Dottorati di ricerca

Dottorato di Ricerca

Emanato con D.R. 212 del 14/03/2022 e modificato con D.R. n. 14 del 16/01/2023 e con D.R. n. 1429 del 22/12/2023
In vigore dal 23/12/2023.

Titolo I – Definizioni e finalità

Art. 1 - Definizioni

  1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
    1. per MUR: Ministero dell’Università e della Ricerca;
    2. per ANVUR: l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
    3. per Ateneo: l’Università Ca’ Foscari Venezia;
    4. per Dipartimento: la struttura dell’Ateneo preposta all’organizzazione e gestione dell’attività didattica e dell’attività di ricerca dei Corsi di Dottorato;
    5. per Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato: organo di coordinamento dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo;
    6. per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di ricerca, di durata non inferiore ai tre anni, che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
    7. per Coordinatrice/Coordinatore e Collegio dei docenti: gli organi del singolo Corso di Dottorato di ricerca;
    8. per Sede amministrativa: l’Università che gestisce l’amministrazione del Corso di Dottorato;
    9. per Corso di Dottorato in forma associata: un Corso di Dottorato per il quale l’Ateneo richiede l’accreditamento mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con uno o più università italiane o università estere; enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri; istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM); imprese, anche estere; pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 2 – Finalità

  1. Con il presente Regolamento l’Ateneo disciplina l’istituzione, l'attivazione, l’accreditamento, il monitoraggio, la valutazione, il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato dell’Università Ca’ Foscari Venezia e la carriera delle studentesse e degli studenti in conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.
  2. La formazione dottorale dell’Ateneo, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, deve consentire di:

    1. concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
    2. condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
    3. contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
    4. contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

  3. In particolare l’Ateneo investe su una formazione dottorale in grado di:

    1. promuovere opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative.
    2. contribuire al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando Dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicurare, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dalla dottoranda o dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
    3. prevedere l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
    4. garantire nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, il continuo miglioramento della qualità dell'ambiente di ricerca e la definizione di procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale delle dottorande e dei dottorandi. 

Titolo II - Istituzione, attivazione, valutazione e finanziamento dei Corsi di Dottorato

Art. 3 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato

  1. L’Ateneo istituisce i Corsi di Dottorato con lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
  2. I Corsi di Dottorato sono istituiti e attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentita la Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato. L’istituzione è subordinata al positivo accreditamento da parte di ANVUR, che potrà avvalersi di attività di controllo effettuata dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
  3. Ciascuna proposta d’istituzione di un Corso di Dottorato deve specificare l’area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento, la tematica generale e gli obiettivi formativi, i relativi programmi di ricerca e di didattica, articolati in Crediti Formativi Universitari (CFU) ove previsto. Nella proposta devono, inoltre, essere specificati:
    1. il Dipartimento a cui il Corso di Dottorato afferisce come sede gestionale, nel caso si tratti di un Corso Interdipartimentale;
    2. il progetto scientifico del Corso di Dottorato;
    3. la durata del Corso, che non può essere inferiore ai tre anni e deve rispettare il calendario accademico approvato dall’Ateneo;
    4. la composizione del Collegio dei docenti nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa;
    5. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi (fondi di funzionamento, fondi per ricerca e internazionalizzazione);
    6. le strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del Corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
    7. attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
    8. le eventuali collaborazioni previste per accreditare il Corsi di Dottorato in forma associata;
    9. il numero di dottorande e dottorandi complessivo sostenibile per ciclo;
    10. eventuali curricula in cui si articola il Corso;
    11. l’eventuale esercizio della facoltà, qualora il primo anno del Corso preveda insegnamenti strutturati con modalità valutative che consentano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU), di prevedere, nella proposta, l’istituzione e l’attivazione di un Corso di Master universitario di secondo livello secondo i regolamenti d’Ateneo vigenti. Le dottorande e i dottorandi che rinuncino al proseguimento degli studi, o che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, possono richiedere l’iscrizione, dopo la chiusura della carriera di Dottorato, al Master con riconoscimento delle attività svolte all’interno del Dottorato medesimo e, previo superamento di una prova finale specifica, acquisire il titolo di Master.
  4. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai requisiti per l’accreditamento, vengono organizzate attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
  5. Nel caso di Corsi di Dottorato in forma associata i soggetti partecipanti garantiscono alle dottorande e ai dottorandi, in maniera continuativa, l’effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
  6. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità previste dalla normativa vigente.
  7. L'accreditamento delle sedi e dei Corsi ha una durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25% rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o della Coordinatrice/del Coordinatore del Corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del Collegio dei docenti.
  8. Ai sensi della normativa vigente, le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti dei Corsi di Dottorato e sono svolte dall’ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell’attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni.
  9. L’Ateneo implementa un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
  10. I Corsi di Dottorato sono attivati con delibera del Consiglio d’Amministrazione, sub condicione all’accreditamento concesso dal MUR, su conforme parere dell’ANVUR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda di accreditamento relativamente a ciascun Corso di Dottorato viene presentata dall’Ateneo al MUR, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 - Corsi di Dottorato in forma associata

