Conferimento degli assegni

Emanato con D.R. 122 del 28/12/1998; ultima modifica con D.R. n. 395 del 06/04/2023.

Art. 1 - Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall’Università Ca’ Foscari Venezia, d’ora in poi denominata “Università”, ai sensi della normativa vigente, e in particolare degli artt. 18, 22 e 24 della legge 240/2010 e s.m.i..

Art. 2 - Durata degli assegni di ricerca e rinnovo

  1. La durata di ciascun assegno deve essere ricompresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 3 anni. Gli assegni sono rinnovabili e la durata minima del rinnovo è pari a 12 mesi. Possono essere rinnovati, assegni di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. Il ricorso a tale tipologia di rinnovo deve essere debitamente motivato dall’organo della struttura che lo autorizza.
  2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’Art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vanno considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità, adozione e affidamento, o per motivi di salute secondo le normative vigenti.
  3. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (Art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
  4. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra uno stesso soggetto, titolare di assegno di ricerca e di contratto di Ricercatore o Ricercatrice a Tempo Determinato (R.T.D.), e l’Università non può essere superiore a 12 anni anche non continuativi; tale limite si applica anche nel caso in cui i contratti siano stati stipulati con Atenei diversi. Nel limite massimo dei 12 anni devono essere conteggiati, ai sensi della L. 240/2010:

    • Il periodo di assegno di ricerca, ai sensi dell’Art. 22;
    • Il periodo di ricercatore o ricercatrice a tempo determinato di cui all’Art. 24, comma 3, lettera a);
    • Il periodo di ricercatore o ricercatrice a tempo determinato di cui all’Art. 24, comma 3, lettera b).

Art. 3 - Importi degli assegni di ricerca

  1. Gli importi degli assegni sono determinati nei bandi, nel rispetto dei limiti minimi definiti a livello nazionale e graduati in base al profilo richiesto.

Art. 4 - Modalità di conferimento

  1. Gli assegni di ricerca sono conferiti a seguito di apposita procedura di selezione pubblica alla quale possono partecipare studiosi e studiose di qualsiasi nazionalità in possesso di laurea magistrale (o titolo equiparato) o di titolo equivalente conseguito all’estero e curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
  2. Le strutture interessate possono optare per le modalità di conferimento degli assegni di ricerca definite nei seguenti articoli 6 e 7.
  3. La selezione è indetta dal Direttore o dalla Direttrice della struttura interessata con bando da pubblicare anche nelle pagine web dell’Università, del Ministero e dell’Unione Europea. Nelle premesse del bando devono essere citate la delibera della struttura in cui è stato determinato il numero di assegni, le aree scientifiche di interesse nel caso di assegni banditi secondo le modalità dell’Art. 6, il programma nel caso di assegni banditi secondo le modalità dell’Art. 7, la durata, la copertura finanziaria. Nel caso in cui un bando sia promosso da più strutture è necessario citare nelle premesse del bando le delibere delle strutture interessate che contengano gli elementi sopra menzionati e l’individuazione della struttura che gestirà dal punto di vista amministrativo contabile l’assegno.
  4. Nei bandi può essere definito quale requisito obbligatorio di accesso alla selezione il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica; in assenza di tale disposizione i bandi devono prevedere che i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
  5. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo Art. 9, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell’ammissione, ai sensi della normativa vigente.
  6. La selezione deve mirare all’accertamento dei requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dei programmi di ricerca cui il o la titolare di assegno deve collaborare.
  7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione.
  8. Non possono essere titolari di assegno:

    • dipendenti di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio;
    • coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente alla Struttura di ricerca o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Questi soggetti sono pertanto esclusi dalla partecipazione alle selezioni.

