Commissione etica

Emanato con D.R. n. 1239 del 12/10/2021 e modificato con D.R. 446 del 19/04/2023 e con D.R. n. 829 del 13/07/2023.

In vigore dal 20/07/2023.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l’attività della Commissione Etica (d’ora in avanti denominata anche “Commissione”) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in avanti denominata anche “Ateneo”).
  2. La Commissione svolge la propria attività in favore di tutto il personale dell’Ateneo, compreso il personale non strutturato operante a vario titolo nell’Ateneo, e di studenti e studentesse iscritti/iscritte al medesimo.

Art. 2 - Competenze

  1. I/Le componenti della Commissione agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e operano nel pieno rispetto del principio di riservatezza durante il procedimento, per tutelare i soggetti coinvolti nell’istruttoria.
  2. La Commissione ha funzioni:

    1. consultive, propositive, di ricerca, di indagine, di promozione e divulgazione in materia di etica, oltre a tutte quelle ad essa attribuire dalla normativa di Ateneo e dalla legislazione
    2. istruttorie, nell’ambito della procedura di accertamento delle violazioni del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo. In tale caso, la Commissione Etica rende pubblici, tempestivamente, i provvedimenti adottati con tutela della riservatezza dei soggetti sanzionati;
    3. di valutazione ex ante di aspetti etici relativi a progetti di ricerca e valutazione del Data Management Plan, relativamente alla raccolta, produzione, disseminazione e riutilizzo dei dati della ricerca e alla metodologia con cui verranno gestiti.

  3. La Commissione Etica è tenuta a relazionare annualmente il Senato Accademico sull’attività svolta.
  4. I rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell’Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione si raccorda, in particolare, con il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto alla discriminazione, il/la Consigliere/Consigliera di fiducia, il Collegio di disciplina dell’Ateneo, il Data Protection Officer, il Difensore/la Difensora della componente studentesca e gli Uffici di gestione del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dal Codice etico e di comportamento dell’Ateneo.

Art. 3 - Composizione

  1. La Commissione, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è composta da 12 persone.
    Il Senato Accademico, su proposta del/della Rettore/Rettrice, designa:

    1. 2 componenti scelti tra il personale docente dell’Ateneo;
    2. 2 componenti individuati tra il personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo;
    3. 6 componenti, anche esterni all’Ateneo, esperti nelle seguenti materie:

      • un/una esperto/esperta di privacy e materie giuridiche;
      • un/una esperto/esperta di informatica o computer science;
      • un/una esperto/esperta di etica della ricerca;
      • un/una esperto/esperta di Data Management;
      • un/una esperto/esperta in progettazione europea;
      • un/una esperto/esperta di temi sociologici e umanistici.

      Fanno altresì parte della Commissione 2 componenti, rispettivamente nominati/nominate dall’Assemblea della Rappresentanza Studentesca e dalla Consulta della Componente dottorale;

  2. I/le componenti di cui alle lett. a), b) e c), vengono designati/designate sulla base della valutazione dei curricula attestanti l’idoneità a svolgere le funzioni proprie della Commissione.
  3. È istituita una commissione in composizione ristretta che si occupa delle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), dotata di autonomia deliberativa relativamente a tali funzioni.
    La Commissione in composizione ristretta, denominata “Sottocommissione etica per la ricerca”, è composta dal/dalla Presidente della Commissione e dai membri di cui al precedente punto c).
  4. Laddove sia necessario per la particolarità delle questioni sottoposte alla sua attenzione la Commissione, anche nella sua composizione ristretta, può avvalersi di ulteriori specialisti della materia, anche esterni, dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni. Tali soggetti sono tenuti al rispetto dell’obbligo di segretezza.
  5. Le attività svolte dalla Commissione sono da considerare, per il personale, attività di servizio a tutti gli effetti.
  6. La Commissione è nominata con decreto del/della Rettore/Rettrice e resta in carica per tre anni. I/le rappresentanti della componente studentesca e dei/delle dottorandi/dottorande di ricerca restano in carica per due anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
  7. Valgono, rispetto al regime delle incompatibilità, quanto previsto dall’art. 45 dello Statuto di Ateneo. Durante il loro mandato, i/le componenti della Commissione non possono fare parte del Collegio di disciplina dell’Ateneo, né svolgere altre attività incompatibili con i compiti della Commissione.

