Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali (OPRI)
Emanato con D.R. n. 535 del 5/7/2022.
In vigore dal 11/07/2022.
Art. 1
- L’Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali (d’ora in avanti Osservatorio od OPRI) è un progetto dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in avanti “Ateneo”) che ha la finalità di valorizzare le competenze storiche, giuridiche, economiche e politologiche dei professori e ricercatori dell’Ateneo al fine di affrontare adeguatamente le dinamiche dello scenario internazionale dei nostri giorni.
- L'Osservatorio può collaborare a progetti d’Ateneo ed interateneo, nonché a quelli delle strutture che richiedano l’apporto delle competenze di cui dispone.
- Possono afferire a titolo individuale professori, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, contrattisti, cultori della materia, un rappresentante degli studenti, designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti tra gli iscritti ai corsi di studio nel settore di operatività del Progetto e uno rappresentante del personale Tecnico Amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico dell’Ateneo designato dal Rettore/Rettrice, nonché esperti, studiosi e personalità esterne che condividano gli scopi dell'Osservatorio, previa approvazione del Comitato Direttivo di cui all’art. 8. Gli afferenti costituiranno il Comitato Scientifico dell’OPRI, di cui all’art. 7.
Art. 2
- L’OPRI ha le seguenti finalità:
- valorizzare le competenze storiche, giuridiche, economiche e politologiche dei docenti dell’Ateneo, consentendo di trattare adeguatamente le dinamiche internazionali dei nostri giorni a vantaggio sia della comunità cafoscarina, sia del dibattito pubblico e del confronto con le istituzioni;
- organizzare incontri pubblici – in presenza e/o online – nei quali discutere situazioni e scenari internazionali di particolare interesse. Questi eventi potranno utilmente svolgersi in collaborazione anche con Istituzioni quali il Comune e l’Ordine dei Giornalisti;
- offrire al corpo studentesco dell’Ateneo uno strumento di professionalizzazione e perfezionamento delle attività di ricerca e organizzazione di eventi collegati alla politica e alle relazioni internazionali;
- promuovere e sviluppare la cooperazione con le principali realtà di ricerca del Paese, istituendo partenariati con gli istituti e con le associazioni di ricerca che guardano alla politica internazionale e/o alle dinamiche politiche, sociali, economiche e istituzionali di specifiche aree del sistema internazionale;
- promuovere attività di formazione e offrire un supporto alla didattica nelle materie di interesse dell’OPRI. In particolare, l’OPRI sostiene e supporta attività didattiche avanzate, quali corsi di formazione, di specializzazione, di dottorato e di master universitario;
- curare l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di studi, ricerche e materiale didattico-formativo inerenti ai temi sopra indicati.
Art. 3
- Per le sue attività e per il suo funzionamento l'Osservatorio dispone delle seguenti risorse:
- eventuali contributi versati all'Osservatorio dall’Ateneo, dai Dipartimenti, dalla Fondazione Ca’ Foscari;
- contributi ordinari e straordinari di funzionamento e di attrezzature direttamente assegnati all'Osservatorio da Istituzioni e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da enti regionali e locali e dallo Stato;
- fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in ragione di specifici accordi con gli eventuali Dipartimenti aderenti;
- proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali;
- proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
- risorse messe a disposizione da altri Enti e Istituzioni, dai membri, dagli affiliati e dai partner, nonché donazioni e contribuzioni individuali di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali).
- ogni altra forma di contributo esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- La sede amministrativa dell'Osservatorio viene definita con provvedimento del Direttore Generale.
- Gli organi dell'Osservatorio hanno autonomia nella destinazione delle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei propri programmi scientifici e alla copertura delle spese di funzionamento. In ogni caso l’attribuzione di risorse non conferisce ai soggetti esterni il diritto di condizionare il programma delle attività e delle iniziative dell’OPRI, le quali sono liberamente e autonomamente da esso programmate, fermi restando, naturalmente, gli obblighi formali connessi ai finanziamenti di carattere pubblico o istituzionale.
Art. 4
- Gli organi dell'Osservatorio sono:
- il/la Coordinatore/trice e il/la Vice Coordinatore/trice;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- La partecipazione agli organi dell'Osservatorio è effettuata a titolo gratuito.
Art. 5
- Al momento della istituzione dell’OPRI il/la Coordinatore/trice è nominato dal/la Rettore/trice dell’Ateneo con proprio Decreto. Successivamente, è eletto dal Consiglio Scientifico ai sensi dell'Art. 7, comma 3. Il mandato dura tre anni e non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta.
- Il/La Coordinatore/trice:
- convoca periodicamente e presiede il Comitato Direttivo;
- coordina l’attività scientifica dell’OPRI;
- cura, di concerto con il Comitato Direttivo, l’attuazione delle iniziative scientifiche, approvando gli ordini di spesa;
- cura le relazioni tra l’Osservatorio, l’Ateneo e i Dipartimenti;
- cura le relazioni con Enti ed Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento dell’attività dell'Osservatorio;
- convoca le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 6 comma 1.
- Il/La Coordinatore/trice può nominare un Vice Coordinatore/trice che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 6
- Il Comitato Direttivo è composto da otto docenti. Fanno parte di detto Comitato anche un rappresentante degli studenti, designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti tra gli iscritti ai corsi di studio nel settore di operatività del Progetto nonché un rappresentante del personale Tecnico Amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico dell’Ateneo designato dal Rettore/Rettrice, entrambi sono componenti del Comitato Scientifico di cui all'art.1, c.3.
- Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. Al momento della costituzione dell’OPRI, il Comitato Direttivo è nominato con decreto del/la Rettore/trice.
- Le elezioni dei componenti docenti del Direttivo si svolgono ogni tre anni. Sono elettori tutti i membri del Comitato Scientifico. Possono essere eletti, a maggioranza dei presenti nell’assemblea convocata ad hoc dal Coordinatore/trice quei membri dell’OPRI che siano professori o ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
- Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinatore/trice o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- Il Comitato Direttivo decide il programma di tutte le attività e le iniziative pubbliche promosse dall'Osservatorio, affidandone il coordinamento e l’attuazione al/alla Coordinatore/trice. In particolare, fatto salvo quanto agli Artt. 8 e 9, il Comitato Direttivo:
- dispone l’utilizzo del budget;
- approva il rendiconto annuale;
- affida al/alla Coordinatore/trice le azioni di ordine della spesa;
- approva le adesioni all'Osservatorio;
- I componenti del Comitato Direttivo hanno la responsabilità di presentare preliminarmente all’Ateneo, progetti e programmi proposti.
Art. 7
- Il Comitato Scientifico sostiene con le competenze dei suoi componenti le attività e i progetti dell’OPRI.
- Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi membri il Comitato Direttivo, esclusi i membri di diritto, e il Coordinatore/trice.
Art. 8
- Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Ogni modifica sarà approvata dai competenti organi dell’Ateneo. Una volta approvate, le modifiche verranno emanate dal/dalla Rettore/trice dell’Ateneo.
Art. 9
- Il Comitato direttivo può proporre la disattivazione dell’OPRI a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La disattivazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
Art. 10
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’Ateneo.
Last update: 03/09/2024