Sospensione, ripresa, ritiro, decadenza
Cos'è
Puoi sospendere gli studi per un determinato periodo - di norma non inferiore ad un anno accademico - per motivi che ti impediscono di frequentare regolarmente gli studi di un corso di Laurea o Laurea magistrale.
Non è consentita la sospensione per il primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato.
Cosa comporta
- Durante il periodo di sospensione non potrai effettuare esami o qualsiasi atto di carriera (ad es. presentazione del piano di studi, passaggio di corso, opzione dal vecchio al nuovo ordinamento);
- non maturerai alcun requisito di merito ai fini della richiesta dei benefici per il diritto allo studio per l’anno o gli anni accademico/accademici successivo/successivi a quello/quelli di sospensione;
- al termine del periodo di sospensione non ti saranno riconosciuti eventuali CFU maturati durante la frequenza del nuovo corso di studi;
- il periodo di sospensione non viene conteggiato ai fini della decadenza;
- il periodo di sospensione invece viene conteggiato ai fini dell’attribuzione degli eventuali bonus velocità sul punteggio finale dei corsi di Laurea.
Motivazioni e importi
Le motivazioni per cui potrai chiedere la sospensione sono:
- nascita o adozione di una/un figlia/figlio esclusivamente per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione. In questo caso il beneficio potrà essere richiesto indifferentemente dalla madre o dal padre;
- infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
- assistenza a parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), la prole, le sorelle e i fratelli fino all'età di 13 anni, la coniuge o il coniuge della studentessa o dello studente. La condizione di non autosufficienza della/del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;
- servizio militare di leva o servizio civile, con riferimento all'anno accademico in cui è svolto prevalentemente il servizio;
- iscrizione ad altri corsi universitari. Ti ricordiamo che la sospensione non è obbligatoria in caso di contemporanea iscrizione a Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Conservatori) o ad altri corsi di studio non universitari.
La sospensione per i motivi 1,2 e 3 è gratuita, mentre per i motivi 4 e 5 è previsto il pagamento di un importo di 300,00 Euro per ogni anno di sospensione.
Nel caso in cui la/le necessità per cui richiedi la sospensione intervenga/intervengano in corso d’anno, potrà essere valutata una sospensione parziale, con eventuale esonero e/o rimborso della contribuzione. In questo caso non potrai effettuare alcun atto di carriera successivamente alla richiesta e l’anno di sospensione verrà conteggiato a tutti gli effetti come anno di iscrizione ai fini dei benefici economici.
Tempistiche e modalità
La richiesta di sospensione va presentata:
- per i motivi di cui ai punti 1,3,4 e 5 prima del periodo di sospensione;
- per i motivi di cui al punto 2, prima o dopo il periodo di sospensione.
Attenzione: dovrai presentare la domanda di sospensione per ogni anno accademico, se in possesso dei requisiti.
Per perfezionare la richiesta dovrai compilare dovrai compilare la domanda di sospensione on line accedendo alla tua area riservata dal menu di ESSE3 Carriera > Sospensione dagli studi.
Dovrai inoltre allegare un certificato medico nel caso di infermità grave e prolungata e, nel caso di assistenza a parenti non autosufficienti, anche una autocertificazione del grado di parentela.
Il certificato dovrà essere rilasciato da un medico di base e dovrà indicare che per motivi medici non potrai frequentare l'università.
Tale documento non dovrà riportare la patologia ma dovrà riportare chiaramente il periodo di riferimento.
Verrai poi contattata/contattato dal Settore Carriere studenti per procedere al pagamento puntuale degli importi dovuti (comprensivi di marca da bollo da 16,00 Euro) direttamente dalla tua Area Riservata.
La sospensione sarà effettuata se sei in regola con il pagamento dei contributi per gli anni precedenti: in caso di pendenze ti suggeriamo di aprire una richiesta di assistenza scegliendo nel menu a tendina l'opzione "Carriera studenti e Laurea/Sospensione, Ripresa, Ritiro e Decadenza" per conoscere l'esatto ammontare dei contributi dovuti e non versati.
La sospensione sarà effettiva dopo il pagamento degli importi dovuti.
Cos'è?
Se non hai rinnovato l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale per almeno un anno accademico per motivi diversi da quelli previsti per la sospensione, puoi riprendere gli studi dopo il periodo di interruzione presentando apposita domanda.
Cosa comporta
- Durante il periodo di interruzione dagli studi non dovrai aver effettuato alcun atto di carriera, (ad es. presentazione del piano di studi, sostenimento degli esami, passaggio di corso, opzione dal vecchio al nuovo ordinamento);
- il periodo di interruzione viene conteggiato ai fini della decadenza;
- il periodo di interruzione viene conteggiato ai fini dell’attribuzione degli eventuali bonus velocità sul punteggio finale dei corsi di Laurea.
Se intendi beneficiare di agevolazioni per il diritto allo studio ti ricordiamo che il periodo di interruzione non viene preso in considerazione ai fini del conteggio degli anni d'iscrizione. Prima di richiedere la ripresa contatta il settore Diritto allo Studio.
Importi
La ripresa degli studi prevede i seguenti importi:
- contributo fisso fino ad un massimo di 3 anni: 300,00 Euro annui;
- contributo forfettario per un periodo superiore a 3 anni: 1.000,00 Euro.
Periodo utile e modalità
La richiesta di ripresa degli studi va presentata all'inizio dell'anno accademico per cui intendi rinnovare l'iscrizione.
Per perfezionare la richiesta dovrai compilare l'apposito form allegando la fotocopia di un valido documento d'identità.