  1. Al fine di offrire la massima qualità nell’alta formazione, l’Ateneo favorisce e sostiene Corsi di Dottorato anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

    1. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
    2. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
    3. istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
    4. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
    5. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

  2. Qualora l’Ateneo istituisca un Corso di Dottorato in forma associata, i rapporti tra i soggetti partecipanti sono definiti mediante apposito accordo, nel rispetto della normativa vigente. I soggetti associati devono impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio.
  3. Nel caso di Dottorati attivati dall’Ateneo in forma associata con un altro soggetto, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a uno, l’Ateneo che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
  4. Nel caso di Dottorati in forma associata si dovrà stabilire, in base alla normativa vigente, oltre alla sede amministrativa, l’apporto in termini di docenza, il contributo di borse di Dottorato per ciascun ciclo, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso.
  5. Per i Corsi di Dottorato in forma associata con istituzioni universitarie e/o Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale l’apporto di ciascun soggetto verrà definito prevedendo inoltre:
    1. corsi di studio di pari livello e durata, nel medesimo ambito disciplinare e con programmi formativi affini al Corso di Dottorato dell’Ateneo;
    2. le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorande/i;
    3. l’equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
    4. i requisiti e le modalità per l’accesso e l’ammissione;
    5. il conseguimento e il rilascio del titolo doppio o congiunto.
  6. Qualora l’Ateneo istituisca un Corso di Dottorato in forma associata, ad esclusione del caso in cui ciò avvenga con altre Università italiane, la sede amministrativa è l’Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
  7. Gli accordi vengono firmati dalla Rettrice/dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Dottorato industriale e PhD Executive

  1. L’Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati in forma associata con imprese, anche estere, che svolgano una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

    1. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
    2. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
    3. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate

  3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività delle dottorande e dei dottorandi.
  4. L’eventuale bando per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, può:

    1. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
    2. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

  5. L’Ateneo può attivare percorsi di Dottorato in forma associata con imprese, anche estere, a seguito di specifici accordi (PhD Executive), consentendo di sviluppare un progetto formativo e di ricerca individuale previo superamento di apposita selezione d’accesso al di fuori del bando di cui all’articolo 12, a:

    1. dipendenti delle imprese, che siano in possesso dei titoli di studio previsti all’articolo 13 comma 1 lettere a), b), c) e d), impegnati in attività di elevata qualificazione;
    2. laureati assunti con contratti di Apprendistato di alta formazione alla ricerca.

  6. Per i candidati di cui al comma 5 l’ammissione al Corso di Dottorato è soggetta agli eventuali requisiti fissati dal Collegio dei Docenti e al suo giudizio d’idoneità deliberato contestualmente al progetto formativo individuale.

Art. 6 – Dottorato di interesse nazionale

  1. L’Ateneo favorisce l’adesione a Dottorati di interesse nazionale.
  2. Si definisce di interesse nazionale un Corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
    1. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei Corsi di Dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
    2. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e delle dottorande e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
    3. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra l’Ateneo e almeno quattro soggetti tra quelli previsti per il Dottorato in forma associata, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca delle dottorande e dei dottorandi;
    4. prevede, per ciascun ciclo di Dottorato, almeno 30 borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione della dottoranda e del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.
  3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il Dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui agli articoli 12 e 13, previa valutazione dei candidati da parte di una Commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 7 - Internazionalizzazione

  1. L’Ateneo favorisce l’internazionalizzazione attraverso la cooperazione internazionale, la partecipazione a programmi europei e internazionali, le tesi in co-tutela e il Doctor Europaeus.
  2. I beneficiari di borse erogate in ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui Ca’ Foscari sia partner e le dottorande e i dottorandi delle Università partner in ambito di accordi per il conseguimento di un titolo doppio o congiunto, possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato senza ricorrere al bando di ammissione di cui all’articolo 12, purché selezionati attraverso specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o da apposita convenzione. Per tale categoria di dottorande e dottorandi possono essere previsti specifici piani formativi che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, non si applicano inoltre i commi 2 e 3 dell’articolo 21.
  3. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi di Dottorato sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente di un’Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei.
  4. Ogni programma di co-tutela presuppone la stipula di una convenzione che deve essere redatta in conformità alle regole previste dallo schema standard predisposto dall’Ateneo. La convenzione di co-tutela può essere stipulata solo a seguito dell’accoglimento da parte del Collegio del Corso di Dottorato della richiesta presentata dalla dottoranda o dal dottorando, acquisito il parere positivo del Dipartimento in merito agli eventuali costi per la mobilità della dottoranda o del dottorando e per il rimborso spese della Commissione preposta alla discussione della tesi.
  5. La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attuata solamente a favore di dottorande e dottorandi iscritti al primo o al secondo anno di corso (o al terzo in caso di Corsi di durata quadriennale). É esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela.
  6. La dottoranda e il dottorando in co-tutela in ingresso è a tutti gli effetti dottoranda/o dell’Ateneo ed è di conseguenza soggetto ai diritti e doveri previsti dal presente Regolamento. In particolare la dottoranda/il dottorando deve essere in possesso di adeguata certificazione o attestazione della conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2 ai sensi del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) al momento dell’immatricolazione.
  7. Il label di Doctor Europaeus è rilasciato dall'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, qualora sussistano le condizioni stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA). La dicitura Doctor Europaeus è apposta sul diploma di Dottorato.

