Conferimento di incarichi di patrocinio legale

Emanato con Decreto n. 438 del 30/04/2024.
Entrato in vigore il 07/05/2024.

Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile

Art. 1 Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale o ad esso correlati, di cui all’art. 56, comma 1, lettera h), n. 1) e n. 2) del D.Lgs. 36/2023, a professionisti esterni all’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in avanti “Università” o “Ateneo”), nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei principi di economicità, efficacia, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e nel rispetto delle disposizioni della legge sull’ordinamento della professione forense e dello Statuto dell’Università.
  2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti in occasione di una singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché di arbitrato, conciliazione, mediazione e negoziazione assistita.
  3. La rappresentanza in giudizio dell’Ateneo è, di norma, affidata all’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, salvo conflitto potenziale d’interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa della citata Avvocatura e salvo casi speciali che saranno individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università con apposita delibera motivata, ferma restando la legislazione in materia di patrocinio diretto, senza l’assistenza tecnica di un avvocato.

Art. 2 Difesa affidata all’Avvocatura dello Stato

  1. L’Università, nell’ipotesi in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, ai sensi dell’art. 43 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, si avvale del patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero dell’Avvocatura Generale, secondo la rispettiva competenza.
  2. L’Ufficio Affari Legali dell’Ateneo supporta la fase istruttoria del contenzioso curando i rapporti con l’Avvocatura e predisponendo a tal fine memorie e documentazione necessarie alla difesa dell’Università, nonché monitorando l’andamento del contenzioso.

Art 3. Difesa affidata ad avvocati del libero foro

  1. L’Università, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgente necessità, previo decreto rettorale, da portare a ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione utile successivo al conferimento dell’incarico, può avvalersi di avvocati del Libero Foro nei seguenti casi:

    1. casi di assoluta particolarità della controversia per la novità del thema decidendum o per la peculiare delicatezza della questione trattata o per la necessità di disporre di una particolare specializzazione;
    2. casi di consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti, già curati da avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dall’Università;
    3. controversie in cui sussiste un conflitto potenziale di interessi con amministrazioni dello Stato, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell’Avvocatura dello Stato;
    4. casi in cui l’Autorità giudiziaria competente non sia nel territorio italiano;
    5. recuperi crediti e procedure esecutive che presentino carattere di peculiarità, previa valutazione gestionale da parte dell’Ufficio Affari Legali, in termini di efficacia ed economicità;
    6. altri casi speciali individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata.

Art. 4 Istituzione dell'elenco degli avvocati

  1. Al fine di garantire il rispetto dei principi richiamati nel precedente art. 1, per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è istituito un apposito Elenco aperto a professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all’Ufficio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.
  2. L’elenco è suddiviso in sezioni e sottosezioni per tipologia di contenzioso:

    • SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
      Sottosezioni:

      1. appalti e concessioni,
      2. procedure concorsuali, selettive e pubblico impiego non contrattualizzato;
      3. altre procedure;

    • SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE:
      Sottosezioni:

      1. contrattualistica e altre procedure non comprese nella successiva lettera b);
      2. proprietà intellettuale in generale, marchi, disegni, brevetti, procedure presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO);

    • SEZIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO;
    • SEZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO;
    • SEZIONE PENALE.

  3. L'iscrizione all’Elenco avviene su domanda del professionista interessato. Possono inviare la richiesta di iscrizione anche le associazioni tra avvocati e le società di professionisti iscritte nell’elenco tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. l) della Legge 31.12.2012, n. 247, fermo restando che l’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale.
    L’iscrizione può essere richiesta per non più di due sezioni.
    L’iscrizione al predetto Elenco non attribuisce al professionista alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarichi.
  4. In via di prima attuazione, l’iscrizione all’Elenco è preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso all’Albo Ufficiale dell’Università e sul sito istituzionale di Ateneo, dove verranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande. L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
    Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione di norma annuale mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute entro il 31 dicembre, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso.
  5. In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti che non siano già iscritti nell’Elenco, mentre i professionisti già iscritti non dovranno ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico. Tale Elenco non costituisce graduatoria di merito.