Art. 4 - Presidente

  1. Nel corso della prima riunione la Commissione provvede alla nomina del/della Presidente, scegliendo al suo interno tra i/le docenti dell’Ateneo, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:

    1. rappresentare la Commissione;
    2. convocare, presiedere e coordinare le sedute della Commissione;
    3. predisporre l’ordine del giorno delle sedute;
    4. promuovere e coordinare l’attività della Commissione.

    Le funzioni attribuite al/alla Presidente si applicano sia per la Commissione in seduta plenaria, sia per la “Sottocommissione etica per la ricerca”.

Art. 5 - Riunioni

  1. La Commissione si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all’anno, nonché in seguito al ricevimento di un’istanza con la massima tempestività.
  2. Il/la Presidente convoca la Commissione in via straordinaria quando sia richiesto da almeno sei componenti. Le riunioni, ordinarie o straordinarie, possono svolgersi anche a distanza e in modalità mista.
  3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno tre giorni prima della data prescelta.
  4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell’ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
  5. Per la partecipazione dei/delle componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso.
  6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle componenti della Commissione o della “Sottocommissione etica per la ricerca”. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
    I/Le componenti possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.
  7. Le delibere assunte dalla Commissione sono approvate seduta stante. Il verbale è inviato ai/alle componenti della Commissione per posta elettronica, entro i successivi quindici giorni.
  8. La struttura di supporto tecnico e amministrativo e di segreteria è individuata con Decreto del Direttore Generale. In particolare, la segreteria raccoglie e conserva i documenti rilevanti per le riunioni della Commissione e della Sottocommissione e provvede all’invio dei verbali ai competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo e ai richiedenti, quando necessario. Alle riunioni partecipa un/una Segretario/Segretaria, individuato/individuata dal/dalla Presidente, con funzioni di verbalizzazione.
  9. Le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano sia alle riunioni della Commissione in seduta plenaria, sia alle riunioni della “Sottocommissione etica per la ricerca”.

Art. 6 - Dovere di astensione e segretezza

  1. I/Le componenti della Commissione e coloro di cui la Commissione di avvalga per l’esercizio delle proprie funzioni sono tenuti/tenute alla segretezza sui procedimenti e sugli atti connessi alla propria attività.
  2. Il/la componente della Commissione che si trovi, in relazione all’argomento da esaminare, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, dopo averla segnalata al/alla Presidente, è obbligato/obbligata ad astenersi dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione, e ad allontanarsi dalla seduta.

Art. 7 - Presentazione dell’istanza per l’espressione di pareri

  1. Il personale docente e tecnico-amministrativo, la componente studentesca e ogni altro/altra componente dell’Ateneo, compresi i/le componenti della Commissione, possono rivolgersi alla Commissione Etica per richiedere che la stessa esprima un parere circa:

    1. l’applicazione del Codice etico e di comportamento;
    2. l’espressione di pareri che riguardino a vario titolo profili etici di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del presente Regolamento.

  2. L’istanza deve:

    • essere predisposta in forma scritta;
    • formulata in modo dettagliato e motivato (allegando, laddove possibile, la connessa documentazione);
    • essere sottoscritta dalla persona richiedente.

    La Commissione non dà corso alle segnalazioni anonime.

