Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing) Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023
Emanato con D.R. n. 825 del 14/10/2022 e modificato con D.R. n. 128 del 13/02/2025.
In vigore dal 20/02/2025.
Art. 1 - Oggetto
- Con il presente Regolamento, l’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito anche “Università” o “Ateneo”) intende disciplinare la presentazione e la gestione di segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università avanzate da parte di dipendenti dell’Ateneo e di soggetti equiparati che ne siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo (cosiddetto istituto del “whistleblowing”), offrendo adeguate tutele ai soggetti segnalanti affinché gli stessi non siano esposti a conseguenze sfavorevoli.
- Scopo del Regolamento è favorire una pratica dall’elevato valore civico, capace di far emergere, e perciò prevenire e contrastare, violazioni suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all’immagine e credibilità dell’Ateneo.
- Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ai sensi delle Linee Guida in materia approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) con Delibera n. 311/2023 sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ai sensi delle ulteriori indicazioni fornite dall’ANAC in materia.
- L’Ateneo, nell’ambito della sua adesione alla “Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)” promossa dalla Commissione Europea, si impegna a garantire un ambiente di lavoro improntato ai principi di trasparenza, integrità e tutela dei diritti di tutto il personale. Tale impegno è coerente con il presente Regolamento, volto a prevenire e contrastare comportamenti illeciti che possano compromettere l’integrità dell’Università.
- Tutti i termini inerenti a funzioni o a categorie di persone utilizzati nel presente Regolamento e declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.
Art. 2 - Autori delle segnalazioni e relative tutele e responsabilità
- Possono presentare segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali godendo delle misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023:
- i “dipendenti” dell’Ateneo con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico, ossia i Dirigenti, il personale tecnico-amministrativo, i tecnologi, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
- i “soggetti equiparati” ai dipendenti dell’Ateneo, ai soli fini del presente Regolamento, ossia:
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo, anche non retribuito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i visiting professor, i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i tirocinanti);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti nonché i rappresentanti della componente studentesca);
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ateneo;
- i lavoratori e collaboratori di Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, quale ente strumentale dell’Ateneo;
per i suddetti soggetti la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche anteriormente alla costituzione del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).
- L’Ateneo garantisce ai dipendenti di cui al precedente c. 1, lett. a), e ai soggetti equiparati di cui al precedente c. 1, lett. b), che effettuino una segnalazione con le modalità di cui al successivo art. 4 la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione degli autori di segnalazioni di violazioni che ne siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico. In particolare, assicura:
- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, della segnalazione e di qualsiasi informazione o elemento relativo alla segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023; si precisa che la tutela della riservatezza della segnalazione implica anche quella del soggetto segnalato (cosiddetta “persona coinvolta”) e degli altri eventuali soggetti menzionati; in generale, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito; conseguentemente la segnalazione è sottratta all’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’Ateneo nei confronti del segnalante a causa della segnalazione effettuata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023; per “ritorsione” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto1;
- l’esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante – in base a fondati motivi e a condizione che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 – sveli notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, segreto professionale o segreto scientifico o industriale (rispettivamente, artt. 326, 622 e 623 del Codice Penale), violi l’obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2105 del Codice Civile), violi le disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore e alla protezione dei dati personali ovvero riveli informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023; quando ricorrono le predette ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa; salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse; in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o non strettamente necessari a rivelare la violazione.
- Le tutele previste per l’istituto del whistleblowing vengono meno nel caso in cui sia accertata giudizialmente, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente Regolamento.
- Le segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli di cui al precedente c. 1 (ad esempio, studenti, cittadini, organizzazioni, associazioni, ecc.) presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing sono prese in considerazione senza, tuttavia, che siano fornite le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023.
- Le segnalazioni anonime (ossia prive di elementi che consentano di identificare il relativo autore) recapitate tramite le modalità previste dal presente Regolamento sono considerate dall’Ateneo alla stregua di segnalazioni ordinarie ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all’ANAC di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima può beneficiare della tutela garantita a fronte di misure ritorsive.
- Le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche alle seguenti figure:
- il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà (in via esclusiva o maggioritaria) del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo.
