Reclutamento e disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)
Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 (così come modificato dalla Legge 79/2022).
Emanato con D.R. n. 1052/2023 del 19/09/2023. Regolamento entrato in vigore il 26/09/2023.
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l’assunzione del personale, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in Tenure track (RTT – di seguito ricercatori a tempo determinato) di cui dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (così come modificato dalla Legge 79/2022), nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.
Art. 2 - Natura del rapporto
- Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
- La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di ateneo.
Art. 3 – Contratto
- Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
- Il contratto può essere stipulato in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito, in conformità a quanto indicato nel bando. Il regime d’impegno può essere modificato dopo un anno dalla presa di servizio, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Ateneo di “Disciplina del regime orario dei professori e dei ricercatori”.
- Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
- L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è definito dal Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010.
Art. 4 – Programmazione e copertura finanziaria
- Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario.
- Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, gli oneri derivanti dai contratti di cui al presente regolamento possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni/accordi che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore associato). Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l’importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’importo non erogato all’atto della sottoscrizione.
- L’Università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri diversi dall’Università Ca’ Foscari. L’Ateneo potrà attivare procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.
- La stipula del contratto può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall’Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall’Unione Europea e da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.
- La stipula del contratto per i ricercatori a tempo determinato può avvenire inoltre per chiamata diretta ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.
- Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con la programmazione triennale e con eventuali finanziamenti ottenuti, le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato.
- La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:
- la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- le specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, anche integrative e di servizio agli studenti richieste;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- l’eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della Legge 240/2010;
- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, oltre alla tesi di dottorato;
- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o esigenze didattiche);
- la copertura finanziaria con l’indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all’Ateneo.
- l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- Il Senato Accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutate le proposte pervenute dai Dipartimenti e verificata la congruenza delle richieste presentate con la programmazione triennale e con le esigenze didattiche e di ricerca di ateneo, esprime il proprio parere, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Senato Accademico, delibera, nell’ambito delle risorse disponibili, i posti da ricercatore a tempo determinato da attivare e l’avvio delle procedure di selezione.
Art. 5 - Bando
- Il bando di indizione della procedura di selezione viene emanato dal/dalla Rettore/Rettrice dell’Università su richiesta del Dipartimento proponente e viene pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, inserito nel sito web dell’Ateneo ed inviato al MUR e all’Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando è redatto in lingua italiana e in lingua inglese.
- Il bando deve contenere le seguenti informazioni:
- la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- le specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, anche integrative e di servizio agli studenti richieste;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- l’eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della Legge 240/2010;
- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, oltre alla tesi di dottorato;
- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o esigenze didattiche);
- la copertura finanziaria con l’indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all’Ateneo. l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- il trattamento economico e previdenziale;
- il dipartimento di afferenza e la sede prevalente di svolgimento dell’attività;
- le modalità di espletamento della selezione e i requisiti di ammissione alla procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente regolamento;
- i criteri e i parametri di valutazione dei titoli, del curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, riconosciuti in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. ed in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo ed in coerenza con le linee guida per la valutazione di cui all’allegato n. 1 al presente Regolamento.
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e che non può essere inferiore a 30 giorni.
- La previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
- Non possono partecipare alle selezioni:
- i professori universitari di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento;
- coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
- I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
- L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all’interessato.
Art. 7 – Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione
- La valutazione delle candidature è effettuata da un'apposita Commissione, proposta con delibera del Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta al personale docente di prima e seconda fascia, e nominata con decreto rettorale.
- La Commissione è composta da almeno tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, in maggioranza esterni all'ateneo, anche di atenei stranieri.
- I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e di comportamento dell’Ateneo. In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. In particolare, nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai commissari devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e candidati.
- L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da ricercatore che quelle relative ai posti da professore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica.
- La Commissione, nello svolgimento delle sue attività, si atterrà alle seguenti disposizioni:
- valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. ed in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo ed in coerenza con le linee guida per la valutazione di cui all’allegato n. 1 al presente Regolamento.
- ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
- svolgimento da parte dei candidati della discussione dei titoli e della produzione scientifica nella lingua prevista dal bando, in seduta pubblica ovvero con modalità telematiche che assicurino il principio di pubblicità della discussione;
- in caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, individuazione del candidato vincitore e collocazione degli altri candidati in una scala comparativa di merito.
- Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. La data del colloquio sarà resa nota, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
- La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori a cura del Presidente della Commissione all’Ufficio competente dell’Ateneo per la verifica e l’approvazione, che avviene entro trenta giorni con decreto del Rettore.
- Una volta approvati, gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata.
- La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- Nella valutazione delle candidature e nella predisposizione dei verbali la Commissione è tenuta ad attenersi alle linee guida, secondo quanto indicato al precedente comma 5, ed ai format forniti dall’Ateneo.
Art. 8 - Chiamata
- Entro 40 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato vincitore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. Nel caso di giudizi ex aequo, la delibera avrà cura di evidenziare le motivazioni puntuali della scelta del candidato, secondo i criteri previsti dal bando.
- La delibera di cui al comma 1 è assunta, con adeguata motivazione, sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione e in relazione ai criteri definiti nel bando in caso di valutazione ex aequo, previa verifica dell’inesistenza della incompatibilità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b della Legge 240/2010 e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, tramite l’Ufficio competente, al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della chiamata.
- In caso di rinuncia, mancata presa di servizio o dimissioni del candidato vincitore di cui al comma 1, rassegnate entro il termine di sei mesi dalla presa di servizio, è data facoltà al Dipartimento di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata di un altro candidato ritenuto meritevole di chiamata dalla commissione nel rispetto dell’ordine di graduatoria. In ogni caso tale chiamata deve essere perfezionata non oltre il termine massimo di un anno decorrente dalla data di approvazione degli atti e fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.
Art. 9 – Stipula del contratto
- Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all’Ateneo, per i tre anni successivi l’Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
- L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Per l’Università il contratto è stipulato dal Rettore o da suo delegato.
- La presa di servizio è proposta dal Dipartimento, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.
- Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato deve contenere, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
- la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- la sede prevalente di lavoro;
- il regime di impegno a cui è assoggettato il ricercatore a tempo determinato;
- l’indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b);
- l’indicazione del trattamento economico complessivo;
- l’indicazione del periodo di prova della durata di tre mesi effettivi di servizio;
- le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 13.
- Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il ricercatore a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il ricercatore a tempo determinato si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 10 – Incompatibilità
- I contratti sono incompatibili con:
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, anche part-time o a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
- la titolarità di contratti e di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- borse di dottorato e post-dottorato in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
- Ai sensi dell’art. 24, comma 9-bis della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Art. 11 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo
- Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto previsto dalla norma di legge oppure sulla base di indicazioni ministeriali.
- Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001.
- Al ricercatore a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
- Il rapporto di lavoro è altresì regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Art. 12 – Decadenza, recesso, risoluzione
- La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
- Decadono dal diritto all’attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 1 non si presentino o non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
- Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta perviene alla controparte. Il recesso dell’Università deve essere motivato.
- Il recesso dal contratto può avvenire, anche trascorso il periodo di prova di cui all’art. 9 comma 4 lettera f), e fino alla scadenza del contratto, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art.2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di recesso dal contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l’Università ha il diritto di trattenere al ricercatore a tempo determinato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. L’Università può recedere dal contratto per giusta causa, mediante comunicazione scritta da inviare alla residenza del ricercatore.
- La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui figura l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del ricercatore a tempo determinato. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal Direttore del dipartimento al Rettore. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro le seguenti:
- Annullamento di una delle fasi della procedura selettiva che ne costituisce il presupposto;
- Ingiustificato mancato inizio dell’attività didattica e di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- Violazione del regime delle incompatibilità prevista dal regolamento.
- Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento della retribuzione sarà commisurato al periodo di attività svolta.
Art. 13 – Valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia
- Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto e non oltre i 120 giorni precedenti la scadenza del contratto, l’Ateneo valuta, su istanza dell’interessato, ed a seguito di proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza, il titolare del contratto stesso, cha abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010.
- I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Dipartimento di afferenza. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento è assunta in sede di programmazione del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo.
- La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
- La Commissione è composta da almeno tre professori, di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR. I componenti della commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 4 comma 4, lettera a), abbia indicato uno o più SSD, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno degli SSD indicati.
- Nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento interessato. Il componente proposto dal Dipartimento deve essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta al successivo comma 10. I rimanenti commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 7 dal Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio.
- Tutti i commissari sorteggiabili, devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010.
- Il sorteggio dei commissari di cui al precedente comma 6 può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali di cui al comma 7 nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nei SSD individuati dal bando.
- In mancanza di specifici elenchi nazionali di cui al precedente comma 7 si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale predisposte dall’ANVUR. Qualora non sia possibile od opportuno, ai sensi del precedente comma 8, ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste e tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non bibliometrici. In tal caso il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione.
- Non possono tuttavia far parte delle commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Inoltre, della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati componenti della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore a tempo determinato è stato chiamato. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai commissari devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e candidati.
- L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica.
- La Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
- La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- La Commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
- Per la valutazione la Commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell’allegato 2 al presente Regolamento, che individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, nell’ambito dei criteri previsti dal decreto ministeriale in materia. La valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova avrà una durata di 45 minuti. La commissione comunica al candidato la data di svolgimento della prova, i contenuti e le relative modalità di svolgimento della prova con almeno 7 giorni di anticipo. La prova si può svolgere anche in modalità telematica, garantendone in ogni caso la pubblicità.
- La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione della didattica (compresa la prova didattica), 60 punti per la valutazione dell’attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all’attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell’attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
- Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.
- In caso di esito positivo della valutazione, secondo quanto disposto dal presente articolo il Dipartimento propone, entro 30 giorni, al Consiglio di Amministrazione la chiamata nei ruoli dei professori associati del titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto.
- La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della programmazione di all’art. 18 comma 2 della L.240/2010 che assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
Art. 14 – Procedure d’urgenza
- In deroga alla disciplina ordinaria delle procedure di selezione prevista dal presente regolamento, in casi eccezionali di necessità e/o urgenza di precise prescrizioni imposte dalle regole di finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedimentali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Rettore/la Rettrice può disporre nel bando l’adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.
Art. 15 - Norme transitorie e finali
- Nelle more dell’emanazione del DM contenente la disciplina dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari previsto dall’art. 15 della legge 240/2010, tutte le disposizioni del presente regolamento facenti riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022.
- Nelle more dell’emanazione del DM di cui al precedente comma 1, i Componenti della Commissione di cui all’art.13 devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macrosettore o area relativi. Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto, abbia indicato uno o più SSD, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno degli SSD indicati.
- Nelle more dell’emanazione del DM di cui al primo periodo dell’art. 24 comma 2 lettera c) della legge 240/2010 si applicano i criteri e i parametri di valutazione di cui al DM n. 243/2011.
- Ai sensi dell’art. 14, comma 6-septiedecies, del D.L. n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i., in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, l’Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per la durata di almeno un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022. A tal fine l’Ateneo potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.
- Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatori a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) e o di tipo b) nell’ambito di procedure di reclutamento che siano in corso alla data di emanazione del presente regolamento o da indire in applicazione delle norme transitorie previste dal legislatore (art. 14 commi6-terdecies e 6-quinquiesdecies della legge 79/2022 di conversione DL n. 36/2022 e s.m.i.).
In considerazione di quanto sopra, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, per espressa previsione del decreto di emanazione dello stesso, il “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10” emanato nella sua ultima versione con D.R. n. 447 del 18/05/2020 viene ridenominato in “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10 nel testo previgente alle modifiche della Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
Allegato n. 1 - Linee guida per la valutazione dei candidati da parte delle Commissioni nella fase selettiva (art. 7 del Regolamento)
La procedura che vede coinvolta la Commissione giudicatrice si può schematizzare nelle seguenti fasi:
- Riunione preliminare: definizione criteri (v. DM 243/2011) ed eventuale richiesta di esperto esterno per l’accertamento (prova orale) dell’adeguata conoscenza di una lingua straniera (v. bando);
- Valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (per i criteri v. DM 243/2011) (utilizzando il format allegato A); ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di n. 6 candidati oppure, qualora i candidati fossero più di 60, una percentuale compresa tra il 10% e il 20% degli stessi
N.B. le fasi 1 e 2 possono svolgersi nello stesso giorno. - Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e prova orale di lingua straniera (insufficiente/sufficiente/discreta/buona/ottima conoscenza); attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni; giudizio complessivo sui singoli candidati con indicazione meritevole/non meritevole per l’eventuale chiamata (utilizzando il format allegato B);
NB: tutte le sedute potranno svolgersi con l’ausilio dei mezzi telematici di lavoro collegiale purché nel verbale siano verbalizzati i seguenti requisiti:- indicazione del luogo;
- tipologia di strumenti telematici (skype, videoconferenza);
- per il colloquio dei candidati: identificazione del candidato tramite invio di documento di riconoscimento e presenza di garante dell’identità (ad es. funzionario/docente dell’università o centro di ricerca);
- pubblicità della seduta.
