Processi di Assicurazione della Qualità

Regolamento delle strutture di garanzia dei processi di Assicurazione della Qualità
Emanato con D.R. n. 1067 del 21/10/2019 e modificato con D.R. n. 778 del 4/07/2023.
Entrato in vigore il 11/07/2023.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

  1. L’Ateneo è dotato di strutture che garantiscono i processi di Assicurazione della Qualità (di seguito “AQ”) previsti dalla normativa e ispirati agli standard nazionali e internazionali di qualità nei campi della didattica, della ricerca e della terza missione. La struttura complessiva e i processi attivati sono descritti nel documento “Sistema di Assicurazione della Qualità”, approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo. 
  2. Le strutture predisposte all’interno del Sistema di Assicurazione della Qualità sono il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Presidio della Qualità di Ateneo (d’ora in avanti “PQA”), le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/studentesse e i Gruppi di Assicurazione della Qualità (d’ora in avanti anche “Gruppi AQ”) dei Corsi di Studio (d’ora in avanti “CdS”). Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/studentesse sono regolamentati all’interno dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
  3. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e le attribuzioni del Presidio della Qualità di Ateneo e dei Gruppi AQ istituiti presso i Corsi di Studio. Tali organismi sono previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANVUR per il sistema di assicurazione della qualità negli atenei (di seguito denominate “Linee Guida ANVUR”).
  4. Così come previsto dallo Statuto di Ateneo, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

TITOLO I - Presidio della Qualità di Ateneo

Art. 2 - Composizione e nomina del PQA

  1. Il PQA è nominato dal Rettore con proprio Decreto. È composto da almeno tre docenti dell’Ateneo e da una/uno studentessa/studente.
  2. La componente studentesca viene individuata previa attivazione di una procedura ad evidenza pubblica. La procedura è rivolta a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo ed è diretta a valutare il possesso dei requisiti d’idoneità, per partecipare alle attività del PQA. Tra i possibili candidati il Rettore nomina il componente.
  3. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA gode di piena autonomia operativa e deve osservare principi di terzietà e neutralità. Il Direttore Generale, sentito il parere del Rettore, assicura che il PQA operi in autonomia con mezzi e personale adeguato, con diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nella piena collaborazione degli uffici e delle strutture dell'Università.
  4. Il PQA può altresì richiedere la collaborazione di soggetti e strutture interni e di soggetti esterni all’Ateneo con competenze funzionali a specifiche attività e progetti attivati dal Presidio stesso.

Art. 3 - Incompatibilità delle cariche

  1. Il ruolo di componente del PQA è incompatibile con quello di:

    1. Componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
    2. Componente di Commissione didattica paritetica docenti-studenti/studentesse.
    3. Per quanto non indicato al comma precedente si fa riferimento alle norme generali in tema di incompatibilità delle cariche e a quanto previsto in materia dal vigente Statuto di Ateneo.

Art. 4 - Durata del mandato

  1. Il mandato del PQA è di tre anni solari a decorrere dal Decreto di nomina, immediatamente rinnovabile per una sola volta. Il periodo della carica potrà essere esteso, con Decreto rettorale, in caso che la scadenza dovesse cadere a ridosso della visita di accreditamento al fine di assicurare le attività precedentemente impostate.
  2. Tutti i componenti che cessano prima della conclusione del mandato del PQA sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.
  3. L'assenza di un componente del PQA, salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora tale assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre sedute consecutive. La decadenza dei componenti può essere disposta anche qualora intervengano situazioni di incompatibilità secondo la normativa e secondo quanto stabilito al precedente art. 3.
  4. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del PQA decada o rinunci all’incarico è necessario procedere al rinnovo dello stesso.

Art. 5 - Ruolo e funzione del Presidente

  1. Il Rettore nomina tra i componenti docenti del PQA un Presidente.
  2. Il Presidente rappresenta il PQA e ne promuove e coordina le attività, assicurando il rispetto della normativa nazionale e interna all’Ateneo.
  3. Il Presidente è invitato permanente, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
  4. Il Presidente risponde del suo operato direttamente al Rettore, interagisce con gli organi di governo dell’Ateneo, il MUR, l’ANVUR, le Commissioni di Valutazione dell’ANVUR (CEV) e con gli organismi pubblici e privati coinvolti nel sistema di AQ.
  5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQA.