  3. La Commissione valuta la conformità dell’istanza ai requisiti indicati. Nel caso in cui l’istanza non rispetti tali requisiti la Commissione può invitare l’istante ad integrarla o, se non vi è possibilità di sanare il vizio, previo preavviso di rigetto, deliberare di non prendere in considerazione l’istanza.
  4. La trasmissione può avvenire mediante invio all’indirizzo mail commissione.etica@unive.it, ovvero presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo.
  5. La Commissione, dopo aver ricevuto la richiesta di parere di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) lo esprime nel più breve tempo possibile anche in considerazione delle esigenze espresse da tutte le parti coinvolte e delle garanzie da legge previste. In ogni caso tale termine non potrà essere superiore a 30 giorni.
  6. Per la redazione di pareri, la Commissione può designare, tra i/le suoi/sue componenti, uno o più relatori/relatrici.
  7. Le richieste presentate ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) verranno esaminate dalla ‘Sottocommissione etica per la ricerca’, e i pareri espressi dalla Sottocommissione non necessitano di un ulteriore passaggio in seduta plenaria, come disposto all’art. 3.
  8. Ogni parere della Commissione deve essere motivato.

Art. 8 - Procedure per l’accertamento delle violazioni del codice etico e di comportamento e l’irrogazione delle sanzioni

  1. La Commissione Etica è organo competente allo svolgimento dell’istruttoria, laddove il competente organo disciplinare ritenga di adire alle sue funzioni, nel caso di possibili violazioni del Codice etico e di comportamento.
  2. In tale caso, entro 20 giorni dall’avvenuta ricezione degli atti da parte del competente organo disciplinare, valuta gli atti e, qualora emerga una possibile violazione del presente Codice inerente a principi etici, avvia la necessaria attività istruttoria per la verifica dei fatti. Dell’avvio della procedura viene data contestuale comunicazione scritta all’interessato.
  3. A fini istruttori, la Commissione Etica ha facoltà di convocare, congiuntamente o separatamente, i/le componenti della comunità cafoscarina coinvolti nei fatti oggetto di indagine, e chiunque sia a conoscenza degli stessi, nel rispetto della dignità delle persone, del diritto di ogni persona alla riservatezza, nonché del diritto alla difesa del soggetto sottoposto al procedimento.
  4. Al soggetto sottoposto al procedimento di cui al comma precedente è garantito il diritto alla difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un/una rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  5. All’esito dell’istruttoria, la cui durata non può eccedere i 40 giorni, la Commissione Etica trasmette gli atti al/alla Rettore/Rettrice, unitamente a una relazione sugli accertamenti effettuati e alla proposta della possibile sanzione da applicare o dell’archiviazione.
  6. Al termine dell’iter istruttorio, ricevuti gli atti dalla Commissione Etica, il/la Rettore/Rettrice, entro 10 giorni, trasmette al Senato Accademico le risultanze dell’intero procedimento e la proposta di sanzione.
  7. A seguito della trasmissione degli atti da parte del/della Rettore/Rettrice, il Senato Accademico, entro 60 giorni a decorrere dalla prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della proposta, decide in merito all’irrogazione della sanzione, ai sensi del Codice Etico e di comportamento, o alla definitiva archiviazione.
  8. Nel caso in cui la violazione del presente Codice riguardi lo/la stesso/stessa Rettore/Rettrice, le funzioni assegnate sono svolte da un/una professore/professoressa docente ordinario/ordinaria di ruolo presso l’Ateneo nominato/nominata dal Senato Accademico.
  9. Qualora la presunta violazione del presente Codice sia commessa da un soggetto esterno al quale l’Ateneo affida la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, la segnalazione alla Commissione Etica compete al responsabile unico del procedimento (d’ora in avanti “RUP”) a cui afferisce il relativo contratto. È compito del RUP assicurarsi che le valutazioni svolte a riguardo dalla Commissione Etica producano effetto nei confronti del soggetto trasgressore, nel rispetto del contratto in essere con quest’ultimo.

Art. 9 - Sanzioni

  1. Nel rispetto della disciplina penale, civile e amministrativa e ferma restando la garanzia dei principi di proporzionalità e di contraddittorio, la violazione dei principi del Codice etico e di comportamento di Ateneo costituisce motivo di irrogazione di sanzioni da parte degli organi competenti, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli e come previsto dal Codice etico e di comportamento dell’Ateneo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

  1. La Commissione raccoglie e tratta dati personali al solo fine di esercitare le proprie funzioni, come descritte nel presente Regolamento, e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Art. 11 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12 - Emanazione ed entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo online dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Senato Accademico.

Last update: 19/12/2024