Art. 8 – Valutazione e finanziamento dei Corsi di dottorato

  1. L’Ateneo finanzia i Corsi di Dottorato con:

    1. fondi propri;
    2. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
    3. finanziamenti previsti nell'ambito di Dottorati in forma associata;
    4. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
    5. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

  2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:

    1. produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dalle dottorande e dai dottorandi e dottori di ricerca;
    2. grado di internazionalizzazione del Dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorande/i o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
    3. attrattività del Dottorato misurata sulla base del numero di dottorande/i ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate nel caso di Corsi di Dottorato in forma associata;
    4. dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del Dottorato e di dottorande/i, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
    5. sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
    6. attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio dei Docenti, da dottorande e dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
    7. numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
    8. grado di soddisfazione di dottorande e dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.

  3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:

    1. cofinanziamento di borse di Dottorato, assegnate ai Dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 6;
    2. incentivazione dei Corsi di Dottorato in forma associata.

  4. Il Consiglio di Amministrazione alloca sui Dipartimenti le borse di Dottorato MUR/Ateneo periodicamente per almeno tre cicli, in applicazione di criteri individuati tra quelli utilizzati dal Ministero di cui al comma 2 e preventivamente approvati, e ripartisce annualmente i fondi di funzionamento destinati al Dottorato sentito il Senato Accademico, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al successivo articolo 21.

Titolo III – Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato

Art. 9 - La Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato

  1. La Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato è composta dalle Coordinatrici e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato. Per i Corsi di Dottorato in forma associata con università italiane con sede amministrativa presso altro Ateneo è prevista la partecipazione alla Consulta della Coordinatrice/del Coordinatore o di un rappresentante di Ca’ Foscari nel Collegio dei docenti del Corso di Dottorato. Partecipa inoltre alle sedute della Consulta la/il Presidente della Consulta dei Dottorandi.
  2. La Consulta è presieduta dalla Rettrice/dal Rettore o da sua Delegata/suo Delegato per il Dottorato di ricerca.
  3. La Consulta esprime pareri obbligatori ed effettua proposte nelle seguenti materie:
    1. modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi di Dottorato e la loro apertura sul piano nazionale e internazionale;
    2. aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con università, enti di ricerca, Istituzioni AFAM, imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale anche al fine di attivare la raccolta di finanziamenti;
    3. proposte di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato o di disattivazione di Corsi di Dottorato esistenti;
    4. modifiche al Regolamento sul Dottorato di ricerca;
    5. politiche generali di finanziamento del Dottorato e dei Dottorati di ricerca, anche con riferimento alla ripartizione delle borse di dottorato di ricerca MUR/Ateneo e dei fondi di funzionamento ai Corsi di Dottorato.
  4. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dalla Rettrice/dal Rettore o da sua Delegata/suo Delegato almeno una volta l’anno, ove utile o necessario, anche per via telematica. Le delibere della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Alla Consulta partecipa la Direttrice/il Direttore dell’Ufficio Dottorato di ricerca, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Art. 10 - Il Collegio dei docenti e la Coordinatrice/il Coordinatore del Corso di Dottorato