1 A titolo esemplificativo ma non esaustivo: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro; sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Art. 3 - Segnalazioni di violazioni
- La segnalazione deve avere ad oggetto informazioni su violazioni (compresi i fondati sospetti) di normative dell’Unione Europea e nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ateneo commesse nell’ambito dell’organizzazione di quest’ultimo (ossia nel “contesto lavorativo” del segnalante). Tali violazioni, che si sostanziano in illeciti, comportamenti, atti od omissioni, possono consistere in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; sono ricomprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.
Le violazioni segnalabili non possono consistere in mere irregolarità; tuttavia quest’ultime possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Possono inoltre essere oggetto di segnalazione anche gli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni.
- Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
- Sono escluse dall’applicazione dell’istituto del whistleblowing:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell’Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’Allegato al D.Lgs. n. 24/2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.
- Restano ferme le disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di informazioni classificate (disciplinate dall’art. 42 della L. n. 124/2007), segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.
- Il fine della segnalazione è l’oggettivo interesse generale all’integrità, alla legalità, alla trasparenza, al buon andamento e all’imparzialità dell’Ateneo: gli eventuali motivi personali concorrenti sono irrilevanti ai fini del presente Regolamento.
- La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata. In particolare, è opportuno risultino chiare:
- le generalità e i recapiti del soggetto che effettua la segnalazione, con l’indicazione della posizione ricoperta o della funzione svolta;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- la descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile una violazione;
- le generalità o altri elementi identificativi dei soggetti a cui attribuire il fatto segnalato;
- le generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto segnalato;
- ogni altra eventuale informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
- eventuali documenti allegati che possono fornire elementi di fondatezza del fatto segnalato.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle segnalazioni al RPCT
- La segnalazione di cui al precedente art. 3 deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) di Ateneo, nominato ai sensi dell’art. 1, c. 7, della L. n. 190/2012.
- La segnalazione va presentata attraverso una delle seguenti modalità:
- compilazione del form presente nell’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito internet istituzionale all’interno della sottosezione “Altri contenuti” / “Whistleblowing - segnalazione di condotte illecite” della sezione Amministrazione Trasparente; tale piattaforma, accessibile presso l’Ateneo solo dal RPCT, è implementata, anche grazie a protocolli di crittografia, in modo da garantire la segregazione dell’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione, assicurando la riservatezza dell’autore della segnalazione, del contenuto di quest’ultima (compresi l’eventuale facilitatore e gli eventuali soggetti menzionati) e della relativa documentazione allegata; una volta inoltrata la segnalazione, compare all’utente un avviso di ricevimento (con la registrazione di data e ora di ricezione) con il quale viene attribuito alla segnalazione un codice univoco; attraverso il codice univoco, il segnalante può verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione e interagire con il RPCT di Ateneo;
- incontro diretto con il RPCT di Ateneo, che il segnalante deve appositamente richiedere a quest’ultimo concordando data, ora e luogo del ritrovo; il RPCT può valutare di richiedere la presenza al colloquio a un suo collaboratore. Al momento dell’incontro, il RPCT, o il suo collaboratore, redige un verbale riepilogativo della segnalazione, che deve essere sottoscritto anche dal segnalante; copia del verbale viene rilasciata al segnalante anche a titolo di avviso di ricevimento della segnalazione; il RPCT e il segnalante concordano le modalità di contatto per la comunicazione dell’esito dell’istruttoria della segnalazione; resta fermo che il RPCT e il suo eventuale collaboratore sono tenuti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione;
- Nel caso di segnalazione presentata attraverso l’apposita piattaforma informatica, in cui il nominativo dell’autore è conservato disgiuntamente dal contenuto della segnalazione, l’associazione della segnalazione con l’identità del segnalante può avvenire solo ove strettamente necessario ai fini dell’attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti. A riguardo, il RPCT di Ateneo, attraverso i codici criptati di cui è in possesso, può accedere all’identità del segnalante solamente riportando all’interno della piattaforma informatica esplicita e adeguata motivazione.
- È fatto divieto al RPCT di rivelare l’identità del segnalante, come disciplinato dal successivo art. 5, cc. 7 e 8. Il divieto è riferito anche ai contenuti della segnalazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge.
- Qualora la segnalazione venga erroneamente presentata per altri canali a un soggetto interno diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, quest’ultima va trasmessa per competenza, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT di Ateneo, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest’ultima è considerata quale segnalazione ordinaria.
- Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna rivolta all’ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 23/2024;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Art. 5 - Gestione delle segnalazioni da parte del RPCT
- Il RPCT di Ateneo, una volta ricevuta la segnalazione, richiede al Settore Protocollo di assumerla con modalità riservata al protocollo informatico dell’Università.
- Il RPCT gestisce la segnalazione secondo quanto indicato ai successivi cc. 3, 4 e 5, mantenendo le eventuali necessarie interlocuzioni con il segnalante e fornendo comunque riscontro a quest’ultimo sulla gestione della segnalazione entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. Laddove si renda necessario, per giustificati motivi, il RPCT può comunicare al segnalante un’estensione del termine procedimentale fino a sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione.
- Il RPCT svolge una preliminare attività di verifica e analisi della segnalazione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti essenziali per accertarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi. Il RPCT comunica l’eventuale inammissibilità2 della segnalazione al segnalante tramite la piattaforma informatica o altra modalità concordata durante l’incontro diretto, ovvero avvia l’istruttoria interna informando il segnalante.
- Valutata l’ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e trasparenza. Il RPCT può instaurare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori attraverso la piattaforma informatica o altra modalità concordata. Riguardo il soggetto segnalato, quest’ultimo può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il RPCT può inoltre acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto e coinvolgere terze persone tramite richieste specifiche e audizioni, avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato, dell’eventuale facilitatore e delle eventuali altre persone menzionate nella segnalazione (a tal proposito è possibile condividere estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione).
- Conclusa l’attività istruttoria, in caso di manifesta infondatezza il RPCT archivia motivatamente la segnalazione informandone il segnalante tramite la piattaforma informatica o altra modalità concordata. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza, il RPCT, dandone comunicazione al segnalante tramite piattaforma informatica o altra modalità concordata, trasmette gli esiti dell’istruttoria, senza compromettere la riservatezza dell’identità del segnalante, ai soggetti preposti, secondo le rispettive competenze.
- Nel caso di segnalazione presentata attraverso l’apposita piattaforma informatica, il RPCT “chiude” la segnalazione all’interno della procedura, riportando l’esito e, eventualmente, le motivazioni di conclusione del procedimento di gestione della segnalazione. Dopo nove mesi dalla presentazione della segnalazione, quest’ultima viene eliminata dalla piattaforma informatica (unitamente alle informazioni relative al segnalante, anche qualora non siano mai state utilizzate).
- Riguardo la trasmissione – in caso di fondatezza della segnalazione – degli esiti dell’istruttoria ai soggetti competenti, quest’ultimi possono essere figure od organi interni (es. Rettore, Direttore Generale, Dirigente della struttura interessata, Nucleo di Valutazione, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Collegio di Disciplina, ecc.) ovvero istituzioni/enti esterni (es. ANAC, Ispettorato della Funzione Pubblica, autorità giudiziaria ordinaria o autorità giudiziaria contabile, ecc.). Nel caso di trasmissione della segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l’ordinamento riconosce le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023; laddove detta identità venga successivamente richiesta dall’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.
- L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Nell’ambito del procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del Codice di Procedura Penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna rivolta all’ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Non spetta al RPCT accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’Ateneo
- Nella relazione annuale di cui all’art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012, il RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, comprese quelle anonime e provenienti da individui diversi dai dipendenti dell’Ateneo e dai soggetti ad essi equiparati, senza compromettere la riservatezza dell’identità dei segnalanti, dei soggetti segnalati, degli eventuali facilitatori e delle altre eventuali persone menzionate.
- Sulla base delle violazioni o comunque delle criticità emerse dalle segnalazioni, il RPCT può eventualmente suggerire la revisione di procedure e processi interni e proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (incluso nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) per la sua idoneità ed efficace attuazione, ai sensi dell’art. 1, cc. 8 e 10, lett. a), della L. n. 190/2012.
2 Cause di inammissibilità della segnalazione possono essere: manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’Ateneo; manifesta incompetenza dell’Ateneo sulle questioni segnalate; manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei relativi poteri di vigilanza del RPCT; accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti; segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.
Art. 6 - Segnalazioni contro il RPCT e ipotesi di conflitto di interessi del RPCT nella gestione delle segnalazioni
- Qualora il segnalante intenda mettere in luce situazioni che coinvolgono il RPCT di Ateneo in prima persona, lo stesso deve presentare la segnalazione al Direttore Generale tramite incontro diretto; quest’ultimo si occuperà della relativa gestione.
