Erogazione sussidi a PTA e CEL
Emanato con D.R. n. 944 del 03/12/2008 e modificato con D.R. n. 761 del 24/10/2017 e con D.R. n. 136 del 18/02/2020.
Entrato in vigore il 25/02/2020.
Art. 1 - Principi di carattere generale
- Ogni anno l’Università Ca’ Foscari Venezia, nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo conto, eroga i sussidi economici a favore del personale tecnico amministrativo, tecnologi e dei collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 67 c. 1 lett. a del ccnl 19/04/2018, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
- Per l’attribuzione dei sussidi, la situazione economica familiare del richiedente, risultante dalla attestazione ISEE è confrontata con le 4 fasce di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
A ciascuna delle fasce individuate corrisponde un coefficiente di erogazione che indica la percentuale di spesa rimborsabile. - I sussidi saranno concessi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da eventi e condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo famigliare del richiedente.
- L’ erogazione dei sussidi è subordinata alla sussistenza di situazioni di particolare gravità oggettiva ed eccezionalità disciplinate al successivo art. 3.
- La valutazione delle domande è attribuita ad apposita Commissione di cui al successivo art.6.
- I sussidi di cui al presente regolamento non sono erogati per fatti e condizioni per i quali il personale abbia già beneficiato di altri istituti e modalità previste dal piano welfare di Ateneo e/o da contratti di natura assicurativa o similari.
- Il sussidio può essere richiesto mediante compilazione di apposito modulo (o tramite procedura telematica) dal dipendente dell'Università Ca' Foscari o dal coniuge e/o dai figli nel caso di decesso, a seguito di pubblicazione di apposito avviso da emanarsi, entro il mese di ottobre dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
- La situazione economica equivalente che verrà presa in considerazione sarà quella dell’anno corrispondente al verificarsi dell’evento stesso.
- L'erogazione del sussidio può essere richiesta una sola volta per il medesimo evento.
- Il sussidio è erogabile ad evento già verificato.
- L'evento deve essere certificato con documentazione datata entro l'anno finanziario cui fa riferimento la richiesta del sussidio.
- Nell'anno di riferimento i sussidi riguardanti diverse fattispecie sono tra loro cumulabili fermo restando il limite massimo complessivo di € 1.000,00.
- La domanda di sussidio potrà essere presentata esclusivamente qualora l’importo delle spese complessivamente sostenute sia superiore a €. 300,00.
- Nel caso il fondo disponibile non consenta il soddisfacimento delle domande ammesse, si darà precedenza a coloro che non hanno beneficiato della misura negli anni precedenti e con riferimento al numero di volte in cui si è stati ammessi al beneficio. In caso di parità per i soggetti che hanno avuto il sussidio attribuito lo stesso numero di volte, si opererà ad una riduzione proporzionale del contributo spettante fino a concorrenza dello stanziamento.
Art. 2 - Commissione di valutazione
- La Commissione è nominata dal Direttore Generale e resta in carica per tre anni, ed è così composta:
- il Dirigente dell’Area Risorse Umane o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- un/a componente proposto dal CUG;
- il/la Capo Ufficio competente sulla materia che svolge anche le funzioni di segretario.
La Commissione può avvalersi discrezionalmente di consulenti laddove ritenuto necessario.
- Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei/lle componenti.
- La Commissione valuta, sulla base dei principi di cui all’art. 2, le istanze prodotte dalle/gli interessate/i e, caso per caso, valuta, ove necessario, se richiedere un’integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili vengono rigettate con deliberazione motivata.
- La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 3 - Criteri di erogazione
- I criteri generali di erogazione dei sussidi, comunque subordinati alla situazione economica del richiedente, sono i seguenti:
- eccezionalità;
- gravità oggettiva dell’evento;
- non cumulabilità con altri benefici già ottenuti.
- Sono considerati gravi ed eccezionali i casi che richiedono di norma un intervento una tantum, socialmente rilevanti e che richiedono un notevole impegno economico e di cura, in rapporto alla situazione economica della/l richiedente e comportano spese elevate sostenute dalla/l dipendente, dalle figlie e dei figli, dalla/l coniuge non separata/o o dalla/l convivente di fatto ex Legge n. 76/2016, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica che siano fiscalmente a carico al momento dell’evento, per i seguenti motivi:
- decesso del dipendente in servizio o di un familiare del dipendente;
- malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura;
- azioni per facilitare l’integrazione e l’inclusione;
- cure odontoiatriche.
Art. 4 - Decesso del dipendente in servizio o di un familiare del dipendente
- Nel caso specifico, per il calcolo dell'ISEE, la situazione reddituale viene valutata senza considerare il reddito della persona deceduta. In caso di decesso della/l dipendente la richiesta sostenuta per le spese funebri può essere presentata dalla/l coniuge non separata/o o convivente di fatto ex Legge n. 76/2016 o dalle/i familiari conviventi.
Art. 5 - Malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura
- Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative alle spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico dell’Assistenza pubblica o di Enti o di Società di Assicurazioni o di assistenza sanitaria integrativa. Nel caso di spese parzialmente rimborsate da Enti o da Società di Assicurazioni o da assistenza sanitaria integrativa sarà oggetto di valutazione la quota di spesa rimasta a carico del dipendente.
Art. 6 - Azioni per facilitare l’integrazione e l’inclusione
- Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative alle spese certificate non coperte o parzialmente coperte da contribuzione del S.S.N., per:
- mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, compresi motoveicoli ed autoveicoli utili a facilitare l’autosufficienza di persone con invalidità certificata;
- benefici tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione;
- spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche del proprio domicilio.
- Nel caso di spese parzialmente rimborsate da Enti o da Società di Assicurazioni o da assistenza sanitaria integrativa sarà oggetto di valutazione la quota di spesa rimasta a carico del dipendente.
Art. 7 - Cure odontoiatriche
- Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative alle spese per cure dentarie rientranti in un ciclo di cure (con esclusione di prestazioni relative a igiene orale, visite periodiche e singole otturazioni) effettivamente sostenute e non a carico dell’Assistenza pubblica o di Enti o di Società di Assicurazioni o di assistenza sanitaria integrativa.
- Nel caso di spese parzialmente rimborsate da Enti o da Società di Assicurazioni o da assistenza sanitaria integrativa sarà oggetto di valutazione la quota di spesa rimasta a carico del dipendente.
Art. 8 - Norme finali
- Le somme eventualmente non erogate rispetto alla disponibilità annua prevista saranno destinate ad incremento del fondo sussidi per l’anno seguente.
Allegato 1 - Tabella relativa ai coefficienti di erogazione per l’attribuzione dei sussidi
Fascia | Valori ISEE | Coefficienti |
---|---|---|
I | fino a 20.000,00 € | 1.00 |
II | da 20.000,01 € a 25.000,00 € | 0.90 |
III | da 25.000,01 € a 35.000,00 € | 0.80 |
IV | oltre 35.000,00 € | 0.00 |
Last update: 19/12/2024