Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Emanato con D.R. n. 2 del 10/01/2012 e modificato con D.R. n. 739 del 28/06/2021.
In vigore dal 5/07/2021.
Art. 1 - Costituzione
- È costituito presso l'Università Ca' Foscari Venezia il Centro Linguistico di Ateneo, d'ora in avanti denominato "CLA". Esso si configura come un Centro per i servizi linguistici rivolti agli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e privati.
Art. 2 - Finalità
- Le finalità del CLA sono così specificate:
- supportare le attività didattiche attivate presso i corsi di studio dell’ateneo, volte ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere;
- sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue e produrre materiali didattici originali anche ai fini della loro commercializzazione;
- organizzare corsi e test per le idoneità linguistiche e i requisiti d'accesso previsti dai Corsi di Studio dell'Ateneo;
- organizzare corsi di lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo, gli studenti Erasmus e di altri programmi di scambio, gli studenti di altre istituzioni convenzionate; nei posti disponibili dopo le iscrizioni degli studenti, tali corsi sono aperti al personale dell'Ateneo e delle istituzioni convenzionate; gli eventuali ulteriori posti disponibili sono aperti alla cittadinanza;
- promuovere e organizzare certificazioni linguistiche;
- effettuare traduzioni e altri servizi linguistici per l'Ateneo e le istituzioni convenzionate;
- Il CLA può svolgere attività di tipo commerciale ai sensi della normativa vigente, purché siano compatibili con le attività istituzionali del Centro.
Art. 3 - Organi
- Sono organi del CLA:
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Direttore.
Art. 4 - Il Presidente
- Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo di area linguistica, rimane in carica per tre anni e può essere rinnovato per una volta.
- Il mandato del Presidente può essere revocato dal Rettore in qualsiasi momento
- Il Presidente:
- rappresenta il Centro e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive il budget finanziario del Centro insieme al Direttore e lo presenta al Consiglio Direttivo;
- promuove le attività istituzionali del CLA presso gli organi di governo dell'Ateneo, nonché nei confronti di terzi che abbiano relazioni con il CLA;
- garantisce l'applicazione del Regolamento del CLA e il perseguimento delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio direttivo del Centro;
- propone all'Amministrazione dell'Ateneo la richiesta di assegnazione di collaboratori ed esperti linguistici per la realizzazione degli obiettivi; al fine di quantificare il bisogno di collaboratori ed esperti linguistici per le varie lingue predispone strumenti di rilevazione delle necessità dei vari corsi di laurea e del CLA;
- trasmette, entro il mese di gennaio, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente e il programma per l'anno entrante.
Art. 5 - Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da:
- il Presidente del CLA che lo convoca e presiede
- il Prorettore alla Didattica;
- il Direttore Generale o un suo delegato;
- il Direttore del CLA.
- un rappresentante dei CEL, eletto con cadenza triennale dai CEL nelle forme previste dall’art. 68 del Regolamento Generale di Ateneo;
- un rappresentante degli studenti, designato con cadenza biennale dall’Assemblea dei rappresentati degli Studenti.
- Il Consiglio resta in carica per tre anni. Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, esperti nel campo della glottodidattica e i Delegati per il CLA dei Dipartimenti. I Delegati per il CLA dei Dipartimenti partecipano di diritto nelle sedute ove si discuta della programmazione delle esercitazioni ed alla programmazione didattica del CLA, esprimendo un parere in merito.
- Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno.
- Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.
- Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- Il verbale del Consiglio direttivo è redatto dal Direttore del Centro, che può farsi assistere da una personale da lui incaricata.
Art. 6 - Compiti del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio direttivo:
- su proposta del Direttore, approva la programmazione del monte orario dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- su proposta del Presidente, approva la programmazione dell'offerta formativa del CLA, nonché la programmazione delle altre attività necessarie ad attuare le finalità di cui all'art. 2;
- approva la relazione predisposta annualmente dal Direttore, riguardante le attività svolte e le linee di sviluppo del CLA;
- approva il budget di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- stabilisce le tariffe dei corsi;
- ordina e impegna la spesa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. Tale attività può essere delegata al Direttore del Centro;
- assicura che l'attività del CLA si svolga in sintonia con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- propone le modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
- individua linee di intervento per migliorare la qualità glottodidattica dei corsi, delle esercitazioni, delle attività di idoneità e di certificazione.
Art. 7 - Il Direttore
- Il Direttore:
- garantisce il funzionamento della struttura ed è responsabile dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi del CLA, nonché dei risultati ottenuti;
- predispone, il budget di previsione, le relative variazioni e il riepilogo consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo del CLA;
- è il consegnatario dei beni mobili e immobili del CLA;
- adotta gli atti che impegnano la spesa nella misura delegata dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo;
- stipula, nell’ambito delle direttive espresse dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, i contratti e le convenzioni;
- coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici assegnati al Centro, cui è gerarchicamente sovraordinato, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavorio nazionali e decentrati. La valutazione relativa al supporto all’attività didattica svolta dai CEL è effettuata su proposta dei referenti delle strutture didattiche cui sono assegnati;
- decide, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, le modalità di svolgimento delle attività del Centro aventi natura commerciale;
- raccoglie le indicazioni circa il fabbisogno di CEL da parte dei Dipartimenti e del CLA ed elabora la conseguente proposta al Consiglio.
- L’incarico di Direttore del Centro è affidato dal Direttore Generale fra il personale dirigente, sulla base delle competenze tecniche e organizzative richieste dal ruolo. L’incarico ha durata triennale e può essere revocato dal Direttore Generale con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Risorse finanziarie
- L'attività del CLA è finanziata:
- dagli eventuali fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- da eventuali contributi straordinari e da contributi ministeriali;
- da contributi provenienti da soggetti pubblici e privati;
- da proventi derivanti dai servizi resi e dalle quote di iscrizione ai corsi, nel rispetto della normativa vigente;
- da proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
- da proventi derivanti dalla commercializzazione di prodotti didattici.
- Il CLA ha autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione e acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del CLA sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art. 9 - Personale
- Al CLA sono assegnati dall'Amministrazione dell'Ateneo:
- i collaboratori ed esperti linguistici;
- il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento.
Per il raggiungimento delle sue finalità il CLA, nei limiti dei fondi a disposizione e nel rispetto delle competenze e professionalità del personale afferente, può avvalersi inoltre di esperti esterni, nel rispetto della normativa vigente.
- Il personale tecnico amministrativo assegnato al CLA svolge i compiti affidati dal Direttore.
- I collaboratori ed esperti linguistici che prestano il loro servizio nel CLA svolgono i compiti loro affidati dal Direttore, secondo quanto previsto dal CCNL e dalle norme vigenti.
- I collaboratori ed esperti linguistici che prestano la loro attività presso le strutture didattiche universitarie coinvolte, svolgono i compiti loro affidati secondo le indicazioni del referente linguistico da queste designato. Su proposta e verifica del referente, il Direttore approva il registro delle attività dei collaboratori ed esperti linguistici alla fine di ciascun semestre o periodo.
- L'attività del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è oggetto di valutazione da parte del Direttore del Centro, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL e dai contratti decentrati integrativi di Ateneo.
Art. 10 - Segretario Amministrativo
- Il Segretario Amministrativo predispone gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del CLA e, inoltre:
- collabora con il Direttore del CLA per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- predispone il budget preventivo e il conto consuntivo;
- predispone i contratti di collaborazione del personale;
- predispone gli ordini di acquisto;
- coordina le attività contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti nei limiti di quanto ad esso imputabile.
Art. 11 - Norme finali
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti
Last update: 20/11/2024