  9. I bandi contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione di assegnista di ricerca e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
  10. È prevista inoltre la modalità di conferimento di assegno di ricerca per chiamata diretta:

    • a favore di chi abbia superato le prove di selezione del bando per il dottorato di ricerca, ai sensi dell’Art. 8 c. 3 del D.M. 94/2013 e s.m.i., solo se tale possibilità è prevista nel bando di selezione del dottorato.
    • a favore di beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall’ Art. 13 del presente regolamento.

Art. 5 - Tutor

  1. Le strutture proponenti il bando affidano la Responsabilità Scientifica del bando ad una, uno o più docenti che svolgono la funzione di tutor, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 13.
  2. A seguito della selezione secondo le modalità previste dall’Art. 6 dei vincitori e delle vincitrici, verranno associati a ogni assegnista docenti tutor che la struttura individuerà in base all’«area scientifica di interesse» di pertinenza dei progetti vincitori
  3. Il o la tutor deve coordinare l’attività del titolare dell’assegno con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma di ricerca, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
  4. Il o la tutor deve segnalare tempestivamente alla struttura e agli uffici amministrativi competenti le eventuali inadempienze della persona titolare di assegno anche ai fini della sospensione dell’erogazione dell’assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo Art. 16.

Art. 6 - Assegni relativi ad aree scientifiche di interesse

  1. Per «area scientifica di interesse» deve intendersi, a scelta della struttura che bandisce, l'area CUN, il macro settore concorsuale o il settore concorsuale (così come definiti nel D.M. 336/2011), uno o più SSD ovvero un insieme di discipline facenti riferimento ad uno o più SSD.
  2. La procedura di selezione prevede la presentazione da parte del candidato o della candidata della domanda corredata dalla documentazione richiesta dal bando, da un progetto di ricerca pertinente all’«area scientifica di interesse» definita nel bando, dallo svolgimento di eventuali prove aggiuntive e da un colloquio.
  3. Ciascuna Struttura di ricerca, oltre a garantire la copertura finanziaria di ciascun posto di assegnista di ricerca su bandi d’area, deve prevedere uno stanziamento aggiuntivo pari al 5% dell’importo ‘lordo percipiente’ dell'assegno per la copertura di costi legati alle attività di ricerca dell’assegnista (ad esempio missioni, acquisizione dati, materiale inventariabile e di consumo, etc.). Questo importo sarà utilizzato dall'assegnista previa autorizzazione del Direttore o della Direttrice della Struttura di ricerca di afferenza, secondo le regole previste dal regolamento per le assegnazioni dipartimentali per la ricerca.
  4. I bandi devono prevedere:

    1. quale requisito di partecipazione il dottorato di ricerca;
    2. eventuali altri titoli scientifico-professionali richiesti come requisiti di partecipazione;
    3. l’identificazione delle «aree scientifiche di interesse» di cui al precedente comma 1;
    4. per ogni «area scientifica di interesse» il numero, la durata e l’importo degli assegni da conferire, nonché il periodo d’inizio dell’attività;
    5. fra i titoli valutabili l’aver presentato una proposta Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti che abbia conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi o aver già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /ERC/FIRB/SIR o equivalenti;
    6. la tipologia delle eventuali altre prove aggiuntive rispetto al colloquio, che può essere integrato dalla presentazione di un lavoro scientifico del candidato o della candidata;
    7. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non potrà comunque essere inferiore ai termini di cui al successivo Art. 11;
    8. la soglia minima per l’idoneità all’acquisizione del titolo di assegnista è pari a 70 punti;
    9. lo ‘standard minimo di risultato’ atteso dall’assegnista;
    10. la possibilità per la persona candidata di svolgere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese (o altra lingua ritenuta adeguata all’area scientifica di interesse ed indicata nel bando in sostituzione dell’inglese).