Valutazione preliminare (fase 2)
Motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica
Riferimenti normativi:
- art. 24, comma 2, lettera c della Legge 240/2010
- DM 243/2011 “criteri e parametri riconosciuti, anche in sede internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della Legge 240/2010”
Valutazione dei titoli e del curriculum:
- Dottorato
1.1 Attinente/non attinente al SSD
1.2. Istituzione in cui è conseguito (in ateneo prestigioso in Italia/all’estero, ecc.)
1.3. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
NOTA: se il candidato non è in possesso del titolo di dottorato di ricerca la valutazione dovrà essere non sufficiente/E - Attività didattica a livello universitariO
2.1. Attinenza con SSD
2.2. Durata
2.3. Ruolo: titolarità/esercitazione/ecc.
2.4. Sede: nazionale/internazionale
2.5. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E) - Documentata attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani ed esteri
3.1. Attività di formazione e/o ricerca attinente il SSD: istituto, nazionale/internazionale; durata
3.2. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
NOTA: in assenza di documentata attività, o nel caso essa sia inferiore a 6 mesi il giudizio dovrà essere “non sufficiente/ E”; nel caso in cui il periodo di documentata attività sia pari o superiore ai 6 e fino ai 12 mesi, il giudizio non potrà essere superiore a “discreto/C”. Per periodi di attività superiori ai 12 mesi la valutazione sarà pari a “buono/B” oppure “ottimo/A” a seconda della durata stessa. - Titoli relativi ad attività di ricerca
4.1. Attività di ricerca attinente il SSD: istituto, nazionale/internazionale; durata
4.2. Partecipazione a progetti - Tipologia: Nazionali/internazionali
4.3. Partecipazione a progetti - Ruolo svolto: partecipante/coordinatore
4.4. Attività post-doc / assegni di ricerca: Durata
4.5. Attività post-doc / assegni di ricerca: Attinenza al settore
4.6. Attività post-doc / assegni di ricerca: Sedi di svolgimento
4.7. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E ) - Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
5.1. Numero di brevetti, se non presenti nessun giudizio - Presentazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali
6.1. N. presentazioni a convegni nazionali
6.2. N. presentazioni a convegni internazionali
6.3. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E ) - Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali in attività di ricerca
7.1. Tipologia di riconoscimento (prize, best paper award,…)
7.2. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E ) se non presenti nessun giudizio - Eventuale diploma di specializzazione europea riconosciuto da board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
8.1. Titolo
8.2. Attinente/non attinente
8.3. Istituzione in cui è conseguito (in ateneo prestigioso in Italia/all’estero, ecc.)
8.4. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
NOTA: se il candidato non è in possesso del titolo nessuna valutazione
La Commissione è tenuta ad esprimersi, per la determinazione del giudizio complessivo, sulla rilevanza degli indicatori dal n. 5 al n. 8, fatta salva la preminenza degli indicatori dal n. 1 al n. 4
Valutazione della produzione scientifica:
Sono presi in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne e rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni.
Valutazione comparativa della produzione scientifica:
a) Valutazione di ciascuna pubblicazione secondo i seguenti criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’eventuale SSD che definisce il profilo
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica
- determinazione analitica dell’apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
In base ai suddetti criteri, a ciascuna pubblicazione dovrà essere assegnata una valutazione:
- A: Eccellente: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale;
- B: Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80%;
- C: Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60%;
- D: Limitato: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore;
- E: Non sufficiente: non valida scientificamente.
b) Valutazione complessiva della produzione scientifica secondo i seguenti criteri:
È richiesto un giudizio sintetico relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa, nonché della valutazione analitica. Va inoltre evidenziata la visibilità della produzione scientifica nei principali cataloghi bibliografici (Scopus e ISI-WoS) e, quando applicabili, gli indici bibliometrici (h-index, g-index, etc.).
