THE NEW INSTITUTE: Centre for Environmental Humanities
Emanato con D.R. n. 280 del 10/04/2017, modificato con D.R. n. 488 del 23/11/2021 e con D.R. n. 7 del 1/02/2023.
In vigore dal 8/02/2023.
Articolo 1 - Costituzione
- THE NEW INSTITUTE: Centre for Environmental Humanities (d’ora in poi denominato Centro) è un Centro di Ricerca di Ateneo costituito su iniziativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in poi denominata Ateneo) e della THE NEW INSTITUTE FOUNDATION GmbH (di seguito Foundation).
- Il Centro si avvale, per l’esercizio delle sue attività, delle strutture dell’Ateneo interessate agli scopi istitutivi del Centro stesso.
- Le attività del Centro di sviluppano mediante singole linee progettuali e di ricerca, denominate “Research Cluster”.
- Al Centro possono aderire a titolo individuale docenti dell’Ateneo, ovvero studiosi che condividano lo scopo del Centro, previa approvazione del Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri. Essi possono aderire altresì a uno o più Research Cluster.
- Il Centro è validamente attivato con la nomina dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico, di cui all’art. 6.
Articolo 2 - Finalità
Lo scopo del Centro è quello di creare e sviluppare un programma di ricerca interdisciplinare nelle scienze umane e sociali, tessere un dialogo con altri settori dell’arte, della scienza e della tecnologia, così come con esperti del lavoro, dei media e dell’informazione, della politica e altri stakeholders, al fine di studiare i più rilevanti e pressanti problemi della società contemporanea e della sua evoluzione sul piano tecnologico, culturale ed economico, e contribuire a trovare risposte e fornendo raccomandazioni soluzioni ai decisori politici.
A tal fine il Centro svilupperà attività di ricerca accademica attraverso il contributo dei docenti, ricercatori e dottorandi e studenti di Ca’ Foscari, e cercando il coinvolgimento più ampio di studiosi e professionisti esterni, nazionali e internazionali nella ricerca e nelle iniziative di formazione (scuole dottorali) e di convegnistica e di discussione pubblica associate alle attività di ricerca.
Le aree specifiche di ricerca e di attività del Centro verranno definite dal Comitato Scientifico, di cui al successivo Articolo 6, d’intesa con la Foundation.
Articolo 3 - Funzionamento
- Per le sue attività e per il suo funzionamento il Centro dispone delle seguenti risorse:
- eventuali contributi versati dalla Foundation;
- ulteriori eventuali contributi assegnati al Centro dall’Ateneo e dalle sue strutture a titolo di cofinanziamento delle attività del Centro stesso;
- contributi acquisiti dal Centro da Istituzioni e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da Enti locali e regionali e dallo Stato;
- ogni altra forma di contributo esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- Le risorse finanziarie destinate al Centro vengono utilizzate in base alle determinazioni degli organi di questo, che hanno completa autonomia nell’allocazione delle risorse medesime.
- La sede amministrativa del Centro, definita con Decreto del Direttore Generale, cura la gestione delle risorse finanziarie destinate alle attività di funzionamento. L’Ateneo trasferisce alla sede amministrativa le poste corrispondenti.
- Eventuali decisioni assunte dal Centro che dovessero comportare impegni verso terzi sono sottoposte all’approvazione del Rettore.
Articolo 4 - Organi
- Gli organi del Centro sono:
- il/la Direttore/Direttrice (di seguito il/la Direttore/Direttrice);
- il Comitato Scientifico.
Articolo 5 – Il/la Direttore/Direttrice
- Il/la Direttore/Direttrice è nominato dal Rettore tra i docenti dell’Ateneo con elevata qualificazione scientifica sui temi inerenti alle attività del Centro.
- Il/la Direttore/Direttrice rimane in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una volta.
- Il/la Direttore/Direttrice, d’intesa con il responsabile della struttura amministrativa di supporto alla gestione del Centro limitatamente alle lettere d) ed e):
- sovraintende al funzionamento del Centro e ne coordina l’attività. Esso è responsabile del raggiungimento degli obiettivi definiti d’intesa con la Foundation;
- coordina l’attività scientifica del Centro; cura l’attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative, definiti dal Comitato Scientifico;
- è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal Comitato Scientifico, che convoca e presiede;
- dispone l’utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- predispone il budget di previsione e il consuntivo;
- cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività scientifiche del Centro.
Spetta inoltre al/la Direttore/Direttrice, in collaborazione con il Comitato Scientifico:
- individuare annualmente il piano delle ricerche del Centro, concordandole con la Foundation e coordinandole con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati.
- In caso di necessità e urgenza il/la Direttore/Direttrice può adottare provvedimenti di competenza del Comitato Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
- Predispone una relazione annuale sulle attività del Centro da inviare al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Foundation. Il/la Direttore/Direttrice, previa istanza formale da parte della Foundation, fornirà a questa ogni informazione richiesta.
- Al/la Direttore/Direttrice può essere attribuita una indennità di carica, il cui ammontare viene definito dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6 – Comitato Scientifico
- Il Comitato Scientifico è composto da 8 membri (compreso il/la Direttore/Direttrice, che lo presiede), di norma rappresentativi di ogni Dipartimento e scelti tra i docenti di Ateneo in base all’alta qualificazione scientifica sui temi inerenti alle ricerche e alle attività che rientrano nei programmi scientifici del Centro.
- Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rinnovati consecutivamente una volta. Tale Comitato è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
- Il Comitato Scientifico è convocato dal/la Direttore/Direttrice, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in forma telematica o in tele/videoconferenza. A parità di voti prevale il voto del/la Direttore/Direttrice. Partecipa alle riunioni, con funzioni di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all’assunzione delle delibere, un componente del personale amministrativo designato dalla sede amministrativa.
- Il Comitato Scientifico:
- approva, su proposta del/la Direttore/Direttrice, il budget di previsione e il consuntivo;
- approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le richieste di adesione da parte dei docenti e degli studiosi che vogliano aderire al Centro a titolo personale;
- definisce, con il/la Direttore/Direttrice, la programmazione annuale e scientifica del Centro;
- approva il piano delle azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati.
Articolo 7 - Modifiche
- Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
Articolo 8 – Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.
Last update: 20/11/2024