  5. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi e studiose di cittadinanza italiana o straniera che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi e studiose di cittadinanza straniera che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
  6. La valutazione viene effettuata da parte di un'unica Commissione, formata come definito nel successivo Art. 9, che può avvalersi di esperti revisori o esperte revisore di elevata qualificazione di qualsiasi cittadinanza esterni o esterne all’Università.
  7. Il colloquio può essere sostenuto per via video telematica previa richiesta motivata da parte della persona candidata.
  8. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti di cui al massimo 80 attribuibili a titoli, pubblicazioni, al progetto di ricerca presentato dalla persona candidata ed eventuali altre prove in relazione ad esigenze specifiche e al massimo 20 per il colloquio, eventualmente integrato con la presentazione di un lavoro scientifico della persona candidata. La Commissione deve attenersi allo schema descritto nell’allegato A che è parte integrante del presente regolamento.
  9. Le persone candidate sono ammessi al colloquio se la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca presentato e di eventuali altre prove non è complessivamente inferiore a 56 punti. L’esclusione dall’ammissione al colloquio va comunque adeguatamente motivata nei verbali delle operazioni di selezione. Il colloquio si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 14 punti.
  10. Il punteggio finale per ciascuna persona candidata è dato dalla somma dei voti conseguiti in relazione a ciascun elemento di valutazione (vedi allegato A). La Commissione sarà tenuta a formulare, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria secondo quanto previsto al successivo articolo 10, per ciascuna delle «aree scientifiche di interesse», come definite al precedente comma 1.

Art. 7 - Assegni relativi a specifici programmi di ricerca

  1. Per «specifici programmi di ricerca» si intendono attività di ricerca effettuate in relazione a programmi dotati di propri finanziamenti (p.es. progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo o dalla struttura che bandisce l’assegno, progetti a carico di particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali o legati a specifiche convenzioni conto terzi, o stipulate con Regione, imprese, fondazioni, organismi internazionali, etc.).
  2. La procedura di selezione prevede la presentazione da parte della persona candidata della domanda corredata dalla documentazione richiesta dal bando, dallo svolgimento di eventuali prove aggiuntive e da un colloquio.
  3. I bandi su tali programmi di ricerca devono prevedere:

    1. il numero, la durata e l’importo degli assegni da conferire, nonché il periodo d’inizio dell’attività;
    2. il titolo e il programma di ricerca cui l’attività di collaborazione si riferisce;
    3. il settore concorsuale e/o il settore scientifico disciplinare;
    4. l’indicazione del o della tutor fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 13;
    5. i titoli scientifico-professionali richiesti quale requisito di partecipazione;
    6. fra i titoli valutabili la presentazione di una proposta Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC/FIRB/SIR o equivalenti che abbia conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi o aver già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /ERC/ FIRB/SIR o equivalenti;
    7. fra i titoli valutabili il dottorato di ricerca o il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more del conferimento del titolo, i punteggi dovranno essere attribuiti con riguardo alla pertinenza con il tema del bando e al conseguimento o meno del titolo di Dottore o Dottoressa di ricerca nel rispetto di quanto previsto nell’allegato B;
    8. la tipologia delle eventuali altre prove aggiuntive rispetto al colloquio, che può essere integrato dalla presentazione di un lavoro scientifico della persona candidata;
    9. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non potrà comunque essere inferiore ai termini di cui all’Art. 11;
    10. lo ‘standard minimo di risultato’ atteso dall’assegnista;
    11. la soglia minima per l’idoneità all’acquisizione del titolo di assegnista, che è pari a 70 punti.

  4. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi e studiose di cittadinanza italiana o straniera che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi e studiose di cittadinanza straniera che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
  5. La valutazione viene effettuata da parte di una Commissione, formata come definito nel successivo Art. 9, che può avvalersi di personale revisori esperto di elevata qualificazione di qualsiasi cittadinanza esterno all’Università.
  6. Il colloquio può essere sostenuto per via video telematica previa richiesta motivata da parte della persona candidata.
  7. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti: 60 punti per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle eventuali altre prove, 40 punti per il colloquio. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione deve attenersi allo schema descritto nell’allegato B che è parte integrante del presente regolamento.
  8. Le persone candidate sono ammesse al colloquio se la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle eventuali altre prove non è complessivamente inferiore a 42 punti. L’esclusione dall’ammissione al colloquio va comunque adeguatamente motivata nei verbali delle operazioni di selezione. Il colloquio si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti.
  9. Il punteggio finale per ciascuna persona candidata è dato dalla somma dei voti conseguiti in relazione a ciascun elemento di valutazione (vedi allegato B). La Commissione stilerà quindi una graduatoria secondo le modalità previste al successivo Art. 10.