  1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei docenti e la Coordinatrice/il Coordinatore.
  2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. La composizione del Collegio deve corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti, e tenere conto ove possibile dell’equilibrio di genere.
  3. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale di cui all'articolo 5 e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 6.
  4. Il Collegio dei docenti del Dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a 12, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professoresse/professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatrici/ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatrici/ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatrici/ricercatori o prime ricercatrici/primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima di professoresse/professori. In ogni caso, le ricercatrici/i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professoressa/professore di seconda fascia e le professoresse/i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
  5. I componenti del Collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professoressa/professore di seconda fascia.
  6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.
  7. I componenti del Collegio sono scelti in base ad una riscontrata evidenza internazionale della ricerca da loro svolta nei campi disciplinari di interesse per il Corso, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni.
  8. La partecipazione di professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un Dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
  9. La Coordinatrice/Il Coordinatore del Corso di Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professoressa/professore di prima fascia.
  10. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a una professoressa/un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a una professoressa/un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dal comma 7. La funzione di Coordinatrice/Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
  11. Partecipano inoltre alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei soli problemi didattici e organizzativi, massimo due rappresentanti di dottorande e dottorandi. Le elezioni dei rappresentanti di dottorande e dottorandi nel Collegio dei docenti si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni, con esclusione dei Corsi di Dottorato in convenzione aventi sede amministrativa presso altri Atenei:
    1. sono indette dalla Direttrice/dal Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Corso di Dottorato o, su delega, dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del Corso con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
    2. l’elettorato attivo e passivo spetta a tutte le dottorande e tutti i dottorandi regolarmente iscritte/i al Corso di Dottorato per il quale vengono disposte le elezioni;
    3. le elettrici e gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza;
    4. le elezioni, che possono avvenire anche in modalità telematica, devono svolgersi con le modalità stabilite dalla Direttrice/dal Direttore di Dipartimento o dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del Corso in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
    5. lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dalla Direttrice/dal Direttore di Dipartimento, o dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del Corso suo delegato.
  12. I rappresentanti di dottorande e dottorandi che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti con decreto della Direttrice/del Direttore di Dipartimento; sono rinnovati ogni due anni accademici e comunque rimangono in carica fino al conseguimento del titolo. In caso di decadenza del rappresentante viene automaticamente nominato il/la dottorando/a successivo/a in graduatoria. I rappresentanti eletti partecipano inoltre, senza diritto di voto, ai Consigli di Dipartimento nel numero indicato dal Regolamento del singolo Dipartimento.
  13. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di cui è sede amministrativa. Per i Corsi Interdipartimentali la nomina avviene sentiti i Dipartimenti coinvolti. Eventuali modifiche della composizione del Collegio dei docenti andranno approvate dal Consiglio del Dipartimento che è sede amministrativa, su proposta della Coordinatrice/del Coordinatore.
  14. La Coordinatrice/Il Coordinatore viene proposto dal Collegio dei docenti tra i propri membri e nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato. Nel caso di Corsi interdipartimentali, la nomina avviene, previo accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati, da parte del Consiglio del Dipartimento che si occupa della gestione del Corso di Dottorato interessato.
  15. La Coordinatrice/Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta consecutiva ed entra in carica il primo ottobre dell’anno in cui è stato nominato. La carica è incompatibile con quella di Rettrice/Rettore, Prorettrice/Prorettore, Direttrice/Direttore di Dipartimento o di Scuola. La Coordinatrice/Il Coordinatore designa un sostituto per i casi di assenza o di impedimento, Vice-Coordinatrice/Vice-Coordinatore, che lo rappresenta con diritto di voto nella Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato.
  16. È compito della Coordinatrice/del Coordinatore:
    1. rappresentare il Corso di Dottorato verso l’esterno e nei confronti degli altri organi dell’Ateneo;
    2. mantenere un costante rapporto con il Dipartimento per le attività di coordinamento e di gestione;
    3. convocare e presiedere il Collegio dei docenti e curarne l’esecuzione delle delibere;
    4. coordinare le attività del Corso di Dottorato;
    5. verificare periodicamente assieme al Collegio dei docenti l’operato dei Supervisori;
    6. redigere la scheda annuale dell’anagrafe ministeriale dei Corsi di Dottorato;
    7. comunicare al Dipartimento la programmazione didattica annuale del Corso di Dottorato.
  17. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno tre volte all’anno e le riunioni vengono verbalizzate da un docente del Collegio eventualmente coadiuvato dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento. Le delibere del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute del Collegio dei docenti potranno avere luogo anche in via telematica.
  18. Il Collegio dei docenti ha i seguenti compiti:
    1. definisce gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso di Dottorato;
    2. promuove forme di collaborazione con le altre Università italiane e estere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
    3. definisce la programmazione didattica annuale del Corso di Dottorato e la propone al Consiglio di Dipartimento, con la specifica dell’attività didattica e tutoriale svolta da professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori universitari nell’ambito dei Corsi di Dottorato al fine dell’adempimento degli obblighi istituzionali;
    4. contribuisce alla programmazione delle attività di formazione comune, di cui all’articolo 3 comma 4, prevedendone l’inserimento nella programmazione didattica del Corso di Dottorato;
    5. propone alla Rettrice/al Rettore la composizione della Commissione prevista per l’ammissione al Dottorato;
    6. vigila sul buon andamento delle attività del Corso di Dottorato;
    7. definisce, sentito il Supervisore, il piano formativo e di ricerca individuale delle dottorande e dei dottorandi, che quale parte integrante può includere un numero annuale massimo di 40 ore per attività didattica integrativa o di assistenza alla didattica, da intendersi dedicate a: esercitazioni, seminari, laboratori ad integrazione degli insegnamenti curriculari, supporto alla stesura dell’elaborato finale, assistenza agli esami, correzione degli elaborati scritti, e tutorato anche online. Le ore di attività didattico–integrative di ogni dottoranda/o sono stabilite dal Collegio docenti dello stesso Dottorato (non dal singolo Supervisore) in accordo con i Collegi didattici dei Corsi di studio in cui lo studente sarà impegnato. Le ore di attività didattico–integrative sono certificate dai Dipartimenti, ovvero dai Collegi didattici presso i quali sono state svolte, e non prevedono compenso;
    8. sottopone dottorande e dottorandi a valutazioni di cadenza almeno semestrale sul profitto ai fini del proseguimento del Dottorato, dell'ammissione all'anno successivo e del conseguente mantenimento della borsa;
    9. valuta eventuali incompatibilità tra attività extra didattiche/formative di dottorande e dottorandii e l’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Dottorato;
    10. segnala agli uffici di competenza l’assenza ingiustificata dei dottorandi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di Dottorato e dell’esclusione dal Corso;
    11. autorizza la mobilità dei dottorandi in Italia e all’estero;
    12. approva le richieste di dottorande e dottorandi di co-tutela in ingresso e in uscita;
    13. a conclusione del periodo di ricerca, elabora la relazione finale sulle attività svolte da dottorande e dottorandi per ammetterli al giudizio dei valutatori esterni, anche ai fini del rilascio del label di Doctor Europaeus;
    14. nomina i valutatori esterni di cui all’articolo 8 comma 11 del D.M. 226/2021 e propone alla Direttrice/al Direttore di Dipartimento i componenti della Commissione giudicatrice prevista per l'esame finale, che vengono nominati con decreto.
    15. si esprime sulle richieste di riconoscimento a fini accademici del titolo di dottorato conseguito all’estero (secondo quanto previsto dall’art. 23), sulla contemporanea iscrizione e sulla sospensione della carriera per le fattispecie non comprese nel presente Regolamento.