Art. 5 Requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati

  1. Nell’Elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, legge n. 247/2012 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; in caso contrario, devono essere: a) indicate le condanne riportate e la sentenza dell’Autorità Giudiziaria che le ha emesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; b) indicati gli eventuali procedimenti penali pendenti; ciò al fine di consentire all’Università una valutazione discrezionale a riguardo;
    5. assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; in caso contrario, devono essere indicati a cura del professionista;
    6. non aver subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
    7. non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio; in caso di sanzioni disciplinari subite, il quinquennio decorre dalla completa esecuzione della sanzione o, in caso di radiazione, dalla data della nuova iscrizione all’Albo;
    8. non aver commesso grave negligenza e non essersi comportato in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ateneo in occasione di precedenti incarichi;
    9. essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale, fatta eccezione per i docenti universitari a tempo definito;
    10. iscrizione all'Albo Ordinario degli esercenti la libera professione di Avvocato da almeno 5 (cinque) anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
    11. eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
    12. presentazione di curriculum professionale, ove deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in ordine alle Sezioni e Sottosezioni dell’Elenco per le quali si chiede l’iscrizione, nonché specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle suddette materie;
    13. avere un fatturato annuo medio non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) negli ultimi 3 (tre) anni solari (1.1-31.12);
    14. avere il seguente numero minimo di incarichi affidati in relazione a ciascuna Sezione/Sottosezione prescelta:

      1. per l’ambito giuridico afferente alla Sezione dedicata al Contenzioso lavoro: numero non inferiore a 10 (dieci) incarichi nell’ultimo triennio solare (1.1-31.12), di cui almeno 3 (tre) conferiti da Pubbliche Amministrazioni o da soggetti privati che hanno intrapreso contenziosi contro Pubbliche Amministrazioni;
      2. per gli ambiti giuridici afferenti a ciascuna Sezione o Sottosezione diversa dalla Sezione dedicata al Contenzioso Lavoro: numero non inferiore a 10 (dieci) incarichi nell’ultimo triennio solare (1.1-31.12).

  2. Ciascun candidato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, dovrà inoltre dichiarare:

    1. di non essere attualmente, e non essere stato negli ultimi due anni, egli stesso parte in giudizi di cui è parte anche l’Università, nonché di non avere in corso, e non aver avuto negli ultimi due anni, alcun contenzioso e/o vertenza contro l’Università a titolo personale; 
    2. di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere contro l’Università e di non versare in alcuna condizione di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 per difendere o rappresentare gli interessi dell’Università e di non versare in alcun conflitto di interessi anche ai sensi del Codice deontologico forense e del Codice etico e di comportamento di Ateneo;
    3. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
    4. di riconoscere e accettare che l’iscrizione ex se nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’Università, tantomeno il diritto ad ottenere alcuna remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo;
    5. di impegnarsi al momento del conferimento di ciascun incarico a comunicare nei termini fissati dall’Università la formale accettazione dell'incarico mediante sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico professionale;
    6. di essere in possesso di regolare polizza assicurativa attiva e in corso di validità per la copertura della responsabilità professionale con massimale non inferiore a un milione di euro;
    7. di impegnarsi, previa richiesta dell’Università, a fornire copia della polizza professionale;
    8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto attestate e richieste dall’Università.

  3. L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'Elenco e le ulteriori conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.
  4. La sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, come pure l’assenza di eventuali cause ostative, verrà valutata da una Commissione designata con decreto del Direttore Generale. All’esito della relativa valutazione, l’Elenco dei candidati ritenuti idonei sarà approvato con decreto del Direttore Generale e pubblicato sul sito internet dell’Università a cura dell’Ufficio Affari Legali.

Art. 6 Cancellazione dall'elenco

  1. È disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti, delle associazioni tra avvocati e delle società di professionisti che:

    1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco;
    2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, ivi compresi gli obblighi di cui al successivo art. 8, comma 1, lettere f), g) e h);
    3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l’incarico affidato dall’Università;
    4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempimenti nell’ambito del rapporto contrattuale con l’Università;
    5. successivamente al conferimento dell’incarico, abbiano promosso a titolo personale giudizi avverso l’Università o assunto incarichi professionali in conflitto con gli interessi della stessa;
    6. abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
    7. non abbiano presentato preventivi all’Ateneo a seguito di tre inviti nel biennio. 

  2. Il professionista incorso nella cancellazione prevista dai punti b), c) e d) del precedente comma 1 che dovesse presentare, nei cinque anni successivi alla cancellazione, una nuova richiesta di ammissione all’Elenco, verrà escluso dalla procedura.
  3. Il professionista incorso nella cancellazione prevista dal punto e) del precedente comma 1 che dovesse presentare una nuova richiesta di ammissione all’Elenco nei due anni successivi alla definitiva conclusione del giudizio promosso a titolo personale ovvero dalla cessazione del rapporto professionale intrattenuto con la controparte dell’Università o dalla cessazione del conflitto di interessi con quest’ultima, verrà escluso dalla procedura.