Art. 8 - Domanda di partecipazione alla selezione

  1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti e le aspiranti devono produrre alla struttura interessata apposita domanda e relativi allegati entro il termine e secondo le modalità fissati dal bando.
  2. Il bando prevede che le domande e la relativa documentazione allegata debbano essere inviate esclusivamente tramite procedura online.
  3. Gli allegati alla domanda, da caricare mediante apposita procedura online, sono:

    1. il documento di identità in corso di validità alla scadenza del bando;
    2. il curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l’esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell’accesso alla selezione, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
    3. l’elenco titoli o altri elementi richiesti dal bando e/o di altri documenti che si vogliano sottoporre alla valutazione;
    4. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
    5. la dichiarazione sulla conoscenza degli obblighi ed impegni dell’assegnista nei confronti dell’Ateneo, qualora la persona candidata risulti vincitrice.
    6. la dichiarazione sui concorsi e le compatibilità, inerente alla partecipazione della persona candidata ad altre procedure valutative e sulla conoscenza delle incompatibilità previste dalla normativa nel caso ella risultasse vincitrice;
    7. la dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Qualora vi siano condanne penali o procedimenti penali in corso, la persona candidata dovrà dichiararli ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; a riguardo l'Università Ca’ Foscari si riserva di valutare discrezionalmente, ai fini dell’eventuale esclusione della persona candidata, la gravità delle condanne penali dichiarate e di quelle che eventualmente sopraggiungeranno, in esito ai procedimenti penali in corso;
    8. qualsiasi altro elemento previsto specificamente nel bando di interesse, quale ad esempio il progetto di ricerca nel caso degli assegni di cui al precedente Art. 6, la documentazione che attesta il possesso dei titoli preferenziali, eventuali lettere di motivazione o referenze etc.

    Le persone candidate sono tenute a verificare la presenza nella domanda online di tutti gli elementi necessari ed obbligatori alla partecipazione e degli allegati obbligatori secondo quanto indicato specificamente nel bando di interesse e nella procedura online.

  4. L’Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum delle persone candidate riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

Art. 9 - Commissione giudicatrice

  1. La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da almeno 3 Docenti e/o Ricercatori o Ricercatrici, designata dal Direttore o dalla Direttrice della struttura proponente nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, che indica il/la Presidente/Presidentessa e il Segretario o la Segretaria verbalizzante. Nell’ipotesi in cui l’assegno sia proposto da più strutture la Commissione giudicatrice è designata in accordo con i Direttori e le Direttrici delle strutture medesime.
  2. Possono far parte della Commissione giudicatrice, gli assegnisti beneficiari e le assegniste beneficiarie di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero, che abbiano un contratto ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento, che siano a loro volta responsabili di altri progetti.
  3. Al fine di comporre la Commissione giudicatrice è possibile richiedere la partecipazione di docenti afferenti ad altre strutture dell’Ateneo, purché correlati e correlate al settore scientifico/concorsuale indicato nel bando o a settori ritenuti affini.
  4. La Commissione, qualora la struttura che la designa lo ritenga opportuno, può essere integrata da ulteriori persone esterne all’Ateneo, esperte nel tema di ricerca previsto dal bando.
  5. Il Segretario o la Segretaria verbalizzante potrà essere individuato/a fra il personale amministrativo.

