Dirigenti cessati

Direttore Generale

Dott. Antonio Marcato

Data cessazione incarico: 31/12/2020.

Dirigenti

Dott.ssa Francesca Magni

Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Direttrice della Ca' Foscari School for International Education e Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo.
Data cessazione incarico: 31/12/2023.

file pdfEstremi atti di conferimento incarichi dirigenziali - 2023
Per gli anni precedenti si veda quanto pubblicato alla pagina "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"
137 K
file pdfCurriculum Vitae777 K
file pdfRetribuzioni Dirigenti - 2023
Per gli anni precedenti si veda quanto pubblicato alla pagina "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"
16.06 K
file pdfImporti di viaggi di servizio e missioni 2023
Per gli anni precedenti si veda quanto pubblicato alla pagina "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"
573 K
file pdfAltre cariche o incarichi - 2023563 K
file pdfAltre cariche o incarichi - 2022646 K
file pdfAltre cariche o incarichi - 2021161 K
file pdfAltre cariche o incarichi - 2020633 K
file pdfAltre cariche o incarichi - 2019633 K

Dott.ssa Sandra Toniolo

Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA).
Data cessazione incarico: 30/11/2020.

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 33/2013

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

L. n. 441/1982

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

  1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
  2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Last update: 14/03/2024