Art. 7 Affidamento degli incarichi

  1. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di necessità e urgenza, previo decreto del Rettore, da portare in ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva al conferimento d’incarico, su proposta dell’Ufficio Affari Legali motivata sulla base di quanto riportato al precedente art. 3, comma 1.
  2. Con la suddetta delibera viene individuato il professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione/competenza tecnica necessaria allo svolgimento dell'incarico professionale.
  3. Al di fuori delle specifiche ipotesi nelle quali, in via eccezionale, l’individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, di fatto, univoca e/o necessitata dalle circostanze, la scelta discrezionale dell’Università viene effettuata attingendo dall’Elenco di cui al precedente art. 4, e in particolare dalle Sezioni o Sottosezioni di esso a seconda della tipologia di contenzioso, avendo riguardo nell’ordine ai seguenti criteri:

    1. l’esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; tali profili verranno desunti dal curriculum presentato dal professionista in sede di richiesta di inserimento nell’Elenco;
    2. consequenzialità e complementarità con altri incarichi già svolti o in corso di svolgimento (es.: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti), positivamente valutati dall’Ateneo, aventi lo stesso oggetto o vertenti sulla medesima questione relativa all’incarico da conferire;
    3. il costo della prestazione - da intendersi quale corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto dal professionista in relazione all'incarico da conferire, fatto comunque salvo l’equo compenso di cui alla Legge 21.04.2023 n. 49 - nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

  4. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell’incarico, il responsabile del procedimento amministrativo (d’ora in avanti anche “RPA”) provvederà a richiedere un preventivo di spesa ad almeno due professionisti iscritti nell’Elenco di cui al precedente art. 4, individuati secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il preventivo dovrà essere dettagliato e articolato per fasi giudiziali/stragiudiziali, presentato all’Ateneo in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell’incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico sino alla conclusione dell’incarico stesso.
  5. Tra i professionisti invitati verrà effettuato un confronto sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3; l’esito del confronto, ivi compreso il nominativo del professionista cui affidare l’incarico, verrà proposto dal RPA al Consiglio di Amministrazione ai fini della conseguente deliberazione o, in caso di necessità e urgenza, al Rettore ai fini dell’emanazione del conseguente decreto.
  6. L’Università si riserva la facoltà di affidare l’incarico prescindendo dalla richiesta di almeno due preventivi in caso di estrema necessità e urgenza, quando i termini processuali della controversia impongano di nominare con la massima sollecitudine il difensore dell’Ateneo. In tal caso il provvedimento di affidamento indica espressamente le ragioni di estrema necessità e urgenza.
  7. L’Università ha altresì la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco in casi particolari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, casi di evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi già espletati (es.: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti) o conferiti anche da altri Enti che siano parte del medesimo procedimento e non siano in conflitto di interesse con l’Ateneo; ovvero quando la particolare complessità specialistica del contenzioso giustifichi un affidamento a professionisti al di fuori dell'Elenco stesso.
  8. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, il Rettore in caso di necessità e urgenza, con decreto da ratificare ad opera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, visti gli atti della procedura, delibera in merito all’affidamento dell’incarico al professionista individuato.
  9. All’accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione su quanto previsto al precedente art. 5 e inoltre:

    1. di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale; di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità fino al quarto grado compreso con la controparte, o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica; di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico conferito alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale;
    2. di impegnarsi a non accettare incarichi che determino la situazione di incompatibilità di cui alla precedente lett. a) per tutta la durata del patrocinio conferito dall’Università;
    3. di non avere attualmente e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con la controparte; ciò anche con riferimento ad altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
    4. di impegnarsi al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all’espletamento dell’incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell’incarico conferito, e che tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all’incarico.

  10. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito contratto alle condizioni di cui al successivo art. 8.
  11. La competenza a sottoscrivere il contratto spetta al Direttore Generale, mentre la competenza a conferire la procura alle liti spetta al Rettore.

