Collegio Internazionale Ca' Foscari

Emanato con D.R. n. 10 del 15/01/2013 e modificato con D.R. n. 1026 del 23/12/2015 e con D.R. n. 1146 del 28/10/2024.

In vigore dal 5/11/2024.

Art. 1 - Natura e funzioni

  1. Il “Collegio Internazionale Ca’ Foscari”, d’ora in avanti Collegio, è la Scuola Superiore dell’Ateneo.
  2. La sua finalità istituzionale è la formazione superiore degli allievi, selezionati fra studenti particolarmente meritevoli e dotati di talento.
  3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Collegio persegue la qualità e l’innovazione nelle attività di alta formazione, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e valorizzando il merito.
  4. Il Collegio:

    • eroga percorsi formativi integrativi rispetto ai corsi di primo e secondo livello, costituiti da corsi ordinari pluriennali o annuali con obiettivi formativi specifici e laboratori di taglio multidisciplinare;
    • seleziona, forma e accompagna i suoi allievi fino al conseguimento del titolo accademico;
    • garantisce agli allievi la residenzialità che è condizione inderogabile del suo progetto formativo;
    • gestisce tutte le attività del Collegio e di collegamento con l’Ateneo;
    • collabora con i Dipartimenti per l’organizzazione e il coordinamento delle sue attività didattiche;
    • persegue, a complemento dei corsi curriculari, l’obiettivo di sviluppare la cultura, la coscienza civile e l’apertura internazionale anche attraverso attività interdisciplinari, formative o di orientamento rivolte a studenti di tutti i livelli universitari;
    • partecipa alle reti di alta formazione e di ricerca, collaborando con altre Scuole Superiori o Atenei;
    • ospita eventi e può collaborare alla produzione artistico-culturale dell’Ateneo.

  5. L’Ateneo mette a disposizione del Collegio le risorse umane e strumentali per il suo funzionamento, alle quali si aggiunge quanto messo a disposizione da terzi.
  6. Il Collegio ha autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
  7. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può assegnare al Collegio il budget necessario allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, sulla base di motivata richiesta formulata dalla Giunta del Collegio.

Art. 2 - Organi

Sono organi del Collegio:

    1. il Direttore;
    2. la Giunta;
    3. il Comitato di Indirizzo;
    4. il Consiglio Didattico;
    5. la Commissione didattica paritetica Allievi/Allieve Docenti.

Art. 3 - Nomina del Direttore / della Direttrice

  1. Il Direttore del Collegio è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, con l’esclusione dei Direttori di Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, il Direttore può essere nominato fra i professori a tempo pieno di seconda fascia.
  2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici. La carica è rinnovabile.

Art. 4 - Attribuzioni del Direttore / della Direttrice

  1. Il Direttore:

    • rappresenta il Collegio e ne promuove e coordina l’attività;
    • tiene i rapporti con gli organi dell’Ateneo e con i Dipartimenti;
    • convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Didattico, curandone l’esecuzione delle delibere;
    • gestisce il budget, il personale e gli spazi di competenza;
    • sottoscrive le convenzioni e i contratti.

  2. In caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  3. Il Direttore del Collegio, acquisito il parere della Giunta, designa un Vicedirettore tra il personale Docente della Scuola, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta.
  4. Spetta al Direttore del Collegio:

    • l’adozione del provvedimento di ammissione al Collegio degli allievi che hanno superato la prova di ammissione;
    • l’adozione del provvedimento di ammissione degli allievi meritevoli agli anni successivi del percorso di studio;
    • l’adozione dei provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno del Collegio;
    • la generale sorveglianza sull’attività didattica, formativa, culturale e residenziale del Collegio.

  5. Il Direttore predispone una relazione annuale sulle attività del Collegio per la Giunta del Collegio, per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione.
  6. È responsabile ultimo per la sicurezza per le persone e gli spazi affidati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e in conformità al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Art. 5 - Giunta

  1. La Giunta è costituita da: Direttore del Collegio, Rettore o suo delegato, Direttore Generale o suo delegato. Partecipa alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Vicedirettore del Collegio.
  2. Sono di competenza della Giunta:

    1. la formulazione della richiesta motivata di budget annuale, ai sensi dell’art. 1, comma 7, e delle relative indicazioni di gestione dello stesso;
    2. l’approvazione del rendiconto annuale;
    3. l’approvazione dei bandi di concorso e di selezione degli allievi;
    4. l’attribuzione di borse di studio;
    5. l’approvazione dei regolamenti del Collegio;
    6. l’approvazione dei contratti e delle convenzioni;
    7. l’adozione del piano annuale delle attività, su proposta del Consiglio Didattico;
    8. l’adozione delle azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi proposti dal Comitato di Indirizzo e recepiti dalla Giunta;
    9. ogni necessario atto amministrativo che non sia stato delegato al Direttore del Collegio.

  3. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno due volte l’anno e comunque quando necessario in relazione alle scadenze di Ateneo, e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. I componenti richiedenti non possono comunque essere in numero minore di due. La convocazione deve aver luogo con comunicazione, anche tramite posta elettronica, recapitata ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Una seduta della Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; la Giunta delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Partecipa alle riunioni il Segretario del Collegio o un suo delegato, con funzioni consultive, di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all’assunzione delle delibere.

