I cultori della materia

Emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015

Art. 1

Per cultori della materia si intendono esperti e/o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiamo acquisito in una disciplina documentate esperienze e competenze.
In particolare, ma non in via esclusiva, la qualifica può essere attribuita a coloro che siano stati per almeno un anno, presso l’Ateneo, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post lauream o ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali, oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
La qualifica di cultore della materia è attribuita dai Dipartimenti, su richiesta dell’interessato.

Art. 2

La qualifica, attribuita ai sensi dell’articolo 1, ha lo scopo di consentire ai cultori lo svolgimento e/o il proseguimento di attività di ricerca, in proficuo collegamento con l’Ateneo. L’attribuzione della qualifica consente l’utilizzo dell’account di Ca’ Foscari e l’accesso a tutti i servizi, le risorse digitali e le banche dati del sito dell’Ateneo; dà diritto inoltre all’accesso a tutte le biblioteche dell’Ateneo e ai relativi servizi.

Art. 3

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo; è ammessa soltanto, previo consenso dell’interessato, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea. Non è ammesso, pertanto, con la sola qualifica di cultore della materia, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni. I cultori possono collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio. I cultori della materia possono tuttavia essere titolari di un contratto di insegnamento o di un contratto, borsa o assegno di ricerca in coerenza con i relativi Regolamenti di Ateneo.
Ai cultori della materia non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 4

Il Dipartimento, su proposta del competente Collegio didattico, dispone l'eventuale inserimento del cultore della materia nelle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, dopo aver acquisito il consenso dell’interessato.

Art. 5

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca per giustificati motivi, ed è rinnovabile secondo le modalità indicate nell’articolo 1.

Art. 6

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia presso l'Università Ca' Foscari Venezia" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa.

Art. 7

I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell’Università e dei Regolamenti interni, in quanto compatibili.

Last update: 06/11/2024