’Ufficio Servizi generali di Sistema;
    • le Biblioteche di Area, di cui all’art. 10, e la Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA), quali strutture di secondo livello.

  2. Le attività degli Uffici/Biblioteche del Sistema, sono coordinate da responsabili nominati dal Direttore Generale su parere scritto e motivato del Direttore del Sistema, tra candidati di adeguata qualificazione, competenza ed esperienza professionale. L’incarico di durata massima triennale, rinnovabile e revocabile secondo le disposizioni normative vigenti.
  3. L’Ufficio che si occupa del Servizio amministrativo del Sistema svolge le funzioni idonee ad assicurare l’esecuzione delle azioni di natura amministrativo-contabile promosse dagli organi e dalle strutture del Sistema. Ad esso compete la gestione amministrativa del budget di competenza del Sistema. Il particolare, il suo responsabile coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile. Il responsabile dell’Ufficio:

    •  coadiuva il Direttore del Sistema nella redazione della proposta di budget preventivo e del consuntivo e della relativa relazione accompagnatoria;
    • trasmette ai Consigli delle biblioteche informazioni sullo stato del budget;
    • attesta la copertura finanziaria degli atti che comportano impegno di spesa;

  4. L’Ufficio che si occupa dei Servizi Generali del Sistema svolge le seguenti funzioni:

    • su richiesta delle Biblioteche di Area presidia e gestisce il prestito interbibliotecario;
    • cura la conservazione del Fondo storico librario e del Fondo delle tesi, nonché il servizio di consultazione ad essi dedicati;
    • gestisce il Deposito librario del Sistema;
    • collabora con le strutture dell’Amministrazione alla cura e conservazione dell’archivio storico di Ateneo, nonché al servizio di consultazione ad esso dedicato
    • gestisce i servizi bibliotecari in Ca’ Foscari Zattere

Strutture bibliotecarie

Art. 10

  1. Il Sistema si compone delle seguenti strutture bibliotecarie, così denominate:

    • Biblioteca di Area Economica (BEC);
    • Biblioteca di Area Linguistica (BALI);
    • Biblioteca di Area Scientifica (BAS);
    • Biblioteca di Area Umanistica (BAUM);
    • Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA).

  2. I Dipartimenti afferiscono, sulla base dei loro ambiti di attività, a una o più strutture bibliotecarie di Area.
    Alle Biblioteche di Area sono affidate le seguenti attività:

    • l’acquisizione e la descrizione delle risorse informative;
    • la Gestione dei documenti su supporti fisici e digitali;
    • il supporto alla Consultazione, al prestito e alla fornitura documenti;
    • il coordinamento delle risorse umane non strutturate a supporto dei servizi;
    • la Gestione dell’utenza;
    • il Supporto alla ricerca.

Art. 11

  1. La Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA) fornisce sia servizi di supporto alle attività delle strutture del Sistema, sia servizi specifici, attingibili tramite le tecnologie dell’informazione e della comunicazione a distanza. Alla Biblioteca Digitale di Ateneo sono affidati i servizi online fruibili da tutto l’Ateneo. Gestisce le risorse informative online che le Biblioteche di Area hanno scelto di acquisire, nonché le risorse multidisciplinari adottate dal Consiglio SBA, fornisce il supporto per la loro fruizione e per l’efficace utilizzo di strumenti tecnologici da parte dello staff bibliotecario o degli utenti
  2. A tal fine la BDA segue i principali servizi biblioteconomici basati su tecnologie digitali, ovvero:

    • l’implementazione dei repositories istituzionali, in collaborazione con ASIT e Area Ricerca;
    • l’aggiornamento della sezione del sito web dedicata al Sistema Bibliotecario, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione;
    • la gestione degli applicativi collegati alla creazione, gestione e conservazione di documentazione digitale, sia essa derivata da conversione di documenti cartacei o nativa digitale;
    • fornisce supporto per la pubblicazione in accesso aperto, e alla promozione dei prodotti e dati della ricerca in formato digitale.

Art. 12

  1. Sono organi di ciascuna struttura bibliotecaria di Area:

    • il Presidente della Biblioteca di Area;
    • il Consiglio della Biblioteca di Area.

