Accesso civico
Accesso civico semplice
Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Per diritto di "accesso civico semplice", disciplinato dall'art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale pur avendone l’obbligo ai sensi del citato decreto.
La richiesta di accesso civico semplice va presentata per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo, non necessita di motivazione, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la pubblicazione e deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Per la presentazione della richiesta è possibile compilare l'apposito modulo predisposto dall'Università sotto riportato. Il medesimo modulo è riproposto anche in apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
L'istanza di accesso civico semplice può essere recapitata:
- di persona o tramite proprio delegato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'URP;
- mediante fax indirizzato all'URP;
- mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@unive.it;
- mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unive.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente, ai sensi dell'art. 65, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- mediante l'apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo, di cui alle precedenti lettere b), c), d) (in questo caso la stessa dovrà essere preventivamente scansionata e allegata in formato pdf), la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di cui alle precedenti lettere d) ed e), non è necessario allegare un documento di identità personale.
Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente.
In caso di diniego, ritardo o mancata risposta entro i termini da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c. 9-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i., individuato nel Direttore Generale, il quale conclude il procedimento di accesso civico semplice entro i termini di cui al c. 9-ter del citato art. 2.
A fronte dell'inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) secondo quanto disposto dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Per maggiori dettagli si rimanda al "Regolamento dell'Università Ca' Foscari Venezia sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato", disponibile al link sotto riportato.
Modulistica e link
Modulo di richiesta di accesso civico semplice Data di pubblicazione: 04/04/2018. Data di aggiornamento: 19/12/2019. | 421 K |
Regolamenti e privacy
Accesso civico generalizzato
Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Per diritto di "accesso civico generalizzato", disciplinato dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del citato decreto.
Attraverso l'attuazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'Università intende favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; tutto ciò in un'ottica di libertà di accesso alle informazioni – cosiddetta “Freedom of Information Act” (FOIA) – quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata per iscritto al responsabile dell'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto dell'istanza, non necessita di motivazione, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede l'accesso, specificando altresì la modalità di accesso (mediante mera presa visione ovvero ricezione di copia) e deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
Per la presentazione della richiesta è possibile compilare l'apposito modulo predisposto dall'Università sotto riportato. Il medesimo modulo è riproposto anche in apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere recapitata:
- di persona o tramite proprio delegato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o, in alternativa, all'URP;
- mediante fax indirizzato all'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o, in alternativa, all'URP;
- mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, disponibile sul sito web di Ateneo, o, in alternativa, a quello dell'URP;
- mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unive.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente, ai sensi dell'art. 65, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- mediante l'apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo, di cui alle precedenti lettere b), c), d) (in questo caso la stessa dovrà essere preventivamente scansionata e allegata in formato pdf), la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di cui alle precedenti lettere d) ed e), non è necessario allegare un documento di identità personale.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Avverso il diniego totale o parziale o la mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione presentata, possono avanzare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo, il quale decide entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell'Università o a quella del RPCT, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Per maggiori dettagli si rimanda al "Regolamento dell'Università Ca' Foscari Venezia sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato", disponibile al link sotto riportato.
Modulistica e link
Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato Data di pubblicazione: 04/04/2018. Data di aggiornamento: 19/12/2019. | 444 K | |
Modulo di richiesta di riesame al RPCT - richiedente Data di pubblicazione: 19/12/2019 | 417 K | |
Modulo di richiesta di riesame al RPCT - soggetto controinteressato Data di pubblicazione: 19/12/2019 | 417 K |
Regolamenti e privacy
Tariffario
Di seguito è disponibile il "Tariffario relativo al rimborso dei costi di ricerca, visura, riproduzione e spedizione delle copie di documenti nell’ambito dei procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato" approvato con DDG n. 714 dell'11/10/2018 e successivamente modificato e integrato con DDG n. 1068 del 19/12/2019 e DDG. n. 684 dell'08/07/2021.
Tariffario relativo al rimborso dei costi delle copie di documenti Data di pubblicazione: 17/10/2018. Data di ultimo aggiornamento: 09/07/2021. | 320 K |
Approfondimenti
Accesso - Materiale ad uso internoRegistro degli accessi
Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Dirigenti, Direttori Delegati, Direttori, Segretari strutture decentrate
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Il Registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste di accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e di accesso civico semplice e generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con l'indicazione dei dati di maggiore interesse relativi ai singoli procedimenti di accesso.
Riferimenti normativi - D.Lgs. n. 33/2013
Art. 5 - Accesso civico a dati e documenti
- L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
- L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
- Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
- Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
- Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5-bis - Esclusioni e limiti all'accesso civico
- L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
- L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
- Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
- Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
- I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
Last update: 22/10/2024