Ca' Foscari School for International Education (CFSIE)

Emanato con D.R. n. 750 del 09/09/2015 e modificato con D.R. n. 968 del 22/12/2017, con D.R. n. 684 del 15/06/2021, con D.R. n. 125 del 17/02/2022 e con D.R. n. 274 del 15/03/2024.
In vigore dal 22/03/2024.

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Art.1 - Finalità

  1. La Ca’ Foscari School for International Education, d’ora in poi denominata “Scuola” o “CFSIE”, è ai sensi dell’art. 39 dello Statuto una Scuola di Ateneo che collabora al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, potenziando le azioni mirate a favorire l’ingresso di studenti internazionali e la loro integrazione nelle attività della comunità studentesca cafoscarina.
  2. Nello sviluppo delle proprie attività la Scuola persegue l’obiettivo dell’equilibrio economico- finanziario.

Art. 2 - Attività 

  1. La Scuola organizza e svolge, ove necessario in raccordo con altre strutture dell’Ateneo, le seguenti attività:

    1. corsi propedeutici per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali (Foundation Year) finalizzati ad integrare le competenze culturali e linguistiche degli studenti e delle studentesse internazionali che intendono iscriversi all’Università Ca’ Foscari Venezia (prospective students) in modo da garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti di accesso richiesti dai percorsi di studio.
    2. attività di insegnamento di “lingua italiana per stranieri” rivolta alla generalità dei richiedenti a vario titolo. In particolare tali attività sono destinate a studenti e studentesse che partecipano a programmi di scambio o a studenti e studentesse che svolgono un periodo di studio a Ca’ Foscari. Tali insegnamenti hanno il fine di favorire un efficace e tempestivo inserimento degli studenti e delle studentesse internazionali nei corsi di studio dell’Ateneo e nel contesto culturale e sociale italiano. Essi possono essere riconosciuti all’interno dei corsi di studio gestiti dai Dipartimenti e dalle Scuole Interdipartimentali secondo i meccanismi previsti dal Regolamento Didattico;
    3. attività di formazione e di esame per il conseguimento della Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), titolo ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come seconda lingua o altra certificazione equivalente e ufficialmente riconosciuta;
    4. attività didattiche non curriculari di orientamento e promozione delle discipline dell’Ateneo, prevalentemente svolte in inglese. Tali attività, anche promosse di concerto con i Dipartimenti dell’Ateneo, sono rivolte principalmente agli studenti e alle studentesse internazionali che partecipano a programmi di scambio ma possono essere fruite, compatibilmente con i posti disponibili, dagli studenti e dalle studentesse già iscritti/iscritte all’Ateneo;
    5. Scuole estive internazionali: programmi realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere, in Venezia o presso le sedi delle istituzioni partner;
    6. attività di promozione internazionale di breve durata sia attraverso un piano di comunicazione multimediale mirato, sia attraverso l’organizzazione di corsi, estivi e/o invernali, che coniughino la formazione con programmi di promozione culturale destinati a studenti e studentesse, e famiglie internazionali (per favorire la conoscenza dell’università e sviluppare la sua attrattività).

  2. La Scuola svolge la sua attività nel quadro delle norme regolamentari e delle linee di programmazione deliberate dagli organi di governo dell’Ateneo. Le attività previste al precedente comma 1 lettere b), c) d) ed e) possono essere fruite, in relazione ai posti disponibili, anche dagli studenti e dalle studentesse regolarmente iscritti/iscritte ai corsi di studio dell’Ateneo e possono essere riconosciute come crediti a libera scelta, previa approvazione da parte dei collegi didattici dei corsi di studio frequentati dagli studenti e dalle studentesse.

Art. 3 - Modello organizzativo

  1. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Scuola collabora con le strutture dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo, per tutte le funzioni di rilievo pubblicistico connesse al valore ufficiale delle certificazioni rilasciate agli studenti in regime di scambio internazionale.
  2. La Scuola è dotata di autonomia amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo. Dispone di una propria struttura amministrativa e gestionale e di risorse finanziarie che derivano da finanziamenti autonomamente acquisiti ed eventualmente da assegnazioni dell’Ateneo.