Art. 11 - I Supervisori del Corso di Dottorato

  1. Il Collegio dei docenti assegna ad ogni dottoranda/o un Supervisore e uno o più co-Supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
  2. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta da professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. Il Supervisore ha i seguenti compiti:
    1. contribuire alla definizione del piano formativo e di ricerca individuale oggetto dell’attività della dottoranda e del dottorando;
    2. monitorare la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando;
    3. seguire l’intero percorso formativo della dottoranda e del dottorando, garantire le verifiche periodiche previste e fornire un’annuale relazione al Collegio dei docenti sull’attività del dottorando;
    4. segnalare alla Coordinatrice/al Coordinatore l’assenza ingiustificata della dottoranda o del dottorando;
    5. assumere il ruolo di relatore della tesi finale di Dottorato. In caso di più Supervisori è il Collegio dei docenti ad individuare il relatore della tesi.

Titolo IV – Bando di ammissione e carriera di dottorande/i 

Art. 12 – Bando di ammissione

  1. L’ammissione al Dottorato, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 7, avviene sulla base di una selezione pubblica: il bando di indizione di tale selezione è emanato almeno una volta l’anno dalla Rettrice/dal Rettore.
  2. Il bando per l'ammissione al Corso di Dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess, sul sito del Ministero e su altri siti idonei a darne massima diffusione ai potenziali interessati. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
  3. Il bando reca l’indicazione del numero delle borse di Dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. Le borse bandite possono essere aumentate con provvedimenti successivi all’emanazione del bando, a seguito del reperimento di ulteriori risorse. Possono inoltre essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nei limiti di 1 posto ogni 3 con borsa.
  4. Il bando di selezione può prevedere:
    1. l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse;
    2. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato.
  5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di Dottorato attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

Art. 13 - Requisiti e modalità per l’accesso e ammissione ai Corsi di Dottorato

  1. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di:
    1. Laurea specialistica o magistrale;
    2. ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
    3. ovvero titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
    4. ovvero titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile per livello e campo disciplinare al titolo di Laurea magistrale, riconosciuto idoneo ai soli fini della partecipazione al concorso.
  2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che pur non essendo in possesso del titolo secondo quanto indicato dal comma 1, lo conseguano entro i termini indicati dal bando di ammissione.
  3. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice per l’accesso al Corso di Dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini dell'idoneità il titolo deve essere valido nel Paese di conseguimento per l'iscrizione a un Corso di Dottorato. Qualora la dichiarazione di valore o altra documentazione presentata dal candidato non attesti tale validità, l’interessato decade dal Corso di Dottorato ed è tenuto alla restituzione della borsa di Dottorato eventualmente percepita.
  4. Le candidate e i candidati devono essere altresì in possesso di una conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2 ai sensi del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), fatta salva la possibilità di acquisirla anche successivamente, ma comunque entro le date indicate nei bandi.
  5. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che abbiano una carriera di Dottorato attiva presso l’Ateneo o sedi associate in Italia.
  6. L’ammissione a ciascun Corso di Dottorato avviene in base a una graduatoria di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. La graduatoria è unica anche per i Corsi di Dottorato articolati in curricula e l’attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si sono proposti per quel determinato curriculum.
  7. Per l’assegnazione delle borse di Dottorato, a parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di Diritto allo Studio.
  8. Per l’assegnazione dei posti non coperti da borse e contratti di apprendistato, a parità di merito sarà ammesso prioritariamente il candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più giovane d’età.
  9. In caso di rinuncia dell’avente diritto prima dell’inizio del corso o per mancata iscrizione, subentra il primo candidato tra gli idonei secondo l'ordine della graduatoria.
  10. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore dopo l’avvio delle attività e comunque entro il primo quadrimestre del primo anno del Corso, il Collegio dei docenti valuta l’opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato tra gli idonei secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 14 - Commissione giudicatrice per l’accesso al Corso di Dottorato