Verrai poi contattata/contattato dal settore carriere studenti per procedere al pagamento puntuale degli importi dovuti (comprensivi di marca da bollo da 16,00 Euro) direttamente dalla tua Area Riservata.
La ripresa degli studi sarà effettiva dopo il pagamento degli importi dovuti.
Ti suggeriamo comunque di aprire una richiesta di assistenza scegliendo nel menu a tendina l'opzione "Carriera studenti e Laurea/Sospensione, Ripresa, Ritiro e Decadenza" per conoscere l'esatto ammontare delle tasse dovute.
Cos'è?
Il ritiro è una dichiarazione espressa con la quale intendi rinunciare agli studi universitari.
È irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera universitaria svolta, fatta salva la possibilità, in caso di nuova iscrizione ad un corso di studi, di recuperare gli esami sostenuti ed i crediti acquisiti attraverso apposita procedura di valutazione da parte del Collegio didattico competente.
Periodo utile
Puoi ritirarti dagli studi in qualsiasi momento. Considera che:
- se ti sei iscritta/iscritto per l'a.a. 2024/2025, versando la prima rata delle tasse, e:
- presenti la domanda di ritiro entro il 10 dicembre 2024, non sarai tenuta/tenuto al pagamento della seconda e terza rata. Non potrai in alcun caso ottenere il rimborso della prima rata;
- presenti la domanda di ritiro entro il 1 marzo 2025, non sarai tenuta/tenuto al pagamento della terza rata. Non potrai in alcun caso ottenere il rimborso dell'importo della prima e seconda rata;
- presenti la domanda di ritiro dopo il 1 marzo 2025, devi versare anche la seconda e terza rata perdendo, comunque, il diritto ad un eventuale rimborso, se dovuto.
- Se ti sei iscritta/iscritto per l'a.a. 2023/2024, versando la prima rata delle tasse, e:
- presenti la domanda di ritiro entro l'11 dicembre 2023, non sarai tenuta/tenuto al pagamento della seconda e terza rata. Non potrai in alcun caso ottenere il rimborso della prima rata;
- presenti la domanda di ritiro entro il 1 marzo 2024, non sarai tenuta/tenuto al pagamento della terza rata. Non potrai in alcun caso ottenere il rimborso dell'importo della prima e seconda rata;
- presenti la domanda di ritiro dopo il 1 marzo 2024, devi versare anche la seconda e terza rata perdendo, comunque, il diritto ad un eventuale rimborso, se dovuto.
- Se sei una neoimmatricolata o un neoimmatricolato ad un corso di studi ad accesso libero, o se sei iscritta/iscritto ad anni successivi al primo ed effettui il ritiro entro i cinque giorni lavorativi successivi al versamento della prima rata dei contributi, hai diritto al rimborso di quanto versato ad esclusione dell'imposta di bollo.
Modalità
Dovrai essere in regola con il pagamento delle tasse fino all'ultimo anno accademico a cui hai preso iscrizione e presentare la domanda di ritiro on line accedendo alla tua area riservata dal menu di ESSE3 Carriera > Ritiro dagli studi
Dovrai allegare la ricevuta del versamento della marca da bollo di 16 Euro effettuato online.
Attenzione
Ricordati che il mancato pagamento di una delle rate non comporta il ritiro dagli studi: esso va formalizzato seguendo le modalità sopra descritte.
Se sei risultata/risultato idonea/idoneo o vincitrice/vincitore della borsa di studio regionale e decidi di ritirarti dagli studi, dovrai contattare l'ufficio Diritto allo studio in quanto decadi dai benefici connessi e dovrai versare gli eventuali contributi in sospeso. Se sei risultata vincitrice o sei risultato vincitore dovrai anche restituire gli importi che ti sono stati corrisposti per la borsa di studio.
Cos'è
Decadi dagli studi quando perdi lo status di studentessa/studente dopo un periodo di inattività didattica.
Quando
E' prevista la decadenza da un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale qualora tu non consegua valutazioni finali di profitto con qualunque esito (compreso respinto o rifiutato) per otto anni accademici consecutivi e successivi alla scadenza della durata normale del corso di studio.
La durata normale del corso di studio (quattro anni per i corsi di laurea dell’ordinamento ex DM 509/1999; tre anni per i corsi di laurea; due anni per i corsi di laurea magistrale/specialistica) si intende raddoppiata se sei iscritta/o con lo status di part-time o atleta e/o se presenti un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o un handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104.
Ai fini del calcolo della decadenza si fa presente che:
- l'anno accademico termina il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione;
- gli anni di interruzione vengono calcolati ai fini della decadenza;
- gli anni di sospensione non vengono calcolati ai fini della decadenza;
- il pagamento dei contributi non interrompe i termini della decadenza.
Se nel corso della carriera hai effettuato un passaggio di corso o un trasferimento da un altro Ateneo tutti gli anni di iscrizione (ad entrambi i corsi) verranno calcolati ai fini della decadenza.
A chi si applica
La decadenza si applica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritte/iscritti a prescindere dall'anno di immatricolazione. La decadenza non si applica nei confronti di chi è in difetto del solo esame di laurea, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di studio di iscrizione.
Tutte le studentesse e gli studenti possono rivolgersi per informazioni sullo stato della loro carriera al Settore Carriere studenti L e LM.
Cosa puoi fare
Nel caso tu sia decaduta/decaduto dal tuo corso di studio puoi immatricolarti ad un corso di laurea e/o di laurea magistrale richiedendo il riconoscimento di eventuali crediti.
Last update: 08/10/2024