Art. 4 - Organi della scuola

Gli organi della Scuola sono:

  1. Il/La Direttore/Direttrice;
  2. il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il/La Direttore/Direttrice

  1. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo con adeguata esperienza nell’ambito delle relazioni internazionali. Vigono le condizioni di incompatibilità previste dall’art. 32, comma 8, dello Statuto di Ateneo.
  2. Il Direttore rimane in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
  3. Il Direttore, in particolare:

    1. rappresenta la Scuola verso l’esterno e nei confronti degli organi e delle strutture dell’Ateneo;
    2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    3. predispone il piano annuale delle attività formative;
    4. presenta agli Organi competenti dell’Ateneo la proposta del piano delle attività formative, di cui alla precedente lettera c), ed il budget della Scuola deliberati dal Consiglio Direttivo;
    5. presenta annualmente agli organi dell’Ateneo una relazione sull’andamento della Scuola e sui risultati raggiunti;
    6. vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi della Scuola;
    7. può designare un Vice-Direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento;
    8. condivide le politiche della CFSIE con il Prorettore competente.

  4. L’indennità di carica del Direttore della Scuola è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo 

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale che determina le linee di indirizzo della Scuola, incluse le iniziative di collaborazione con enti esterni e interuniversitari, nazionali e internazionali; ne predispone e approva la proposta del piano delle attività formative, nell’ambito delle finalità stabilite dai Regolamenti e degli indirizzi strategici dell’Ateneo.
  2. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Direttore nell’attività di gestione, assicurandone il buon andamento, in particolare il Consiglio Direttivo:

    1. approva la proposta di piano annuale delle attività formative presentata dal Direttore, al fine della successiva comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
    2. seleziona i docenti per gli insegnamenti programmati, anche esterni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di docenza e delle direttive degli Organi di Ateneo;
    3. delibera, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità e dei principi contabili approvati dall’Ateneo, la proposta di budget preventivo e il consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo;
    4. approva i contratti e le convenzioni, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. In particolare può proporre accordi interuniversitari con Atenei, Conservatori, Accademie di Belle Arti e Istituti di Istruzione Superiore italiani o stranieri al fine di organizzare in collaborazione programmi formativi rivolti agli studenti stranieri;
    5. approva annualmente la relazione sull’andamento della gestione della Scuola.

  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.
  4. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

    1. il Direttore della Scuola;
    2. il/la Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti
    3. quattro docenti nominati dal Rettore, in rappresentanza delle aree scientifiche dell’Ateneo, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico. 

  5. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, di cui al successivo articolo 7, che funge anche da verbalizzante.
  6. Alle sedute del Consiglio Direttivo, per le materie riguardanti i punti a), c) ed e) del precedente comma 2, nonché per le deliberazioni attinenti alla predisposizione e valutazione dell’offerta formativa della Scuola, partecipa senza diritto di voto uno studente/una studentessa designato/designata dall’Assemblea della Rappresentanza Studentesca tra gli/le iscritti/iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo.

Art. 7 - Il/la Segretario/Segretaria 

  1. L’attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario della Scuola, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore della Scuola. L’incarico può essere rinnovato con le medesime formalità. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario, può conferire con atto scritto l’incarico di Vicesegretario tra il personale della Scuola stessa.
  2. Il Segretario della Scuola assicura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi della Scuola e inoltre:

    1. assiste il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi, le attività di comunicazione e fund raising, assumendo la responsabilità nei limiti di quanto ad esso imputabile;
    3. coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente alla Scuola, cui è gerarchicamente sovraordinato;
    4. partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo, redige e firma congiuntamente con il Direttore il verbale delle riunioni, in conformità ai Regolamenti di Ateneo.

  3. L’incarico di Segretario della Scuola può essere revocato dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore della Scuola, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 8 - Norma di rinvio 

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, per l’applicazione di principi e regole generali, alle norme dello Statuto, del Regolamento didattico, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Il Regolamento della Scuola è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
  2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Last update: 19/12/2024