Art. 6 - Compiti del PQA

  1. Il PQA svolge le funzioni ad esso attribuite dalla normativa nazionale, tenendo conto delle Linee Guida ANVUR e delle indicazioni provenienti dal MUR, dall’ANVUR e dagli organi di governo dell’Ateneo, nonché di quanto previsto nel Decreto Rettorale di nomina. In particolare:

    1. promuove la cultura della qualità e il miglioramento continuo all’interno dell’Ateneo;
    2. svolge attività di supervisione e monitoraggio dell’attuazione delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei CdS, nei Dottorati e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l’azione delle strutture;
    3. supporta l’Ateneo per le attività di monitoraggio dei processi di AQ e per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ; propone agli Organi di governo il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e ne supervisiona l'attuazione e l’aggiornamento;
    4. definisce gli strumenti comuni a supporto del Sistema di AQ e ne verifica periodicamente l’efficacia;
    5. organizza la raccolta e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS e nelle Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS; verifica le attività di riesame; monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati; raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi; fornisce indirizzo e supporto per le attività di accreditamento iniziale e periodico dei CdS e di definizione e monitoraggio delle azioni di miglioramento;
    6. con riferimento alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, monitora e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ;       
    7. predispone linee guida e documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione, riesame dei CdS, Dottorati di Ricerca, Dipartimenti e CPDS;
    8. garantisce il supporto necessario ai corsi di studio, ai corsi di dottorato e alle strutture didattiche e di ricerca, anche attraverso attività di formazione e informazione;
    9. valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le effettive ricadute sulla qualità della formazione, della didattica e del servizio;
    10. fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) con particolare riferimento alle visite in loco ai fini delle procedure di accreditamento periodico;
    11. monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall’ANVUR in generale, in occasione delle attività di accreditamento iniziale e periodico.

  2. Il PQA redige annualmente una relazione consuntiva sull’attività svolta nell'anno, che viene inviata al Nucleo di Valutazione, al Rettore e al Senato Accademico e viene pubblicata sulla pagina web di Ateneo.

Art. 7 - Accesso alle informazioni

Al fine di consentire la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, l’Ateneo garantisce al PQA l’accesso alle informazioni per svolgere pienamente il suo compito.

Art. 8 - Riduzione dell’attività didattica

Il Rettore, ove ritenga opportuno o necessario, può attribuire ai componenti del PQA una riduzione delle attività didattiche. La riduzione dovrà comunque garantire che ciascun componente svolga almeno un insegnamento di attività didattica di tipo frontale.

Titolo II - Gruppi AQ

Art. 9 - Composizione e nomina dei Gruppi AQ

  1. I Gruppi AQ sono istituiti per ogni CdS attivato presso l’Ateneo. Sono nominati dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il CdS e sono composti da almeno tre docenti, nella definizione di cui all’art. 52 comma 1, lett. b dello Statuto, da un rappresentante degli studenti iscritto al CdS e da un membro del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
  2. La componente docente del Gruppo AQ deve comprendere il Coordinatore del Collegio didattico del CdS. Gli altri docenti devono essere scelti tra i membri del Collegio didattico oppure essere docenti di riferimento del CdS.
  3. La rappresentanza studentesca viene designata sulla base dell’esito delle relative elezioni tenendo conto, per quanto possibile e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, di prediligere la non contestuale presenza del medesimo componente anche nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
  4. La struttura didattica di competenza può utilizzare liste dei candidati delle elezioni studentesche per designare la componente studentesca afferente ai singoli CdS, seguendo il principio di lista. In assenza di candidati in rappresentanza dei singoli CdS gli studenti vengono selezionati tramite apposita procedura di selezione pubblica. Un componente della Commissione di selezione viene designato dall’Assemblea della Rappresentanza studentesca.
  5. La componente studentesca del Gruppo AQ decade nel momento di conseguimento del titolo di studio.

Art. 10 - Durata del mandato

  1. Il mandato dei Gruppi AQ è di tre anni accademici.
  2. I Consigli di Dipartimento possono sostituire un componente di Gruppo AQ nel caso esso rinunci alla posizione, decada dalla stessa per il venire meno di una delle condizioni di cui al precedente art. 9 o qualora non abbia partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive.

Art. 11 - Compiti dei Gruppi AQ

  1. I Gruppi AQ svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla normativa nazionale, tenendo conto delle Linee Guida ANVUR e delle indicazioni provenienti dal MUR, dall’ANVUR, dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e dal PQA. In particolare, i Gruppi AQ:

    1. redigono il Rapporto di Riesame Ciclico dei propri CdS, prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta del NdV o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento, in occasione dell’accreditamento periodico;
    2. redigono annualmente la Scheda di Monitoraggio Annuale che prevede al suo interno un sintetico commento critico agli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR sull’andamento del Corso di Studio;
    3. monitorano lo stato di avanzamento delle azioni previste all’interno del Riesame Ciclico valutandone l’efficacia e le effettive ricadute sulla qualità della formazione, della didattica e del servizio.

  2. I Gruppi AQ si riuniscono almeno due volte all’anno.

Titolo III - Norme finali

Art. 12 - Disposizioni generali e transitorie

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.
  2. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea della Rappresentanza studentesca.

Last update: 14/02/2024