  1. Ciascuna Commissione è composta, tenendo conto ove possibile dell’equilibrio di genere, da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri (massimo nove membri solo per i Corsi di Dottorato in forma associata con almeno 3 atenei italiani), compreso il presidente, scelti tra le professoresse/i professori ordinari e associati, ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, purché la composizione complessiva risulti in numero dispari. Possono altresì essere previsti dei consulenti, senza diritto di voto, con il compito esclusivo di sostenere la Commissione nella valutazione su specifiche discipline.
  2. I componenti delle commissioni e i relativi supplenti sono nominati dalla Rettrice/dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti.

Art. 15 - Immatricolazione e iscrizione agli anni successivi al primo

  1. L’immatricolazione ai Corsi di Dottorato avviene di norma in modalità telematica secondo le scadenze e le condizioni stabilite dal bando di ammissione.
  2. L'iscrizione al Dottorato è compatibile con Laurea, Laurea Magistrale, Lauree a ciclo unico, Scuole di specializzazione e master senza obbligo di frequenza.
  3. Non è invece consentita la contemporanea iscrizione tra dottorato e un secondo dottorato o tra un dottorato e un master a frequenza obbligatoria.
  4. La dottoranda/Il dottorando che vorrà usufruire della possibilità della contemporanea iscrizione dovrà darne tempestiva comunicazione al Collegio dei docenti e agli uffici interessati.
  5. Alla dottoranda/al dottorando immatricolata/o per la prima volta nell’Ateneo vengono assegnati un numero di matricola e una password per l’accesso alle applicazioni e ai servizi online. Allo studente viene rilasciato un tesserino per l'accesso ai servizi bibliotecari di Ateneo, che si può trasformare in una carta prepagata e ricaricabile sulla quale possono essere accreditate somme spettanti a dottorande/i (es. borsa di studio, rimborsi tasse, ecc.).
  6. A tutte le dottorande e a tutti i dottorandi viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale <matricola>@stud.unive.it che costituisce l’unico strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e dottorande/i stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. La dottoranda/il dottorando è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale. La casella di posta elettronica verrà sospesa

    • dopo 12 mesi dal conseguimento del titolo;
    • immediatamente in caso di rinuncia agli studi (di cui all’articolo 20).

  7. L’iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento delle tasse dovute per l’anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione.

Art. 16 - Contributi per l’iscrizione

  1. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera l'ammontare dei contributi per l’iscrizione al Dottorato, il cui importo è eventualmente graduato in base alla condizione economica, e gli eventuali esoneri secondo i principi generali in materia di diritto allo studio.
  2. Le dottorande e i dottorandi, fatti salvi i casi di sospensione, sono tenuti ad iscriversi agli anni successivi al primo mediante pagamento dei contributi nel rispetto delle scadenze annualmente stabilite. Il pagamento oltre i termini previsti comporta l'addebito di un importo di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi accademici.

Art. 17 - Carriera Alias

  1. L’Università garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona.
  2. Per l’attivazione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nel Regolamento Carriere degli Studenti.

Art. 18 - Diritti e doveri, incompatibilità delle dottorande e dei dottorandi

  1. Il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni previste all’articolo 5 per i dipendenti di imprese. Il Collegio dei docenti può autorizzare la/il dottoranda/o a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato. Il limite massimo al reddito della/del dottoranda/o, compatibile con la borsa di studio è, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima. Per le/i dottorande/i senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
  2. Le dottorande e i dottorandi possono svolgere attività di ricerca, perfezionamento e formazione in Italia o all’estero previo nulla osta del Collegio dei docenti. Durante tale periodo le dottorande e i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti. L’attività svolta all’estero ai fini valutativi deve avere una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi per i Corsi di durata triennale (di 18 mesi per i Corsi di durata quadriennale).
  3. Per ciascun dottoranda/o è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
  4. Le dottorande e i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa o di assistenza alla didattica secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 18 lettera g) del presente regolamento. Per tali attività possono essere messi a disposizione eventuali fondi da parte dei Dipartimenti.
  5. Rimane ferma per le dottorande e i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  6. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia, anche ai sensi del successivo art. 19.
  7. Le dottorande e i dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attività didattiche previste dai Corsi di Dottorato, di svolgere l’attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti e di sostenere le previste verifiche. A conclusione di ogni anno di Corso sono altresì tenuti a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull’avanzamento della ricerca.
  8. Le dottorande e i dottorandi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
  9. A dottorande e dottorandi viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo e nella Carta dei diritti e doveri dello studente.
  10. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole di Ateneo e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento Carriere degli Studenti.
  11. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.
  12.  Le dottorande e i dottorandi sono tenuti inoltre a conoscere e rispettare quanto previsto dall’Ateneo in materia di brevetti, di riservatezza e proprietà intellettuale, di protezione dei dati personali e di trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica dell’Ateneo.

