Gestione dei rifiuti speciali

Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell’Università Ca’ Foscari Venezia e individuazione e designazione dei delegati SISTRI locali addetti alla gestione dei rifiuti.

Emanato con D.R. n. 994 del 16/11/2011

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché alle seguenti categorie di personale:

    1. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’Università;
    2. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti,titolari di assegni di ricerca nonché laureati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
    3. lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l’Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
    4. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell’Università.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e delle procedure operative ad esso collegate, a titolo esemplificativo, si intende per:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuto speciale: con riferimento all’art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, si intende qualsiasi materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio, e sanitarie, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi: (D.lgs. 152/06, art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco CER2002. In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Sostanza pericolosa: si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

Legale Rappresentante: il Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, è titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’Università Ca’ Foscari Venezia.

Responsabile della Struttura: è identificato nel Direttore per i Dipartimenti, nel Direttore per i Centri di Ateneo e Interateneo, con sede a Ca’ Foscari, nel Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale.
Il Responsabile della Struttura esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari. I responsabili evidenziati hanno il compito di organizzare e vigilare nell’ambito della propria struttura quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti;

Responsabile di laboratorio: trattasi di personale strutturato docente, responsabile dell’attività di didattica e di ricerca nei laboratori, afferenti ad una Struttura. È il produttore del rifiuto, responsabile dell’identificazione, dello scarto nella fase di raccolta in laboratorio e del successivo conferimento al deposito rifiuti. Tale conferimento dovrà essere accompagnato da un registro/scheda di identificazione compilata in tutte le sue parti e firmata in calce in duplice copia. All’interno di un laboratorio possono esserci più produttori di rifiuti.

Produttore: persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione del prodotto in rifiuto; persona responsabile che può inoltre essere detentore di un prodotto non utilizzato che deve essere, per vari motivi comunque smaltito. Nell’Università Ca’ Foscari Venezia per produttore si intende il responsabile del laboratorio in cui il rifiuto viene prodotto.

Detentore: produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Raccolta: operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Gestione: raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o sedi universitarie, o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività che originano i rifiuti.

Deposito temporaneo dei rifiuti: punto di raggruppamento temporaneo dei rifiuti, posto all’interno del luogo dove vengono prodotti, prima della collocazione nel deposito dei rifiuti.

Deposito dei rifiuti: luogo di raggruppamento dove vengono raccolti i rifiuti, in attesa di essere smaltiti.

Inquinamento: introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

SISTRI: (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che ha lo scopo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il SISTRI si propone di semplificare le procedure, gli adempimenti e di gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. Il sistema è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente;

Delegato SISTRI: è il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione Universitaria, è delegato dal Legale Rappresentante di Ateneo all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.
Qualora l’Ateneo non abbia indicato, nella procedura d’iscrizione al Sistema, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa. Il Delegato deve essere personale strutturato, docente o tecnico amministrativo a cui compete la gestione dei rifiuti e la verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative per gli adempimenti della norma (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Il Delegato è incaricato all’utilizzo ed alla custodia della chiavetta USB. E’ inoltre responsabile della custodia del rifiuto dal momento del ricevimento da parte del produttore fino al conferimento alla ditta autorizzata allo smaltimento.
Il Delegato può avvalersi di un Addetto alla gestione dei rifiuti; questa figura professionale sarà selezionata tra il personale Docente, Ricercatore, Tecnico Amministrativo. Per strutture complesse l’incarico di Addetto può essere esteso a più persone. Il Delegato può rivestire un incarico interdipartimentale.

Addetto alla gestione dei rifiuti: Persona selezionata che collabora con il Delegato alla gestione dei rifiuti. Il Delegato individua il suddetto Preposto, secondo regole proprie, fra il personale docente o il personale tecnico-amministrativo. I compiti e le attribuzioni, in materia di gestione dei rifiuti, a carico dell’Addetto sono di aiuto e supporto al Delegato per le attività logistiche, per la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico, per la tenuta e controllo del deposito dei rifiuti in attesa che vengano smaltiti.

Dispositivo USB: dispositivo elettronico (chiavetta) per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite, memorizzandole sul dispositivo stesso. E’ necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascun luogo di produzione dei rifiuti. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il Delegato; è titolare della firma elettronica che sottoscrive nelle schede SISTRI ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB.

DST (Divisione Servizi Tecnici): struttura preposta alla gestione dei contratti di appalto, per il servizio di asporto e smaltimento rifiuti di laboratorio e soluzioni di lavaggio prodotti nelle sedi di Ateneo e per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti fognari.

SPPR (Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi): Struttura preposta alla promozione dei programmi di formazione ed informazione dei lavoratori. Svolge attività di consulenza per il Datore di Lavoro e per i Delegati al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, degli studenti e degli ospiti.