Art. 8 Condizioni dell'incarico

  1. All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista sottoscrive apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:

    1. il nome del professionista prescelto, il codice fiscale e partita IVA;
    2. il CIG, l’oggetto e l’indicazione del valore della causa;
    3. il compenso professionale, che deve essere determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 9;
    4. la dichiarazione che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima, durante e dopo la causa e che, qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;
    5. l’obbligo alla stretta osservanza del Codice deontologico forense e del Codice etico e di comportamento dell’Università, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali per il fatto che, nello svolgimento delle proprie attività, il professionista agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento;
    6. l’obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l’Università sullo stato generale del giudizio, con riferimento all’andamento dello stesso, sull’esito delle singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere, inviando tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
    7. l’obbligo - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato - di rendere per iscritto un dettagliato parere all’Università in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
    8. l’obbligo, all’esito di ogni eventuale consulenza tecnica d’ufficio (CTU), di rendere per iscritto all’Università un parere sulle prospettive del contenzioso;
    9. l’obbligo a partecipare a incontri e riunioni, anche presso la sede dell’Ateneo, per discutere eventuali questioni relative all’oggetto dell’incarico affidato, anche nel corso dello svolgimento della causa, a semplice richiesta dell’Università;
    10. l’obbligo a sottoporre all'Ateneo le proposte di definizione transattiva o conciliativa eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l’opportunità di transigere la lite; in tale caso, il professionista è tenuto alla redazione dell’atto di transazione o conciliazione, senza oneri aggiuntivi per l’Università;
    11. la dichiarazione che, qualora sia necessario avvalersi dell’opera di un avvocato domiciliatario, quest’ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell’Università, dal dominus incaricato; in tal caso il corrispettivo per l’attività di domiciliazione sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;
    12. l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che potranno essere provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
    13. l’indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata e la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 9 Criteri di determinazione del corrispettivo

  1. I compensi saranno determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento ai valori minimi dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 e s.m.i., con possibilità di aumento fino al limite massimo dei valori medi in relazione alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell'attività da prestare, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare. Sono comunque fatti salvi i casi eccezionali in cui le particolari caratteristiche di complessità del contenzioso da trattare, rendano necessario applicare una congrua maggiorazione rispetto ai valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
  2. I compensi sono pattuiti in misura determinata al momento del conferimento dell’incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell’incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico sino alla conclusione dello stesso; essi varranno per l’intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
  3. Nelle ipotesi di contenziosi che rivestano carattere di serialità viene operato un ribasso percentuale sul compenso, in misura pari al 20%.
  4. L’Ufficio Affari Legali, previo invio di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, provvede a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata a consuntivo dell’espletamento dell’incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento.
  5. Con il professionista possono essere convenuti pagamenti in acconto solo all’esito dell’espletamento, verificato dal RPA, delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" previste dall' art. 4, comma 5, del D.M. (Giustizia) n. 55/2014 e s.m.i. e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 70% del compenso totale.
  6. Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge e/o di difformità della parcella redatta dal professionista rispetto ai parametri sopra riportati, l'Università si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.
  7. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.

Art. 10 Risoluzione, revoca e rinuncia agli incarichi

  1. L’Università è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell’incarico.
  2. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento possono essere risolti dall’Ateneo per inadempimento in caso di grave negligenza, imperizia, imprudenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l’attività professionale.
  3. Gli incarichi possono essere revocati per l’oggettiva impossibilità da parte dell’incaricato di svolgere personalmente l’incarico.
  4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, sarà comunque dovuto al professionista il compenso spettante per la fase o le fasi espletate, nella misura pattuita ridotta del 20%.
  5. Il professionista, a seguito della risoluzione del contratto o della revoca dell’incarico, è tenuto a trasmettere senza indugi e in forma completa tutti gli atti e la documentazione di causa al nuovo legale incaricato del patrocinio dell’Università.
  6. Le medesime disposizioni relative alla revoca dell’incarico sono applicabili nell’ipotesi di rinuncia da parte del professionista, che deve tuttavia avvenire con congruo preavviso e senza pregiudizi per le esigenze di difesa dell’Ateneo.

Art. 11 Collegio difensivo

  1. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi di domiciliazione e i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 12 Pubblicità degli incarichi

  1. Degli incarichi conferiti sulla base del presente Regolamento agli avvocati del Libero Foro è data evidenza sul sito web istituzionale dell’Università all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

  1. I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”), mediante l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni e garantendo agli interessati i diritti riconosciuti dalla predetta normativa.

Art. 14 Norme di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, il Codice etico e di comportamento dell’Ateneo e il Codice deontologico forense. 

Art. 15 Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto rettorale; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo di Ateneo.

Last update: 06/11/2024