  2. Ciascuna Biblioteca ha un Direttore, cui spettano i compiti di gestione della biblioteca, nel rispetto delle direttive del Direttore del Sistema, secondo quanto indicato al successivo art. 15.

Art. 13

  1. Il Consiglio della Biblioteca ha funzioni di programmazione e indirizzo delle attività istituzionali della Biblioteca, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio del Sistema. A tal fine:

    • sottopone al Consiglio del Sistema, per la conseguente approvazione, il Regolamento della Biblioteca;
    • formula, in conformità con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio del Sistema, gli obiettivi operativi della Biblioteca e ne verifica l’attuazione;
    • formula al Consiglio del Sistema le proposte di sviluppo, prevedendo il contenimento degli acquisti librari su supporto cartaceo a favore di acquisti in formato digitale.
    • esprime un parere sui criteri di utilizzo del budget eventualmente assegnato
    • approva la Relazione annuale presentata dal Presidente

  2. Il Consiglio della Biblioteca è composto da:

    • il Presidente della Biblioteca;
    • due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che afferisce alla struttura stessa, designati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;
    • un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, eletto dal personale tecnico e amministrativo assegnato alla Biblioteca, tra il personale medesimo;
    • un rappresentante degli studenti, designato dall’ Assemblea degli Studenti.

    Partecipa alle sue riunioni con funzioni di segretario verbalizzatore il Direttore della Biblioteca. Partecipa inoltre alle riunioni con funzioni consultive il Direttore del Sistema.

  3. I membri del Consiglio sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni accademici. Il loro mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
  4. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

  1. Il Presidente della Biblioteca è nominato dal Rettore fra il personale docente e dura in carica tre anni accademici. Il suo mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
  2. Il Presidente:

    • rappresenta la struttura bibliotecaria nel Consiglio del Sistema;
    • convoca e presiede il Consiglio;
    • presenta al Consiglio della Biblioteca la Relazione Annuale, predisposta in collaborazione col Direttore della Biblioteca, contenente le informazioni sullo stato della struttura bibliotecaria, sull'esito delle attività programmate e sulla programmazione delle attività a venire. La relazione viene quindi posta all’approvazione del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

  3. Il Presidente può designare tra i membri docenti un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 15

  1. Il Direttore della Biblioteca di Area coordina le attività della struttura bibliotecaria. A tal fine:

    • è responsabile dell’attuazione dei programmi strategici approvati dal Consiglio del Sistema delle Biblioteche e degli obiettivi attribuiti dal Direttore del Sistema nonché dei risultati ottenuti;
    • è responsabile delle procedure biblioteconomiche relative agli ordini per il materiale librario;
    • è consegnatario dei beni acquisiti e in dotazione alla struttura bibliotecaria;
    • presenta al Direttore del Sistema la relazione annuale contenente le informazioni sullo stato della struttura bibliotecaria, sull’esito delle attività programmate e sulla programmazione delle attività a venire;
    • è responsabile dell’organizzazione delle attività e della gestione del personale attribuito alla Biblioteca dal Direttore del Sistema delle Biblioteche, limitatamente alle funzioni assegnate;
    • identifica i fabbisogni della struttura, curando l’acquisto di attrezzature, strumenti, materiale bibliografico e di quanto serva per il buon funzionamento della struttura, contribuendo a realizzare indagini di mercato per l’individuazione del fornitore, nel rispetto delle procedure definite dall’Ateneo;
    • cura l’organizzazione di tutti i servizi della struttura, e promuove presso il Consiglio della Biblioteca la progettazione e la messa ad effetto di qualsiasi servizio appaia utile per le attività della ricerca, della didattica e della terza missione;
    • in collaborazione con il Presidente della Biblioteca di Area predispone la relazione annuale sullo stato della struttura bibliotecaria, e l’elaborazione di richieste da presentare al Consiglio del Sistema per la realizzazione dei programmi di sviluppo della struttura stessa;
    • assiste il Direttore del Sistema nella valutazione del personale assegnato alla struttura bibliotecaria secondo le procedure definite dall’Ateneo.

Last update: 20/09/2024