Art. 10 - Modalità di valutazione, graduatoria e approvazione atti

  1. La Commissione, prima dell’esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali, del progetto nel caso di bando unico d’area (ved. Art. 6), delle eventuali prove e del colloquio, avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
  2. Il colloquio e le altre eventuali prove devono tendere all’accertamento dell’idoneità delle persone candidate allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
  3. In base ai punteggi assegnati ai titoli, al progetto nel caso di bando unico d’area (ved. Art. 6), alle eventuali ulteriori prove e al colloquio, la Commissione formula una graduatoria di merito, indicando, in relazione a ciascun assegno da conferire, il candidato vincitore o la candidata vincitrice.
  4. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da chiunque componga la Commissione.
  5. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l’indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore o dalla Direttrice della struttura che ha bandito l’assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo Art. 11. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.
  6. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore o la Direttrice della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore o la Direttrice della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.
  7. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
  8. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
  9. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un’adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:

    1. impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
    2. rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o della vincitrice della selezione;
    3. recesso dal contratto da parte dell’assegnista;
    4. qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sulla medesima area scientifica di interesse e/o sul medesimo progetto specifico.

  10. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.

Art. 11 - Pubblicità

  1. I bandi di selezione sono resi pubblici per un periodo minimo di 15 giorni, nell’Albo ufficiale dell’Università, sui siti internet dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.
  2. La pubblicità dei risultati di ogni fase della selezione sarà garantita mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata e pubblicazione nelle pagine web dell’Università, nonché negli altri siti preposti indicati nel bando.
  3. E’ comunque garantito l’accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 12 - Conferimento dell’assegno di ricerca a cittadini e cittadine di Stati extra UE

  1. Le persone candidate cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, già presenti sul territorio italiano, dovranno possedere il permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.
  2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha conferito l’assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, le procedure finalizzate all’ottenimento del permesso di soggiorno.

Art. 13 - Beneficiari e beneficiarie di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

  1. Alle persone beneficiarie di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, e dal Ministero, che prevedano a seguito di valutazione l’identificazione del beneficiario o della beneficiaria e una contrattualizzazione presso l’Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l’Università ospitante sia Ca’ Foscari, un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall’ente erogatore del finanziamento. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell’attività svolta come stabilito all’Art. 16, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
  2. Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire ai soggetti -persone fisiche- previsti al comma 1 del corrente articolo l’autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.
  3. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero, si intendono per esempio: Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships, ERC, FIRB, SIR e altri programmi competitivi.

Art. 14 - Contratto, rinnovo e proroga

  1. L’Università stipula apposito contratto con i candidati e le candidate che superano la valutazione comparativa o che corrispondono ai profili indicati nel precedente Art. 13. Nel contratto sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione e di erogazione dell’assegno.
  2. Nel caso si ravvisi l'opportunità di rinnovare il contratto per esigenze legate al progetto di ricerca, il o la tutor, o il o la titolare dell’assegno nei casi previsti dall’Art. 13 c. 2, presenta una relazione nella quale descrive le attività e i risultati raggiunti. La Struttura di ricerca può avviare l'iter per il rinnovo del contratto sulla base di tale relazione, fatta salva la copertura a garanzia finanziaria dei costi correlati all’assegno e il rispetto del precedente Art. 2.
  3. Il contratto potrà essere rinnovato entro il termine massimo di 4 mesi successivi alla scadenza dello stesso, fatti salvi casi particolari, per i quali è richiesta una Delibera da parte del Senato Accademico.
  4. Il contratto potrà essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 6 mesi, fermo restando la durata massima di 36 mesi e verificata l’esistenza di circostanze specifiche legate al progetto di ricerca. Il prolungamento dell’originario contratto dovrà avvenire prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

