L’11 maggio ricorreva il decimo anniversario dall’adozione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l’11 maggio 2011. In occasione di questo anniversario, abbiamo intervistato la prof.ssa Sara De Vido, docente di diritto internazionale presso il nostro Ateneo e incaricata, insieme alla collega Lorena Sosa dell’Università di Utrecht, di redigere un rapporto comparativo per la Commissione europea proprio sull’applicazione della Convenzione negli Stati UE e nel Regno Unito. La prof.ssa De Vido è anche intervenuta - in qualità di unica accademica - al convegno organizzato dalla European Women’s Lobby (EWL, la più importante lobby europea sui diritti delle donne) in occasione dell’anniversario, cui hanno preso parte rappresentanti di EWL, del Consiglio d’Europa, della presidenza della Commissione FEMM. Il convegno è stato l’occasione per fare un bilancio dei dieci anni dalla Convenzione e delle sfide ancora da affrontare.
Qual è l’importanza della Convenzione di Istanbul?
La Convenzione di Istanbul è una convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza di genere sulle donne e la violenza domestica. Si tratta della convenzione più avanzata in vigore a livello internazionale, che opera sulla base di quattro pilastri: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, repressione e politiche integrate. Pone obblighi precisi agli Stati che la ratificano, in termini, ad esempio, di criminalizzazione di taluni comportamenti che rientrano nella definizione di violenza di genere contro le donne (stalking, violenza sessuale, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, violenza fisica e psicologica). La Convenzione è stata ratificata ad oggi da 33 Stati ed è in procinto di essere ratificata anche dal Liechtenstein; Tunisia e Kazakistan, Stati non membri del Consiglio d’Europa, hanno manifestato l’intenzione di divenire parte della stessa. La Turchia, benché luogo di adozione della convenzione e uno dei primi firmatari della stessa, ha denunciato (quindi ha deciso di “liberarsi” dagli obblighi internazionali discendenti dalla convenzione) nel marzo 2021. Il comportamento di alcuni Stati con riguardo alla Convenzione è stato uno dei punti salienti del convegno promosso da EWL, perché la Turchia, pur avendo adottato una normativa avanzata in materia di prevenzione della violenza contro le donne nel 2012, si è “ritirata” in quanto, secondo il governo, la Convenzione minaccerebbe la “famiglia tradizionale”. Si tratta di uno dei luoghi comuni diffusi (e non solo in Turchia), uno dei pregiudizi contro la Convenzione, come quello per cui promuoverebbe l’inesistente “ideologia gender”. Si teme che l’azione della Turchia venga emulata a livello internazionale, per esempio dalla Polonia. Ciò costituirebbe un enorme passo indietro nella tutela delle donne dalla violenza di genere. L’importanza della Convenzione è comunque tale per cui se ne sta discutendo a livello di Unione Europea: l’Unione, infatti, pur avendo firmato la Convenzione, non l’ha ancora ratificata, ma entro fine anno la Commissione Europea avanzerà una proposta legislativa che prevede l’adozione di misure contro una o più forme di violenza di genere. In vista di questa proposta io e la collega Lorena Sosa stiamo redigendo il rapporto “Criminalisation of gender-based violence against women in Europe, including ICT-facilitated violence”, che confronta come sono stati criminalizzati i comportamenti oggetto della Convenzione nei 27 Stati dell’Unione, in Liechtenstein, Islanda, Norvegia e nel Regno Unito.
Quali sono stati i punti salienti del bilancio fatto al convegno?
All’interno dei quattro pilastri della Convenzione sono previsti obblighi piuttosto stringenti per gli Stati: uno dei punti su cui ci siamo focalizzati è stato l’effetto della Convenzione negli Stati che l’hanno ratificata e come questi abbiano modificato il proprio diritto interno, introducendo normative anche molto avanzate, come nel caso della Romania o della Turchia stessa. Di conseguenza, un secondo punto importante è stato chiedersi se la violenza sia diminuita in virtù di questa attuazione a livello nazionale. Può sembrare paradossale, ma è emerso che, grazie alla criminalizzazione di comportamenti riconducibili alla definizione di violenza di genere prima non contemplati dalla normativa interna (come i matrimoni forzati o lo stalking), il numero di casi riportato alle autorità è aumentato. Non è però un dato da leggere in modo negativo: una normativa che criminalizza certi comportamenti fa sì che casi di violenza che prima non venivano segnalati siano ora denunciati proprio sulla base delle nuove leggi specifiche. Dal rapporto che io e la dott.ssa Sosa stiamo redigendo è emerso che si tratta di un aumento diffuso negli Stati che hanno ratificato la Convenzione. In Finlandia, per esempio, sono aumentate le segnalazioni alle autorità grazie a una normativa specifica sulla violenza online. Nel lungo periodo, potremo vedere i risultati e valutare se le misure siano sufficienti, ma è importante ricordare che la legge di per sé non elimina il problema: è necessaria anche una trasformazione culturale e sociale perché il cambiamento sia duraturo.