Art. 3 - Obblighi e attribuzioni

  1. Il presente Regolamento individua quali delegati del Legale Rappresentante ai fini degli adempimenti del SISTRI (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) i Responsabili delle Strutture, secondo le indicazioni riportate successivamente.
    E’ facoltà del Responsabile della struttura nominare un proprio Delegato SISTRI, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale, al dirigente della DST e al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  2. Il Responsabile di Laboratorio e il Produttore devono:

    1. salvaguardare l’ambiente, effettuando una corretta gestione dei rifiuti ed un controllo sulle procedure di lavoro finalizzati alla loro riduzione, al loro riutilizzo e riciclaggio ed incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti ove possibile;
    2. fornire ai propri utenti indicazioni sulle procedure di lavoro utili a consentire una corretta gestione dei rifiuti, oltre che la loro riduzione;
    3. omologare il rifiuto identificandone i composti presenti le loro quantità e caratteristiche di pericolosità;
    4. raccogliere, adottare il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti, apponendo sul contenitore una etichetta con indicata: il tipo di rifiuto e relativo codice CER ( secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne), la data, la caratteristica di pericolo (cod.H), la sigla del produttore del rifiuto;
    5. mettere in sicurezza il rifiuto durante le operazioni di tenuta del deposito temporaneo;
    6. movimentare i rifiuti dal luogo di produzione (deposito temporaneo )al sito deposito rifiuti;
    7. consegnare al Delegato SISTRI i contenitori chiusi ed etichettati;
    8. in base al contratto per il servizio di asporto e smaltimento rifiuti di laboratorio e soluzioni di lavaggio di Ateneo, all'interno della propria struttura, richiedere alla DST lo smaltimento di rifiuti con codice CER non compresi nel contratto in essere ma derivanti sempre da attività di laboratorio, fornendo al RUP del contratto le specifiche necessarie;
    9. tenere un registro annuale di produzione e scarico del rifiuto, sul quale vengono indicate le quantità di rifiuto prodotte con il relativo codice, inoltre al momento della consegna dei rifiuti presso il deposito, il registro verrà controfirmato dall’addetto alla gestione per presa consegna.

  3. SPPR: sovrintende alla corretta applicazione del Regolamento, ne verifica l’attuazione, ne segnala al Rettore e al Direttore Generale eventuali disapplicazioni, organizza i programmi di formazione e, di concerto con la Struttura preposta, avvia i corsi di formazione con gli eventuali aggiornamenti per i Delegati e Addetti SISTRI. Predispone i registri di conferimento e supporta i Delegati per la redazione di procedure ed eventuale cartellonistica necessaria.
  4. Responsabile di struttura o Delegato SISTRI dovrà:

    1. sovrintendere il corretto stoccaggio, imballaggio ed etichettatura.
    2. ricevere e gestire, presso il deposito rifiuti, i contenitori chiusi in attesa che vengano smaltiti;
    3. apporre la firma sugli appositi registri predisposti dai produttori, per presa consegna dei contenitori, controllando che siano tutti etichettati e siglati in modo conforme;
    4. rispettare la tempistica e le soglie di quantità depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
    5. definire l’orario di apertura del deposito per il ricevimento dei rifiuti, tenendo conto delle esigenze dei laboratori;
    6. gestire e custodire la chiavetta USB ricevuta al fine di eseguire lo scarico dei rifiuti.
    7. concordare i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti da parte della ditta assegnataria del servizio;
    8. inviare i rifiuti allo smaltimento, nel rispetto della tempistica;
    9. sovraintendere alle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della ditta assegnataria del servizio trasporto/smaltimento ed imputare i dati del SISTRI;
    10. comunicare tempestivamente al RUP del contratto ed ai Responsabili delle Strutture eventuali disservizi da parte della Ditta incaricata allo smaltimento o relative problematiche;
    11. essere informato circa le attività svolte all’interno del sito di competenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti;
    12. disporre di tempo, di strumenti e sistemi di comunicazione, al fine di poter espletare tale incarico.

  5. Addetto alla gestione dei rifiuti
    Qualora nominato dal responsabile della struttura o dal responsabile del laboratorio, l’addetto alla gestione dei rifiuti dovrà aiutare e supportare, con la dovuta diligenza e attenzione, gli impegni logistici del Delegato di cui al precedente punto, senza rivestirne le responsabilità che rimangono a carico del Delegato.

Art. 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Ciascun produttore, nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo, ed in via subordinata la riduzione della pericolosità dei rifiuti prodotti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e smi ).

Art. 5 - Gestione rifiuti prodotti presso strutture diverse

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la gestione dei rifiuti prodotti da Enti ospitati presso strutture di Ateneo , ai sensi e secondo le modalità previste da specifici contratti o convenzioni, sarà oggetto di appositi accordi tra l’Università Ca' Foscari Venezia e detti Enti.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti prodotti da Enti diversi, ospitati presso le sedi dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Art. 6 - Formazione

  1. Il Delegato SISTRI dovrà ricevere adeguata formazione da parte dell’Amministrazione.
  2. Nel corso della durata dell’incarico possono essere previsti momenti informativi e/o di aggiornamento organizzati in ambito istituzionale.

Art. 7 - Durata dell'incarico del delegato SISTRI

  1. Il delegato SISTRI rimane in carica fino alla decadenza dalla carica di responsabile della struttura.
  2. L'incarico non ha vincoli di mandato.
  3. L’accettazione dell’incarico di responsabile della struttura implica anche l’accettazione dell’incarico di delegato SISTRI della struttura.

Art. 8 - Modalità di espletamento dell'incarico

  1. Le persone designate assumono l'incarico in prima persona. 
  2. Le attività, di cui al presente regolamento, devono essere svolte nell’ambito dell’orario di lavoro dal soggetto designato.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 
  2. Le norme qui contenute potranno subire modifiche, sostituzioni o integrazioni in osservanza a direttive emanate in materia, in conseguenza di modifiche sostanziali di strutture, edifici e/o organizzazione del lavoro o a seguito di nuovi accordi fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie, le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione Universitaria.
  3. Il presente Regolamento sarà disponibile e reso pubblico mediante la pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all’Albo dell’Ateneo.

Last update: 17/04/2024