Art. 15 - Attività dell’assegnista

  1. L’attività della persona titolare dell’assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l’assegno per l’intera durata dell’attività di ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal o dalla tutor di riferimento oppure dal Direttore o dalla Direttrice della struttura nei casi previsti dall’Art. 13 c.
  2. L’assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dalla persona responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nel precedente Art. 13 c. 2.
  3. L’Università fornisce i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso ai locali, comprese le biblioteche, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L’Università fornisce altresì la carta multiservizi dell’Ateneo per l’intera durata del contratto. Ogni altra specifica viene regolata nel contratto.
  4. L’attività della persona titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università
  5. L’assegnista deve effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale loginmiur.cineca.it, ad implementare il catalogo U-GOV contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall’assegnista, a rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il presente Regolamento, il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la Policy di Ateneo: Allegato 1 al Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza - Linee guida IP e riservatezza nei contratti di ricerca, il Codice Etico e di comportamento dell’Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16 - Modalità valutazione sugli Assegni di ricerca

  1. La persona titolare dell’assegno è tenuta a presentare alla struttura interessata, al termine della ricerca e comunque al termine di ciascun anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, anche al fine della graduazione dell’importo dell’assegno, ove prevista dal contratto di conferimento di cui al precedente Art. 14 o dell’eventuale rinnovo dell’assegno con la medesima persona titolare.
  2. Nella relazione la persona titolare dell’assegno dovrà rendere conto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati, anche parziali, conseguiti e dovrà altresì presentare i prodotti scientifici definiti nel bando di selezione come ‘standard minimo di risultato’. La relazione, ove previsto dal contratto, deve essere corredata del giudizio del o della  tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti. La relazione è portata all’esame della struttura interessata.
  3. Nel caso di valutazione negativa, la struttura, sentita la persona titolare dell’assegno, può proporre la revoca dell’assegno. La risoluzione del contratto è deliberata dalla struttura.
  4. Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di gravi e documentate inadempienze della persona titolare dell’assegno segnalate dal o dalla tutor o dalla struttura di riferimento. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell’Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.
  5. Fatto salvo quanto stabilito al precedente Art. 13 c. 2 e nel comma 1 del presente articolo, la persona titolare dell’assegno è tenuta a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal o dalla tutor oppure dalla struttura di afferenza. A tal fine può essere richiesta alla persona titolare dell’assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

Art. 17 - Proprietà intellettuale

  1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con le persone candidate e vincitrici della valutazione comparativa. Nello specifico spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dall'assegnista. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza (in particolare l’art. 4) e le definizioni ivi contenute.

       

Art. 18 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell’attività

  1. Fatto salvo quanto previsto all’Art. 4 del presente regolamento, le persone titolari di assegno possono essere titolari di contratto d’insegnamento nell’Università e possono far parte delle commissioni d’esame di profitto in qualità di cultori della materia.
  2. Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.
  3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per chi presta servizio in quanto dipendente presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. Le persone dipendenti private, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
  4. La persona titolare dell’assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l’attività:

    • non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall’assegnista;
    • non rechi pregiudizio all’Università.

  5. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura sentito il o la tutor, fatto salvo quanto previsto nell’Art. 13, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
  6. L’assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l’Ente finanziatore.

Art. 19 - Frequenza dei corsi di dottorato di ricerca

  1. Le persone titolari di assegno, qualora autorizzate dal o dalla tutor, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
  2. L’autorizzazione può essere concessa se il programma del dottorato è attinente al progetto di ricerca svolto dall’assegnista.

Art. 20 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

  1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’Art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’Art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l’assegno è gestito amministrativamente.
  3. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche.
  4. L’Università provvede a favore dei e delle titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.

Art. 21 - Ripartizione e finanziamento degli assegni

  1. Eventuali contributi ministeriali finalizzati erogati sulla base del numero di assegni di ricerca dell’ateneo saranno distribuiti fra le strutture di ricerca, al netto dell’eventuale quota destinata all’Amministrazione centrale, come segue:

    • 50% in ragione del contributo dato dalle singole strutture di ricerca alla loro determinazione;
    • 50% in base alla quota ricerca del FUDD destinato alle strutture.

