Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali

Emanato con D.R. n. 246 del 01/04/2009 in vigore dal 20/04/2009

Art. 1 - Costituzione del Centro

  1. Presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, di seguito denominata "Università", è costituito, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali  (C.I.S.B.I.), di seguito denominato "Centro".

Art. 2 - Finalità

  1. Il Centro ha come finalità principale quella di sviluppare la ricerca storica, letteraria, filologica, linguistica,  culturale, sociolinguistica, etnologica ed etno-musicologica, artistica e archeologica sull'area balcanica e sulle seguenti aree geo-culturali: Medio Oriente, Centro Asia e Asia meridionale, Asia orientale e sud est asiatico, Est europeo, Russia e Nord-Europa, Europa occidentale, Americhe.
    In particolare, il Centro intende:

    1. sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali, stranieri ed internazionali operanti nell'area balcanica e nelle aree geo-culturali  sopra indicate;
    2. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
    3. collaborare all'offerta formativa dell'Ateneo, promuovere, sostenere e organizzare attività specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;
    4. favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche svolte dal Centro;
    5. collaborare   alla   conservazione, valorizzazione e promozione  del  patrimonio   linguistico, culturale, ambientale,  archeologico,  artistico  ed  architettonico  delle  regioni  balcaniche e delle aree sopra indicate  anche  fornendo servizi di sostegno alle ricerche mediante proprie specifiche competenze.

Art. 3 - Soggetti proponenti e aderenti

  1. Il Centro è costituito dai Dipartimenti di Scienze del Linguaggio, Studi Eurasiatici, Americanistica, Iberistica e Slavisitica e Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente.
  2. Possono aderire al Centro:

    1. Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari;
    2. professori e ricercatori dell'Università Ca' Foscari;
    3. professori e ricercatori di altre Università;
    4. esperti esterni;
    5. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro nella persona del loro rappresentante legale.
    6. Le domande di adesione, inviate al Direttore del Centro, dovranno essere corredate dal curriculum scientifico e da  ogni  altro  documento  comprovante  la  congruenza  della  domanda  con  le  finalità scientifiche  e  culturali  del  Centro.  L'adesione  al  Centro  deve  essere  confermata  ogni  triennio accademico da parte dell'interessato.
    7. Le richieste di adesione al Centro vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.
    8. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Aderente.

Art. 4 - Sezioni

  1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi su indicati il centro si articola  in sezioni, unità di lavoro, laboratori.
  2. Il numero delle sezioni, unità di lavoro, laboratori,  può variare a seconda delle aggregazioni  che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del  Centro.
  3. L'istituzione delle singole  sezioni, unità di lavoro, laboratori è approvata dal Consiglio direttivo su richiesta di componenti dell'Assemblea del Centro a cui è demandata la proposta di istituzione.
  4. Ogni sezione è coordinata da un responsabile  nominato  dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - Risorse

  1. Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

    1. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
    2. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;
    3. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
    4. donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro;
    5. eventuali contributi messi a disposizione dai Dipartimenti proponenti e dalle istituzioni o strutture aderenti.
    6. Il Centro ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 6 - Organi

  1. Sono organi del Centro:

    1. l'Assemblea;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Direttore.

Art. 7 - Assemblea del Centro

  1. L'Assemblea del Centro è composta da:

    1. gli Aderenti al Centro;
    2. i rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro e collaborano alle sue ricerche nella persona del loro rappresentante legale, o suo delegato;

  2. Per la verbalizzazione si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Direttivo.
  3. L'Assemblea del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

    1. propone il programma annuale di lavoro, ed esamina i programmi che gli vengono sottoposti, da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione, provvedendo a tutti i suggerimenti necessari per un solido sviluppo dell'istituzione;
    2. valuta e propone al Consiglio Direttivo le domande di adesione al Centro;
    3. elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

  4. L'Assemblea del Centro è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

    1. due professori di ruolo dell'Ateneo ovvero professori straordinari a tempo determinato assunti dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, proposti dai Dipartimenti che costituiscono il Centro, eletti tra i docenti che fanno parte del Centro;
    2. Il Consiglio, in analogia con quanto previsto alla precedente lettera a), verrà integrato con due professori per ciascuno dei dipartimenti che aderiranno al Centro.