Art. 19 – Proroga e sospensione

  1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta della/del dottoranda/o, sentito il Supervisore, una proroga della durata di 6 o 12 mesi senza borsa di Dottorato. La richiesta di proroga va presentata da dottoranda/o entro la conclusione dell’ultimo anno.
  2. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo di 6 o 12 mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, su richiesta del Supervisore, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Dottorato.
  3. Nel periodo di proroga la dottoranda e il dottorando restano a tutti gli effetti studenti dell’Ateneo e dovranno iscriversi all’anno successivo e pagare le relative tasse.
  4. È diritto della dottoranda e del dottorando, per non più di 2 volte nella sua carriera, ottenere la sospensione per:
    1. maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia,
    2.  grave e documentata malattia;
    3. eventuali frequenze a corsi per la Formazione iniziale degli insegnanti.
  5. La richiesta di sospensione, se determinata da cause diverse da quelle previste al comma 4 ma comunque legate a gravi e/o documentati motivi personali, deve essere presentata al Collegio Docenti e da questo autorizzata.
  6. La sospensione non può essere richiesta retroattivamente.
  7. Al di fuori dei periodi di sospensione la gestante ha diritto di svolgere, su indicazione del Collegio dei docenti, attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
  8. Nel caso di sospensione di cui al comma 4 lettera a l’Ateneo garantisce un sostegno economico forfettario alla genitorialità per massimo cinque mesi.
  9. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
  10. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono complessivamente, di norma, eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
  11. Le eventuali tasse e contributi già versati dalla dottoranda o dal dottorando saranno differite all’anno accademico successivo, salvo conguaglio.
  12. Le scadenze amministrative potranno essere modificate in modo tale da garantire il recupero delle attività, fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può risultare inferiore a 3 anni. Il Collegio dei docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del Corso. 

Art. 20 – Esclusione, rinuncia agli studi, trasferimenti e decadenza

  1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio dei docenti, l'esclusione della dottoranda e del dottorando dal Corso in caso di:
    1. giudizio negativo sull'attività svolta da parte del Collegio dei docenti in qualsiasi momento del percorso dottorale;
    2. assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
    3. mancato superamento delle verifiche intermedie;
    4. mancato superamento delle verifiche previste di fine anno.
  2. In qualsiasi momento la/il dottoranda/o può presentare domanda di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi in corso d’anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi di dottorande/i privi di borsa non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora il ritiro avvenga entro i termini previsti dalle disposizioni amministrative dell’Ateneo. La/il dottoranda/o beneficiario di eventuale borsa di studio regionale, che rinunci, decade dai benefici ad essa connessi.
  3. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra Università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca.
  4. A dottorande/i la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del ciclo, viene applicata la “decadenza d’ufficio”, con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di dottoranda/o. La decadenza d'ufficio si applica inoltre a dottorande/i che, entro i termini stabiliti dal bando, non acquisiscano la conoscenza certificata della lingua inglese al livello B2. 

Art. 21 - Borse di Dottorato

  1. Le borse di Dottorato, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno 3 anni e sono rinnovate, annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno da parte del Collegio docenti. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se la/il dottoranda/o vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall’Ateneo verso il Corso di dottorato di afferenza.
  2. L'importo minimo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi per i Corsi di durata triennale (di 18 mesi per i Corsi di durata quadriennale), per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i Dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata.
  3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato alla/al dottoranda/o un budget, adeguato alla tipologia del Corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell’Ateneo.
  4. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. Le/i dottorande/i beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
  5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
  6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal Corso di Dottorato, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano a dottorande/i in co-tutela in ingresso, a dottorande/i di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
  7. I dipendenti pubblici ammessi a un Corso di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al comma 3.
  8. Le/i dottorande/i titolari di borse di Dottorato sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, fatte salve le tasse dovute per legge.
  9. Chi ha già usufruito di una borsa di Dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
  10. La borsa di Dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
  11. La dottoranda e il dottorando titolare di borsa di Dottorato può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Dottorato, ma deve versare all’Ateneo gli eventuali contributi di iscrizione all’anno in corso.
  12. L’Ateneo, inoltre, può deliberare l’assegnazione alle/ai dottorande/i di contributi per favorire la mobilità e di premi per l’attività di ricerca.