- Qualora, sulla base dei contenuti della segnalazione ricevuta, il RPCT rilevi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, nello svolgimento delle attività istruttorie, lo stesso ha l’obbligo di segnalarlo al Direttore Generale e di astenersi dalla gestione della segnalazione, che in tal caso compete al Direttore Generale medesimo.
- In caso di assenza temporanea del RPCT (ad esempio per ferie prolungate, malattia, ecc.), la segnalazione è gestita dal Direttore Generale.
Art. 7 - Gruppo di lavoro a supporto del RPCT
- Per la gestione delle segnalazioni, il RPCT può avvalersi di un gruppo di lavoro istituito con apposito atto organizzativo che ne individui i componenti tra il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, con esclusione di quello addetto all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, assicurando competenze trasversali.
- Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l’obbligo di segnalarlo al RPCT e di astenersi dal supporto nell’esame della segnalazione.
Art. 8 - Responsabilità disciplinari dei soggetti deputati alla gestione delle segnalazioni
- Il RPCT, in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulle segnalazioni pervenute, può essere destinatario di eventuali sanzioni amministrative irrogate dall’ANAC all’esito di uno specifico procedimento sanzionatorio avviato su istanza del segnalante, salvo che lo stesso RPCT dimostri di aver effettivamente agito per svolgere l’attività preliminare di verifica e analisi e l’attività istruttoria.
- Fatti salvi i casi specificamente indicati nei precedenti articoli, è fatto divieto al RPCT, al Direttore Generale nel caso in cui debba gestire la segnalazione e ai componenti del gruppo di lavoro a supporto del RPCT di rivelare l’identità del segnalante. La violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
- Il divieto di cui al precedente c. 2 e la connessa responsabilità valgono altresì, qualora siano venuti a conoscenza dell’identità del segnalante, per i componenti del Settore Protocollo, per l’eventuale soggetto diverso dal RPCT a cui sia erroneamente pervenuta la segnalazione, per le figure e i componenti degli organi interni preposti ad assumere decisioni sulla base di quanto segnalato e per qualunque altro soggetto che sia stato coinvolto nella gestione della segnalazione o che ne abbia comunque avuto conoscenza.
Art. 9 - Comunicazioni di misure ritorsive
- Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive poste in essere dall’Ateneo nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata vanno presentate esclusivamente all’ANAC, secondo le modalità dalla stessa previste, da parte del segnalante stesso.
- Qualora l’Ateneo dovesse ricevere una comunicazione di misure ritenute ritorsive, quest’ultima è trasmessa all’ANAC, secondo le modalità dalla stessa previste, da parte del RPCT di Ateneo, dandone contestuale notizia al soggetto che l’ha effettuata; l’Ateneo è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità della persona che ha inviato la comunicazione.
Art. 10 - Protezione dei dati personali
- Il trattamento dei dati personali degli autori delle segnalazioni, dei soggetti segnalati, degli eventuali facilitatori e degli eventuali altri soggetti menzionati nelle segnalazioni avverrà da parte del RPCT di Ateneo e degli ulteriori soggetti afferenti all’Università che dovranno essere coinvolti sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. Tali soggetti, nel loro ruolo di autorizzati al trattamento secondo quanto stabilito nell’apposito Decreto Rettorale di nomina, potranno svolgere esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati personali previste dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all’ANAC, all’autorità giudiziaria ordinaria o all’autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria ordinaria qualora l’Ateneo intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.
- I dati personali verranno conservati per cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione e comunque per tutta la durata dell’eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei conti con modalità tali da assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
- Ai segnalanti è chiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web di Ateneo e riproposta nella piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle segnalazioni. Per quanto attiene ai soggetti segnalati, l’informativa sarà resa al momento della formale comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei conti.
Art. 11 - Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento in materia di whistleblowing si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, delle Linee Guida dell’ANAC approvate con Delibera n. 311/2023 sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali e delle ulteriori indicazioni fornite dall’ANAC in materia.
Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità
- Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo online di Ateneo.
- Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Nel caso di sopravvenute modifiche normative, l’aggiornamento del presente Regolamento può avvenire con Decreto del Rettore, sentito il Direttore Generale.
- L’Ateneo provvede a dare pubblicità del presente Regolamento tramite la relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata ai Regolamenti di Ateneo e all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.
Last update: 20/02/2025