Per la valutazione delle pubblicazioni deve essere attribuito un punteggio (A/B/C/D/E )
- consistenza complessiva della produzione scientifica
- intensità
- continuità temporale (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali)
- visibilità internazionale (n. di lavori indicizzati in Scopus o ISI-WoS);
- impatto nella letteratura scientifica (h-index/ g-index), se rilevabile.
Output valutazione preliminare:
- report collegiale di valutazione per singolo candidato
- graduatoria candidati comparativamente più meritevoli (con punteggi di sintesi espressi ai soli fini dell’ammissione al colloquio, qualora il numero di candidati sia superiore a 6), secondo la seguente tabella di conversione:
Legenda- A OTTIMO 100/100
- B BUONO 80/100
- C DISCRETO 70/100
- D SUFFICIENTE 60/100
- E NON SUFFICIENTE/NON VALUTABILE
Valutazione a seguito della discussione dei titoli (fase 3)
La commissione deve attribuire un punteggio:
- ai titoli: la commissione può semplicemente confermare la valutazione espressa nella seduta di valutazione preliminare dei titoli o apportare modifiche qualora siano emersi elementi significativi durante la discussione dei titoli con il candidato.
- a ciascuna pubblicazione ritenuta valutabile, la commissione può semplicemente confermare la valutazione espressa nella seduta di valutazione preliminare o apportare modifiche qualora siano emersi elementi significativi durante la discussione dei titoli con il candidato.
Dovrà inoltre accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata dal bando (in relazione al livello richiesto dal bando stesso).
Output valutazione a seguito discussione titoli e pubblicazioni:
- report di valutazione per singolo candidato (NB: report collegiali)
- giudizio collegiale complessivo adeguatamente motivato sui singoli candidati, con eventuali note individuali dei commissari se ritenute necessarie.
- elenco dei chiamabili, distribuiti secondo una scala di merito, da sottoporre al dipartimento
La numerosità delle fasce di merito dovrà rispettare i valori riportati nella seguente tabella:
n. candidati meritevoli | A (valore massimo) | B (valore massimo) | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | ||
6 | 1 | 2 | ||
7 | 1 | 2 | ||
8 | 2 | 2 | ||
9 | 2 | 3 | ||
10 | 2 | 3 | ||
11 | 2 | 3 | ||
12 | 2 | 4 | ||
13 | 2 | 4 | ||
14 | 3 | 4 | ||
15 | 3 | 4 | ||
> 15 | max 20%* | max 30%* |
* arrotondamento cifra superiore a x,51
Per ognuna delle sedute la commissione procederà alla redazione di apposito verbale, secondo gli schemi che sono forniti dall’Area Risorse Umane.
Allegato 2 - Schema di riferimento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato in Tenure track per il passaggio a professore di II fascia
Oggetto della valutazione | Passaggio a PA | Punteggio (fino a) | Soglia |
---|---|---|---|
Didattica* |
|
15 | |
Didattica* |
|
15 | |
Punteggio complessivo didattica | A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2) | 30 | non prevista |
Ricerca |
|
40 | |
Ricerca |
|
6 | |
Ricerca |
|
4 | |
Ricerca |
|
2 | |
Ricerca |
|
2 | |
Ricerca |
|
2 | |
Ricerca |
|
2 | |
Ricerca |
|
2 | |
Punteggio complessivo ricerca | B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10) | 60 | >=30 |
Compiti organizzativi**** |
|
10 | |
Punteggio complessivo compiti organizzativi | C. Punteggio relativo alla riga 11 | 10 | non prevista |
Totale Valutazione | Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C) | 100 | >= 70 |
* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.
** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:
- numero prodotti censiti scopus e ISI;
- numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
- "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
- "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall’ente erogatore per determinare l’eleggibilità al finanziamento
**** Nella valutazione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.
Last update: 20/11/2024