Accesso agli atti

Accesso agli atti o accesso documentale

Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica

Per diritto di "accesso agli atti" o "accesso documentale", disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo formalmente.

Quando vi siano difficoltà nell'immediato reperimento dei documenti richiesti, ovvero sorgano dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, o, in base al contenuto dello stesso, sia riscontrata l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso documentale si esercita in via formale con richiesta scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo formalmente.

Il richiedente ha l'obbligo di motivare la propria richiesta e di indicare gli estremi del documento in oggetto ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. È richiesto inoltre di specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, nonché di dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Il richiedente deve altresì specificare la volontà di accedere alla mera presa visione ovvero all'estrazione di copia del documento richiesto (copia semplice, copia conforme all'originale, copia su supporto elettronico, non modificabile), nonché l'indirizzo fisico e i recapiti di fax, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata (PEC) cui inviare quanto richiesto.

Per la presentazione della richiesta è possibile compilare l'apposito modulo predisposto dall'Università sotto riportato. Il medesimo modulo è riproposto anche in apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

L'istanza di accesso documentale può essere recapitata:

  1. di persona o tramite proprio delegato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
  2. mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente o, in alternativa, all'URP;
  3. mediante fax indirizzato all'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente o, in alternativa, all'URP;
  4. mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, disponibile sul sito web dell'Ateneo, o, in alternativa, a quello dell'URP; in tale ipotesi l'istante dovrà accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione;
  5. mediante PEC personale intestata in via esclusiva all'istante all'indirizzo  protocollo@pec.unive.it (purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
  6. mediante l’apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) (negli ultimi due casi la stessa dovrà essere preventivamente scansionata e allegata in formato pdf), la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente.
In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di cui alle precedenti lettere d) ed e), non è necessario allegare copia di un documento di identità personale.

Il procedimento di accesso documentale, ai sensi dell'art. 25, c. 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i., si conclude con apposito atto entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal D.P.R. n. 184/2006.

Il semplice esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia in formato cartaceo o elettronico, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la scansione e la riproduzione su supporti materiali o informatici – qualora tecnicamente possibile –, nonché delle spese necessarie per la spedizione dei documenti richiesti. Gli oneri a carico del richiedente vengono indicati nell'atto di accoglimento della domanda di accesso e il relativo pagamento deve essere effettuato prima della consegna dei documenti richiesti secondo le modalità indicate nello stesso atto.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, di non accoglimento o di differimento dell'accesso, l'istante può chiedere, entro cinque giorni, che la determinazione sia riesaminata dalla struttura gerarchicamente sovraordinata individuata nell'atto di diniego o di differimento espresso, ovvero dalla figura apicale della struttura responsabile del procedimento di accesso documentale. 

In ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso documentale e nei casi previsti dal comma 1, l’istante può ricorrere nel termine di trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Per maggiori dettagli si rimanda al "Regolamento dell'Università Ca' Foscari Venezia sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato", disponibile al link sotto riportato.

Modulistica e link

file pdfModulo di richiesta di accesso documentale
Data di pubblicazione: 04/04/2018. Data di aggiornamento: 19/12/2019.
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Regolamenti e privacy

Tariffario

Di seguito è disponibile il "Tariffario relativo al rimborso dei costi di ricerca, visura, riproduzione e spedizione delle copie di documenti nell’ambito dei procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato" approvato con DDG n. 714 dell'11/10/2018 e successivamente modificato e integrato con DDG n. 1068 del 19/12/2019 e DDG. n. 684 dell'08/07/2021.

file pdfTariffario relativo al rimborso dei costi delle copie di documenti
Data di pubblicazione: 17/10/2018. Data di ultimo aggiornamento: 09/07/2021.
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Approfondimenti

Registro degli accessi

Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Dirigenti, Direttori Delegati, Direttori, Segretari strutture decentrate
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica

Il Registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste di accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e di accesso civico semplice e generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con l'indicazione dei dati di maggiore interesse relativi ai singoli procedimenti di accesso.

Last update: 27/02/2024