  2. I componenti di cui alle lettere a) e b) vengono eletti dai professori e dai ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, facenti parte dell'Assemblea. Sono nominati dal Rettore e durano in carica un triennio accademico.
  3. Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio si procederà all'elezione di un professore, tra quelli aderenti al Centro, dello stesso dipartimento del docente dimissionario.
  4. Partecipa al Consiglio anche il Segretario Amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  5. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

    1. procede all'elezione del Direttore tra i professori di ruolo, ovvero tra i professori straordinari a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, a tempo pieno, componenti il Consiglio medesimo;
    2. attua e coordina i piani di attività e di ricerca sulla base delle indicazioni dell'Assemblea del Centro;
    3. coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
    4. delibera le spese entro i limiti definiti dall'Assemblea del Centro;
    5. delibera in merito alle richieste di adesione al Centro, sentita l'Assemblea;
    6. propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;
    7. detta criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti;
    8. approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
    9. approva il programma annuale di lavoro, ed i programmi che gli vengono sottoposti dall'Assemblea;
    10. approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
    11. approva a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento. La deliberazione sarà trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.

  6. Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  dal  Direttore  di  norma  ogni  due  mesi  e  ogni  qualvolta  se  ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta e la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.
  7. Il Consiglio direttivo può avvalersi del parere consultivo dei responsabili di gruppo, sezione, unità di lavoro, laboratorio di cui al precedente art. 4, comma 4.
  8. Le  decisioni,  salvo  quanto  diversamente  disposto  nel  presente  Regolamento, sono  assunte  a maggioranza assoluta dei presenti.
  9. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 9 - Elezione del Consiglio Direttivo

  1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.
  2.  Per quanto non previsto  si rinvia alla normativa vigente per le elezioni delle rappresentanze degli organi accademici.
  3. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede viene fatto subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del   seggio   e   da   due   scrutatori,   nominati   dall'Assemblea del Centro. I risultati vengono immediatamente comunicati al Decano del Consiglio Direttivo, il quale convoca il nuovo Consiglio entro trenta giorni dalla nomina dei componenti del Consiglio medesimo.

Art. 10 - Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri del Consiglio medesimo.
  2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'elezione del Direttore è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.
  3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
  4. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di altro Centro di ricerca e di servizi.
  5. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

    1. rappresenta il Centro;
    2. presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
    3. ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro;
    4. provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il Segretario Amministrativo, ovvero in sua assenza con il personale amministrativo assunto presso il Centro con costo a carico del Centro;
    5. predispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

  6. Il Direttore designa tra i membri del Consiglio Direttivo un Vicedirettore, tra i professori di ruolo appartenenti al Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 11 - Il Segretario Amministrativo

  1. Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre:

    1. collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio di previsione;
    3. predispone il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale;
    4. coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

Art. 12 -  Personale - Spazi

  1. Il  Centro  opera  avvalendosi,  qualora  possibile,  anche  del  personale tecnico e  amministrativo di una o più delle strutture aderenti.
  2. Saranno possibili comandi, distacchi o assegnazioni di altri Enti o Istituzioni statali, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto dell'Università.
  3. Potranno essere assegnati al Centro borsisti di Enti italiani e stranieri.
  4. Il Centro opera negli spazi assegnati per il suo funzionamento ovvero in altri spazi che sarà sua cura individuare e il cui costo sarà a suo carico.

Art. 13 - Gestione amministrativa

  1. Il Centro  opera amministrativamente come  "Centro  di spesa" secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto e dall'art. 117 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 14 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Senato Accademico.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

  1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento  si  applicano  le  norme  dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

Last update: 20/11/2024