Art. 22 - Esame finale e rilascio del titolo

  1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
  2. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, della Rettrice/del Rettore e della Direttrice/del Direttore generale, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e il ciclo di appartenenza. Nei diplomi sono indicate, qualora presenti: la lode, il riferimento alla co-tutela, l’Ateneo partner, il label di Doctor Europaeus.
  3. Le attività formative svolte da dottorande e da dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).
  4. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese e, per i soli Corsi di Dottorato non in lingua inglese, anche in lingua italiana
  5. A conclusione del periodo di ricerca, il Collegio docenti elabora la relazione finale sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni di dottorande e dottorandi per poterli ammettere al giudizio dei due valutatori esterni, anche ai fini del rilascio del label di Doctor Europaeus.
  6. Il Collegio dei docenti nomina i due valutatori esterni, incaricati di proporre o meno l’ammissione di ciascuna tesi alla discussione pubblica. I valutatori non appartengono all’Ateneo e ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato in forma associata incluse le istituzioni con le quali esistono accordi di co-tutela, sono in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione e almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
  7. La/il dottoranda/o, ammessa/o dal Collegio dei docenti alla procedura di valutazione della tesi, presenta online domanda di esame finale. Ai fini della presentazione della suddetta domanda la/il dottoranda/o deve essere in regola con le tasse e i contributi stabiliti dagli Organi di Ateneo. Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente eventuali informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
  8. Trasmette quindi, tramite l’apposita procedura telematica, la tesi ai due valutatori individuati. Alla tesi deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
  9. I due valutatori, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. In caso di parere discordante tra i due valutatori la decisione viene rimessa al Collegio dei docenti. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. 
  10. Al fine della discussione pubblica della tesi:
    1. La/il dottoranda/o procede con il caricamento della tesi nel software antiplagio adottato dall’Ateneo: in caso di verifica positiva la tesi viene automaticamente depositata nell'archivio istituzionale ad accesso aperto. La/il dottoranda/o, in casi adeguatamente motivati in relazione alla tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile in rete solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 mesi (embargo della tesi).
    2. Il Collegio dei docenti propone alla Direttrice/al Direttore di Dipartimento la composizione della Commissione preposta alla discussione pubblica della tesi, che viene nominata con suo decreto. La Commissione fissa entro 30 giorni dalla data di nomina la data della discussione pubblica, che comunque dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.
  11. La Commissione nominata nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere è composta da 3 membri di cui 2 non appartenenti alla sede amministrativa del corso e da massimo un componente appartenente ai soggetti partecipanti al Dottorato in forma associata. In ogni caso la Commissione ha almeno 2 componenti di provenienza accademica. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti, delle strutture pubbliche e private di ricerca e di riconosciute istituzioni di ricerca. Non possono essere componenti della Commissione i Supervisori e i co-Supervisori.
  12. Non appena resa nota la composizione della Commissione esaminatrice, la/il dottoranda/o dovrà inviare una copia digitale della tesi a ciascuno dei componenti. La data ed il luogo della discussione sono comunicati ai dottorandi con un preavviso minimo di 20 giorni.
  13. I componenti della Commissione potranno partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
  14. La/il dottoranda/o è tenuto al deposito della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto. L’archivio è aperto, cioè interoperabile, e quindi garantisce la massima visibilità e disseminazione al materiale depositato, in conformità con la "Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica" sottoscritta anche da questo Ateneo.
  15. Gli accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e per la composizione della Commissione.

Art. 23 – Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di ricerca

  1. La competenza in materia di riconoscimento dei titoli di dottorato acquisiti all’estero è in capo alle Università, limitatamente ai fini accademici.
  2. È possibile chiedere il riconoscimento solamente per un titolo di Dottorato di Ricerca attivo in Ateneo, nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
  3. La richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è assoggettata al versamento di un contributo il cui importo è stabilito dagli Organi accademici.
  4. Una volta vagliata la documentazione e verificato che l’Università che ha conferito il titolo è accreditata per il rilascio dello stesso, la documentazione è inviata al Collegio dei docenti che valuta se procedere con il riconoscimento o meno.
  5. In caso di parere positivo, è emanato un Decreto Rettorale attestante il riconoscimento a fini accademici ed è rilasciato un apposito certificato.
  6. In caso di mancato riconoscimento, il parere motivato del Collegio è comunicato al richiedente.

Art. 24 – Informazioni e certificazioni

  1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti le dottorande e i dottorandi dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo.
  2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
  3. La/il dottoranda/o è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo. L’Ateneo non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative.
  4. Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali dell'Ateneo costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. La/il dottoranda/o è tenuto a consultarli regolarmente.
  5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria delle dottorande e dei dottorandi restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano della gestione delle carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
  6. L'Ateneo rilascia, a domanda, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
  7. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere delle proprie studentesse e dei propri studenti. 

Art. 25 - Anagrafe dei Dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato

  1. L’Ateneo garantisce per il MUR l'aggiornamento e l'integrazione dell'Anagrafe Nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di ricerca, che contiene le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il Corso di Dottorato, ivi compresa la tesi di Dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
  2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze attraverso l'archiviazione nell’archivio istituzionale d’Ateneo di cui all’articolo 22 comma 14.

Titolo - V Norme finali

Art. 26 - Norme finali

  1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto della Rettrice/del Rettore e le modifiche hanno efficacia secondo quanto previsto dal provvedimento di emanazione.
  3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale in materia di Dottorato di ricerca.

Last update: 06/11/2024