  2. Le strutture, inclusa l’Amministrazione centrale, potranno finanziare assegni di ricerca con fondi del dipartimento, nonché con fondi provenienti da progetti nazionali o europei, convenzioni, contratti di ricerca, contratti conto terzi, donazioni, o qualsiasi altra fonte di finanziamento esterno, nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento e dalle norme specifiche, nazionali o internazionali, di utilizzo dei fondi.
  3. La delibera con la quale viene approvato il bando deve contenere l’attestazione della copertura finanziaria per tutta la durata degli assegni banditi e l’impegno di spesa per la loro prima annualità, nonché l’eventuale copertura dei costi vivi della ricerca nella misura del 5% dell’importo ‘lordo percipiente’ per gli assegni d’area come previsto dall’Art. 6 comma 3.
  4. Ciascun Dipartimento ogni anno dovrà attivare o rinnovare, nel rispetto dei vincoli di legge e dei regolamenti di ateneo, almeno:

    • 3 assegni d’area (ex art. 6), nel computo vengono ricompresi attivazioni e/o rinnovi di assegni già esistenti;
    • oppure 1 Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 1 assegno d’area (ex art. 6);
    • oppure 2 Ricercatori o Ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    Si precisa che in luogo di assegni d’area (ex art. 6) possono essere conteggiati gli assegni conferiti per contrattualizzare Marie Curie Individual Fellow.
    In caso di contratti da Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e di assegni d’area (ex art. 6) di durata pluriennale, ogni anno del contratto, successivo al primo, verrà conteggiato come rinnovo. Per tutte le posizioni di cui al presente comma, verranno considerati anche i contratti che il dipartimento finanzia o cofinanzia utilizzando fondi esterni.

Art. 22 - Monitoraggio

  1. L’Area Ricerca provvede al monitoraggio generale dell’applicazione del presente Regolamento, anche attraverso appositi Audit presso le strutture di ricerca.

Art. 23 - Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Allegato A - Tabella griglia valutazione e punteggi (Assegni d’area ex. Art. 6)

allegato A nuovo

Elementi che compongono la valutazione Punti
Titoli, pubblicazioni ed eventuali altre prove Da 0 a max 50, di cui massimo 20 per: valutazione Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione:
  • 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
  • da 10 a 20 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Progetto di ricerca proposto dalla persona candidata nella lingua ritenuta adeguata all’area scientifica di interesse ed indicata nel bando
Progetto di ricerca proposto dalla persona candidata nella lingua ritenuta adeguata all’area scientifica di interesse ed indicata nel bando Da 0 a max 30
Colloquio Da 0 a 20
Totale punti disponibili 100
Soglie minime
Soglia minima per l'ammissione al colloquio 56
Soglia minima per il superamento del colloquio 14
Soglia di idoneità complessiva 70

Allegato B - Tabella griglia valutazione e punteggi (Assegni relativi a specifici programmi di ricerca ex. Art. 7)

allegato B nuovo

Elementi che compongono la valutazione Punti
Titoli, pubblicazioni ed eventuali altre prove Da 0 a max 60, di cui massimo 20 per questi titoli: valutazione Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste dai rispettivi bandi) (max 10 punti):
  • 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
  • max 10 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Dottorato di ricerca o il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more del conferimento del titolo da 2 a 10 punti con riguardo alla pertinenza con il tema del bando e al conseguimento o meno del titolo di ‘Dottore o Dottoressa di ricerca’ (min 2 max 10 punti).
Colloquio Da 0 a 40
Totale punti disponibili 100
Soglie minime
Soglia minima per l'ammissione al colloquio 42
Soglia minima per il superamento del colloquio 28
Soglia di idoneità complessiva 70

Last update: 20/11/2024