Art. 6 - Comitato di Indirizzo

  1. Il Comitato di Indirizzo del Collegio è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, per la durata di tre anni accademici.
  2. Fanno parte del Comitato di Indirizzo almeno tre docenti dell’Ateneo, ad esclusione del Direttore e dei componenti del Consiglio Didattico. Ne possono fare parte soggetti provenienti da altri Atenei, Enti ed Istituti di Ricerca, anche internazionali. Tutti i componenti devono possedere idonea qualificazione scientifica.
  3. Il Comitato di Indirizzo elegge al suo interno il Presidente e si riunisce almeno una volta all’anno. Il Comitato di Indirizzo:
    1. formula pareri sui programmi del Collegio e ne verifica la coerenza con il Piano Strategico di Ateneo;
    2. propone iniziative di approfondimento scientifico e culturale, rappresentando il punto di vista di tutti i portatori d’interesse;
    3. verifica l’allineamento dei programmi didattici ai migliori standard di qualità nazionale ed internazionale;
    4. propone attività di benchmarking con altre strutture dedicate alla formazione di eccellenza.

Art. 7 - Consiglio Didattico

  1. Il Consiglio Didattico è costituito dal Direttore e da un numero di docenti dell’Ateneo non inferiore a dodici, di cui di norma almeno uno per ciascun Dipartimento. Possono farne parte soggetti provenienti da altri Atenei, Enti ed Istituzioni di Ricerca.
  2. Il Consiglio Didattico è nominato dal Direttore del Collegio e resta in carica per la durata del mandato del Direttore.
  3. Il Consiglio Didattico:

    • supervisiona l’attività degli allievi e cura il tutorato individuale;
    • approva i piani di studio degli allievi, per quanto riguarda il percorso formativo del Collegio;
    • garantisce il coordinamento delle attività formative del Collegio con i corsi di studio dell’Ateneo;
    • programma le attività di tutoraggio;
    • contribuisce alla organizzazione del programma culturale del Collegio;
    • effettua la verifica annuale dei requisiti di merito degli allievi per l’ammissione agli anni successivi dei corsi e per il conferimento dei titoli;
    • collabora con il Direttore nella procedura di selezione degli allievi;
    • approva e trasmette annualmente alla Giunta un rapporto di auto-valutazione dell’attività didattica svolta dal Collegio.

Art. 8 - Commissione didattica paritetica Allievi/Allieve - Docenti

  1. La Commissione didattica paritetica costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato che fanno capo al Collegio. La Commissione monitora l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l’attività di servizio agli allievi da parte dei docenti. Essa può individuare indicatori (quantitativi o qualitativi) per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti e proporli al Consiglio Didattico del Collegio o direttamente al Nucleo di Valutazione. La Commissione contribuisce alle procedure di AQ delle attività che fanno capo al Collegio Internazionale Ca’ Foscari e formula pareri sulle attività didattiche erogate all’interno del Collegio e predispone una relazione annuale, che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa del Collegio, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli allievi, segnalando problemi specifici o suggerendo opportuni interventi.
  2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di due docenti e due allievi del Collegio, di cui uno iscritto a un corso di laurea triennale e uno iscritto a un corso di laurea magistrale.
  3. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio Didattico del Collegio, così come segue:

    • due docenti scelti fra i componenti dello stesso Consiglio Didattico, ad eccezione del Direttore. È altresì incompatibile con la carica di componente della Commissione la carica di componente del Nucleo di Valutazione o del Presidio della Qualità dell’Ateneo. Il Consiglio individua, tra i due docenti designati, il Presidente della Commissione;
    • due allievi scelti all’esito di una selezione pubblica sulla base di candidature presentate al Comitato di Selezione, così composto: il Direttore (o suo delegato), il Segretario (o suo delegato) e un allievo individuato collegialmente dagli allievi. Il Comitato predispone una graduatoria tra i nominativi raccolti con apposita selezione pubblica nel rispetto dei principi di rappresentatività fra allievi di primo e secondo livello e, in subordine, della varietà di aree disciplinari rappresentate.
    • In caso le candidature espresse siano minori di due per ciascun livello (triennale e magistrale) si considerano confermati i candidati segnalati. Gli allievi che siano incorsi in provvedimenti disciplinari non possono candidarsi.

  4. Il mandato della componente docente dura tre anni mentre il mandato degli allievi dura due anni. Tutti i componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente, si provvede alla sostituzione entro quattro mesi seguendo le medesime procedure descritte sopra.
  5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno.

Art. 9 - Amministrazione

  1. Il Collegio è dotato di autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e degli altri Regolamenti di Ateneo.
  2. L’Ateneo assegna al Collegio un Segretario e il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento.
  3. L’attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario. L’incarico è a tempo determinato ed è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo con atto scritto, sentito il Direttore del Collegio. L’incarico può essere rinnovato con le medesime formalità.
  4. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario, può conferire con atto scritto l’incarico di Vicesegretario.
  5. Il Segretario:
    1. assicura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Collegio;
    2. assiste il Direttore in tutte le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    3. coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi, le attività di comunicazione e fund-raising, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile;
    4. coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Collegio, cui è gerarchicamente sovraordinato;
    5. partecipa, senza diritto di voto, e con funzioni di segretario alle riunioni della Giunta del Collegio, redige e firma congiuntamente con il Direttore il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.
  6. L’incarico di Segretario può essere revocato prima della scadenza dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore del Collegio, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza dell’accertamento di risultati negativi.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Sono fonti di finanziamento del Collegio:

  • fondi ministeriali finalizzati al perseguimento delle attività;
  • fondi destinati dai Dipartimenti o dalle Scuole a specifiche attività da eseguirsi dal Collegio medesimo;
  • fondi destinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
  • fondi di provenienza di terzi;
  • contributi di iscrizione degli allievi.

Art. 11 - Durata e scioglimento

La durata del Collegio, quale struttura amministrativa dell’Ateneo, è a tempo indeterminato. Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 12 - Norme transitorie e di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto di Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo e più in generale all’ordinamento universitario.
  2. Come previsto dallo Statuto di Ateneo tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Last update: 20/11/2024