Centro temporaneo “Progetto Ecosistema dell’Innovazione”
Emanato con D.R. 988/2022 del 22/11/2022.
In vigore dal 29/11/2022.
Art. 1 - Finalità del Centro temporaneo “Progetto Ecosistema dell’Innovazione”
Il Centro temporaneo “Progetto Ecosistema dell’Innovazione” nasce, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 30/09/2022, come struttura pro tempore deputata alla gestione del progetto Ecosistema dell’Innovazione, finalizzato alla gestione dello Spoke n. 6 e dei quattro progetti affiliati di cui costituisce Spoke altro Ateneo del “Ecosistema Innovazione iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui Ca’ Foscari costituisce sede, come sotto specificato:
- Spoke n. 6 di Ca’ Foscari;
- Affiliazione Spoke 1 di Bolzano;
- Affiliazione Spoke 7 di Verona;
- Affiliazione Spoke 3 di Udine;
- Affiliazione Spoke 8 di Trieste.
Il Centro, in relazione alla finalità per la quale viene istituito, gestisce:
- il budget del progetto PNRR "iNEST", secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- altri eventuali fondi direttamente connessi con la realizzazione del progetto e per la medesima durata (in base a quanto definito dal successivo art. 6, secondo le procedure definite dall'Ateneo). L'attinenza con il progetto PNRR è oggetto di specifica certificazione e comporta assunzione di responsabilità in capo ai soggetti firmatari della certificazione di attinenza (redatta secondo format appositamente predisposto) per le eventuali conseguenze che dalla commissione dei fondi potrebbero derivare.
Art. 2 - Organi
Sono organi del Centro temporaneo:
- Il Coordinatore/la Coordinatrice;
- Il Comitato Scientifico.
Art. 3 - Il Coordinatore/la Coordinatrice
Il Coordinatore, nominato con decreto rettorale, viene identificato nel coordinatore dello spoke avente sede presso l’Ateneo.
Il Coordinatore:
- sovraintende al funzionamento del Centro temporaneo e ne coordina l’attività. Mette in atto le azioni organizzative e gestionali necessarie al perseguimento degli obiettivi secondo gli indirizzi definiti dal Comitato Scientifico e secondo quanto stabilito dal documento di progetto in merito alle responsabilità delle diverse attività attribuite ai ricercatori e alle strutture coinvolte;
- coordina l’attività scientifica del Centro temporaneo; cura l’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative, definiti dal Comitato Scientifico in stretta aderenza con gli obiettivi del progetto PNRR;
- è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal Comitato Scientifico, che convoca e presiede;
- dispone, d’intesa con il responsabile della struttura amministrativa di supporto alla gestione del Progetto, l’utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Progetto, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- predispone, d’intesa con il responsabile della struttura amministrativa di supporto alla gestione del Progetto, il budget di previsione e il consuntivo;
- cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività scientifiche del Progetto;
- designa un Vice Coordinatore tra i componenti del Comitato Scientifico che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- sottopone al Comitato Scientifico, d’intesa con il responsabile amministrativo, le rendicontazioni periodiche previste al fine dell’ottenimento dei finanziamenti.
Spetta inoltre al Coordinatore, sulla base di quanto approvato in merito dal Comitato Scientifico, la stipula di eventuali convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, in relazione ad eventuali opportunità di reperimento di fondi funzionali alla realizzazione del progetto finanziato dal PNRR, nei limiti previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 dell’8 marzo 2019.
In caso di necessità e urgenza il Coordinatore può adottare provvedimenti di competenza del Comitato Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
Art. 4 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, che viene nominato con decreto rettorale, sentiti i Direttori dei Dipartimenti di riferimento, è formato da sette componenti (incluso il Coordinatore).
In caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, il sostituto viene individuato dal Rettore, sentito il Coordinatore e il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente cessato.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può riunirsi anche in forma telematica, in tele/videoconferenza o in modalità mista. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Partecipa alle riunioni, con funzioni di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all’assunzione delle delibere, un componente del personale amministrativo designato dalla sede amministrativa.
Il Comitato Scientifico:
- approva, su proposta del Coordinatore, il budget di previsione, le relative variazioni e il consuntivo;
- definisce, su proposta del Coordinatore, la programmazione annuale e scientifica del Centro, finalizzata al conseguimento degli obiettivi del progetto PNRR;
- approva il piano delle eventuali azioni ritenute opportune per il reperimento di fondi funzionali e accessori rispetto alla realizzazione del progetto PNRR, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati;
- approva le rendicontazioni bimestrali (o in generale previste dal progetto) secondo le tempistiche definite dal MUR ai fini dell’ottenimento del finanziamento.
Art. 5 - Struttura amministrativa di supporto
Struttura di supporto amministrativo è il Centro di Erogazione Servizi di Ateneo.
Il CESA gestirà il budget del Centro temporaneo secondo le modalità che sono proprie dei Centri Autonomi di Gestione di cui all’articolo 5 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che, con riferimento alla gestione del ciclo attivo e passivo, operano in accentramento contabile.
Art. 6 – Durata del Centro e del mandato degli organi
La durata del Centro e del mandato degli organi è corrispondente a quella del progetto. Potrà estendersi, senza necessità di specifici provvedimenti, per tenere conto di esigenze inerenti alla fase rendicontativa e l’effettiva liquidazione da parte del Ministero degli importi rendicontati e approvati.
A far data dal termine di chiusura del progetto, così come definito nel decreto di concessione ministeriale e dalla sua eventuale proroga, il Comitato e il Coordinatore potranno compiere esclusivamente le operazioni dirette alla conclusione delle attività del progetto PNRR e nessuna nuova spesa che non sia strettamente connessa alla chiusura del progetto potrà essere disposta.
Eventuali somme che dovessero risultare disponibili a progetto concluso in relazione alle regole definite dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere attribuite dal Comitato del Centro a strutture permanenti dell'Ateneo, secondo criteri, coerenti con eventuali deliberazioni degli organi di governo, che il Comitato stesso dovrà definire in tempo utile per consentire l'immediata disattivazione del Centro una volta chiuso il progetto e le relative attività rendicontative.
Nessuna spesa a valere su overhead e margini di progetto potrà essere disposta a ridosso della data di fine progetto, se la sua gestione in capo al Centro prevede un'estensione temporale superiore al periodo di attività del Centro per la conclusione delle attività rendicontative.
Terminate le attività e provveduto alla riscossione del credito, il responsabile amministrativo del CESA comunicherà all’Ufficio Affari Generali la conclusione delle attività, compresa l’allocazione presso altre strutture di Ateneo di eventuali margini e overhead disponibili alla conclusione del progetto PNRR, al fine dell’emissione del provvedimento che sancirà la disattivazione del Centro temporaneo.
Qualora il Centro manifesti inerzia nell’allocazione delle poste residue, le medesime confluiranno nelle disponibilità dell’Ateneo, ai fini di una sua successiva allocazione alle strutture permanenti di Ateneo secondo le regole definite dagli organi di governo.
Art. 7 – Modifiche e abrogazione del Regolamento
La vigenza del Regolamento è pari a quella del progetto secondo quanto disposto dall’articolo 6.
Il presente Regolamento può essere modificato, su proposta della Comitato Scientifico, con apposito decreto rettorale.
Art. 8 – Parità di genere
L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce pari opportunità tra uomini e donne.
Nel presente Regolamento l’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.
Articolo 9 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.
Last update: 20/11/2024