Un altro elemento emerso è il fatto che vi siano dati in proposito sia a livello nazionale sia a livello europeo, grazie allo European Institute for Gender Equality (EIGE), ma che questi dati non contemplano tutte le forme di violenza previste dalla Convenzione e spesso non tengono conto di altri fattori, come la condizione sociale, l’orientamento sessuale, l’appartenenza a minoranze delle vittime. In questo ambito si può migliorare, perché dati più precisi sarebbero un supporto importante nell’attuazione della Convenzione.
La Convenzione prevede quindi solo azioni a livello legislativo?
La criminalizzazione è sicuramente importantissima, ma i pilastri della Convenzione intervengono anche ad altri livelli, altrettanto fondamentali. Per esempio, in termini di protezione, la Convenzione ha stimolato l’adozione di protocolli per le autorità da parte di molti Stati. Si tratta di indicazioni su come intervenire e su come indagare sui casi di violenza di genere, perché è essenziale che le autorità sappiamo come rispondere alle segnalazioni in modo appropriato. I protocolli sono sempre più diffusi in Europa e sono principalmente rivolti alle autorità e alle forze di polizia, ma sono importanti anche per chi è coinvolto nella risposta alla segnalazione più in generale, come gli ospedali.
Un altro principio importante della Convenzione è l’aspetto dell’educazione, che interessa da vicino anche noi in quanto Università. La Convenzione infatti impone agli Stati l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire la promozione della parità di genere e ruoli di genere non stereotipati, per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche di genere, anche nelle scuole e negli atenei, proprio perché una legge non è una risposta sufficiente senza un necessario cambiamento sociale più ampio.
Qual è la situazione in Italia?
L’Italia è stato uno dei primi Stati a ratificare la Convenzione, con un voto in Parlamento all’unanimità, nel 2013. Sono poi state adottate delle misure significative, come la legge contro il femminicidio (2013) e il Codice Rosso, che tutela le vittime di violenza domestica e di genere (2019). L’Italia è stata monitorata dal comitato GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), istituito dalla Convenzione, che ha realizzato un rapporto di valutazione pubblicato a gennaio 2020. Il rapporto riconosce i progressi dell’Italia nel promuovere la parità di genere e i diritti delle donne, anche se identifica la discriminazione di genere come ancora molto radicata nella nostra società: è emerso infatti che l’azione condotta fino a questo momento non è sufficiente. Un altro problema identificato nel rapporto è la mancanza di comunicazione interistituzionale e di coordinamento tra le varie forze che si occupano del contrasto alla violenza di genere. In Italia, infatti, i servizi specialistici sono forniti soprattutto da ONG, un approccio che determina molte disparità nella qualità del servizio, soprattutto per la difficoltà di accesso ai fondi pubblici. È un problema non indifferente e il rapporto sottolinea come la questione più urgente sia proprio l’espansione della copertura e della capacità di questi centri specialisitci, per le donne e per i bambini: punto importante introdotto dalla Convenzione è proprio la protezione dei bambini testimoni di violenza. La fornitura dei servizi di supporto è problema chiave: riforme legislative come quella del 2019 hanno costruito un quadro normativo abbastanza solido, ma mancano rimedi efficaci contro, ad esempio, l’inerzia delle autorità, che non hanno adottato le misure necessarie di prevenzione e di protezione in casi singoli. In altre parole, la normativa c’è, ma la sua attuazione non è sempre automatica. Il rapporto di dicembre 2020 dell’osservatorio EWL, però, mostra anche che l’Italia sta iniziando ad agire in questa direzione.
Cosa emerge dal confronto tra Stati membri della Convenzione che state portando avanti?
A livello di Unione Europea e Regno Unito c’è sicuramente un incremento della normativa contro la violenza di genere, anche con riguardo alla violenza online, soprattutto negli ultimi due o tre anni. Allo stesso tempo, però, è emerso che vi sono alcune differenze nel modo in cui gli Stati hanno affrontato il problema. L’interesse dell’Unione Europea ad agire sul tema permetterebbe quindi di adottare normative più uniformi a livello nazionale e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri ad esempio in materia di ordini di protezione e tutela delle vittime. La proposta della Commissione arriverà a dicembre e in quella sede potremo valutare meglio quanto sarà avanzata, ma sicuramente è chiara l’intenzione di adottare misure contro la violenza a livello dell’Unione. Abbiamo in programma a novembre una conferenza con il Consiglio d’Europa, proprio sul tema della Convenzione e la sua attuazione tanto a livello UE che nazionale, e speriamo sia un’occasione di confronto proficua.